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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/12/2024, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Daniela Ronzani - presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi - giudice rel.
Dott.ssa Cristina Bandiera - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. nr. 3652/2024 in data
29.7.2024, promossa da
( ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Laura Spinetta
parte ricorrente contro
( ) CP_1 C.F._2
con il patrocinio degli avv. Meri Zorz e Andrea Puppunato
parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
avente per oggetto: Scioglimento matrimonio
decisa sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta: IN VIA PRINCIPALE 1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970 lo scioglimento del matrimonio contratto tra il IG. Pt_1
e IG.ra siccome trascritto nel
[...] CP_1
Registro dello Stato Civile del Comune di Villorba atto n.
34, parte 2, serie A, anno 2008, ordinando all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune territorialmente competente di procedere all'annotazione di rito, 2. affidare la minore in via congiunta e condivisa ad entrambi i Per_1
genitori; gli stessi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione,
educazione e salute del figlio minore, tenendo conto della sua capacità, dell'inclinazione naturale e della sua aspirazione;
3. confermarsi il collocamento della minore presso la casa della madre;
4. diritto di visita paterno:
Il IG. terrà con sé la figlia a week end Pt_1 Per_1
alternati con la madre, dal venerdì alla domenica, nonché
due ulteriori notti al mese in giornate da concordarsi compatibilmente con gli impegni scolastici e/o ludici della minore. Il padre terrà inoltre con sé a cena una Per_1
volta a settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o ludici della minore.
5. il IG. Pt_1
Pag. 2 di 13 corrisponderà entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra un importo di € 330,00 (cui andrà sommata la quota CP_1
dell'AAUU di competenza del IG. pari ad € 122,70, Pt_1
così per totali € 452,70, salvo quanto dianzi precisato al punto successivo) a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre rivalutazione Istat;
6. il IG. Pt_1
presta il consenso affinché la IG.ra percepisca CP_1
integralmente l'Assegno Unico Universale per il figlio a carico, pari a complessivi € 245,40 (di cui di competenza del IG. ) eccezion fatta per quanto di seguito Pt_1
specificato: qualora il contributo al mantenimento dovuto in favore della minore venisse quantificato in misura superiore ad € 330,00 il IG. percepirà Pt_1
autonomamente la propria quota di AA.UU., pari al 50%;.
Revocare l'assegno di mantenimento pari ad € 150,00
disposto in sede di separazione consensuale in favore della
IG.ra ;
8. rigettare, per le ragioni suesposte la CP_1
concessione di un assegno divorzile in favore della IG.ra
;
9. Le spese straordinarie saranno ripartite nella CP_1
misura del 50% fra i coniugi secondo quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Treviso anche per la loro individuazione;
per le spese superiori ad € 50,00 mensili,
tuttavia, salvo quelle indifferibili, dovrà preventivamente acquisirsi il consenso scritto dell'altro genitore a mezzo whatsapp. Qualora l'altro genitore non presti il consenso
Pag. 3 di 13 scritto a mezzo whatsapp entro due giorni dalla richiesta,
la spesa dovrà ritenersi non autorizzata. 10. Eventuali
agevolazioni fiscali e/o contributi e/o bonus a sostegno della famiglia, saranno richiesti e percepiti da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, ovvero usufruiti a vantaggio di entrambi seppur percepiti da uno solo. A tal fine i coniugi si obbligano reciprocamente a sottoscrivere la modulistica richiesta ai fini dell'erogazione delle suddette agevolazioni fiscale e/o contributi a sostegno della famiglia, senza dilazione. 11. Detrazioni fiscali ripartite al 50% tra i genitori. In ogni caso: Con vittoria di spese di lite ed onorari
Per parte resistente:
accertato il decorso del termine ex lege previsto,
dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sigg.ri CP_1
e in Villorba ( TV), registrato in
[...] Parte_1
Comune di Villorba – anno 2008, parte II serie A, atto n.
34; 2) affidarsi la figlia minore ad entrambi i Per_1
genitori in via condivisa, con collocazione prevalente della stessa presso la madre;
3) assegnarsi la casa già
coniugale, di proprietà del sig. sita in Casale sul Pt_1
Sile (TV) via Bonisiolo 45 alla sig.ra che la CP_1
abiterà con la figlia;
4) il padre potrà vedere e tenere
Pag. 4 di 13 con sé , compatibilmente con i desiderata della Per_1
stessa e comunque con i suoi impegni scolastici e ricreativi, quando lo vorrà, premurandosi di cercare una distensione nel rapporto con la stessa. 5) porsi a carico del sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento Pt_1
della figlia minore mediante la corresponsione di un assegno mensile di euro 450,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che il Giudice riterrà dovuta;
6) il sig.
parteciperà nella misura del 50% alle spese Pt_1
straordinarie di secondo il Protocollo in essere Per_1
presso l'intestato Tribunale;
7) L'assegno Unico verrà
percepito integralmente dalla sig.ra 8) Disporsi a CP_1
carico del sig. un assegno divorzile in favore della Pt_1
sig.ra per tutti i motivi esposti in atto per euro CP_1
500,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat,
ovvero nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà
dovuta e che tenga conto del contributo dato dalla sig.ra alla crescita della famiglia nonché ai sacrifici CP_1
economici e lavorativi spesi;
9) Spese e competenze a carico del marito in caso di non adesione alle su indicate conclusioni, qualora le stesse venissero in tutto o in parte accolte dall'Ill.mo Giudice.
Pag. 5 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe indicato, il sig. Parte_1
adiva il Tribunale di Treviso chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la SI matrimonio trascritto nel CP_1
Registro dello Stato Civile del Comune di Villorba atto n.
34, parte 2, serie A, anno 2008.
Il ricorrente esponeva che dall'unione era nata l'[...]
la figlia e che il 12/11/2021 il Tribunale di Per_1
Treviso aveva omologato la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale alla
SI affido condiviso della figlia, con CP_1
collocazione prevalente presso la madre;
disciplina dei turni di responsabilità; obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia col versamento mensile di euro
300 – con rivalutazione annuale ISTAT;
spese straordinarie a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
assegno di mantenimento in favore della moglie pari a 150 euro mensili.
Chiedeva ora lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: affidamento condiviso della figlia, con collocamento presso la casa della madre;
la figlia starà
col padre a weekend alternati, oltre a due notti al mese,
oltre ad una cena una volta la settimana;
contributo paterno al mantenimento della figlia pari ad euro 452,70
Pag. 6 di 13 assegno unico integrale compreso – in alternativa, ove fosse stabilito un importo superiore ai 330 euro, assegno unico a ciascuno dei genitori al 50%; spese straordinarie per la figlia al 50% ciascuno;
nessun assegno divorzile.
La SI si costituiva in giudizio e chiedeva che CP_1
il contributo mensile al mantenimento della figlia da parte del sig fosse stabilito in euro 450, con assegno Pt_1
unico percepito integralmente dalla madre;
chiedeva inoltre un assegno divorzile di euro 500.
Le parti comparivano con i rispettivi difensori all'udienza del 3/12/2024; esperito inutilmente un tentativo di conciliazione, discussa la causa, i procuratori precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate.
***
1. Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti in causa, essendosi la separazione protratta per oltre sei mesi dalla comparizione delle parti avanti al
Presidente (il decreto di omologa è del 2021) e non essendovi stata riconciliazione.
2. Sull'affidamento e collocamento della figlia minore
Per_1
Si conferma il regime di affidamento di tipo condiviso di
, con collocazione presso la madre, come chiesto da Per_1
entrambi i genitori;
visto l'accordo sul punto, considerato
Pag. 7 di 13 che non risultano in giudizio elementi per decidere in senso diverso, si reputa di non dover procedere all'ascolto della minore sul punto.
La ragazza manterrà la residenza presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare;
ormai quindicenne,
potrà vedere il padre quando lo desidera compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici.
3. Sul mantenimento della figlia
Non essendo intervenute modifiche di rilevo quanto alla situazione economico patrimoniale delle parti, considerate peraltro le aumentate esigenze della ragazza, si ritiene di porre a carico del padre un contributo mensile pari ad euro
450 all'attualità; oppure, ove le parti concordino sul fatto che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla
SI , un contributo mensile di euro 330. CP_1
4. Sull'assegno divorzile
La SI – in favore della quale è stato stabilito CP_1
un assegno mensile di mantenimento di euro 150 - chiede ora che venga posto a carico del sig un assegno Pt_1
divorzile, sia in funzione assistenziale sia in funzione perequativa, evidenziando la diversa capacità reddituale e patrimoniale dei coniugi e valorizzando l'apporto economico da lei dato alla crescita della famiglia.
In punto di diritto va premesso che la giurisprudenza più
recente della Corte di Cassazione (Cass., Sez. U, Sentenza
n. 18287dell'11/07/2018) ha stabilito che: ” Ai sensi della
Pag. 8 di 13 L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dopo le modifiche
introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento
dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione
assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa,
richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o
comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni
oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui
alla prima parte della norma i quali costituiscono il
parametro di cui si deve tenere conto per la relativa
attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce
della valutazione comparativa delle condizioni economico
patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo
fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare e alla formazione del patrimonio comune e
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla
durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In linea generale, quindi, in considerazione della funzione composita dell'assegno divorzile e sulla base dei criteri indicati dalla predetta pronuncia, l'iter logico da seguire per l'attribuzione dell'assegno in esame è il seguente.
In primo luogo, il giudice deve verificare se sussista un divario rilevante nella situazione economica delle parti,
con l'esercizio di eventuali poteri istruttori d'ufficio.
Se non vi è squilibrio, non sussiste alcun diritto al percepimento di un contributo economico da parte del richiedente, mentre, in caso contrario, si dovrà
Pag. 9 di 13 comprendere quale ne sia la causa. Se questa dipende anche dai sacrifici e delle rinunce compiute da uno dei coniugi per la realizzazione del benessere familiare, l'assegno è
dovuto al fine di ristorare la parte, che sulla base delle scelte della coppia e dei ruoli condivisi durante il matrimonio, è rimasta priva di occasioni di lavoro e di carriera. Viceversa, qualora non emerga tale apporto alla conduzione della vita familiare, la funzione assistenziale dell'istituto consentirà di riconoscere al coniuge un assegno divorzile nella sola ipotesi in cui questo non abbia mezzi adeguati per vivere e non sia grado di procurarseli (per ragioni di età, salute, situazioni personali o sociali); ma in questo caso, sotto il profilo del quantum, l'assegno sarà ricondotto ad un importo sostanzialmente “alimentare”, ossia tale da garantire le esigenze minime di vita. Recentemente, inoltre, la Corte di
Cassazione ha specificato che non rilevano le motivazioni per le quali il richiedente l'assegno abbia deciso di sacrificare le proprie aspirazioni professionali, ritendo assolto l'onere della prova tramite la dimostrazione da parte del coniuge più debole di aver effettivamente fornito il suo contributo personale alla conduzione familiare, a scapito del tempo e delle energie che avrebbe potuto dedicare al lavoro o alla carriera (Cass. civ.,Sez. I, ord.
n. 27945/2023).
Pag. 10 di 13 Ebbene, nel caso di specie sussiste un evidente divario nella situazione economica delle parti perché mentre il percepisce entrate intorno ai 1.500 – 2.000 euro Pt_1
mensili, la SI percepisce una retribuzione CP_1
media mensile di 800 euro. Tuttavia, non risulta che la
SI si trovi in questa deteriore posizione, CP_1
rispetto al coniuge, per avere sacrificato opportunità di lavoro per la famiglia.
L'argomento svolto dalla SI è che le CP_1
spetterebbe un assegno divorzile per avere speso tutti i suoi risparmi in costanza di matrimonio in favore della famiglia;
circostanza, però, che non è dimostrata in giudizio e che comunque difficilmente porterebbe a riconoscere la spettanza dell'assegno divorzile dovendo comunque tener conto che la partecipazione alla spesa familiare costituisce oggetto di obbligazione naturale.
Non sussistono pertanto i presupposti per riconoscere un assegno divorzile con funzione perequativa.
Quanto all'aspetto assistenziale-alimentare, la SI
percepisce, come detto, la somma mensile di euro 800 CP_1
e gode della casa coniugale dove non paga locazione.
Neppure sotto tale profilo, pertanto, si può riconoscere un assegno divorzile.
5.Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
definitivamente decidendo nella causa RG nr. 3652/2024,
così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il IG. e IG.ra Parte_1
matrimonio trascritto nel Registro dello CP_1
Stato Civile del Comune di Villorba atto n. 34, parte 2,
serie A, anno 2008;
2. dispone l'affido condiviso della figlia ad Per_1
entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre;
3. assegna la casa coniugale alla SI CP_1
perché ci abiti con la figlia;
4. dispone che la figlia possa vedere il padre quando lo desidera, compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici;
5. pone a carico del sig l'obbligo di Parte_1
contribuire al mantenimento della figlia con il Per_1
versamento mensile di euro 450 all'attualità; oppure, ove le parti concordino sul fatto che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla SI con CP_1
il versamento mensile di euro 330 all'attualità; somme da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
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6. pone le spese straordinarie per la figlia a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
7. rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla
SI CP_1
8. condanna la convenuta alla rifusione CP_1
delle spese di lite in favore del ricorrente Parte_1
spese che si liquidano in euro 3.000 complessivamente per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA
e CP come per legge;
oltre ad euro 125 per spese;
9. ordina all'ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del
3/12/2024
Il presidente il giudice estensore dr Daniela Ronzani dr Susanna Menegazzi
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