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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/09/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Filippo Labellarte presidente Luciano Guaglione consigliere M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1101 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA e il primo domiciliato in Parte_1 Parte_2
Bitonto presso lo studio dell'avv. Gaetano Scamarcio che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata l'11/07/2024; la seconda domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Marcello Spadaro che la rappresenta in giudizio per mandato in calce all'atto di appello---------------------------------------------------appellanti E
CP_1 Controparte_2
domiciliata in presso lo
[...] Controparte_2 studio dell'avv. Flavio Gentile che la rappresenta in giudizio in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello--
--------------------------------------------------------------------------------appellata
Oggetto: revocatoria ordinaria
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2575/2022 del 27/06/2022, il Tribunale di Bari, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta da CP_1 pagina 1 di 4 nei confronti di Controparte_2 Parte_1
e ha dichiarato inefficace l'atto di costituzione di fondo Parte_2 patrimoniale per notar del 17/02/2017 (trascritto il Persona_1
28/02/2017), oltre a condannare i convenuti in solido alla rifusione delle spese giudiziali.
Con citazione notificata il 22/07/2022 hanno proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza e Parte_1 Parte_2 chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto della domanda proposta nei loro confronti, con vittoria di spese.
Si è costituita in questo grado di giudizio la banca appellata, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., e, nel merito, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Con ordinanza resa il 20/03/2023 è stata rigettata l'istanza ex art. 348bis c.p.c. e dichiarata inammissibile/infondata la richiesta di inibitoria.
Dopo il passaggio della causa in decisione all'udienza cartolare del 24/01/2025, con istanza congiunta del 16-22/04/2025 le parti ne hanno concordemente chiesto la rimessione sul ruolo per la formalizzazione in udienza dell'accordo transattivo raggiunto.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni, nessuno è comparso né alla fissata udienza in presenza del 20/06/2025, né a quella cartolare successiva del 12/09/2025.
Motivi della decisione
Le parti, nonostante la regolarità delle comunicazioni, non sono comparse all'udienza in presenza del 20/06/2025, nè hanno depositato note scritte a quella successiva del 12/09/2025, fissata ex art. 309 c.p.c. in modalità cartolare.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza di legittimità, sotto il vigore della disciplina ratione temporis applicabile alla specie, anteriore al cd. correttivo Cartabia che ha novellato l'ultimo comma dell'art. 350 c.p.c., ha chiarito che l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza ex art. 307, ult. co. c.p.c. (vedasi in tal senso Cass. 2004/n. 19124 e Cass. 2007/n. 11434, secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 pagina 2 di 4 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al collegio e ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti, soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.).
Ove il provvedimento di estinzione sia stato erroneamente assunto con ordinanza collegiale, esso “…ha il contenuto decisorio di una sentenza” e
“…pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza” (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 26914/2020; Cass. n. 31635/2021).
Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. pure Cass. 21586/181.
L'estinzione del processo comporta che le spese di lite rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, ult. co. c.p.c. Nulla va disposto ai sensi dell'art. 2668 c.p.c., atteso che, benchè invitate all'udienza del 20/06/2025 a chiarire se vi sia stata trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria (non rinvenuta in atti), le parti non hanno fornito alcuna indicazione sul punto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 22/07/2022 da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
Controparte_3
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pagina 3 di 4 avverso la sentenza n. 2575/2022 emessa il Controparte_2
27/06/2022 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
-===================================================== Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12 settembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 4 di 4
CORTE D'APPELLO DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Filippo Labellarte presidente Luciano Guaglione consigliere M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1101 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA e il primo domiciliato in Parte_1 Parte_2
Bitonto presso lo studio dell'avv. Gaetano Scamarcio che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata l'11/07/2024; la seconda domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Marcello Spadaro che la rappresenta in giudizio per mandato in calce all'atto di appello---------------------------------------------------appellanti E
CP_1 Controparte_2
domiciliata in presso lo
[...] Controparte_2 studio dell'avv. Flavio Gentile che la rappresenta in giudizio in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello--
--------------------------------------------------------------------------------appellata
Oggetto: revocatoria ordinaria
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2575/2022 del 27/06/2022, il Tribunale di Bari, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta da CP_1 pagina 1 di 4 nei confronti di Controparte_2 Parte_1
e ha dichiarato inefficace l'atto di costituzione di fondo Parte_2 patrimoniale per notar del 17/02/2017 (trascritto il Persona_1
28/02/2017), oltre a condannare i convenuti in solido alla rifusione delle spese giudiziali.
Con citazione notificata il 22/07/2022 hanno proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza e Parte_1 Parte_2 chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto della domanda proposta nei loro confronti, con vittoria di spese.
Si è costituita in questo grado di giudizio la banca appellata, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., e, nel merito, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Con ordinanza resa il 20/03/2023 è stata rigettata l'istanza ex art. 348bis c.p.c. e dichiarata inammissibile/infondata la richiesta di inibitoria.
Dopo il passaggio della causa in decisione all'udienza cartolare del 24/01/2025, con istanza congiunta del 16-22/04/2025 le parti ne hanno concordemente chiesto la rimessione sul ruolo per la formalizzazione in udienza dell'accordo transattivo raggiunto.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni, nessuno è comparso né alla fissata udienza in presenza del 20/06/2025, né a quella cartolare successiva del 12/09/2025.
Motivi della decisione
Le parti, nonostante la regolarità delle comunicazioni, non sono comparse all'udienza in presenza del 20/06/2025, nè hanno depositato note scritte a quella successiva del 12/09/2025, fissata ex art. 309 c.p.c. in modalità cartolare.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza di legittimità, sotto il vigore della disciplina ratione temporis applicabile alla specie, anteriore al cd. correttivo Cartabia che ha novellato l'ultimo comma dell'art. 350 c.p.c., ha chiarito che l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza ex art. 307, ult. co. c.p.c. (vedasi in tal senso Cass. 2004/n. 19124 e Cass. 2007/n. 11434, secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 pagina 2 di 4 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al collegio e ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti, soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.).
Ove il provvedimento di estinzione sia stato erroneamente assunto con ordinanza collegiale, esso “…ha il contenuto decisorio di una sentenza” e
“…pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza” (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 26914/2020; Cass. n. 31635/2021).
Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. pure Cass. 21586/181.
L'estinzione del processo comporta che le spese di lite rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, ult. co. c.p.c. Nulla va disposto ai sensi dell'art. 2668 c.p.c., atteso che, benchè invitate all'udienza del 20/06/2025 a chiarire se vi sia stata trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria (non rinvenuta in atti), le parti non hanno fornito alcuna indicazione sul punto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 22/07/2022 da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
Controparte_3
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pagina 3 di 4 avverso la sentenza n. 2575/2022 emessa il Controparte_2
27/06/2022 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
-===================================================== Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12 settembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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