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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 8035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8035 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 9722/2022 R.G.A.C.
Tribunale di NA
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 16/09/2025, alle ore 10:10, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di
NA, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'Avv. Micjela Gentile per delega dell'Avv. MARIANO PASQUALE, per l'opponente, la quale si riporta integralmente al verbale dell'udienza del 07.03.2025 e alle conclusioni rassegnate insistendo che la causa venga decisa;
l'Avv. Fabrizia Monticelli per delega dell'Avv. PESENTI MARCO, che si riporta ai propri scritti difensivi e alle note conclusive e conclusioni ivi rassegnate e chiede decidersi la causa.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 9722/2022 r.g.a.c.
1
TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione, dall'avv. Pasquale Mariano presso il cui studio è elett.te dom.to in NA alla Via Bracco n. 45,
- Opponente
E
(C.F. ), già e per essa la Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 mandataria (C.F. rapp.ta e difesa in virtù Controparte_2 P.IVA_2 di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Marco Pesenti con domicilio eletto in NA (NA), Via F. Crispi n. 62, presso l'Avv. Paoloandrea
Monticelli;
- Opposta
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1 proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1434/2022 (RG 3518/2022) emesso dal Tribunale di NA in data 24.2.2022, con cui è stato ingiunto di pagare alla opposta la somma di euro 34.123,01 a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento credito al consumo n. 20105902474714 e del contratto di apertura di credito mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving), stipulati con l'originaria creditrice Findomestic Banca Spa. A sostegno dell'opposizione ha eccepito il giudicato formale costituito dalla sentenza n. 1243/2020 emessa in data 11.6.2020 dal Tribunale di NA OR (con cui è stata dichiarata l'improcedibilità della medesima domanda monitoria svoltasi innanzi a quel Tribunale e revocato il relativo decreto ingiuntivo emesso); l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
la mancanza di prova del credito;
l'inesistenza del credito per illegittimità degli interessi applicati e nullità delle relative clausole /condizioni contrattuali. L'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare la difesa scrivente con la presente opposizione eccepisce formalmente eccezione di giudicato formale essendo la domanda già stata sottoposta al vaglio di altro Tribunale e revocata dallo stesso 2) Sempre in via preliminare, ma in via gradata ci si oppone sin da ora alla concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta ed è di pronta soluzione, inoltre controparte non ha prodotto i contratti, e si contestano le prestazioni eseguite. 3) Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto accogliendo la presente opposizione così come proposta e per i motivi sopra evidenziati;
4) Condannare parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore anticipatario”. Costituitosi in giudizio, l'ingiungente ha contestato in fatto e in diritto l'opposizione e ne ha chiesto il rigetto. Ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di giudicato trattandosi di decisione in rito;
la sussistenza di idonea prova del credito giusta i contratti versati in atti e i relativi estratti conto contenenti analiticamente le rate corrisposte, quelle insolute, nonché l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine;
2
l'insussistenza di alcuna illegittimità degli interessi pattuiti, applicati e richiesti. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - accertare e dichiarare inammissibile ovvero infondata l'eccezione di controparte sul giudicato formale, per le ragioni di cui al presente atto;
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di dell'importo di euro 34.123,01, Controparte_1 oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria, con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, n. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
Svoltosi con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione, la causa, istruita documentalmente, è chiamata all'odierna udienza per la decisione a seguito di trattazione orale, ex art. 281-sexies c.p.c. L'opposizione è infondata ancorché il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento della somma indicata in dispositivo. Dall'acquisizione probatoria in atti emerge l'opposta è effettivamente creditrice dell'opponente di somme a titolo di rate insolute del contratto di finanziamento e del contratto di credito mediante carta c.d. revolving posti a fondamento del credito azionato, ancorché in misura inferiore alla somma portata dal decreto ingiuntivo opposto.. E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria avente il medesimo oggetto – esistenza ed entità del credito – del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale dell'attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. 10263/2021). Orbene, il credito azionato dalla opposta in via monitoria risulta ivi determinato in euro 34.123,01, di cui, come si evince dagli estratti conto versati in atti (doc. 4, 6), euro 30.814,33 per saldo debitore del contratto di finanziamento per prestito personale n. 20105902474714 (doc. 3) – euro 6.535,30 per rate scadute e non pagate + euro 24.279,03 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine – ed uro 3.308,68 per saldo debitore del contratto di apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo/revolving)n. 10041392910768 (doc. 5) – euro 1.050,00 per rate scadute e non pagate+ euro 2.258,68 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine.
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A dimostrazione della sua ragione di credito, la parte opposta ha prodotto i contratti di finanziamento in oggetto, a firma non disconosciuta dell'opponente, nonché i relativi estratti conto analitici ex art. 50 t.u.b. L'opponente, peraltro, non ha negato di aver stipulato i contratti versati in atti e di essersi reso inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali di pagamento. I contratti in questione contengono la disciplina delle condizioni economiche applicate: tan, taeg, importo finanziato, rate da rimborsare. Gli interessi di mora sono disciplinati, quanto al contratto di finanziamento, nella misura del 14,60% oltre penale da ritardo dell'8% e indennità 1% per anticipata estinzione;
quanto alla carta revolving, nella misura del 0,010% al giorno in uno alla penale da ritardi dell'8% e indennità 1% per anticipata estinzione. Gli estratti conto versati in atti contengono la specifica indicazione delle rate scadute e da scadere (data, importo e scadenza di ogni singola rata), le somme effettivamente versate a deconto, la valuta, le competenze, gli interessi maturati e il saldo integrale del rapporto, sicché l'eccezione di indeterminatezza del credito appare, anche sotto tale aspetto, infondata. Né alcun effetto può avere il disconoscimento effettuato dalla parte opponente circa la conformità all'originale della copia degli estratti conto, atteso che, non essendo copie fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti, bensì riproduzioni meccaniche di supporti magnetici (vale a dire della stampa di un'elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca), la disciplina del disconoscimento di tali registrazioni, deve essere rivenuta, non nell'art. 2719 c.c., che si riferisce alle copie fotografiche di scritture, ma nella norma dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che è onere del debitore contestare la veridicità delle singole operazioni registrate entro i termini contrattualmente previsti (Cass. 11269/2004). I rapporti hanno avuto regolare esecuzione dalla stipula per l'inziale periodo e nulla ha dedotto e rilevato l'opponente circa il mancato pagamento delle rate scadute e a scadere. Sul punto, invero, parte l'opponente si è limitato ad una generica contestazione della documentazione prodotta in copia fotostatica, ma si tratta, in evidenza, di eccezione del tutto generica e certamente inidonea a sostanziare disconoscimento delle scritture contrattuali prodotte ovvero delle sottoscrizioni ivi apposte. Invero, il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiaramente l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, ove egli sia l'autore apparente del documento prodotto (Cass. 9543/820029), essendo inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita (Cass. 12448/2012). Peraltro, si tratta di disconoscimento comunque inammissibile poiché del tutto incompatibile con il comportamento tenuto dall'opponenti durante l'esecuzione del contratto, laddove, giova ribadire, sono state regolarmente versate, per il periodo iniziale, rate di rimborso senza contestazione dell'avvenuto prestito rispetto al quale avvenivano i medesimi regolari pagamenti. Giova allora rilevare che "la parte che abbia, anche tacitamente, riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura a lei stessa riconducibile, non può successivamente disconoscerla, senza che, ove ciò avvenga (in spregio ad elementari principi di correttezza e buona fede), la controparte sia tenuta a chiederne la verificazione" (Cass. 10849/2012; Cass. 25047/2009; Cass. 18748/2004). Va quindi richiamato il principio pacifico, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
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risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. s.u., 13533/2001). E' poi infondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla parte opponente: come è noto, infatti, le pronunce in rito, come nella specie, non sono idonee a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (Cass. 26377/2014). A nullità delle clausole contrattuali disciplinanti gli interessi di mora;
trattasi peraltro di nullità rilevabile d'ufficio, come da condivisibile giurisprudenza dei giudici di questa Sezione e come osservato da una ormai ultraventennale giurisprudenza della Corte di giustizia;
l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C- 582/21, FY c. Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej). In particolare, “a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine” (di recente, Corte di giustizia, 18 gennaio 2024, C-531/22, nonchè, già, Corte Controparte_3 di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, , il giudice è tenuto ad esaminare CP_4 la possibile abusività delle clausole contrattuali rilevanti con riferimento all'oggetto del giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, . La Corte Controparte_5 di giustizia ha anche, in più occasioni, precisato che: i) il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi al fine di acquisire gli elementi di fatto e di diritto necessari per il doveroso rilievo officioso (tra le tante, Corte di giustizia, 30 giugno 2022, C-170/21, Profi Credit Bulgaria EOOD, Corte di giustizia, 4 giugno 2015, C-497/13, Per_1
Corte di giustizia, 9 novembre 2010, C-137/08, ; ii) il giudice
[...] Persona_2 deve sottoporre al contraddittorio delle parti le questioni rilevate d'ufficio (Corte di giustizia, 21 settembre 2023, C-139/22, AM, PM, Corte di giustizia, 21 febbraio 2013, C- 472/11, ; iii) il giudice non può dichiarare l'abusività della clausola Parte_2 ove il consumatore, adeguatamente informato da parte dello stesso magistrato, dichiari (consapevolmente, proprio per effetto dell'iniziativa officiosa) di non volersi avvalere della tutela pur in astratto conferitagli (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C- 80/21, E.K., S.K, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, Pannon GSM Zrt). Del resto, anche per effetto della sentenza n. 9479/2023 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, conformatesi alle pronunce della Corte di Giustizia del 17.05.2022, circa la necessità del controllo officioso da parte del Giudice del monitorio della vessatorietà della clausole poste a fondamento del credito preteso contro un consumatore, al fine di conformarsi al diritto eurounitario, “simile verifica compete anche (e a maggior ragione) al Giudice dell'opposizione tempestivamente proposta dal debitore/consumatore/mutuatario” (cfr., in motivazione, C.d.A. NA, sentenza n. 3048/2025 del 13.6.2025). Tanto premesso, occorre quindi esaminare l'abusività delle clausole mediante le quali sono stati pattuiti, nella specie, gli interessi moratori: segnatamente, l'art. 26 del contratto di finanziamento (che prevede un interesse moratorio nella misura del 14,60%) e l'art. v-6 del contratto credito revolving che prevede unitamente ad una penale da ritardo dell'8% altresì interessi di mora del 0,010 al giorno. La parte opposta ha escluso la vessatorietà di tali clausole sul rilievo del mancato
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superamento della soglia fissata in materia di usura. Tuttavia, tale prospettazione (fondata sulla coincidenza dell'interesse moratorio vessatorio - art. 33, co. 2, lett f cod. cons.- con l'interesse usurario) non può essere condivisa. Giova rammentare, in punto di determinazione di quale sia il tasso di mora convenzionale “manifestamente eccessivo”, che ai sensi dell'art. 4 dir. n. 93/13/CEE “il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende”. Ora, la previsione di un tasso di mora parametrato al limite massimo del tasso soglia di cui alla L. n. 108/1996 non può ritenersi indice di garanzia per escludere l'abusività della clausola relativa agli interessi moratori, sì da esonerare il predisponente dalla specifica trattazione della misura nel contraddittorio con il consumatore. E', invero, ben nota la differente ratio che ha ispirato il Legislatore europeo nella predisposizione delle guarentigie a presidio della tutela civilistica del consumatore, quale contraente debole, e quella del Legislatore nazionale nella predisposizione di misure preventive/repressive dell'illecito penale, qual è il reato di usura. Nella presente fattispecie, quindi, a risentire della abusività delle clausole relative agli interessi di mora, oltre alla differenza tra interessi corrispettivi ed interessi mora, è la misura di questi ultimi nel loro complesso, fissata in percentuali prossime al 30%, a risultare inficiate, secondo i criteri ermeneutici convenzionalmente orientati, trattandosi altresì di una percentuale superiore anche di gran lunga la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto (maggiorazione del 2,1%) A fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, infatti, è ragionevole ritenere che il consumatore non avrebbe pattuito un interesse moratorio di gran lunga superiore rispetto a quello mediamente praticato sul mercato. A precludere l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore, la Corte di legittimità ha precisato essere invero necessario che ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005, la cui sussistenza è pertanto da considerarsi un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto, spettando al "professionista" dare la prova del fatto positivo del prodromico svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali suoi propri, quale fatto impeditivo della relativa applicazione (Cass. n. 14410/2024). Viceversa, come si legge in Cass. n. 25914/2019), in presenza di accordo frutto (in tutto o in parte) di trattativa, l'accertamento giudiziale in ordine all'abusività delle clausole contrattuali rimane (in tutto o in parte) precluso, quand'anche l'assetto di interessi realizzato dalle parti risulti significativamente squilibrato a danno del consumatore, la preclusione discendendo in tal caso non già dalla non vessatorietà della clausola, o del contratto fatti oggetto di specifica trattativa, bensì dalla inconfigurabilità della loro unilaterale predisposizione ed imposizione, quali (possibili) fonti di abuso nella vicenda di formazione del contratto;
e che per potersi considerare preclusa l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore in questione la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta, ma altresì risultare caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà ed effettività.
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In conclusione, la pattuizione di interessi moratori nella specie consente di ritenere integrata la presunzione relativa prevista dall'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons. Può infatti ragionevolmente ritenersi che, a fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, il consumatore non avrebbe accettato una pattuizione che quantifica l'interesse moratorio in misura eccedente (di gran lunga) il doppio della maggiorazione media del medesimo interesse rispetto a quello corrispettivo praticata sul mercato al momento della conclusione del contratto. Tanto detto, deve del resto pure osservarsi che l'opposta non ha fornito elementi idonei a ritenere superabile la presunzione relativa (art. 33, co. 2, lett. f, cod. cons.) che, per le ragioni sopra illustrate, questo Giudice ritiene invece integrata. Quanto agli effetti della declaratoria di nullità della clausola in discorso (art 15) è da precisare che, secondo la CGUE, in ipotesi di nullità parziale di singola clausola abusiva, il Giudice non procede a sostituzione della clausola abusiva con eterointegrazione in ragione della ratio deterrente della nullità (CGUE 14.06.2012 in C- 618/10; CGUE 18.11.2021 in C-212/20; CGUE 12.01.2023 in C-395/2023). La Corte di giustizia ha statuito che “quanto alle conseguenze da trarre dalla constatazione del carattere abusivo di una disposizione di un contratto che vincola un consumatore ad un professionista, dal tenore letterale dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, risulta che i giudici nazionali sono tenuti unicamente ad escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei confronti dei consumatori, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima. Infatti, detto contratto deve sussistere, in linea di principio, senz'altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile” (Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C: ; nonché C.F._2
de Man Garabito, C-488/11, EU:C: ). Controparte_6 C.F._3
La Corte di Giustizia spiega la ratio sottesa alla direttiva europea, ovvero “di fatto, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive, una tale facoltà potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine di cui all'articolo 7 della direttiva 93/13. Infatti tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti” (Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, cit.). Ne è derivata l'affermazione di una nullità (da alcuni autori indicata come
“nuda”) che, almeno quanto all'esito finale, ha trovato eco, in Italia, in Tribunale Milano, sez. V, sent. 9 luglio 2016, Tribunale Pescara, sent. 11 maggio 2016, n. 79, Corte di Appello di Genova, sent. 30 luglio 2014, n. 1057, Tribunale Nocera Inferiore, sent. 3 aprile 2014. Sulla base di tale condivisibile giurisprudenza, deve quindi procedersi alla disapplicazione delle clausole contrattuali disciplinanti gli interessi di mora da ritardo sì che, revocato il decreto ingiuntivo, l'opponente deve essere condannato al pagamento della somma complessiva di euro 26.537,91 (ossia epurando dalla pretesa creditoria la somma per interessi di mora così determinandosi per ciascun contratto, come da relativi
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estratti conto in atti, il saldo a debito in euro 24.279,03 per il contratto di finanziamento ed in euro 2.258,88 per la carta revolging), oltre interessi legali dalla data della domanda, 8.3.2022, al saldo. In definitiva, per effetto dell'accertamento dell'inferiore importo dovuto rispetto a quello ingiunto, il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato con conseguente condanna dell'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di euro 26.537,91 oltre interessi legali dal 08.03.2022 al saldo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanni quindi poste a carico dell'opponente, liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/14 e ss. m.i., tenuto conto dell'attività prestata (sostanziale mancanza di fase istruttoria e forma semplificata, in rito, della decisione), della complessità bassa delle questioni trattate e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, 2 Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1434/2022 (RG 3518/2022) emesso dal Tribunale di NA in data 24.2.2022 e condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di euro 26.537,91 oltre interessi legali dal 08.03.2022 al Controparte_1 saldo.;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della opposta che liquida in euro 1.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge. Così deciso in NA, udienza 16/9/2025.
E' verbale, ore 15:30.
Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro
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Tribunale di NA
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 16/09/2025, alle ore 10:10, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di
NA, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'Avv. Micjela Gentile per delega dell'Avv. MARIANO PASQUALE, per l'opponente, la quale si riporta integralmente al verbale dell'udienza del 07.03.2025 e alle conclusioni rassegnate insistendo che la causa venga decisa;
l'Avv. Fabrizia Monticelli per delega dell'Avv. PESENTI MARCO, che si riporta ai propri scritti difensivi e alle note conclusive e conclusioni ivi rassegnate e chiede decidersi la causa.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 9722/2022 r.g.a.c.
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TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione, dall'avv. Pasquale Mariano presso il cui studio è elett.te dom.to in NA alla Via Bracco n. 45,
- Opponente
E
(C.F. ), già e per essa la Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 mandataria (C.F. rapp.ta e difesa in virtù Controparte_2 P.IVA_2 di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Marco Pesenti con domicilio eletto in NA (NA), Via F. Crispi n. 62, presso l'Avv. Paoloandrea
Monticelli;
- Opposta
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1 proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1434/2022 (RG 3518/2022) emesso dal Tribunale di NA in data 24.2.2022, con cui è stato ingiunto di pagare alla opposta la somma di euro 34.123,01 a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento credito al consumo n. 20105902474714 e del contratto di apertura di credito mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving), stipulati con l'originaria creditrice Findomestic Banca Spa. A sostegno dell'opposizione ha eccepito il giudicato formale costituito dalla sentenza n. 1243/2020 emessa in data 11.6.2020 dal Tribunale di NA OR (con cui è stata dichiarata l'improcedibilità della medesima domanda monitoria svoltasi innanzi a quel Tribunale e revocato il relativo decreto ingiuntivo emesso); l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
la mancanza di prova del credito;
l'inesistenza del credito per illegittimità degli interessi applicati e nullità delle relative clausole /condizioni contrattuali. L'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare la difesa scrivente con la presente opposizione eccepisce formalmente eccezione di giudicato formale essendo la domanda già stata sottoposta al vaglio di altro Tribunale e revocata dallo stesso 2) Sempre in via preliminare, ma in via gradata ci si oppone sin da ora alla concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta ed è di pronta soluzione, inoltre controparte non ha prodotto i contratti, e si contestano le prestazioni eseguite. 3) Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto accogliendo la presente opposizione così come proposta e per i motivi sopra evidenziati;
4) Condannare parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore anticipatario”. Costituitosi in giudizio, l'ingiungente ha contestato in fatto e in diritto l'opposizione e ne ha chiesto il rigetto. Ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di giudicato trattandosi di decisione in rito;
la sussistenza di idonea prova del credito giusta i contratti versati in atti e i relativi estratti conto contenenti analiticamente le rate corrisposte, quelle insolute, nonché l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine;
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l'insussistenza di alcuna illegittimità degli interessi pattuiti, applicati e richiesti. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - accertare e dichiarare inammissibile ovvero infondata l'eccezione di controparte sul giudicato formale, per le ragioni di cui al presente atto;
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di dell'importo di euro 34.123,01, Controparte_1 oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria, con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, n. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
Svoltosi con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione, la causa, istruita documentalmente, è chiamata all'odierna udienza per la decisione a seguito di trattazione orale, ex art. 281-sexies c.p.c. L'opposizione è infondata ancorché il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento della somma indicata in dispositivo. Dall'acquisizione probatoria in atti emerge l'opposta è effettivamente creditrice dell'opponente di somme a titolo di rate insolute del contratto di finanziamento e del contratto di credito mediante carta c.d. revolving posti a fondamento del credito azionato, ancorché in misura inferiore alla somma portata dal decreto ingiuntivo opposto.. E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria avente il medesimo oggetto – esistenza ed entità del credito – del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale dell'attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. 10263/2021). Orbene, il credito azionato dalla opposta in via monitoria risulta ivi determinato in euro 34.123,01, di cui, come si evince dagli estratti conto versati in atti (doc. 4, 6), euro 30.814,33 per saldo debitore del contratto di finanziamento per prestito personale n. 20105902474714 (doc. 3) – euro 6.535,30 per rate scadute e non pagate + euro 24.279,03 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine – ed uro 3.308,68 per saldo debitore del contratto di apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo/revolving)n. 10041392910768 (doc. 5) – euro 1.050,00 per rate scadute e non pagate+ euro 2.258,68 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine.
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A dimostrazione della sua ragione di credito, la parte opposta ha prodotto i contratti di finanziamento in oggetto, a firma non disconosciuta dell'opponente, nonché i relativi estratti conto analitici ex art. 50 t.u.b. L'opponente, peraltro, non ha negato di aver stipulato i contratti versati in atti e di essersi reso inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali di pagamento. I contratti in questione contengono la disciplina delle condizioni economiche applicate: tan, taeg, importo finanziato, rate da rimborsare. Gli interessi di mora sono disciplinati, quanto al contratto di finanziamento, nella misura del 14,60% oltre penale da ritardo dell'8% e indennità 1% per anticipata estinzione;
quanto alla carta revolving, nella misura del 0,010% al giorno in uno alla penale da ritardi dell'8% e indennità 1% per anticipata estinzione. Gli estratti conto versati in atti contengono la specifica indicazione delle rate scadute e da scadere (data, importo e scadenza di ogni singola rata), le somme effettivamente versate a deconto, la valuta, le competenze, gli interessi maturati e il saldo integrale del rapporto, sicché l'eccezione di indeterminatezza del credito appare, anche sotto tale aspetto, infondata. Né alcun effetto può avere il disconoscimento effettuato dalla parte opponente circa la conformità all'originale della copia degli estratti conto, atteso che, non essendo copie fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti, bensì riproduzioni meccaniche di supporti magnetici (vale a dire della stampa di un'elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca), la disciplina del disconoscimento di tali registrazioni, deve essere rivenuta, non nell'art. 2719 c.c., che si riferisce alle copie fotografiche di scritture, ma nella norma dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che è onere del debitore contestare la veridicità delle singole operazioni registrate entro i termini contrattualmente previsti (Cass. 11269/2004). I rapporti hanno avuto regolare esecuzione dalla stipula per l'inziale periodo e nulla ha dedotto e rilevato l'opponente circa il mancato pagamento delle rate scadute e a scadere. Sul punto, invero, parte l'opponente si è limitato ad una generica contestazione della documentazione prodotta in copia fotostatica, ma si tratta, in evidenza, di eccezione del tutto generica e certamente inidonea a sostanziare disconoscimento delle scritture contrattuali prodotte ovvero delle sottoscrizioni ivi apposte. Invero, il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiaramente l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, ove egli sia l'autore apparente del documento prodotto (Cass. 9543/820029), essendo inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita (Cass. 12448/2012). Peraltro, si tratta di disconoscimento comunque inammissibile poiché del tutto incompatibile con il comportamento tenuto dall'opponenti durante l'esecuzione del contratto, laddove, giova ribadire, sono state regolarmente versate, per il periodo iniziale, rate di rimborso senza contestazione dell'avvenuto prestito rispetto al quale avvenivano i medesimi regolari pagamenti. Giova allora rilevare che "la parte che abbia, anche tacitamente, riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura a lei stessa riconducibile, non può successivamente disconoscerla, senza che, ove ciò avvenga (in spregio ad elementari principi di correttezza e buona fede), la controparte sia tenuta a chiederne la verificazione" (Cass. 10849/2012; Cass. 25047/2009; Cass. 18748/2004). Va quindi richiamato il principio pacifico, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
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risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. s.u., 13533/2001). E' poi infondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla parte opponente: come è noto, infatti, le pronunce in rito, come nella specie, non sono idonee a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (Cass. 26377/2014). A nullità delle clausole contrattuali disciplinanti gli interessi di mora;
trattasi peraltro di nullità rilevabile d'ufficio, come da condivisibile giurisprudenza dei giudici di questa Sezione e come osservato da una ormai ultraventennale giurisprudenza della Corte di giustizia;
l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C- 582/21, FY c. Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej). In particolare, “a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine” (di recente, Corte di giustizia, 18 gennaio 2024, C-531/22, nonchè, già, Corte Controparte_3 di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, , il giudice è tenuto ad esaminare CP_4 la possibile abusività delle clausole contrattuali rilevanti con riferimento all'oggetto del giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, . La Corte Controparte_5 di giustizia ha anche, in più occasioni, precisato che: i) il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi al fine di acquisire gli elementi di fatto e di diritto necessari per il doveroso rilievo officioso (tra le tante, Corte di giustizia, 30 giugno 2022, C-170/21, Profi Credit Bulgaria EOOD, Corte di giustizia, 4 giugno 2015, C-497/13, Per_1
Corte di giustizia, 9 novembre 2010, C-137/08, ; ii) il giudice
[...] Persona_2 deve sottoporre al contraddittorio delle parti le questioni rilevate d'ufficio (Corte di giustizia, 21 settembre 2023, C-139/22, AM, PM, Corte di giustizia, 21 febbraio 2013, C- 472/11, ; iii) il giudice non può dichiarare l'abusività della clausola Parte_2 ove il consumatore, adeguatamente informato da parte dello stesso magistrato, dichiari (consapevolmente, proprio per effetto dell'iniziativa officiosa) di non volersi avvalere della tutela pur in astratto conferitagli (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C- 80/21, E.K., S.K, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, Pannon GSM Zrt). Del resto, anche per effetto della sentenza n. 9479/2023 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, conformatesi alle pronunce della Corte di Giustizia del 17.05.2022, circa la necessità del controllo officioso da parte del Giudice del monitorio della vessatorietà della clausole poste a fondamento del credito preteso contro un consumatore, al fine di conformarsi al diritto eurounitario, “simile verifica compete anche (e a maggior ragione) al Giudice dell'opposizione tempestivamente proposta dal debitore/consumatore/mutuatario” (cfr., in motivazione, C.d.A. NA, sentenza n. 3048/2025 del 13.6.2025). Tanto premesso, occorre quindi esaminare l'abusività delle clausole mediante le quali sono stati pattuiti, nella specie, gli interessi moratori: segnatamente, l'art. 26 del contratto di finanziamento (che prevede un interesse moratorio nella misura del 14,60%) e l'art. v-6 del contratto credito revolving che prevede unitamente ad una penale da ritardo dell'8% altresì interessi di mora del 0,010 al giorno. La parte opposta ha escluso la vessatorietà di tali clausole sul rilievo del mancato
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superamento della soglia fissata in materia di usura. Tuttavia, tale prospettazione (fondata sulla coincidenza dell'interesse moratorio vessatorio - art. 33, co. 2, lett f cod. cons.- con l'interesse usurario) non può essere condivisa. Giova rammentare, in punto di determinazione di quale sia il tasso di mora convenzionale “manifestamente eccessivo”, che ai sensi dell'art. 4 dir. n. 93/13/CEE “il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende”. Ora, la previsione di un tasso di mora parametrato al limite massimo del tasso soglia di cui alla L. n. 108/1996 non può ritenersi indice di garanzia per escludere l'abusività della clausola relativa agli interessi moratori, sì da esonerare il predisponente dalla specifica trattazione della misura nel contraddittorio con il consumatore. E', invero, ben nota la differente ratio che ha ispirato il Legislatore europeo nella predisposizione delle guarentigie a presidio della tutela civilistica del consumatore, quale contraente debole, e quella del Legislatore nazionale nella predisposizione di misure preventive/repressive dell'illecito penale, qual è il reato di usura. Nella presente fattispecie, quindi, a risentire della abusività delle clausole relative agli interessi di mora, oltre alla differenza tra interessi corrispettivi ed interessi mora, è la misura di questi ultimi nel loro complesso, fissata in percentuali prossime al 30%, a risultare inficiate, secondo i criteri ermeneutici convenzionalmente orientati, trattandosi altresì di una percentuale superiore anche di gran lunga la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto (maggiorazione del 2,1%) A fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, infatti, è ragionevole ritenere che il consumatore non avrebbe pattuito un interesse moratorio di gran lunga superiore rispetto a quello mediamente praticato sul mercato. A precludere l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore, la Corte di legittimità ha precisato essere invero necessario che ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005, la cui sussistenza è pertanto da considerarsi un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto, spettando al "professionista" dare la prova del fatto positivo del prodromico svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali suoi propri, quale fatto impeditivo della relativa applicazione (Cass. n. 14410/2024). Viceversa, come si legge in Cass. n. 25914/2019), in presenza di accordo frutto (in tutto o in parte) di trattativa, l'accertamento giudiziale in ordine all'abusività delle clausole contrattuali rimane (in tutto o in parte) precluso, quand'anche l'assetto di interessi realizzato dalle parti risulti significativamente squilibrato a danno del consumatore, la preclusione discendendo in tal caso non già dalla non vessatorietà della clausola, o del contratto fatti oggetto di specifica trattativa, bensì dalla inconfigurabilità della loro unilaterale predisposizione ed imposizione, quali (possibili) fonti di abuso nella vicenda di formazione del contratto;
e che per potersi considerare preclusa l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore in questione la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta, ma altresì risultare caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà ed effettività.
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In conclusione, la pattuizione di interessi moratori nella specie consente di ritenere integrata la presunzione relativa prevista dall'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons. Può infatti ragionevolmente ritenersi che, a fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, il consumatore non avrebbe accettato una pattuizione che quantifica l'interesse moratorio in misura eccedente (di gran lunga) il doppio della maggiorazione media del medesimo interesse rispetto a quello corrispettivo praticata sul mercato al momento della conclusione del contratto. Tanto detto, deve del resto pure osservarsi che l'opposta non ha fornito elementi idonei a ritenere superabile la presunzione relativa (art. 33, co. 2, lett. f, cod. cons.) che, per le ragioni sopra illustrate, questo Giudice ritiene invece integrata. Quanto agli effetti della declaratoria di nullità della clausola in discorso (art 15) è da precisare che, secondo la CGUE, in ipotesi di nullità parziale di singola clausola abusiva, il Giudice non procede a sostituzione della clausola abusiva con eterointegrazione in ragione della ratio deterrente della nullità (CGUE 14.06.2012 in C- 618/10; CGUE 18.11.2021 in C-212/20; CGUE 12.01.2023 in C-395/2023). La Corte di giustizia ha statuito che “quanto alle conseguenze da trarre dalla constatazione del carattere abusivo di una disposizione di un contratto che vincola un consumatore ad un professionista, dal tenore letterale dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, risulta che i giudici nazionali sono tenuti unicamente ad escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei confronti dei consumatori, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima. Infatti, detto contratto deve sussistere, in linea di principio, senz'altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile” (Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C: ; nonché C.F._2
de Man Garabito, C-488/11, EU:C: ). Controparte_6 C.F._3
La Corte di Giustizia spiega la ratio sottesa alla direttiva europea, ovvero “di fatto, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive, una tale facoltà potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine di cui all'articolo 7 della direttiva 93/13. Infatti tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti” (Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, cit.). Ne è derivata l'affermazione di una nullità (da alcuni autori indicata come
“nuda”) che, almeno quanto all'esito finale, ha trovato eco, in Italia, in Tribunale Milano, sez. V, sent. 9 luglio 2016, Tribunale Pescara, sent. 11 maggio 2016, n. 79, Corte di Appello di Genova, sent. 30 luglio 2014, n. 1057, Tribunale Nocera Inferiore, sent. 3 aprile 2014. Sulla base di tale condivisibile giurisprudenza, deve quindi procedersi alla disapplicazione delle clausole contrattuali disciplinanti gli interessi di mora da ritardo sì che, revocato il decreto ingiuntivo, l'opponente deve essere condannato al pagamento della somma complessiva di euro 26.537,91 (ossia epurando dalla pretesa creditoria la somma per interessi di mora così determinandosi per ciascun contratto, come da relativi
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estratti conto in atti, il saldo a debito in euro 24.279,03 per il contratto di finanziamento ed in euro 2.258,88 per la carta revolging), oltre interessi legali dalla data della domanda, 8.3.2022, al saldo. In definitiva, per effetto dell'accertamento dell'inferiore importo dovuto rispetto a quello ingiunto, il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato con conseguente condanna dell'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di euro 26.537,91 oltre interessi legali dal 08.03.2022 al saldo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanni quindi poste a carico dell'opponente, liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/14 e ss. m.i., tenuto conto dell'attività prestata (sostanziale mancanza di fase istruttoria e forma semplificata, in rito, della decisione), della complessità bassa delle questioni trattate e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, 2 Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1434/2022 (RG 3518/2022) emesso dal Tribunale di NA in data 24.2.2022 e condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di euro 26.537,91 oltre interessi legali dal 08.03.2022 al Controparte_1 saldo.;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della opposta che liquida in euro 1.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge. Così deciso in NA, udienza 16/9/2025.
E' verbale, ore 15:30.
Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro
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