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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/02/2024, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. N. 969/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Piero LEANZA Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 6 dicembre
2021 da
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, C.F.
, presso cui per legge è domiciliato in Piazza San P.IVA_2
Marco n. 63, con domicilio digitale PEC
; Email_1
-appellante-
1 contro c.f. Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso per mandato allegato all'atto di appello dagli avv.ti Mario Scopinich e Alberto Checchetto, con domicilio digitale pec: Email_2
Email_3
-appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 660/2021 del Tribunale di
Venezia– Sezione Lavoro
In punto: graduatoria concorso
Causa trattata all'udienza del 7 dicembre 2023.
Conclusioni per l'appellante: “riformare la sentenza n. 660/2021 emessa dal Tribunale di Venezia Sez lavoro il 03.11.21 - R.G.
1054/2021, accertando l'insussistenza del diritto di
[...]
all'iscrizione nelle graduatorie di II fascia per la CP_1
classe di concorso B016 di cui alla domanda del 05.08.20. Con vittoria sulle spese di giudizio di primo e secondo grado”.
Conclusioni per l'appellato: “Nel merito, si chiede che l'Ill.ma
Corte d'Appello adita voglia rigettare integralmente l'appello proposto dal e confermare, pertanto, la sentenza “ex adverso” CP_2
impugnata del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 660/2021, del 3.11.2021, pubblicata in pari data, con vittoria di spese ed onorari di causa relativamente al presente grado di giudizio”.
Svolgimento del processo
2 Con ricorso in appello depositato in data 6 dicembre 2021 il ha impugnato la sentenza n.i 660/2021 del Parte_1
giudice del lavoro del Tribunale di Venezia di accertamento e dichiarazione del diritto di Controparte_1
all'inserimento nella II fascia della graduatoria, per la classe di concorso B016 e ordine di inserimento nella predetta graduatoria;
con condanna del al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il giudice ha ritenuto che i principi concernenti la legittimità degli atti e procedure amministrative andassero coordinati con i principi di buona fede e correttezza che governano il rapporto di lavoro privato pure applicabili al rapporto di lavoro pubblico;
in ragione di ciò ha valutato che dovesse superarsi l'errore che il signor CP_1
aveva commesso presentando domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per accedere alle supplenze, chiedendo l'immissione nella I fascia per la classe di concorso B016 invece che nella II fascia, non avendo egli i requisiti per immissione ed essendosi attivato per correggere l'errore relativo alla domanda presentata appena ne aveva avuto conoscenza.
Con memoria depositata il 21 ottobre 2022 si è costituito
[...]
chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
La causa, fissata inizialmente per il 3 novembre 2022, a seguito di un rinvio fuori udienza per ragioni di carattere organizzativo, è stata differita per essere discussa all'odierna udienza sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate e decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) L'appello del è articolato sulla base dei seguenti Parte_1
motivi.
3 Col primo si assume la violazione di legge con riferimento all'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 e del Decreto Dipartimentale
n. 858 del 21.07.2020.
Premette la parte appellante che è incontestato che la controversia è sorta in relazione all'errore nella compilazione della domanda di inserimento in I fascia delle GPS, per cui dalla stessa domanda on line risultava che l'aspirante aveva ottenuto il diploma nell'anno
2013 ed era evidente che il ricorrente non poteva essere in possesso di titolo abilitante conseguito mediante concorso ordinario anteriore al 2012.
Richiama gli artt, 7 ed 8 dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020 e il
Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.07.2020, all'art. 2 co. 3, prevedente quale termine di inoltro delle istanze di partecipazione alla procedura il 06.08.2020 senza che le istanze prevedessero la produzione dei titoli (comma 10).
Alla luce del tenore testuale di tali disposizioni conclude affermando che “Dal complesso delle disposizioni citate emerge senza dubbio che la procedura escludeva qualsivoglia “soccorso istruttorio” oltre
i termini di presentazione della domanda, non ammettendo dichiarazioni rese successivamente alla data discadenza per la presentazione delle istanze (art. 7 comma 11).”.
Col secondo motivo il lamenta l'illogicità e Parte_1
irragionevolezza della motivazione con riferimento agli artt. 6 e 18 della legge n.241/90 e la violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione
In particolare, viene criticato il passaggio della motivazione del primo giudice in cui si ritiene che “… La P.A., rilevate le anomalie nella domanda di partecipazione, in ossequio ad un principio di
4 collaborazione tra cittadino e amministrazione sotteso agli artt. 6 e
18 della legge n.241/1990, avrebbe potuto e dovuto interpellare il candidato per un chiarimento in luogo di disporne l'immediata esclusione dalla graduatoria…”.
Assume l'appellante che non sussistono i presupposti di legge per invocare il soccorso istruttorio: il signor aveva presentato CP_1
istanza di inserimento per la I fascia, per cui l'Amministrazione non aveva elementi per ritenere che altra era la volontà dell'aspirante ed essere iscritto in altra fascia.
Con la superiore considerazione il primo giudice richiama i principi di “buona fede” e “correttezza”, nonché di “collaborazione tra cittadino ed amministrazione sotteso agli artt. 6 e 18 L. 241/1990”, ma a scapito di principi di natura costituzionale altrettanto rilevanti, quali il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione pubblica.
In questa prospettiva assume che principi richiamati nella sentenza impugnata devono contemperarsi col principio di auto responsabilità di ciascun cittadino (Consiglio di Stato sez. III, Sentenza
05/04/2018, n.2118 e dal TAR Veneto nella sentenza n. 143/2021)
“Tanto più nell'ambito di procedure a carattere concorsuale, come quella in esame, estese a migliaia di partecipanti.”.
Col terzo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione con riferimento all'art. 3 Costituzione. In un primo passaggio la sentenza rileva che: “…non vi sarebbe stata alcuna necessità, nell'ipotesi di specie, di un'integrazione postuma della documentazione, effettivamente non consentita perché al di fuori dei termini di presentazione della domanda ed in ogni caso contrastante con la par condicio competitorum …”; in uno successivo conclude:
5 “… Del resto nel caso in esame non vi è alcuna violazione della par condicio competitorum, in quanto il ricorrente, che pure si è tempestivamente attivato per inoltrare la domanda e gli allegati, ha commesso un evidente errore, forse dovuto all'uso dello strumento telematico, ed appena ne ha avuto conoscenza si è attivato per chiederne la correzione”. Le conclusioni a cui perviene il primo giudice sono ritenute poco comprensibili in quanto il principio di par condicio risulterebbe violato nel caso di “… integrazione postuma della documentazione, effettivamente non consentita…”
(con inserimento in graduatoria in presenza di incompletezza o non veridicità di dichiarazioni o documenti) e, al contrario, rimarrebbe del tutto preservato nel caso, molto più pregnante, di un soggetto mai inserito in graduatoria per radicale inesistenza della domanda.
2) L'appellato, aderendo alla motivazione del giudice veneziano, assume che non vi è stata alcuna violazione dell'Ordinanza
Ministeriale n. 60/2020 e del Decreto Dipartimentale n. 858 del
21.07.2020 in quanto nel caso in questione la domanda è stata presentata tempestivamente e con tutta la documentazione allegata, senza necessità di integrazione.
Condivide la correttezza del dato fatturale circa l'errata indicazione della fascia di interesse nella domanda. Sostiene che, trattandosi di errore materiale “tempestivamente segnalato” non può essere motivo di esclusione integrale dalle graduatorie e, giustificare l'inerzia dell'Amministrazione, nel verificare la correttezza della collocazione in graduatoria rispetto ai crediti e ai titoli effettivamente posseduti.
Rileva sotto diverso profilo che la disciplina di cui all'O.M. n.
60/2020 ha previsto che a fronte di una mera proposta di punteggio
6 da parte del sistema informatico, l'Amministrazione proceda ad una valutazione dei titoli, in base ai dati in possesso della stessa, che garantisca l'assegnazione del giusto punteggio: le graduatorie di cui all'O.M. n. 60/2020, pur se qualificate immediatamente definitive, devono essere oggetto di verifica da parte della Pubblica
Amministrazione circa “la coerenza delle dichiarazioni svolte, anche sulla base della documentazione posseduta, rispetto all'attribuzione del punteggio svolta dal sistema.”.
Quanto al soccorso istruttorio ne assume la doverosa applicazione, senza che si trasformi in un mezzo per eludere il termine di presentazione delle domande e consentire di introdurre informazioni. Esso non costituisce un'alterazione della par condicio tra i candidati, operando al solo fine chiarire, rettificare o integrare dichiarazioni già presentate ove sia necessario al superamento di obiettive incongruenze (favor partecipationis).
Sottolinea che l'onere di consentire la regolarizzazione è più intenso nel caso di procedure gestite in modalità telematica, “atteso che le particolari modalità di compilazione delle domande (mediante file
o, ancor più significativamente, form automatizzati), per la loro immediatezza e automaticità, rendono ben più difficile la percezione dell'errore materiale.”.
Le superiori considerazioni escludono anche la sussistenza di una violazione dell'art.3 Cos.t e la lamentata contraddittorietà della motivazione della sentenza.
3) L'appello merita di essere accolto.
In fatto va precisato che, la richiesta di rettifica documentata dall'appellato risulta essere stata presentata in data 20 settembre
2020, quindi, quando il termine per presentare l'istanza era
7 ampiamente scaduto (6 agosto 2020, ex art. 2 del decreto dipartimentale n.858 del 21 luglio 2020).
3.1) Quanto alla tematica del c.d. “soccorso istruttorio” (la cui formulazione normativa generale risiede nell'art. 6 l.241/90) esso si sostanzia, per quanto rileva in questa sede, nel compito del responsabile del procedimento di accertare “di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”).
3.2) In linea generale va ricordato che nell'ambito dei rapporti di lavoro privatizzato l'Amministrazione agisce con i poteri propri di un datore di lavoro per cui va escluso che operi il principio di autotutela: “Nel pubblico impiego privatizzato, la P.A., ove, a seguito di riesame delle circostanze, modifichi o ritiri l'atto di riconoscimento di un trattamento economico, ritenendolo non dovuto, non esercita il potere amministrativo di autotutela, ma pone in essere un atto di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro tipico del diritto privato, rispetto al quale il dipendente può agire per denunciarne l'illegittimità, restando l'amministrazione, nel relativo giudizio, soggetta ai soli principi di imparzialità e buon andamento, nell'ambito di una scelta soggetta a valutazioni che potrebbero essere effettuate da un committente privato….” (Sez. L,
Sentenza n. 3826 del 26/02/2016 (Rv. 638951 - 01)
Il collegio, con specifico riguardo al cosiddetto soccorso istruttorio ritiene che nel caso di specie, in cui si controverte in ordine alla
8 gestione del rapporto di lavoro, non trova applicazione la legge n.241/90, essendo la stessa destinata a disciplinare solo il procedimento amministrativo teso all'emanazione di provvedimenti e non di detti atti di gestione del rapporto lavorativo, come tali soggetti solo alle norme privatistiche, intendendosi l'atto del datore di lavoro incidente sulla prestazione lavorativa quale atto paritetico, ancorché espressione del potere di supremazia gerarchica, privo della efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo.
A fronte dell'inapplicabilità della cit. legge n.241/90, non si rivengono altre disposizioni che escludano il potere dell'Amministrazione di rivedere, anche a distanza di tempo, una precedente determinazione.
3.3) Ad ogni modo nessuna disposizione richiamata impone la doverosità di un intervento dell'Amministrazione rispetto alla errata indicazione dei titoli.
Quanto alla possibilità di verifica è ancora il a Parte_1
puntualizzare che “L'esplicito richiamo all'art. 4 dell'art 15 O.M.
60/20 indicato accanto al rettangolo avrebbe consentito infatti agli interessati di verificarne facilmente il contenuto e scongiurare, dunque, l'errore.”.
3.4) In altre parole il soccorso istruttorio da un lato non può operare per sopperire alla totale assenza dell'allegazione documentale richiesta (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9); dall'altro costituisce onere di ciascun candidato, attesa la natura selettiva della procedura e, quindi, il rispetto delle condizioni di parità dei partecipanti, avere cura nella produzione in maniera completa, tempestiva e puntuale dei propri titoli, in assenza di un
9 obbligo dell'amministrazione di autonomo reperimento della documentazione menzionata dai candidati nella domanda di partecipazione giusta il principio generale dell'auto responsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione per cui l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio delle pari condizioni di partecipazione par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione non presentati nei termini e con le modalità previste dal bando (Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2022,
n. 10325).
3.5) In realtà si tratta di istituto che, per avere ad oggetto iniziative endoprocedimentali meramente istruttorie, opera nell'ambito del procedimento amministrativo allo scopo di pervenire, in un'ottica di collaborazione tra pubblica amministrazione e privato, ad una più rapida e deformalizzata istruttoria.
Nel caso di specie, però, non si lamenta la mancata collaborazione istruttoria, ma la mancata assunzione di un'iniziativa modificando i termini sostanziali della domanda al solo scopo di far comunque conseguire all'interessato l'utilità per l'ottenimento della quale la domanda, pur dall'origine completa e formalmente corretta, si è a posteriori rivelata inidonea, così avanzando una pretesa estranea all'istituto del “soccorso istruttorio”, non fondata su alcuna norma ed incompatibile con la regolamentazione delle graduatorie di istituto.
10 3.6) L'ulteriore argomento circa la gradualità dei controlli, per quanto premesso, è estranea alla situazione di fatto in esame:
l'attività di controllo attiene ad un aspetto diverso – l'esistenza e la conformità dei titoli alla dichiarazione ai fini di ritenere corretto l'attribuzione del punteggio e, quindi, la corretta collocazione nella graduatoria al fine di scongiurare contestazioni nei limiti fissati dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 60 del 2020 che ha previsto che “ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione”. In sostanza l'interesse dell'Amministrazione è quella di non riconoscere punteggio aggiuntivo rispetto a quello che deriva dalla dichiarazione o che spetta.
L'ulteriore aspetto, relativo all'esistenza di titoli che darebbero titolo all'inserimento in diversa fascia, ma non valorizzati in base alla dichiarazione contenuta nell'istanza del candidato, è preservato proprio in forza del principio di auto responsabilità.
L'Amministrazione deve presumere che ogni candidato curi il proprio interesse indicando l'esistenza dei titoli che gli assicurino il maggior punteggio. Diversamente l'indagine si dovrebbe estendere in modo inesigibile nell'ambito di una procedura selettiva dal punto di vista numerico elevatissimo, incompatibile con il principio di efficienza e celerità a cui l'adozione dello stesso sistema di formazione informatizzato della graduatoria vuole assicurare.
11 Solo in questi termini, quindi, può essere inteso il bilanciamento di interessi concorrenti.
4) Le spese di lite vanno compensate in relazione alla novità delle questioni prospettate.
5) In ragione del rigetto dell'appello deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali richiesti dall'art. 13, comma 1- quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta in primo grado;
- compensa lei entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 7 dicembre 2023
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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