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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Napoli Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: Dr.ssa Caterina Molfino Presidente rel. Dr. Giovanni Galasso Consigliere Dr. Roberto NOo Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, X sezione civile, iscritto al n. 4844/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente TRA
nato a [...], il [...] (c.f. Parte_1
e residente in [...]
Masseria Vecchia n. 112 rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Chianese (c.f.
), giusta procura in calce all'atto di appello C.F._2
Appellante E già , (P.IVA Controparte_1 Controparte_2
), con sede legale e direzione in GN, alla via Stalingrado n. P.IVA_1
45, già denominata quale incorporante di Controparte_3 CP_4
il tutto con effetto dal
[...] Controparte_2 Controparte_5
06 gennaio 2014, giusto atto di fusione del 31.12.2013 a rogito NO Per_1 di GN (rep. 53712, Racc. 34018), in persona del legale rapp.te p.t., dott.
(in forza di procura speciale del 17.02.2023 per NO dott. CP_6 di GN ai nn. 97404/12539 di rep./racc.), rapp.ta e Persona_2 difesa, in virtù di procura alle liti che si deposita con foglio separato contestualmente al presente atto in via telematica, dall'avv. Luigi Tuccillo (C.F.
), C.F._3
Appellata NONCHÉ
Pag. 1 di 11 (c.f. ) residente in [...]in Controparte_7 C.F._4
Campania (NA)- 80014- alla Via S. Nullo n. 180/G, rimasto contumace. Appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato il 3 novembre 2010, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli – sezione
[...] distaccata di Pozzuoli - la ora Controparte_8 [...]
e al fine di sentir condannare la prima ai Controparte_9 Controparte_7 sensi e per gli effetti dell'art. 141 Cod. Ass., solidalmente o, alternativamente al secondo nella sua qualità di conducente e proprietario della moto CP_10
targata CM81666 e, garantita per la RCA con la
[...] Controparte_8 ora , al risarcimento dei danni conseguenti alle
[...] Controparte_9 lesioni personali dallo stesso patite in seguito al sinistro verificatosi in Pozzuoli il giorno 05/10/2008 alle 18:45 circa. In particolare, il precisava che viaggiava sulla predetta moto in qualità Parte_1 di terzo trasportato, condotta dallo e che la moto veniva travolta dall'auto CP_7
Athos guidata da con conseguente caduta al suolo dei Persona_3 suoi passeggeri;
aggiungeva che a seguito dell'impatto riportava lesioni che ne rendevano indispensabile il trasposto al pronto soccorso ove i sanitari gli riscontravano la frattura della spalla e del ginocchio sinistro. La , effettuati gli accertamenti sull' an e sul quantum Controparte_8 debeatur, inviava al assegno offerta di euro 11.000,00, di cui € 9600,00 Parte_1 per il danno alla persona e, € 1400,00 per spese e competenze legali che il danneggiato tratteneva in conto del maggior avere, ritenendo la somma insufficiente. Instaurato il contraddittorio, il 03.10.2011 si costituiva la Controparte_8
per resistere genericamente alla domanda;
in via gradata, chiedeva, in caso
[...] di accoglimento dell'avversa domanda, di ridurne l'ammontare sulla scorta della documentazione medica di parte che produceva agli atti, ovvero all'esito di eventuale CTU. Lo benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. CP_7
Chiesta, ammessa ed espletata la prova per testi e la consulenza medica d'ufficio, la causa veniva trasferita per competenza al Tribunale di Napoli a seguito della soppressione del Tribunale di Pozzuoli. Prodotti documenti e precisate le conclusioni, il giudice con la sentenza n. 4517/2020 appellata così decideva: “dichiara inammissibile la domanda e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio”. In particolare, il Tribunale si ispirava alla decisione della Cassazione n. 4147/2019 che aveva statuito che “in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l'azione conferita dall' art. 141del d.lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell'assicuratore del vettore, postula l'accertamento della responsabilità di quest'ultimo dovendosi riferire la “salvezza del caso fortuito” ,di cui all'inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente dell'altro veicolo coinvolto”. Evidenziava che l'struttoria, in conformità con le allegazioni attoree, aveva accertato l'esclusiva responsabilità dell'auto antagonista e, di conseguenza, pronunziava l'inammissibilità della domanda formulata a norma del predetto art. 141 CdA. Con atto di appello notificato il 23.12.2020 e, in rinnovazione il 2.11.2021 nei confronti del solo appellato , ha impugnato Controparte_7 Parte_1 la decisione di primo grado introducendo le seguenti censure:
1) Erroneamente ed in violazione del divieto di extrapetizione il Tribunale era intervenuto sulla ricostruzione del fatto, affermando la carenza di responsabilità del vettore, in difetto di eccezioni della compagnia assicurativa la quale, nel provvedere al pagamento dell'importo liquidato in via stragiudiziale, aveva riconosciuto la legittimazione nel merito del proprio assicurato;
2) Erroneamente il Tribunale aveva onerato l'attore della prova sulla responsabilità dei conducenti dei mezzi, nonostante il fatto che l'art. 141 del C.d.A. – invocato dal – prevedesse che il trasportato Parte_1
è tenuto a provare unicamente il fatto storico ed il nesso causale tra il sinistro come dedotto e le lesioni;
3) Erroneamente il Tribunale aveva interpretato le dichiarazione dell'unico teste escusso, da cui aveva fatto derivare la mancata responsabilità del vettore e, quindi, l'inammissibilità della domanda a lui rivolta, posto che il teste aveva offerto elementi utili a valutare quantomeno il concorso di responsabilità dei due mezzi coinvolti in quanto se la moto del vettore avesse tenuto una velocità maggiormente prudenziale l'urto sarebbe stato presumibilmente evitato;
4) Erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto, quanto alla ricostruzione del fatto, attendibile e probante il contenuto del modello CAI , mentre avrebbe dovuto considerare che esso era stato unilateralmente redatto e firmato dalla in ospedale. Per_3
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: in accoglimento dei suddetti motivi di appello e, per l'effetto, accertato l'accadimento del fatto storico, la sussistenza del rapporto assicurativo e la qualità del terzo trasportato dell'appellante a bordo del motociclo Aprilia Atlantic targato CM81666, condannare la già Controparte_11 CP_12
al pagamento in favore del Sig. della somma di € 41.863,36 già
[...] Parte_1 detratta la somma di €9.600,00, trattenuta a titolo di acconto, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dal dì del fatto al soddisfo o in quella diversa somma maggiore o minore che Ecc.ma Corte di Appello di Napoli riterrà giusta, dovuta e provata' oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo. Con vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado del giudizio, oltre accessori come per legge e attribuzione, ex art 93c.p.c., al sottoscritto procuratore;
in via subordinata stante la responsabilità concorsuale, anche non paritaria, nella causazione dell'evento dannoso del conducente il motociclo targato Controparte_10
CM81666 di proprietà e guidato dal sig. condannare la CP_7 Controparte_11
(già al pagamento in favore del sig. della somma di Controparte_12 Parte_1
€ 41.863,36, già detratta la somma di € 9.600,00 trattenuta a titolo di acconto, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dal dì del soddisfo, o in quella diversa somma maggiore o minore che l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli riterrà giusta, dovuta e provata, oltre interessi e rivalutazione monetaria al di del fatto al soddisfo. Con vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado del giudizio, oltre accessori come per legge e attribuzione. Ex art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore. Si è costituita, con comparsa depositata il 18.05.2021 Controparte_11 per resistere alla domanda con argomentazioni generiche e non centrate sulle censure sollevate dal , incentrate essenzialmente sull'interpretazione Parte_1 dell'art. 141 CdA adottata dal Tribunale. Ha chiesto:
- preliminarmente di verificare la conformità dell'atto di appello a quanto stabilito dall'art. 342 c.p.c. nonché ex art. 348 bis c.p.c. la ragionevole probabilità dei motivi dell'impugnazione come formulati ex adverso di essere accolti;
-accertare l'infondatezza delle doglianze in merito alla violazione degli artt. 112, 115 e 116 del c.p.c. nonché alla sentenza della Cassazione n. 4147 del 13/02/2019 posta dal Giudice di primo grado a sostegno della propria decisione;
-procedere ad un esame completo dei profili di domanda ai fini della determinazione delle spese, tenuto conto del comportamento processuale delle parti. Ha concluso con la richiesta di rigettare l'appello proposto ex adverso, perché inammissibile, improponibile e, comunque infondato;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento ridurre, in ogni caso, in maniera consistente le pretese risarcitorie vantate dalla controparte, perché sperequate in eccesso e non provate;
condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge. Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 17.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Con le comparse suddette le parti non hanno modificato le rispettive conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Il rilievo di parte appellata relativo all'ammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., formulato in termini di generica sollecitazione alla Corte, è infondato, considerato che l'appello proposto dal supera il vaglio di ammissibilità Parte_1
a norma dell'art.342 c.p.c.. Le doglianze, pur verbose e prolisse oltre il necessario, sono idonee ad investire il giudice dell'impugnazione delimitando con sufficiente chiarezza i punti della decisione sottoposti a critica e i motivi per i quali la stessa dovrebbe essere riformata. Quanto alla costituzione del rapporto processuale, deve rilevarsi che l'odierna appellata, che nulla ha eccepito in merito alla sua vocatio in appello da parte del danneggiato come ritenendo evidentemente tale Controparte_1 identificazione legittima, nell'epigrafe della comparsa di costituzione di nuovo avvocato depositata il 4.12.2024 ha esposto che la Controparte_11
( P.I. ), avente sede legale e direzione in GN, alla via
[...] P.IVA_2
Stalingrado n. 45, era già denominata quale incorporante Controparte_3 di con Controparte_4 Controparte_2 Controparte_5 effetto dal 6 gennaio 2014, giusto atto di fusione del 31.12.2013 a rogito NO di GN (rep. 53712, Racc. 34018) ed è rappresentata da Per_1 CP_6
in forza di procura speciale del 17.02.2023 per NO dott.
[...] Per_2 di GN ai nn. 97404/12539 di rep./racc.. Gli atti notarili cui la
[...] compagnia fa riferimento non sono stati prodotti in giudizio;
tale carenza, tuttavia, non inficia – in assenza di contestazioni di parte - la costituzione in giudizio della quale legittimata a resistere l'appello del , Controparte_1 Parte_1 in qualità di soggetto in concreto incorporante la , parte del giudizio CP_2 di primo grado ( cfr. Cass. Sent. n. 19824 del 28/09/2011). Procedendo nell' esame dei motivi di gravame, occorre preliminarmente esaminarne il terzo di quelli proposti da parte appellante che risulta assorbente rispetto agli altri;
in particolare, il convincimento del giudice di primo grado, dal quale egli ha fatto derivare l'inammissibilità della domanda del trasportato nei confronti dell'assicuratrice del vettore, non può essere condiviso perché fondato su una superata interpretazione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Ed infatti il Tribunale ha ispirato la propria decisione ad un orientamento giurisprudenziale ( Cass. n. 4147/2019) superato dalle SS.UU. con l'arresto n. 35318/2022, intervenuto a composizione di un contrasto insorto tra sezioni semplici ed anche tra Collegi della medesima sezione. In particolare, sul tema dell'azione diretta del trasportato, le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare i seguenti principi:
1) “l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito”;
2) come sostenuto già da Cass. 17963/2021 - nella cornice del giudizio configurato dall'art. 141, 1° co. cod. ass., in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità del sinistro - il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle sole cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli, diversamente da quanto ritenuto da Cass. 4147/2019, motivatamente disattesa;
3) il giudice di merito, nel qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 cod. ass. piuttosto che ai sensi dell'art. 144 cod. ass., non potrà limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovrà valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli, eventualmente inquadrandola in una fattispecie alternativa se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c. o 144 cod. ass. e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata. Nel caso in esame, il Tribunale, prendendo atto del fatto che dalla stessa prospettazione dei fatti di causa contenuti nell'atto di citazione si evidenziava che non vi era stata alcuna corresponsabilità del vettore, sia come ricostruzione fattuale attorea sia in quanto in citazione il danneggiato aveva richiamato la compilazione e firma da parte della conducente dell'auto antagonista del modello CAI, anche in difetto di specifica eccezione della compagnia assicurativa, decideva di emettere la sentenza in rito con cui escludeva la legittimazione passiva dell'assicuratrice del vettore e, quindi, l'ammissibilità della domanda attorea ad essa rivolta. A parere della Corte, non c'è motivo di discostarsi dall'arresto delle SS.UU. – il cui valore nomofilattico va accolto e condiviso - considerato che esso si pone anche in rapporto armonico con la genesi della norma in questione, da ricercarsi in ambito comunitario. Ed infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in tema di direttive sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, ha avuto modo di affermare che “ la disciplina di diritto interno deve essere interpretata considerando la prevalenza della qualità di vittima/avente diritto al risarcimento su quella di assicurato/responsabile in conformità al principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus" in virtù del quale il terzo trasportato ha un incondizionato diritto al risarcimento del danno alla persona causato da circolazione anche illegale contratto del mezzo da parte dell'assicuratore del vettore (C.G. 10.12.2011 nel caso c-442-2010). Alla luce degli esposti principi, che la compagnia assicurativa non ha minimamente contestato, deve ritenersi che il , non essendo stata Parte_1 contestata la validità piena del rapporto assicurativo instaurato dalla CP_2
( oggi con il vettore, fosse ( e sia oggi) pienamente
[...] Controparte_11 legittimato ad avanzare richiesta di risarcimento dei danni subiti a seguito delle lesioni riportate nel sinistro de quo direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del vettore, ferma restando l'eventuale azione di rivalsa nei confronti dell'assicuratrice dell'antagonista a seguito di accertamento della sua responsabilità. Sulla ricostruzione del fatto da circolazione stradale e sul verificarsi delle lesioni quali conseguenza del sinistro stradale in occasione del quale il Parte_1 viaggiava come trasportato sulla moto dello vi è giudicato;
ne consegue CP_7 che può passarsi alla valutazione e liquidazione dei danni. A tal fine appare opportuno fare riferimento alla consulenza redatta in sede di Ctu dal dott. redatta sulla base dell'esame clinico del periziato Persona_4 nonché esaminata tutta la documentazione medica depositata in giudizio. Il Ctu ha affermato che, a seguito dell'incidente, il “ha riportato frattura Parte_1 scomposta del trochite spalla sinistra e frattura dell'emipiatto tibiale sinistro”; ha riconosciuto all'odierno appellante un danno biologico pari al 11%, con inabilità temporanea totale di 30 giorni, inabilità temporanea parziale di 30 giorni al 50% e di 20 giorni al 25%. In proposito è appena il caso di aggiungere che del tutto irrilevanti appaiono le osservazioni depositate dell'appellata per il tramite del CTP dr.ssa Persona_5 che giunge a quantificare il danno biologico nella misura del 6%. Di contro il CTU, nella risposta a tale critica, ha argomentato ampiamente le ragioni per cui nella quantificazione del danno le tabelle di riferimento ( di Per_6 valutazione medico-legale) costituiscono elementi orientativi che non esonerano il Ctu dal valutare anche le circostanze del caso concreto nonché gli studi elaborati in merito alle particolari lesioni riportate dal danneggiato e clinicamente apprezzate. Per la determinazione del risarcimento del danno biologico può farsi riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano, non sussistendo motivi specifici per discostarsene (Cass. 9950/2017; Cass. 3505/2016; Cass. 14746/2019; Cass. 12408/2011). A tal fine può calcolarsi il danno all'attualità prendendo in considerazione le tabelle del Tribunale di Milano relative all'anno 2024 e tenendo conto del fatto che 1) all'epoca del sinistro il aveva 38 anni Parte_1
e 2) che il danno biologico dovuto all'invalidità permanente è pari al 11%. L'importo tabellare – ritenuto equo dalla Corte - da riconoscersi è di € 36.913,64 - liquidato all'attualità - da cui andrà detratta la somma percepita dal danneggiato anteriormente all'insorgenza del giudizio e accettata in conto del maggior avere . Non può provvedersi all'aumento dell'importo tabellare a titolo di personalizzazione del danno, atteso che il danneggiato ha fatto mancare specifiche allegazioni e prove relative ad un quid pluris patito in termini di sofferenza, eccedente l'omnicomprensivo risarcimento tabellare, che copre il danno funzionale ma anche il danno unitariamente patito sul piano della integrità psico-fisica. Non può condividersi la ctu in merito alla ritenuta “riduzione della Per_4 capacità lavorativa specifica nella misura del 3 – 4%” che l'ausiliario ha affermato senza idonee argomentazioni tecniche e verosimilmente confondendo la suddetta figura con quella della “capacità lavorativa generica”. Occorre premettere che il danno da perdita di capacità lavorativa specifica è un danno di natura patrimoniale - cioè derivante dalla riduzione della capacità di produrre reddito da parte del danneggiato - e, come tale, deve essere sorretto da adeguata prova;
diversamente, la lesione della capacità di lavoro “generica” rappresenta non altro che l'aggravamento fisiologico della cenestèsi lavorativa cioè della sensazione di affaticamento nell'esercizio dell'attività lavorativa svolta dal danneggiato (Cass. n. 1816/2014). Tale fenomeno, in difetto di prove rigorose di contrasto, non dà origine ad un autonomo risarcimento, ma viene dal giudice valutata come una delle componenti della valutazione complessiva del danno alla salute, intesa come benessere psico-fisico del soggetto. Nel caso in esame, il riconoscimento del danno da compromissione della capacità lavorativa specifica non può essere in alcun modo riconosciuto, posto che ai fini del risarcimento in esame è richiesta non soltanto la prova dell'effettiva incidenza della lesione sulla capacità lavorativa del danneggiato, ma anche della perdita reddituale subita come conseguenza dei postumi del sinistro, prove non offerte in alcun modo dal;
egli, infatti, ha dichiarato di Parte_1 svolgere attività di parrucchiere ma non ha offerto prova delle conseguenze in termini reddituali delle lesioni. Ebbene, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l'accertamento della incapacità specifica al lavoro debba avvenire tramite deduzioni e allegazioni del danneggiato (Cass. 2644/2013; Cass. 15674/2011) e che al fine della liquidazione di tale danno “è necessario che il danneggiato supporti la richiesta con elementi idonei alla prova in concreto del pregresso svolgimento di un'attività economica oppure alla prova in concreto del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata” (Cass. 14517/2015). Sul punto la Suprema Corte afferma che: “il giudice, in mancanza della quantificazione del danno, non può valutarlo in via equitativa ex art. 1226 c.c., poiché tale valutazione è riservata alla liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare. Nel caso di riduzione della capacità lavorativa specifica, invece, quando la vittima lavora e produce reddito, può agevolmente dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (Cass. 15737/2018; conforme a Cass. 11361/2014; Cass. 21988/2019, Cass. 14241/23). Per altro verso, il danno da ridotta capacità lavorative generica rientra nell'ambito del danno alla persona risarcito secondo il sistema del “valore punto” – parametrato all'età del soggetto ed alla percentuale di danno permanente – in quanto il profilo lavorativo è una componente della valutazione della integrità della persona;
esso, pertanto, può essere liquidato autonomamente solo a fronte di allegazioni e prove specifiche circa il radicale cambiamento delle attitudini lavorative del soggetto in conseguenza del fatto lesivo, come conseguenza ulteriore rispetto alla regolarità causale. Nel caso in esame il si è sottratto del tutto sia all'allegazione che alla prova di tali Parte_1 componenti;
né potrebbe presumersi che il danno permanente subito abbia comportato, in un uomo giovane e sano, una situazione in concreto compromessa al punto che il criterio tabellare legale sia foriero di una liquidazione incongrua ed ingiusta. Per quanto riguarda la liquidazione del danno da inabilità temporanea può farsi riferimento sempre ai criteri contenuti nelle richiamate tabelle che riconoscono per ciascun giorno di inabilità totale l'importo di Euro 115,00. E' dunque dovuto a titolo di risarcimento per il periodo di inabilità temporanea totale (30 giorni) l'importo di Euro 3450,00, per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% (30 giorni) l'importo di Euro 1725,00 e per il periodo di invalidità temporanea parziale al 25% (20 giorni) l'importo di Euro 575,00. Ne consegue che in totale spettano € 42.715,28 all'attualità ( danno biologico + danno da ITT e ITP + spese vive).
Trattandosi di liquidazione all'attualità, gli interessi andranno dunque determinati devalutando l'importo alla data del sinistro e poi applicando il tasso di interesse legale sull'importo rivalutato di anno in anno (in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiagati – fino alla data della presente decisione (cfr. Cass. SS.UU. 1712/1995 e giurisprudenza successiva conforme). Applicando il coefficiente di devalutazione alla data del sinistro, il credito decresce ad € 32.433,77; tale importo ascende ad attuali € 51.419,56 per effetto degli interessi al tasso legale sull'importo rivalutato anno per anno dal fatto all'odierna decisione. Da tale importo va detratto quanto già riconosciuto dalla compagnia assicurativa, accettato dal come acconto. Parte_1
All'accoglimento dell'appello – e alla riforma della sentenza appellata - consegue la necessità di governare le spese del doppio grado di giudizio;
quelle del primo grado vanno compensate, ricorrendo una delle ipotesi tipizzate dall'art. 92 comma 2 c.p.c. ( mutamento della giurisprudenza rispetto ad una questione dirimente). A carico della compagnia assicurativa vanno poste, invece, le spese processuali del grado da liquidarsi, tenuto conto dello scaglione relativo al decisum, in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 per i giudizi di valore compreso tra Euro 26000,01 ed Euro 52000,00. Spettano € 2000,00 per la fase di studio, € 1400,00 per la fase introduttiva, € 1550,00 per la fase di trattazione ed € 3400,00 per la fase decisoria. In totale € 8350,00 cui vanno aggiunti € 1252,50 per le spese generali di rappresentanza e difesa ed € 804,00 per spese vive documentate, il tutto da distrarsi in favore dell'avvocato Maurizio Chianese ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M
. la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza pubblicata dal Tribunale di Napoli il 30.6.2020 e
[...] contraddistinta dal n.4517/2020, così dispone:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento della domanda di risarcimento proposta da
, condanna la ( già Parte_1 CP_11 CP_2
quale originaria assicuratrice del mezzo vettore) al
[...] pagamento in suo favore di attuali € 51.419,56 da cui va detratto l'importo già riconosciuto dalla compagnia assicurativa e accettato dal in conto del maggior avere;
Parte_1
2. compensa le spese del giudizio di primo grado;
3. condanna l'appellata compagnia a rifondere al le spese Parte_1 del grado, liquidate in € 8350,00 per compensi nonché € 1252,50 per le spese generali ed € 804,00 per spese vive documentate, da distrarsi in favore dell'avvocato Maurizio Chianese.
Così deciso in Napoli, il 25 marzo 2025 La Presidente Caterina Molfino