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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/07/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo in udienza la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 351/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Via Gen. Parte_1 CodiceFiscale_1
Cambria 96, Barcellona Pozzo di Gotto, presso lo studio dell'Avv. Cosimo Pietro
Paolo Messina che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(già (p.i. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore,
(p.i. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 pro tempore,
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3 tempore,
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_4 tempore, appellate, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità non ricomprese nelle altre materie (appello avverso la sentenza n. 1262/22 R.S. del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto).
1 Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 27 aprile 2023 e depositato in data 6 maggio 2023 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1262/22 R.S. con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvedeva nel giudizio promosso dall'odierno appellante nei confronti di “1) Dichiara la Controparte_2 responsabilità della (già ) in persona del legale Controparte_2 CP_6 rappresentante p.t., nel verificarsi dei fatti meglio specificati in premessa e per i motivi di cui in narrativa;
2) per l'effetto, condanna la convenuta, CP_2
(già ), in persona del legale rappresentante p.t. al
[...] CP_6 pagamento della somma di € 21.718,95, oltre interessi di legge dalla maturazione al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'immobile concesso in locazione e di proprietà dell'attore, sig. 3) rigetta le altre domande Parte_1 così come formulate dall'attore in atti di causa per i motivi di cui i narrativa;
4)
Spetta inoltre all'attore il pagamento delle spese di Ctu del Parte_1 procedimento per accertamento tecnico preventivo, recante il numero di R.G.
1735/2015 del Tribunale di Barcellona P.G. ammontanti, come da decreto di liquidazione del 4.4.2016, ad € 729,28, oltre Iva e CPA se dovuti oltre gli interessi di legge dall'effettivo esborso al soddisfo;
5) Condanna, la convenuta
(gia , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 Controparte_6 al pagamento in favore dell'attore, sig. , delle spese e compensi di Parte_1 giudizio, che tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del
2.4.2014 ed è in vigore dal 3.4.2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 del
8.3.2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26.4.2018 e in vigore dal 27 aprile 2018, in complessivi € 3.524,00 per compensi, di cui € 786,00 per spese, oltre rimborso spese forfetizzate (15,00%) IVA e CPA come per legge;
6) Condanna, infine, la
ON (gia , in persona del legale Controparte_2 Controparte_6 rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'attore, sig. , delle spese Parte_1
e compensi di giudizio per accertamento tecnico preventivo, recante il numero di
R.G. 1735/2015 svoltosi presso il Tribunale di Barcellona p.g. che vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del
2
2.4.2014 ed è in vigore dal 3.4.2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 del
8.3.2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26.4.2018 e in vigore dal 27 aprile 2018, in complessivi € 1.460,50 per compensi, di cui 145,50 per spese, oltre rimborso spese forfetizzate (15,00%) IVA e CPA come per legge”.
Con il primo motivo di gravame il ha censurato la sentenza impugnata Pt_1 nella parte in cui non era stato riconosciuto il suo diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla impossibilità di affittare i locali oggetto di causa nel tempo occorrente per eseguire le necessarie riparazioni;
con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento in suo favore del diritto al risarcimento dei danni morali dedotti. Ha chiesto quindi, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della società convenuta al pagamento in suo favore della somma di €
40.750,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa della mancata percezione del reddito derivante dalla impossibilità di locare l'immobile oggetto di causa, oltre al risarcimento dei danni morali.
Nessuno si costituiva per le società appellate e deve, pertanto, esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza del 26 giugno 2025, fissata per la discussione, nessuno compariva.
Rinviata la causa all'udienza del 10 luglio 2025, nessuno compariva neanche a tale udienza.
Visti gli artt. 309 e 181 c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo ed il giudizio deve essere dichiarato estinto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1262/22 Parte_1
R.S. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, così provvede: dichiara estinto il giudizio.
Messina, 10/07/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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