Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 16.1.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 30107 R.G. 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. FRANCESCO PEPE, con elezione di Parte_1 domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentato e difeso ex art. 417 bis Controparte_1 cpc dall' avv. EMILIA PRINCIPE con elezione di domicilio in Roma via dei Portoghesi 12
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 30107/2023 , conveniva in giudizio il Parte_1
e l' Controparte_1 Controparte_2 chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti
[...] conclusioni: previo annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell‟art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, ed di ogni di qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”, 1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 6 computati in virtù del servizio civile svolto e, conseguentemente,
2. accertare e dichiarare l‟illegittimità / nullità / inefficacia del provvedimento dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto del sig. Pt_1 il maggior punteggio pari a 5,4 punti, (pari alla differenza dei 6 punti
[...] effettivamente dovuti e gli 0,6 punti riconosciuti dall‟Amministrazione convenuta), per il servizio civile svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie e,
3. conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie sin dal primo inserimento fino alla graduatoria 2021/2024
4. condannare le Amministrazioni resistenti a riconoscere ed attribuire il punteggio effettivamente dovuto alla ricorrente, pari a punti 14,25 con riferimento al profilo AA
(Assistente Amministrativo), punti 13,95 profilo CS (Collaboratore scolastico) o al diverso punteggio, maggiore o minore ritenuto da Codesto Ecc.mo giudicante, collocando conseguentemente la ricorrente nella relativa posizione di cui alle graduatorie di istituto di terza fascia, ai fini delle assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza.
5. ordinare all‟Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il Sig. se, con il nuovo punteggio Parte_1 ottenuto, la stessa avrà diritto ad essere assunta in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024.
6. con vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario. Esponeva il ricorrente di essere inserito nelle graduatorie di circolo e di Istituto della Provincia di Roma quale personale ATA;
di aver prestato il Servizio militare non in costanza di nomina;
che il non aveva correttamente valutato il servizio CP_1 di leva obbligatorio in quanto i decreti ministeriali di inserimento e aggiornamento delle graduatorie consentivano la valutabilità del servizio militare solo ove espletato “ in costanza di nomina “ , attribuendo un punteggio di 0,60 invece che di 6,00 punti;
che il punteggio attribuito dal al ricorrente era il seguente : CP_1 per il profilo di assistente amministrativo : 8,85; per il profilo di collaboratore scolastico :8,55; che il punteggio attribuito al ricorrente non teneva conto dell' intero punteggio a lui spettante;
che in virtù della corretta valutazione del servizio di leva obbligatorio avrebbe avuto diritto all' attribuzione di ulteriori 6,00 punti . Il convenuto si costituiva contestando il ricorso di cui chiedeva il CP_1 rigetto . Il giudice, accertata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia. Il giudice, alla odierna udienza, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva il giudice che i fatti prospettati dal ricorrente non sono stati contestati dal convenuto, rimasto contumace. CP_1
Pertanto , la questione oggetto del presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente la valutazione del servizio militare ai fini del punteggio. Ebbene, così schematizzata la materia del contendere, la domanda va respinta sulla base delle ragioni di diritto già esposte dalla Suprema Corte di Cassazione n. 22429/2024, qui riportata anche ai sensi dell' art. 118 disp. Att. C.p.c.
<< Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”.
….. «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto».
Sulla base di tali principi, il ricorso va respinto. Compensa le spese di lite, atteso il contrasto della giurisprudenza di merito e la recente pronuncia della Suprema Corte
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
compensa le spese di lite . Roma, 16.1.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini