CA
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore GRILLO Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA ConSIliere avv. Michele TROISI ConSIliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta R.G. 919/2023 promossa da: in Foggia, alla via Crostarosa, n°44 (P.I. Controparte_1
), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Marcello Sacco, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in
Foggia, alla Via Dogali, n°19; appellante contro
( , rappresentata e difesa Controparte_2 CodiceFiscale_1 dall'avv. Guerino DE SANTIS, unitamente al quale è elettivamente domicilia- to in Foggia, alla via Nicola Parisi, n°67 appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°1543/2023, emessa dal Tribunale di Foggia il
5.6.2023 (solo danni a cose), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 22.1.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il 12.9.2018, la SI.ra Parte_1
conveniva in giudizio il codominio del “ al fine di
[...] Controparte_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dall'appartamento di sua proprietà, consistenti in fenomeni di ammaloramento dei soffitti, dovuto all'esistenza di “ponti termici”.
Deduceva l'attuale appellata che l'appartamento di sua proprietà su- biva copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dal sovrastante terrazzo, le quali avevano provocato estese macchie di umidità, con la formazione di muffe.
Più specificamente, secondo la prospettazione della , le CP_2 cause di tale fenomeno derivavano dal fatto che l'appartamento della SIno- ra si trova al penultimo piano, sottostante al terrazzo di pro- CP_2 prietà esclusiva di altro condomino, che funge anche da lastrico solare con- dominiale, con dispersioni termiche che avvengono proprio nel nodo tra so- laio di copertura (non isolato termicamente), trave perimetrale e muratura di tufo.
Al fine di fotografare lo stato dell'immobile, l'appellata promuoveva un procedimento per accertamento tecnico preventivo.
La perizia tecnica, espletata nel procedimento di A.T.P., appurava che, all'interno dell'appartamento di proprietà dell'attrice, vi era diffusa pre- senza di “ponti termici”, dovuti essenzialmente alla conformazione struttu- rale dell'immobile condominiale, privo di un efficace sistema di isolamento termico del solaio del terrazzo.
Sulla base di tali accertamenti tecnici, la SI.ra conveniva CP_2 in giudizio il chiedendo il risarcimento Controparte_1 dei danni, quantificati in complessivi € 10.871,96, oltre alle spese sostenute per il procedimento per A.T.P. e per quello di mediazione obbligatoria.
Instaurato il giudizio, si costituiva il il quale respingeva CP_1 ogni addebito deducendo che, in buona sostanza, il C.T.U. non aveva affatto accertato la presenza di infiltrazioni d'acqua, bensì unicamente l'esistenza macchie dovute a condensa superficiale, eliminabile agevolmente mediante la pulizia delle superfici interne, mediante un detergente ed applicando un pag. 2/9 prodotto acrilico idoneo ad evitare il ripetersi dei fenomeni.
Quindi, nessuna responsabilità poteva essere ascritta al convenuto.
Il giudizio di primo grado veniva istruito mediante prova orale.
Veniva, altresì, disposta una ulteriore C.T.U. tecnica, la quale riscon- trava il peggioramento delle condizioni all'interno dell'immobile.
Con la sentenza impugnata, pertanto, il Tribunale di Foggia accoglie- va la domanda e condannava l'ente di gestione a risarcire alla SI.ra Pt_1
€ 9.890,92, oltre accessori.
[...]
Avverso la decisione di primo grado propone appello il
[...]
il quale si affida a più motivi di gravame, con i quali Controparte_1 contestala violazione del principio di valutazione delle prove, da parte del primo giudice, e l'omessa valutazione del concorso colposo del danneggiato della produzione del danno, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La SI.ra si è costituita in giudizio e resiste Controparte_2 all'appello, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti questa Corte, con ordinanza del 23.1.2024, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello il Controparte_1 ha dedotto che il Tribunale di Foggia avrebbe violato il principio di valuta- zione delle prove, poiché ha erroneamente ritenuto “(…) che le macchie presenti nell'immobile della dipendessero da un fenomeno infil- CP_3 trativo, come ha tentato maldestramente, ma anche caparbiamente di far credere l'attrice, e non conseguenza di una cattiva aerazione dell'immobile come ha spiegato il Ctu, causata dal modo sbagliato in cui sono stati monta- ti gli infissi e il cassettone coprirullo non coibentato” (cfr. appello, pag.4).
L'appellante, infine, si duole del fatto che, benché dalla C.T.U. non emergano affatto le lamentate infiltrazioni, “Nella sentenza impugnata, obiettivamente incomprensibile, vi è assenza di motivazione plausibile, di indicazione degli elementi da cui quel Giudice ha tratto la sua convinzione o,
pag. 3/9 meglio, è assente quell'approfondimento critico giuridico necessario per rendere chiara la formazione del proprio convincimento” (cfr. pag.5).
Il motivo è infondato.
Il consulente tecnico, nominato nel corso del giudizio di primo grado, ha confermato l'esistenza dei danni all'interno dell'appartamento, già accer- tati in sede di A.T.P., precisando, coerentemente con quanto esposto nel primo elaborato peritale, che “Il peggioramento delle condizioni delle super- fici ammalorate (dal primo sopralluogo avvenuto in sede di a.t.p. nel 2016 fino al secondo sopralluogo fatto in sede di c.t.u.) avvalora ancor più la tesi della sottoscritta c.t.u. espressa in sede di a.t.p. per la quale l'appartamento
è interessato da una serie di ponti termici” (cfr. pag.6).
E, dunque, l'assunto di partenza dell'appellante, e cioè che, nella spe- cie, ci si trovi dinanzi a meri fenomeni di condensa, è privo di fondamento fattuale.
Il ponte termico, riscontrato dal C.T.U., consiste nella mancanza di un corretto isolamento termico che, permettendo freddo di entrare e al caldo di uscire (o viceversa), crea una disomogeneità di temperatura sulle superfici interne, rendendo possibile la formazione di muffe, distacchi di intonaco, umidità diffusa.
Trattasi, a ben vedere, di un difetto strutturale dell'edificio.
I danni derivanti da vizi strutturali di parti condominiali vanno sus- sunti nell'ipotesi normativa dell'art. 2051 c.c. e, quindi, ricadono nell'obbligo di custodia del , che è responsabile per il loro generarsi. CP_1
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “Per il verificarsi del- la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulta così ri- conducibile ad un'anomalia (originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisi- co su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi (…)” (Cass. civ., sez. III, 2.2.2006, n°2284).
Nel caso che ci occupa, non è l'appartamento della SI.ra CP_2
pag. 4/9 ad essere stato costruito senza il necessario isolamento termico, bensì è la copertura dell'edificio condominiale (elemento della struttura) che, essendo priva degli elementi che garantiscano l'isolamento dall'esterno, crea il ponte termico e, quindi, i danni alla sottostante proprietà.
Circostanza accertata dal C.T.U., il quale ha concluso la propria disa- mina precisando che “Il fenomeno lamentato da parte attrice è stato analiti- camente verificato sul posto e verificato con opportuni software in sede di
a.t.p.. Le cause di tale fenomeno derivano dal fatto che l'appartamento della SInora si trovi al penultimo piano, con sopra un terrazzo, con CP_2 dispersioni termiche che avvengono proprio nel nodo tra solaio di copertura
(non isolato termicamente), trave perimetrale e muratura di tufo. Il bagno presenta macchie più estese poiché è un luogo con un'alta percentuale di umidità relativa che, incontrando delle superfici fredde come quelle delle pa- reti e del soffitto non isolato, provocano l'insorgenza di condensa e muffa”
(cfr. C.T.U., pag.8).
E, dunque, i problemi riscontrati nell'appartamento discendono dal fatto che esso si trova sotto il terrazzo di uso esclusivo sovrastante, privo strutturalmente di isolamento termico, per cui la proprietà è CP_2 quella immediatamente in contatto con il vizio costruttivo.
La Suprema Corte, con orientamento pacifico, ha riconosciuto al pro- prietario danneggiato da vizi strutturali dell'edificio , il diritto di CP_4 agire nei confronti dell'ente di gestione in quanto “(…) Il di un CP_1 edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all'art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (nella specie, infiltrazioni d'acqua provenienti dal muro di contenimento di proprie- tà condominiale), ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile” (Cass. Civ., sez. II, 12.7.2011, n°15291; Cass. Civ., sez. III,
20.8.2003, n°12211).
E, poiché, il terrazzo, ancorché sia di proprietà esclusiva di terzi, fun- ge anche da copertura per l'intera verticale dell'edificio, ne consegue che la pag. 5/9 responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni da esso derivanti ricade sul Con- dominio medesimo.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, non sussiste nemmeno la pa- ventata violazione dell'art. 116 c.p.c., in quanto il Tribunale di Foggia ha correttamente valutato il compendio probatorio, acquisito all'istruttoria di primo grado, ritenendo, alla luce delle chiare ed univoche indicazioni del
C.T.U., che il sia responsabile, ex art. 2051 c.c., dei danni ca- CP_1 gionati alla proprietà esclusiva della , nella sua qualità di custo- CP_2 de dei beni e dei servizi comuni, ancorché i danni siano imputabili a vizi edi- ficatori dello stabile (i ponti termici), essendo l'appellante obbligato ad adot- tare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiu- dizio ad alcuno ai terzi.
Il primo motivo di gravame è, dunque, infondato.
Con il secondo motivo di appello, il si duole che il primo CP_1 giudice non abbia valutato l'esistenza di un concorso colposo del debitore
(id est la SI.ra ) nella determinazione o nell'aggravamento del CP_2 danno in quanto “La donna ha fatto trascorrere un lungo lasso di tempo (2 anni) dal giorno in cui ha promosso l'A.T.P. al giorno in cui ha iniziato il giu- dizio di merito” (cfr. appello, pag.5).
L'appellante, più specificamente sostiene che “La modesta entità del danno iniziale avrebbe suggerito alla di intervenire per ripristina- CP_3 re lo stato dei luoghi, invece di far aggravare il danno” (cfr. pag.6) invocan- do l'applicazione, al caso che ci occupa, dell'art. 1227 c.c.-
Il motivo di appello è inammissibile.
Come eccepito anche dalla SI.ra , il motivo de quo agitur CP_2
è stato introdotto in violazione dell'art. 345 c.p.c., solo nel presente grado di appello.
Trattasi di ius novorum.
E, in effetti, nel giudizio di primo grado il appellante non CP_1 ha mai sollevato, quale eccezione di merito, il concorso colposo della dan- neggiata nella determinazione del danno.
Nella comparsa di risposta dinanzi al Tribunale, invero, l'attuale ap-
pag. 6/9 pellante ha argomentato le proprie difese offrendo una propria interpreta- zione delle risultanze della C.T.U., resa nel corso del procedimento per
A.T.P., senza eccepire altro e, men che meno, che la SI.ra Parte_2 avesse provocato l'aggravamento delle conseguenze dei danni, a causa del proprio comportamento inerte.
Ne consegue inammissibilità del motivo di gravame.
Con il terzo motivo di appello, il si duole della violazione CP_1 del principio tra chiesto e pronunciato, in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la SI.ra , alla prima udienza di trat- CP_2 tazione del giudizio“(…) ha emendato la domanda ridu- cendola alla somma di euro 1.871,84. Con la sua decisione errata il GO ha violato la normativa. Il divieto è espressione del principio dispositivo della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: “ne eat iudex ul- tra petita partium”” (cfr. appello, pag.6).
Il motivo di appello è temerario.
Nel verbale di prima udienza del 18.1.2019 dinanzi al Tribunale di
Foggia, si legge quanto segue “È comparso l'avv. Guerino De Santis, per la SI.ra , il quale si riporta a tutte le proprie eccezioni, de- Controparte_2 duzioni richieste e conclusioni, di cui all'atto introduttivo, che qui devono in- tendersi per riportate e trascritte, chiedendone l'integrale accoglimento.
Esibisce e deposita originale, in copia conforme, dell'atto di citazione rego- larmente notificato alla controparte, così come già fatto telematicamente
(…). L'avv. De Santis prende atto della costituzione del convenuto, impu- gnando e contestando il contenuto, che meglio si riserva di fare nel prosie- guo della trattazione. Chiede disporsi l'allegazione al presente giudizio del fascicolo per ATP n.2854/2016 RG Tribunale di Foggia. Chiede all'uopo che il giudice voglia concedere i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c” (cfr. verbale in atti).
Solo per mera completezza di esposizione, si evidenzia che neanche al verbale dell'udienza del 6.5.2019, fissata dal Tribunale per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis),
l'attrice ha limitato quantitativamente la propria domanda.
pag. 7/9 Alla luce delle palmari evidenze, non si comprende, invero, come il appellante possa affermare che la SI.ra , emen- CP_1 CP_2 dando la propria domanda nel verbale di udienza del 18.1.2019, “(…) ha ri- chiesto un risarcimento danni pari ad euro 1.871,84 e il GO generosamente ha condannato il alla somma di euro 9.890,92” (cfr. appello, CP_1 pag. 6).
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello va rigettato.
L'appellante va condannato al pagamento delle spese del CP_1 presente grado di giudizio, che seguono la soccombenza e che sono liquida- te come da dispositivo, sulla base della media dei valori tra medio e massi- mo, ex D.M. n°55/2014, attesa la complessità delle questioni trattate, del contenuto ed il tenore delle difese, nello scaglione di valore indicato dall'appellante nell'atto di gravame.
Sussistono, altresì, i presupposti affinché Controparte_1
versi all'Erario un importo pari al contributo unificato già versato
[...] per l'iscrizione al ruolo del presente gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello propo- sto dal , alla via Crostarosa n°44 nei confronti di Parte_3 [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, co- Controparte_2 sì dispone:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al pagamento delle spese Controparte_1 del presente grado del giudizio in favore della SI.ra , che li- CP_2 quida in € 5.880,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Guerino De Santis, che si è dichiarato antistatario;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. n°115/2002, della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'iscrizione al ruolo del presente gravame, se dovuto a pag. 8/9 norma dell'art.
1-bis dell'art. 13 cit.-
Così deciso in Bari, nella camera di conSIlio del 19.2.2025.
Il Presidente dott. Salvatore Grillo
Il ConSIliere Relatore avv. Michele TROISI
pag. 9/9