Sentenza breve 27 giugno 2025
Decreto presidenziale 3 settembre 2025
Rigetto
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/09/2025, n. 7489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7489 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07489/2025REG.PROV.COLL.
N. 06774/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6774 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Amata e Giovanni Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Comando Generale della Guardia di Finanza e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino e udito per l’appellante l’avvocato Giovanni Marchese;
Dato avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado nuovo, ha chiesto l’annullamento dei seguenti atti (adottati in sede di riesercizio del potere, a seguito di un precedente giudizio conclusosi favorevolmente al ricorrente):
- della determinazione prot. n. 7397/2025 del 10.1.2025, con la quale il Comandante Generale del I Reparto - Ufficio Reclutamento e Addestramento del Comando Generale della Guardia di Finanza, nell’ambito del procedimento riattivato dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, che aveva confermato nei termini ivi indicati la decisione del TAR Lazio n. -OMISSIS- di annullamento del precedente provvedimento di esclusione, ha nuovamente escluso, per le medesime ragioni, il sig. -OMISSIS- dalla procedura concorsuale, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1410 allievi finanzieri – anno 2022, indetta con il bando contenuto nella determinazione del Comandante Generale del I Reparto Ufficio Reclutamento e Addestramento del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 343625 del 28.11.2022;
- della proposta di esclusione contenuta nel verbale n. 50 del 22.10.2024;
- della nota prot. n. 606532 del 18.10.2024 del Comando Provinciale di Messina richiamata nel provvedimento;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra i quali la determinazione n. 210892 del 14.7.2023, con la quale il Comandante Generale del I Reparto dell’Ufficio di Reclutamento e Addestramento ha approvato le graduatorie finali di merito, e tra questa la graduatoria finale di merito per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate “in parte qua”; la graduatoria finale di merito del contingente ordinario riservata ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate, nella parte in cui non è stato inserito il sig. -OMISSIS-, che, in base al punteggio complessivo, sarebbe stato utilmente inserito nei primi 693 posti e, quindi, tra i vincitori; l’avviso di pubblicazione delle graduatorie anche questo pubblicato il 14.7.2023.
2. Con la sentenza n. -OMISSIS- il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) ha dichiarato il ricorso inammissibile stante la mancata notificazione dello stesso ad almeno uno dei controinteressati, in violazione di quanto disposto dall’art. 41, comma 2, c.p.a.
2.1. Il giudice di primo grado, dopo aver dato atto che nel “ precedente giudizio n. 9526/2023 R.G. ”
il ricorrente, già in concomitanza con la proposizione dei motivi aggiunti, aveva presentato istanza di accesso agli atti con cui aveva richiesto all’amministrazione resistente di conoscere gli indirizzi dei soggetti potenziali controinteressati, ha rilevato che, invece, nel successivo giudizio “ non consta che il ricorrente si sia reso parte attiva nel richiedere, con la formulazione nei confronti delle Amministrazioni resistenti di una apposita istanza di accesso, i dati inerenti alle generalità e agli indirizzi dei soggetti controinteressati, con la conseguenza che lo stesso non ha assunto un comportamento conforme agli standard di diligenza esigibili nel caso di specie ”, concludendo nel senso che “ la mancanza della notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati non è sanabile mediante la sola richiesta di notifica per pubblici proclami ”, con conseguente inammissibilità del gravame.
3. Avverso la decisione in epigrafe è stato proposto l’appello, con il quale il sig. -OMISSIS- chiede la riforma della decisione per le seguenti ragioni:
- oltre all’annullamento degli atti del procedimento concorsuale, il ricorrente aveva, in via pregiudiziale, chiesto la declaratoria di nullità dei medesimi atti per elusione e/o violazione del giudicato, formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-, come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, domanda riguardo alla quale non sussisterebbero controinteressati;
- erroneità della sentenza di primo grado per la mancata considerazione della rilevanza della circostanza dell’impossibilità della notifica ordinaria anche ad uno dei controinteressati e contestuale mancata considerazione della rilevanza della circostanza della esistenza della domanda di autorizzazione della notificazione per pubblici proclami proposta tempestivamente con il ricorso introduttivo e, poi, con i motivi aggiunti; erroneità della sentenza sull’interpretazione dell’art. 41, comma 4, cpa; erroneità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di annullamento svolta nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti; violazione del diritto di difesa e del contraddittorio;
- erroneità della sentenza di primo grado per non avere considerato il legittimo affidamento e l’assoluta buona fede del sig. -OMISSIS- sull’interpretazione dell’art. 41, comma 4, cpa resa dallo stesso Tar del Lazio, stessa Quarta Sezione, sulla identica questione oggetto di giudizio;
- erroneità della sentenza per non aver rimesso in termini il sig. -OMISSIS-, anche ordinando alla P.A. di comunicare gli estremi dei concorrenti in graduatoria onde consentire la notificazione ad almeno uno di questi;
- erroneità della sentenza per non avere considerato la insussistenza, in concreto, di controinteressati, avendo i soggetti presenti nella graduatoria definitiva completato l’addestramento ed essendo stati già arruolati.
Per il resto, ai sensi dell’art. 101 cpa e 346 cpc, l’appellante richiama tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti.
4. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha, con memoria depositata il 18.9.2025, premesso come, nell’ambito del precedente e differente giudizio - proposto avverso la prima determina di esclusione n. 0170191/2023-, il ricorrente avesse presentato apposita istanza di accesso agli atti con cui chiedeva “l’elenco dei concorrenti collocati nella graduatoria finale di merito dal n. 1 al n. 693”; l’Amministrazione aveva prontamente riscontrato tale istanza, chiedendo (pec dell’11.08.2025) che l’interessato specificasse i nominativi di cui si richiedevano i dati per la notifica, atteso che per l’economicità dell’azione amministrativa sarebbero stati forniti i dati relativi a n.3 controinteressati. Ma il sig. -OMISSIS- riteneva di interrompere la corrispondenza con l’Amministrazione.
In punto di diritto, l’Amministrazione difende la correttezza della decisione appellata.
5. Con note di udienza l’appellante rappresenta di aver provveduto a notificare altra copia dell’appello ai concorrenti collocati negli ultimi tre posti della graduatoria dei vincitori, ritenendo di aver così assicurato l’integrità del contraddittorio.
In punto di fatto specifica che nell’istanza di accesso agli atti dell’8.8.2023 era stato richiesto in modo circostanziato il nominativo, in ogni caso, del candidato collocato al 693° posto, ultimo nella graduatoria dei vincitori. Insiste quindi nell’accoglimento dell’appello.
6. Nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 la causa è stata ritualmente discussa; in tale sede, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 60 c.p.a., il Collegio ha dato avviso alle parti che si riservava di valutare l'opportunità di decidere la causa nel merito.
DIRITTO
7. L'appello è infondato, per le motivazioni meglio di seguito descritte.
8. In primo luogo deve rilevarsi che, contrariamente a quanto argomentato dall’appellante, in ipotesi di impugnazione di graduatorie, vanno qualificati come controinteressati coloro fra i partecipanti i quali, per effetto dell'ipotetico accoglimento del ricorso, verrebbero a subire un pregiudizio anche in termini di postergazione nella graduatoria medesima (tra le più recenti: Consiglio di Stato sez. VII, 22/05/2025, n.4428).
Del resto, lo stesso appellante, in seno alla domanda cautelare, ammette che “ il numero dei posti è limitato e la posizione utile in cui dovesse collocarsi nella graduatoria finale di merito il ricorrente, per il caso di accoglimento del ricorso e dei seguenti motivi aggiunti, e quindi, della chiesta misura cautelare, potrebbe potenzialmente pregiudicare il concorrente collocato all’ultimo posto 693 “.
Quindi non vi è dubbio che il giudizio a quo dovesse essere instaurato nel rispetto delle regole del contraddittorio.
9. Al riguardo, deve escludersi che la notifica, in questo grado, del ricorso in appello possa sanare il difetto di contraddittorio, posto che la partecipazione dei controinteressati pretermessi è necessaria sia in primo che in secondo grado (sent. n.4428/2025 cit.).
10. Deve parimenti escludersi che la prospettazione del vizio di nullità degli atti impugnati per violazione del giudicato esimesse il ricorrente dall’obbligo di notifica ad almeno un controinteressato.
Si deve peraltro osservare che la sentenza del cui giudicato si discute aveva espressamente fatto salvo il riesercizio del potere mediante atto motivato (“ in sede di riesercizio del potere, si dovranno esaminare le circostanze concrete in cui la condotta è stata realizzata – tenendo conto, per esempio, della contestuale commissione di ulteriori violazioni del codice della strada, del provocato rischio di danno a persone o cose, dello stato di alterazione del soggetto – per appurare se esse denotino in concreto la mancanza del requisito dell’incensurabilità della condotta, dando puntualmente conto in motivazione dell’esito di tale valutazione ”), cosa che l’Amministrazione ha fatto, dando conto puntualmente di tutti gli aspetti individuati nella decisione; si pone, quindi, semmai un problema di legittimità del nuovo provvedimento, ma non certo di nullità.
11. Risulta dirimente, come già ritenuto dal T.a.r., la circostanza che il gravame avverso la graduatoria non sia stato notificato ad almeno un controinteressato.
Il Collegio intende al riguardo richiamarsi ad un recente precedente della Sezione (n.5786/2025 del 04/07/2025), espresso su una vicenda del tutto sovrapponibile, con il quale si è affermato:
< 11.1. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sentenze nn. 5162/2025, 2599/2023, 9524/2022), condiviso dal Collegio, debbono ritenersi infondate le censure dirette a contestare la declaratoria di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado, per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati.
Giova al riguardo ripercorrere la cornice normativa.
L'art. 41 del c.p.a., rubricato "Notificazione del ricorso e suoi destinatari" dispone:
- al secondo comma: "Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 49";
- al quarto comma: "Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità".
L'art. 49 del c.p.a., rubricato "Integrazione del contraddittorio", dispone:
"1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
2. L'integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74.
3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35.
4. I soggetti nei cui confronti è integrato il contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti".
11.2. Orbene, il fatto che già nel ricorso per motivi aggiunti in primo grado fosse stata formulata da parte del ricorrente (odierno appellante) la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami non consente di superare quanto disposto dall'art. 41 comma 2 del c.p.a., in quanto, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, deve ritenersi ostativa all'integrazione del contraddittorio, di cui all'art. 49 c.p.a., l'omessa notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 dicembre 2021 n. 8595; Consiglio di Stato, Sez. III, 25 febbraio 2014 n. 909; T.a.r. per il Lazio, Sez. II, 10 agosto 2022 n. 11141; Sez. I, 17 aprile 2020 n. 4013).
La notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati costituisce infatti condizione di ammissibilità del ricorso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 24 dicembre 2021 n. 8595) e assume il ruolo di essenziale e imprescindibile preliminare adempimento, la cui mancanza non è sanabile mediante la sola richiesta di notifica per pubblici proclami, pur formulata nel ricorso introduttivo del primo giudizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 25 febbraio 2014 n. 909).
Né può ritenersi ostativa alla esecuzione di tale adempimento la circostanza (allegata dalle parti appellanti) di non conoscere i dati personali dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, trattandosi di ostacolo agevolmente superabile con la presentazione di una istanza di accesso nei confronti di almeno uno dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie impugnate.
11.3. Non ignora il Collegio che in alcuni arresti giurisprudenziali questo Istituto ha affermato (cfr., Cons. Stato, sentenze nn. 7310/2024, 1414/2024, 3657/2022), in alcune ipotesi di omessa notifica del ricorso ai controinteressati che avevano poi dato causa alla dichiarazione di inammissibilità da parte del T.a.r., sussistere errore imputabile non già alla parte ricorrente nel provocare il contraddittorio (mediante la notifica della propria impugnazione ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. ad almeno un controinteressato), ma al giudice adito, che non si era pronunciato sull'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami contenuta nel ricorso; invero, per effetto di tale omissione di pronuncia la non integrità del contraddittorio non poteva essere posta a carico della ricorrente, attraverso la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, laddove quest'ultima aveva invece inteso assolvere al suo onere ai sensi della disposizione da ultimo richiamata mediante le modalità previste dal citato comma 4 della medesima disposizione, motivata dall'immenso numero dei destinatari, e dunque attraverso la necessaria autorizzazione del giudice adito.
Tuttavia, a ben vedere, nei casi appena richiamati il giudice d'appello ha censurato situazioni nelle quali, a fronte di istanza di parte volta ad ottenere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami (ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del c.p.a.), il T.a.r. non si era affatto pronunciato, né in sede collegiale, né in sede monocratica.
Invece, nel caso di specie, come sopra accennato, l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami contenuta nel ricorso per motivi aggiunti ha trovato adeguata risposta nella sentenza ex art. 60 c.p.a., laddove il primo giudice ha rilevato, in primo luogo, che la notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati costituisce condizione di ammissibilità del ricorso e assume il ruolo di essenziale e imprescindibile preliminare adempimento, la cui mancanza non è sanabile mediante la sola richiesta di notifica per pubblici proclami (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 2 novembre 2022, n. 9524).
Per poi aggiungere che l'esecuzione del detto adempimento non è impedita dalla circostanza di non conoscere i dati personali dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, trattandosi di ostacolo agevolmente superabile con la presentazione di una istanza di accesso nei confronti di almeno uno dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie impugnate (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 dicembre 2021 n. 8595); mentre, nella specie, il ricorrente non aveva dimostrato in alcun modo di essersi attivato al fine di ottenere l'indirizzo di almeno uno dei partecipanti inseriti in graduatoria.
12. In definitiva, la correttezza del rilievo del T.a.r. circa l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti avverso la graduatoria di merito rende indubitale anche l'ulteriore affermazione del primo giudice circa l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla medesima procedura, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento di quest'ultimo provvedimento possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa .>.
12. Alla stregua di tali, condivisibili, principi, dai quali il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi, le censure di cui in appello risultano infondate.
13. In merito all’errore scusabile, il Collegio intende richiamarsi al principio (di recente ribadito da Consiglio di Stato sez. V, 04/02/2025, n.889) secondo il quale “ nel contesto del processo amministrativo, le disposizioni in materia di notifica del ricorso amministrativo ai controinteressati risultano da tempo chiare e di univoca portata, tali cioè da non potere ingenerare oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto, sicché non è concedibile la rimessione in termini per errore scusabile in caso di mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato ”.
Non rileva, al riguardo, che nel precedente giudizio il T.A.R. abbia, erroneamente, ammesso il ricorrente alla notifica per pubblici proclami, vuoi per non essersi avveduto della mancata notifica ad almeno un controinteressato, vuoi per errore di diritto, circa le conseguenze di tale omissione. L’appellante non può invocare a proprio vantaggio la mancata declaratoria di inammissibilità del precedente gravame.
Né può rilevare, come sottolineato nella decisione appellata, che l’interessato, nel precedente giudizio, avesse presentato istanza di accesso (peraltro non coltivata), trattandosi, appunto, di altro e diverso giudizio.
14. Tali rilievi risultano assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione.
15. L'appello va dunque rigettato.
16. Ricorrono tuttavia giustificati motivi, attese le peculiarità del caso, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta; spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.