Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/06/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 185/2025 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti del procedimento ex artt. 170 D.P.R. n. 115/2002, 15 D,lgs. n.
150/2011 e 281 decies e ss. C.P.C., iscritto al n. 185/2025 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, promosso da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
l'1/07/1969, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente o disgiuntamente dagli Avv.ti Francesco Macrì (indirizzo PEC:
e Giovanna Palermo (indirizzo PEC: Email_1
; Email_2
ricorrente nei confronti di
(C.F.: , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria (indirizzo PEC: ; Email_3
resistente contumace preso atto che l'udienza del 10.06.2025, destinata alla trattazione della causa, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
C.P.C. con decreto di questo Ufficio del 22.05.2025, ritualmente comunicato alla parte ricorrente costituita;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dall'anzidetta parte in data
28.05.2025, con le quali la stessa si riporta al contenuto dell'atto introduttivo chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di trattazione della causa, l'avvocato ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto n. 62/2025 SIAMM emesso dal Tribunale di Locri – Sezione
Penale il 25.02.2025 ed avente ad oggetto la liquidazione, ai sensi dell'art. 116
D.P.R. n. 115/2002, per l'opera professionale svolta dall'Avv. in relazione Pt_1
alle proprie competenze maturate, quale difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma quarto, C.P.P., nel giudizio penale nn. 2475/2019 R.G.N.R. e 181/2022 R.G.
Trib., nonché alle successive spese di recupero del credito, eccependo la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui
è stata applicata la riduzione di un terzo anche per i compensi professionali relativi alle procedure di recupero del credito professionale ed alle spese vive, in quanto si evidenzia che l'anzidetta norma è riferibile ai soli compensi maturati dal difensore per le prestazioni rese in favore della parte ammessa al beneficio del patrocinio, ovvero della parte difesa d'ufficio, ma successivamente resasi irreperibile, così che la relativa riduzione non può estendersi alle diverse spese sostenute per dimostrare l'impossibilità di conseguire il compenso dal proprio assistito.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva il resistente
[...]
, pur se regolarmente evocato in giudizio presso l'indirizzo PEC del Controparte_1
domiciliatario ex lege indicato in epigrafe
L'opposizione in esame risulta fondata e, quindi, può essere accolta per le ragioni che di seguito vengono esposte.
L'art. 116 D.P.R. n. 115/2002, quanto alla liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio, prevede che “L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, alla quale si è conformato il decreto opposto, ha affermato che (Cass. n. 278/2022) il difensore d'ufficio ha diritto al rimborso dei compensi maturati nella infruttuosa procedura esecutiva volta alla riscossione del proprio onorario, ed in generale di tutte le spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (Cass. n. 15006/2021; Cass. n. 22579/2019; Cass. n. 30484/2017, che in motivazione ha evidenziato che trattasi di approdo al quale è giunta la più recente
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giurisprudenza di legittimità, che ha preso le mosse dall'indirizzo maggioritario nella giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di cassazione, secondo cui il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116).
A sua volta, nel caso di specie, nel decreto opposto, pur ritenendosi che l'odierno ricorrente avesse esperito le procedure finalizzate al recupero del proprio credito verso l'assistito, procedure che hanno determinato il compimento di prestazioni professionali, ha però ritenuto di dover riconoscere i relativi importi con la decurtazione di cui all'art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, secondo il quale “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”, in ragione della generale estensione di tale disposizione a tutte le liquidazioni dei compensi in materia penale.
In particolare, oltre la somma richiesta a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva svolta in sede processuale penale (€ 945,50), nel decreto opposto sono stati stimati equi gli importi a titolo di spese e compensi liquidati con il decreto ingiuntivo (€ 350,00) e con l'atto di precetto (€ 142,00). Dunque, sull'intero importo complessivo di € 1.437,50, comprendente sia il compenso professionale per l'attività difensiva svolta nel processo penale sia gli ulteriori compensi professionali relativi alle procedure civili di recupero del credito professionale ed alle spese vive, è stata effettuata la decurtazione di cui all'art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, giungendo così il decreto opposto alla liquidazione di € 958,35.
Per come evidenziato in termini del tutto condivisibili dalla giurisprudenza di legittimità in un caso del tutto analogo a quello di specie (cfr. Cass., sez. II,
08/02/2024, n. 3606, in motivazione), trattasi tuttavia di conclusione erronea in punto di diritto, in quanto l'anzidetta norma risulta dettata evidentemente per i soli compensi maturati per la difesa prestata in favore del soggetto beneficiato (o perché ammesso ab origine al patrocinio a spese dello Stato, ovvero perché trattasi di soggetto difeso d'ufficio e resosi irreperibile come nel caso di specie) nel processo penale, di modo che risulta evidente come la decurtazione non possa estendersi alla
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diversa attività professionale che il difensore abbia dovuto esperire per potersi avvalere della liquidazione del compenso ai sensi del citato art. 116.
Depone in tal senso la circostanza che si tratta in questo caso di attività difensiva che non si esplica nel processo penale (il che rende già evidente l'inconferenza del richiamo all'art. 106 bis) e che soprattutto è rivolta non già a vantaggio dell'assistito ma contro questi, al fine di rendere manifesto come sia maturato il presupposto dell'impossibilità di recuperare il compenso nei confronti del cliente. In tal caso, la prestazione professionale poi non è necessariamente svolta da parte del soggetto che richiede la liquidazione, ma si configura come una spesa da affrontare necessariamente per poter richiedere la liquidazione allo Stato. Inoltre, l'attività di recupero non deve essere per forza svolta dallo stesso difensore che chiede la liquidazione del compenso, ma ben potrebbe essere affidata ad un diverso professionista, al quale sicuramente non potrebbe essere opposta la decurtazione del compenso, agendo su incarico e nell'interesse del collega a tutela dei diritti di credito vantati da quest'ultimo nei confronti del soggetto difeso d'ufficio.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi fondata l'impugnazione ed il decreto opposto va riformato – oltre al compenso professionale per l'attività nel processo penale decurtato di un terzo (€ 630,30) – con la liquidazione per l'intero degli ulteriori compensi professionali relativi alle procedure di recupero del credito professionale ed alle spese vive, così come individuate nel decreto opposto (€ 350,00
+ € 142,00 = € 492,00), per un totale complessivo di € 1.122,30 (€ 630,30 + €
492,00).
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo sono liquidate in favore del ricorrente in base al decisum ed in conformità ai criteri di cui al DM n. 147/2022 secondo i valori minimi, stante la modesta complessità della causa, e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promosse, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, in parziale riforma del decreto opposto n.
62/2025 SIAMM emesso dal Tribunale di Locri – Sezione Penale il 25.02.2025,
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ridetermina la liquidazione in favore dell'Avv. nella somma Parte_1 complessiva di € 1.122,30, oltre spese generali ed oneri di legge;
- condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite di questo procedimento che liquida in € 98,00 per spese documentate ed € 852,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Locri l'11 giugno 2025
Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)
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