Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/04/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 550/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Salvatore Cirvilleri (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(in persona di un procuratore), Controparte_1
Pa corrente in Torino (P.IVA ), rappresentata e difesa per procura in atti C.F._2
dall'Avv. Santo Spagnolo (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
(nato a [...] il [...], c.f. ), Controparte_2 CodiceFiscale_3
contumace,
(nato a [...] il [...], c.f. ), Controparte_3 CodiceFiscale_4
contumace,
Appellati
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 3.2.2025 – già fissata ex artt.
350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata del 14.2.2017 e Parte_1 [...]
convenivano innanzi al Tribunale di Ragusa la CP_4 Controparte_5
nonché e , onde sentirli in solido tra
[...] Controparte_2 Controparte_3
loro condannare al risarcimento dei danni – patrimoniali del secondo e non patrimoniali del primo - accusati in seguito al sinistro stradale di cui esso era Pt_1
rimasto vittima nella serata del 17.12.2014, allorchè “si trovava in territorio di
Modica alla guida del ciclomotore GG BE targato X49KXF, di proprietà del sig. a percorrere la S.S. 115 Via Nazionale Modica - Ispica con Controparte_4
direzione di marcia verso Modica quando, improvvisamente, giunto in prossimità del civico numero 26 (in realtà del civico numero 28 per quanto appresso si riferirà), il ciclomotore veniva violentemente investito dall'autocarro Fiat DA targato
BR699PJ, di proprietà del sig. e condotto nell'occasione da Controparte_2 [...]
il quale procedeva nell'opposto senso di marcia con direzione verso Ispica. CP_3
L'urto tra i veicoli avveniva tra la fiancata sinistra dell'autocarro e la fiancata anteriore destra del ciclomotore che finiva rovinosamente in terra unitamente ai suoi due occupanti i quali, prontamente soccorsi, venivano immediatamente trasportati in
Ambulanza presso l'Ospedale Maggiore di Modica con prognosi riservata”.
Dedotto che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere all'incauta condotta di guida del “il quale, probabilmente a causa della presenza di folti arbusti ed CP_3
alberi prospicienti sul margine destro della propria carreggiata di percorrenza sporgenti sulla sede stradale per circa 1.20 metri, per distrazione e/o per l'eccessiva velocità mantenuta ometteva di tenere la destra spostandosi repentinamente, e senza alcuna cautela per i veicoli che procedevano nell'opposto senso di marcia, al centro della strada ed invadendo, in tal modo, la corsia di marcia di senso opposto ove transitava il ciclomotore condotto dal che si trovava all'interno Parte_2 della propria corsia di marcia ed a velocità ridottissima a causa dell'intenso traffico e delle pessime condizioni atmosferiche (pioggia battente)” – ovvero, ed in subordine, che lo stesso sinistro fosse da ascrivere all'uno ed all'altro conducente dei mezzi che si erano infine scontrati – esso dunque concludeva chiedendo al Pt_1
Tribunale adito di “ritenere e dichiarare gli odierni convenuti responsabili del sinistro occorso alla parte attrice e, per l'effetto, condannarli, in Parte_1
solido, al risarcimento di tutti i danni, alla persona e patrimoniali, dallo stesso sofferti e quantificati complessivamente in euro 761.510,17 oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa o ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni materiali sofferti dalla parte attrice quale proprietario del Controparte_4
ciclomotore GG BE targato X49KXF, quantificati in complessivi euro
1.500,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
in subordine, ritenere e dichiarare, ex art. 2054 c.c., il concorso di colpa tra il convenuto e Controparte_3
la parte attrice e, per l'effetto e conseguentemente, ridurre in Parte_1
percentuale il chiesto risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori a carico delle parti convenute. Con vittoria di spese e compensi”.
§§§
Si costituiva in contraddittorio la sola che Controparte_5
contestava la domanda attorea sostenendo, anche in base a quanto emergente dal rapporto di servizio del personale dell'Arma che era intervenuto sui luoghi del sinistro nell'immediatezza dello stesso, che il sinistro medesimo fosse da ascrivere ad esclusivi fatto e colpa del . Pt_1
Venuti in udienza, in esito alla trattazione ed all'assegnazione dei termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. la causa era istruita con l'escussione dei testi addotti da entrambe le parti e l'istituzione di c.t.u. medico-legale.
Ritenuta, per converso, l'ultroneità della c.t.u. infortunistica nella quale parte attrice aveva insistito, il primo giudice – raccolte le conclusioni delle parti e posta la causa in decisione – con sentenza n. 1417/2022 del 17.10.2022 rigettava infine le domande risarcitorie del e del dopo aver considerato: Pt_1 CP_4
- che “Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, il alla guida del Pt_1
ciclomotore a bordo del quale vi era anche il fratello , procedendo in Per_1
direzione di Modica, durante la fase di sorpasso di un'autovettura, a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia, perdeva il controllo del mezzo urtando lo sportello lato sinistro del furgone, che procedeva nell'opposta corsia di marcia in direzione di Ispica;
il furgone proseguiva la sua marcia fermandosi dopo circa quaranta metri, mentre i due soggetti a bordo del ciclomotore cadevano per terra e riportavano lesioni venendo accompagnati al pronto soccorso dell'Ospedale di Modica in ambulanza. I Carabinieri raccoglievano le dichiarazioni del conducente del furgone e Controparte_3
del testimone oculare ”, Tes_1
- che “Nel corso del giudizio sono state assunte, riguardo alla dinamica del sinistro, le testimonianze di , e Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
”,
[...]
- che “la dinamica del sinistro vada ricostruita secondo le dichiarazioni dei due testimoni oculari, cioè e Può affermarsi in base Tes_1 Testimone_3
alle stesse che l'attore , alla guida del suo ciclomotore, ha Parte_1
effettuato il sorpasso di più veicoli che si trovavano incolonnati a causa del rallentamento del traffico dovuto ad un precedente incidente e, a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo del ciclomotore urtando, prima, contro lo specchietto laterale sinistro del furgone condotto dal e, poi, contro il cassone, finendo quindi per terra insieme al fratello CP_3
trasportato sul motorino. Il furgone procedeva a velocità ridotta, per Per_1
come dichiarato da entrambi i testimoni”,
- che “La diversa ricostruzione del sinistro fornita dall'attore sulla base della perizia stragiudiziale non può trovare accoglimento”: dovendo, infatti,
“l'affermazione che il conducente dell'autocarro ha sconfinato con la fiancata sinistra oltre la linea di mezzeria di circa 30 centimetri a causa della presenza di basse fronde di albero sporgenti sulla carreggiata per circa 1,20 metri in corrispondenza dei civici 26-28” fare i conti, in particolare, con la circostanza che “dall'esame delle fotografie allegate alla perizia, scattate il giorno successivo all'incidente, le fronde degli alberi e gli arbusti non appaiono affatto invadere la carreggiata in corrispondenza dei civici 26 e 28 per la larghezza di 1,20 metri;
si nota, al civico 26, un arbusto che esce dall'inferriata e occupa una parte della banchina senza arrivare sino alla corsia di percorrenza dei veicoli e, al civico 28, un albero la cui fronda sporge, ma ad una certa altezza dal suolo stradale, essendo la stessa ben al di sopra dell'inferriata collocata sopra il muretto di delimitazione della strada.
Costituisce parimenti un giudizio tecnico l'affermazione che l'autocarro abbia superato il limite di velocità di 40 km/h; tale valutazione, peraltro, si fonda sul solo fatto che il mezzo si sia fermato a distanza di 300 metri dal punto d'urto
(cfr. perizia stragiudiziale, pag. 4), circostanza di per sé neutra in quanto è stato il ad avere accostato volontariamente il mezzo più avanti rispetto CP_3
al punto dell'impatto”,
- che, in definitiva, “può ritenersi che la responsabilità nella causazione del sinistro sia ascrivibile esclusivamente alla condotta di guida dell'attore
, il quale ha violato l'art. 148 del Codice della Strada che Parte_1
disciplina il sorpasso, [……..]. Un ulteriore fattore di imprudenza nella condotta del è stato di avere sorpassato più veicoli incolonnati che Pt_1
procedevano lentamente a causa della congestione del traffico, mentre pioveva, con la conseguenza che il fondo stradale era viscido per l'acqua”,
- che, per converso, “Nessuna responsabilità nella causazione del sinistro può invece essere attribuita a il quale percorreva la strada alla Controparte_3
guida del furgone all'interno della sua corsia di pertinenza ed a velocità ridotta, come riferito da entrambi i testimoni oculari, tanto è vero che l'urto con il ciclomotore è avvenuto con lo specchietto laterale sinistro dell'autocarro; in base alle modalità repentine con cui è avvenuto l'incidente, non appare neanche ascrivibile al l'omissione di eventuali manovre di CP_3
emergenza. Secondo la ricostruzione dell'incidente effettuata in base alle risultanze istruttorie, pertanto, non si ravvisa alcuna violazione delle norme sulla circolazione stradale nella condotta del convenuto”.
§§§
impugnava la sentenza anzidetta con citazione tempestivamente Parte_1
notificata il 12.4.2023.
Per lamentare, in via principale, che il primo giudice avesse fatto malgoverno delle deposizioni testimoniali ed anche di detta perizia giurata che il suo estensore (il prefato ) aveva pure confermato nella veste di testimone. Ed Testimone_4
ancora, che fosse stato “erroneamente ritenuto, sulla base delle foto allegate alla perizia, che le fronde non invadessero la carreggiata percorsa dal furgone in corrispondenza dei numeri 26 e 28 (pag. 4 della sentenza). Tale affermazione è errata non solo in quanto dalle predette foto si evince l'invasione nella corsia ma anche perché ha omesso di considerare che due testi e ) hanno Tes_4 Pt_1
entrambi riferito di avere visto che vi erano delle fronde di alberi che sporgevano sulla carreggiata percorsa dall'autocarro in corrispondenza del punto in cui si è verificato il sinistro. Inoltre il Giudice inspiegabilmente ha omesso di considerare che dalle foto allegate dagli attori nella memoria 183 n. 2 c.p.c. si evince chiaramente che le fronde si trovano all'interno della carreggiata (si allegano le foto allegate alla memoria – All. 5)”.
Specularmente, andava pure censurato che il Tribunale avesse escluso responsabilità qualsivoglia del dopo aver ritenuto che tanto fosse viepiù provato dalla CP_3
circostanza che “l'urto con il ciclomotore è avvenuto con lo specchietto laterale sinistro dell'autocarro”: ma – si obiettava - “non si comprende come il fatto che l'urto sia avvenuto con lo specchietto laterale del furgone possa in qualche modo confermare che il furgone fosse nella propria corsia e che andasse a velocità ridotta.
Peraltro, lo si ribadisce, i Carabinieri hanno riscontrato le tracce dell'urto sullo sportello e non sullo specchietto. In realtà, per come evidenziato nella perizia di primo grado e in quella ulteriore redatta dall'Ing. (All. 4) l'urto si è verificato Per_2
con lo sportello del furgone, all'interno della corsia di marcia percorsa dal ciclomotore a causa dell'invasione di marcia opposta effettuata dal furgone, e ciò indipendentemente dalla presenza delle fronde sulla corsia”.
Sotto diverso e concorrente profilo, l'appellante lamentava che la sua istanza di c.t.u. cinematica fosse stata disattesa con motivazione soltanto generica: c.t.u. – si obiettava - che si sarebbe per converso imposta a petto di quanto altrimenti asseverato con detta perizia giurata.
Subordinatamente, con altro motivo di impugnazione, esso veniva poi a Pt_1
denunziare che al più avrebbe dovuto riconoscersi che l'esatta dinamica del sinistro fosse rimasta incerta: e che il primo giudice avrebbe, pertanto, dovuto quantomeno fare applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c.
Infine, in via ulteriormente gradata, lamentava l'appellante l'eccessività della sua condanna al pagamento delle spese di lite di controparte, spese che il Tribunale aveva quantificato dopo avere erroneamente ritenuto che “il quantum della domanda proposta dagli attori fosse di 761.510,00 €. In realtà il valore della domanda proposta è indeterminabile. Sul punto è sufficiente considerare le conclusioni dell'atto introduttivo dove è quantificata la domanda con cui gli attori hanno testualmente chiesto la condanna “al risarcimento di tutti i danni, alla persona e patrimoniali, dallo stesso sofferti e quantificati complessivamente in euro 761.510,17 oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa o ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni materiali sofferti dalla parte attrice quale proprietario Controparte_4
del ciclomotore GG BE targato X49KXF, quantificati in complessivi euro
1.500,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia” (si vedano le conclusioni riportate in sentenza e a pag. 11 dell'atto introduttivo del giudizio – All. 7 -). In tal senso è recentemente intervenuta la Suprema Corte, con l'ordinanza n.10984 del 2021, […..]. Pertanto, nel caso di specie la richiesta risarcitoria formulata ha un valore sostanziale in considerazione dell'incertezza del quantum oggetto di accertamento e, conseguentemente, la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza, nel caso di liquidazione delle spese processuali, della qualificazione della pretesa come di valore indeterminabile. Pertanto applicando i parametri minimi previsti per la domanda indeterminabile le spese avrebbero dovuto essere liquidate complessivamente in €. 5.885,00 (come da prospetto di liquidazione che si allega –
All.8). Peraltro nel caso di specie devono essere applicati i parametri del 2014 in quanto quelli del 2022 sono entrati in vigore (poiché il D.M. n. 147 del 13/08/2022 è stato pubblicato sulla G.U. n. 236 dell' 08/10/2022) il 23.10.2022, ossia dopo la pubblicazione della sentenza avvenuta il 17.10.2022”.
E per quanto così riassunto concludeva chiedendo alla Corte adita di Parte_1
“riformare la sentenza di primo grado e, per l'effetto: 1) in via preliminare, sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
2) nel merito, in accoglimento dei motivi di appello: preliminarmente, ammettere e disporre una CTU tecnica al fine di accertare le cause e la dinamica del sinistro oggetto di causa e le responsabilità dei conducenti;
riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere le domanda risarcitoria (principale o subordinata) formulata dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nei successivi atti e verbali di causa, qui da intendersi riportati e trascritti”.
§§§
Nella permanente assenza dal giudizio del e del – di cui va pertanto CP_2 CP_3
dichiarata la contumacia - si costituiva in seconda istanza la Controparte_5
che contestava l'appello del quale privo del benché minimo
[...] Pt_1
fondamento.
In particolare deducendo che “L'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado ha pienamente confermato la responsabilità esclusiva di parte appellante nella causazione dell'evento. E' rimasto accertato che il ciclomotore effettuava una manovra di sorpasso dei veicoli incolonnati, invadeva l'opposta semicarreggiata, scivolava a terra ed impattava l'autocarro IV proveniente nel senso contrario di marcia. … Non è revocabile in dubbio pertanto che la presenza di un incolonnamento di veicoli per ovvie ragioni esclude l'invasione di corsia da parte di un autocarro. I testimoni della parte appellante non hanno in alcun modo avvalorato la diversa ricostruzione dell'evento offerta in seno all'atto di citazione, nessuno di loro ha assistito all'evento e/o ha potuto riferire circostanze diverse rispetto alla manovra di sorpasso operata dalla parte attrice. Si ribadisce inoltre che i
Carabinieri, intervenuti nell'immediatezza, raccoglievano la deposizione della sig.ra
, mai contestata dalla controparte, deceduta ancor prima di poter essere sentita Tes_1
in giudizio. La testimone ha riferito:“si era venuta a formare una lunga coda. Ad un certo punto i ragazzi a bordo dello scooter iniziavano una manovra di sorpasso di tutte le macchine in fila, improvvisamente, non sono in grado di riferire come, li ho visti volare per aria e cadere in terra, impattando in un furgone di colore bianco che proveniva nel senso di marcia opposto. Il conducente del furgone, fortunatamente, è riuscito a non travolgerli anche perché viaggiava a velocità molto ridotta…” (cfr. dichiarazione testimoniale di , rapporto incidente stradale). In altri Tes_1
termini, v'è una caduta autonoma del conducente il motoveicolo attoreo in seguito ad un'azzardata manovra di sorpasso, in condizioni di pioggia e nonostante la situazione di pericolo determinata dall'incolonnamento dei veicoli e dal precedente incidente stradale”.
Concludeva detta compagnia assicurativa chiedendo che l'appello di controparte fosse dunque rigettato.
§§§
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della sua trattazione la Corte, con ordinanza del 2.10.2023, istituiva la c.t.u. di ricostruzione cinematica e dinamica del sinistro nella quale parte appellante aveva insistito;
nelle more sospendendo l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Indi, acquisito il conseguente elaborato peritale, le parti venivano prontamente rimesse, ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c., ad udienza di discussione finale della causa.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dell'art. 281sexies
c.p.c.
§§§
Al di là dell'assenza nella sentenza impugnata di vizi logici – assenza di cui va dato atto - la Corte non riteneva di dover tuttavia negare all'appellante la possibilità di veder avvalorati i suoi assunti – nuovamente perorati tal quali anche all'esito della compiuta istruttoria della causa - da accertamento peritale rivolto alla ricostruzione, con metodo scientifico, della cinematica e della dinamica del sinistro per cui è insorta controversia.
Gli esiti della c.t.u. cui si è dato luogo finiscono, tuttavia, per avvalorare piuttosto quanto già ritenuto dal primo giudice: e venendo così a fornire definitive certezze in ordine all'esatto svolgimento dei fatti conducono, altresì, ad escludere che residui spazio per un'applicazione in via sussidiaria della presunzione - dettata dall'art. 2054, secondo comma, c.c. - di eguale responsabilità dei conducenti di autoveicoli venutisi a scontrare.
Il c.t.u. - dato atto che “Gli elementi oggettivi a disposizione di cui si dispone consentono la ricostruzione cinematica-dinamica dell'evento incidentale di cui trattasi, con particolare riferimento alla individuazione della più verosimile zona di collisione in strada tra i due mezzi protagonisti. L'applicazione della funzione
Lagrangiana consente di poter risalire alla velocità di collisione del motociclo e agli spazi da questi percorsi dall'istante di iniziale contatto dinamico col mezzo antagonista fino al raggiunto e rilevato stato di quiete in carreggiata” - all'esito della sua analisi matematica ha affermato che “Da quanto secondo scienza fisica accertato, considerato il tempo di durata di un urto (antecedente al rimbalzo elastico tra i due corpi collidenti), pari a circa 0,1-0,15 sec, il punto di contatto/zona in carreggiata tra il ciclomotore GG BE e l'autocarro Fiat IV DA risulta oggettivamente individuabile ad una distanza di circa 19-20 metri da quella che è la posizione di quiete accertata del ciclomotore, misurata lungo il prolungamento della retta congiungente il punto di quiete in strada del baricentro dello stesso e il punto di rilevamento della traccia ematica. La zona d'urto in strada tra i due veicoli protagonisti la si individua, dunque, nei pressi dell'ideale linea di mezzeria della carreggiata, così per come graficamente ricostruito in seno alla figura in precedenza proposta. La ricostruita mutua posizione d'impatto conferma la circostanza che il ciclomotore GG BE, al momento dell'urto con l'autocarro IV DA, si trovava in fase di sorpasso di veicoli verosimilmente fermi o lentamente marcianti all'interno della propria corsia di marcia, mantenendosi all'estremo margine sinistro della stessa. Nel prefato istante, l'autocarro IV DA, che proveniva dall'opposta corsia di marcia, non manteneva strettamente la propria destra transitando con la sua parte laterale sinistra in prossimità dell'ideale linea di mezzeria. Lo spostamento post urto del ciclomotore, la sua posizione di stasi finale, nonché la collocazione sulla sede stradale della chiazza di sangue, suggeriscono una traiettoria post urto che vede spostare il ciclomotore dal centro strada verso il margine destro, centro strada ove, per come prima riferito, avveniva il contatto dinamico tra le strutture dei due veicoli. In ragione di ciò, vista la posizione, considerati i necessari tempi occorrenti per completare la fase di caduta e ribaltamento su un lato di un mezzo a due ruote (cfr. “Ricostruzione della Dinamica degli Incidenti Stradali”- prof. Ing.
- ed. – “Ricostruzione degli Incidenti Stradali: Persona_3 Controparte_6
Matematica e Fisica applicata” – G. Centamore, D. Leanza - ed. , CP_7
appare dato oggettivo inconfutabile che il Punto/Zona d'urto in strada tra i due mezzi protagonisti sia da identificare come pressoché ricadente a cavallo della ipotetica mezzeria”.
In definitiva, “Analizzando i segni e i danni sui veicoli coinvolti, nonché le tracce sulla pavimentazione per come ritrovati subito dopo il sinistro, applicando le giuste metodologie di calcolo, così per come fatto al precedente capitolo, è oggettivamente possibile ricostruire la seguente cinematica-dinamica dell'avvenuto incidente stradale. Il giorno 17.12.2014, verso le ore 18:00 ca, il motociclo di parte appellante,
GG BE, con targa X49KXF, di proprietà del sig. Controparte_4
condotto dal sig. e con a bordo percorreva Parte_1 Persona_4
la S.S.115, nel territorio del Comune di Modica, lungo la corsia di marcia Est- Ovest
(da Ispica verso Modica), ad una velocità oscillante nell'intorno dei 42-43 km/h, occupando l'estremo margine sinistro della corsia, in quanto in fase di sorpasso di una fila di veicoli fermi, o lenti marcianti, per incolonnamento susseguente ad altro precedente incidente. Giunto nei pressi del civico 35, entrava in collisione con l'autocarro IV DA, targato BR699PJ, di proprietà del sig. Controparte_2
condotto dal sig. il quale procedeva nel senso opposto, di Controparte_3
marcia, ossia da Ovest verso Est, da Modica verso Ispica, viaggiando scostato dal margine destro della carreggiata (non mantenendo quindi strettamente la propria destra), transitando con la parte laterale sinistra dell'autocarro in prossimità dell'ideale linea di mezzeria. A seguito del contatto dinamico venuto a concretarsi tra la parte terminale del manubrio sinistro del ciclomotore e la portiera sinistra dell'autocarro, il mezzo a due ruote deviava verso destra perdendo il pregresso assetto verticale, ribaltandosi sul proprio fianco sinistro. Dopo aver toccato il piano stradale il prefato due ruote “pattinava” sul manto asfaltato, continuando, per inerzia, a seguire la pregressa traiettoria di spostamento obliqua all'asse viario (da sinistra verso destra). Al totale esaurimento dell'energia cinetica posseduta raggiungeva posizione di quiete lungo l'estremo margine destro della carreggiata ove veniva poi rilevato dall'autorità intervenuta”.
Ed allora, se così è, deve ribadirsi con valenza decisiva:
- che non corrisponde al vero che il , che nell'occorso neppure viaggiava CP_3
a velocità eccessiva, abbia omesso “di tenere la destra spostandosi repentinamente, e senza alcuna cautela per i veicoli che procedevano nell'opposto senso di marcia, al centro della strada ed invadendo, in tal modo, la corsia di marcia di senso opposto ove transitava il ciclomotore condotto dal ” (così nella originaria citazione), ovvero che “per come evidenziato Pt_2
nella perizia di primo grado e in quella ulteriore redatta dall'Ing. (All. Per_2
4) l'urto si è verificato con lo sportello del furgone, all'interno della corsia di marcia percorsa dal ciclomotore a causa dell'invasione di marcia opposta effettuata dal furgone” (così nell'atto di appello); d'altro canto, anche chi sia digiuno di conoscenze di analisi matematica riesce agevolmente a comprendere come sia impossibile che il possa aver invaso semicarreggiata opposta CP_3
che, nell'occorso, era tuttavia occupata da una fila di autoveicoli incolonnati,
- che esclusivo antecedente causale del sinistro dunque, ed in definitiva, sia stato la mancata osservanza da parte del del divieto imposto dall'art. 148, Pt_1
undicesimo comma, cod.strad., secondo cui “E' vietato …… il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia”
(semicarreggiata opposta che il infine non invadeva sol perché trovava Pt_1
sul suo cammino l'automezzo condotto dal ): divieto cui tanto più CP_3
l'appellante avrebbe dovuto nella specie attenersi in considerazione dell'ulteriore circostanza che il manto stradale fosse stato reso scivoloso dalla pioggia caduta sui luoghi.
E non residuando in simil guisa incertezze in ordine all'esatta dinamica del sinistro, va ulteriormente ribadita l'inapplicabilità al caso preso in esame di detta presunzione ex art. 2054, secondo comma, c.c.
§§§
E' fondato, per converso, il motivo di impugnazione – articolato in estremo subordine – rivolto a censurare il richiamo da parte del primo giudice, ai fini della liquidazione delle spese di lite, dello scaglione di valore della Tabella 2. allegata al
D.M. 55/2014 (testo normativo bensì correttamente individuato, ratione temporis, dal primo giudice) compreso tra gli importi di € 520.000,00 ed € 1.000.000,00 piuttosto che di quello da applicarsi alle cause di valore indeterminabile, ancorchè si tratti di indeterminabilità “alta”.
Merita, infatti, piena adesione l'invocato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. I 10984/2021; v. anche Cass. III 2641/2006,
“La formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma "o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia" (nella specie, anche a mezzo di c.t.u.) non può essere considerata come meramente di stile, in quanto essa
(come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno”, conf. Cass. II 6350/2010).
Ciò posto, prevede l'art. 5, comma sesto, del D.M. 55 cit. che “Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00
e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessita' della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessita' delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”. Le spese del giudizio di primo grado dunque dovevano – ed oggi pertanto debbono – essere liquidate facendosi applicazione dello scaglione di valore compreso tra gli importi di € 52.000,01 ed € 260.000,00 1.000.000,00: ovvero e conseguentemente - “considerando l'importo minimo per tutte le fasi dello scaglione di riferimento”, conformemente a statuizione del Tribunale rimasta immune da censure – non già in complessivi “€ 16.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa” quanto invece (sommando € 1.215,00 x fase studio + € 775,00 x per fase introduttiva + € 2.700,00 x fase di trattazione ed istruttoria + 2.025,00 x fase decisionale) in complessivi € 6.715,00, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed
IVA come per legge.
§§§
Essendo stato l'appello del accolto solo in punto di regolamentazione delle Pt_1
spese del giudizio di primo grado, congruo si ritiene che le spese del giudizio derivato dall'appello medesimo vengano compensate nella parziale misura di ¼ (più che in misura ancor più ridotta, specie se si considera che, di seguito al rigetto della formulata domanda risarcitoria, ad individuare lo scaglione di cui fare applicazione era soltanto il primo giudice): cosicchè deve essere condannato al Parte_1
pagamento degli ulteriori ¾ delle spese di rappresentanza e difesa e controparte, e dunque al pagamento - fatta applicazione dei più recenti parametri ex D.M. 147/2022,
e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata – dell'importo complessivo
(dato dalla sommatoria di € 2.232,75 x fase studio + € 1.433,25 x fase introduttiva +
€ 2.595,60 x fase di trattazione ed istruzione + € 3.061,80 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Le spese della c.t.u. infortunistica (liquidate con separato decreto) vanno, tuttavia, lasciate a definitivo carico dell'appellante per intero.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Ragusa n. 1417/2022 del 17.10.2022 proposto, con citazione del
12.4.2023, da nei confronti della Parte_1 Controparte_5
nonché di e - così provvede:
[...] Controparte_2 Controparte_3
- dichiara la contumacia di e , Controparte_2 Controparte_3
- in limitato accoglimento dell'appello, liquida le spese del giudizio di primo grado nella minor somma di complessivi € 6.715,00, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- rigetta nel resto,
- pone le spese della nuova c.t.u. a definitivo carico di , Parte_1
- compensa per ¼ le spese del giudizio di appello, e condanna Parte_1
al pagamento degli ulteriori ¾ delle spese di rappresentanza e difesa nel grado della e così al pagamento di Controparte_5
complessivi € 9.323,40, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 10.IV.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)