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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/05/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emilia Caleca, all'esito della riserva assunta all'udienza del 19 maggio 2025, svolta a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3714/2017 promossa da:
Sig. nato a [...] il [...], ivi residente cod. fisc.: Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Luciana Intilisano ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio;
RICORRENTE contro
, in persona del Coordinatore Generale dott.ssa Controparte_1 [...]
domiciliata per la carica in via E.L. Pellegrino 176, p. IVA , Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria della Neve Barbera, legale interno IACP, e presso la stessa elettivamente domiciliato, come da procura in atti .
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 16.06.2017, il Sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto di rilascio emesso dall'IACP di ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 1035 del CP_1
1972, notificato in data 30/5/2017 con il quale l'IACP ha intimato al sig. di rilasciare Parte_1
l'immobile sito in C.da Cavalieri, Vill. Zafferia P. N n. 6 entro il termine di 30 giorni dalla CP_1
notifica per illegittima emissione decreto di rilascio, diritto del ricorrente alla assegnazione dell'immobile, stante l'effettiva residenza;
asseriva di avere diritto all'alloggio per avere coabitato unitamente ai suoi genitori, ai quali prestava assistenza e per avervi trasferito la propria residenza, tenuto conto delle proprie condizioni disagiate e di non abbienza;
chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'impugnato provvedimento, con vittoria di spese e compensi.
Con memoria datata 08.11.2017 si costituiva in giudizio L'I.A.C.P. chiedendo il rigetto dell'opposizione per non essere il Sig. titolare di un provvedimento di assegnazione Parte_1 legittimante il possesso dell'unità abitativa per cui è causa.
La causa veniva istruita nel contradditorio delle parti con produzione documentale e subiva diversi rinvii per consentire il bonario componimento della lite e quindi rimessa all'udienza del 19 marzo
2025, che si svolgeva a trattazione scritta, per la pronuncia della sentenza .
Preliminarmente deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario nella presente controversia :
“in tema di edilizia residenziale pubblica, appartiene al giudice ordinario la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'amministrazione di rilascio di immobile occupato senza titolo, deducendo, al fine di paralizzare l'intimazione di rilascio, di avere diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge, e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse” (cfr. Cass. sez. U, ord. nr. 621/2021 - Rv. 660144). Per tutte si veda la recentissima sentenza della Cassazione Civile. terza sezione, 12957 dell'11 maggio 2023: "… la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene.".
Nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti da parte dell' opponente è dato CP_1
evincere il corretto espletamento della procedura amministrativa che ha condotto all'emanazione del provvedimento di rilascio ex artt. 11 e 18 del D.P.R. 1035/1972, nulla avendo prodotto parte opponente che possa legittimare la permanenza nell'occupazione dell'unità abitativa in oggetto.
Deve quindi rilevarsi l'inesistenza di fatti modificativi, impeditivi e/o estintivi della richiesta azionata dall' di concretizzatisi nell'ordinanza di rilascio notificata Controparte_1 CP_1
al Sig. . Parte_1
Si osserva in merito che le norme sull'edilizia residenziale pubblica, attualmente tutte di fonte regionale dopo la legge costituzionale 3/2001, non sono certamente da intendersi e valutarsi come finalizzate ad un mero controllo burocratico e formale sull'assegnazione e disciplina degli alloggi popolari, ma, proprio perché vertenti su temi delicati come il vivere in maniera dignitosa in una abitazione decorosa anche in situazioni personali di disagio o di difficoltà, sono di applicazione tassativa a tutela dell'interesse collettivo.
Pertanto, nel nostro ordinamento giuridico le pur comprensibili aspettative di fatto, nel caso di specie consistenti nel disagio economico manifestato dall'opponente, non possono prevalere sulle norme di legge.
Come illustrato nella sentenza 12957/23 della Cassazione in materia di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, e quindi, nel caso di assenza del precedente assegnatario ( nel caso in esame, i genitori del ricorrente ) si determinano la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, unico responsabile, a norma di legge e nell'esercizio del suo potere discrezionale, a concedere una nuova assegnazione a chi ne abbia il diritto in base alla relativa graduatoria predisposta;
il tutto come esplicato nella relativa massima : "In tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica, l'assegnazione, che costituisce l'unico titolo che abiliti alla legittima detenzione dell'alloggio, non può essere conseguita per "facta concludentia" in quanto la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", sia perché il rapporto intercorre tra un privato ed una pubblica amministrazione, sia perché si verte nell'ambito dell'erogazione di un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica della permanenza dei requisiti dei soggetti destinatari.".
Difatti, i requisiti per ottenere l'assegnazione di una unità abitativa di edilizia popolare vengono stabiliti dagli Enti locali in base alla normativa quadro fissata dalla Regione di appartenenza, quindi vengono emanati i bandi di concorso, con l'indicazione dei criteri di ammissione e dei punteggi da attribuire in base a varie situazioni, quali: reddito, carichi di famiglia, vecchiaia, disabilità, invalidità permanenti e altri stati di disagio fisico o sociale. Sulla base di tali criteri, vengono vagliate le domande e determinate le graduatorie.
Nella fattispecie che ci occupa non risulta che parte ricorrente abbia presentato domanda di assegnazione dell'alloggio e che quest'ultima sia stata respinta, né che il Sig. sia in Parte_1 possesso di tutti i requisiti necessari per l'assegnazione dell'alloggio.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese di lite vengono compensate fra le parti, considerato che l' resistente si avvale della CP_1
difesa interna.
p.q.m.
Il G.O. dott. Emilia Caleca, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal Sig. nei confronti dell'I.A.C.P. : Parte_1
Rigetta l'opposizione per cui è causa;
Compensa fra le parti le spese di lite, considerato che l'Istituto si avvale dei propri difensori .
Manda alla cancelleria per quanto di competenza .
Messina, 20 maggio 2025
IL Giudice
Emilia Caleca