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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/05/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3409/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3409/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOMENICO GUGLIELMI, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO PAOLONE, giusta CP_1 C.F._2
procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 12.10.2023 ha agito nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 60/2022 del
[...]
Tribunale di Chieti, chiedendo nello specifico di disporre la revoca del suo obbligo al contributo al mantenimento nei confronti dei figli e , entrambi maggiorenni, a seguito del Per_1 Per_2 raggiungimento dell'indipendenza economica di questi ultimi in quanto il figlio , a partire dal Per_1
5 settembre 2023, dopo aver svolto sin dal 2022 attività lavorativa in virtù di contratti trimestrali più volte rinnovati, lavorerebbe per la con contratto trimestrale di collaborazione Controparte_2
coordinata e continuativa, percependo una retribuzione lorda mensile di circa € 1.700,00, mentre la figlia , a partire dal luglio 2022, lavorerebbe per sede di Chieti Scalo Per_2 Controparte_3
(Megalò), ed ora con contratto part time a tempo indeterminato e retribuzione lorda mensile di €
1.100,00 circa.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
6.2.2024 nella quale ha concluso per il rigetto parziale della domanda.
Dopo alcuni differimenti per pendenza di trattative di bonario componimento, all'udienza dell'8.05.2025 parte resistente ha dichiarato di aderire alla domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta da parte ricorrente, chiedendo la compensazione delle spese di lite e parte resistente ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese del giudizio. Le parti inoltre hanno specificato che la revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento sarebbe decorsa dalla data della medesima udienza.
La causa, dunque, è stata rimessa in decisione collegiale.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto non contrario a norme imperative.
Le spese di lite, come concordato dalle parti, vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dispone la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 60/2022 del Tribunale di
Chieti pubblicata in data 7.2.2022 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti nel presente giudizio e, per l'effetto, revoca l'obbligo di di versare qualsiasi importo a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento dei figli e a decorrere dall'8.5.2025; Persona_3 Persona_4
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite pagina 2 di 3 Pescara 20 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3409/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOMENICO GUGLIELMI, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO PAOLONE, giusta CP_1 C.F._2
procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 12.10.2023 ha agito nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 60/2022 del
[...]
Tribunale di Chieti, chiedendo nello specifico di disporre la revoca del suo obbligo al contributo al mantenimento nei confronti dei figli e , entrambi maggiorenni, a seguito del Per_1 Per_2 raggiungimento dell'indipendenza economica di questi ultimi in quanto il figlio , a partire dal Per_1
5 settembre 2023, dopo aver svolto sin dal 2022 attività lavorativa in virtù di contratti trimestrali più volte rinnovati, lavorerebbe per la con contratto trimestrale di collaborazione Controparte_2
coordinata e continuativa, percependo una retribuzione lorda mensile di circa € 1.700,00, mentre la figlia , a partire dal luglio 2022, lavorerebbe per sede di Chieti Scalo Per_2 Controparte_3
(Megalò), ed ora con contratto part time a tempo indeterminato e retribuzione lorda mensile di €
1.100,00 circa.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
6.2.2024 nella quale ha concluso per il rigetto parziale della domanda.
Dopo alcuni differimenti per pendenza di trattative di bonario componimento, all'udienza dell'8.05.2025 parte resistente ha dichiarato di aderire alla domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta da parte ricorrente, chiedendo la compensazione delle spese di lite e parte resistente ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese del giudizio. Le parti inoltre hanno specificato che la revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento sarebbe decorsa dalla data della medesima udienza.
La causa, dunque, è stata rimessa in decisione collegiale.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto non contrario a norme imperative.
Le spese di lite, come concordato dalle parti, vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dispone la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 60/2022 del Tribunale di
Chieti pubblicata in data 7.2.2022 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti nel presente giudizio e, per l'effetto, revoca l'obbligo di di versare qualsiasi importo a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento dei figli e a decorrere dall'8.5.2025; Persona_3 Persona_4
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite pagina 2 di 3 Pescara 20 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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