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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/02/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Nona Civile
Giudice Unico
nella causa n. 19780/24 promossa da:
nato a [...], l'[...], nata a [...], il [...], e Parte_1 Parte_2
nato a [...], l'[...], rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Parte_3
Veglio del foro di Torino
Ricorrenti
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni parte ricorrente:
“in via principale:
– accertare e dichiarare, ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con L.
306/1962, lo status di apolide in capo ai ricorrenti e ” Parte_1 Parte_2 Parte_3
****
Con ricorso presentato ai sensi dell'art.281 decies c.p.c. i ricorrenti, fratelli, hanno chiesto il riconoscimento del loro stato di apolidia allegando che i loro genitori, dopo che i lori avi erano stati espulsi dalla Palestina da parte dell'esercito israeliano nel 1948, nascevano in Libano ed hanno vissuto nei campi profughi riservati ai rifugiati di origine palestinese. pagina 1 di 6 Nel campo di Saida nascevano (nel 1998) e (nel 2000) e, nella città di Saida, Parte_1 Parte_2 nel 2002 nasceva Parte_3
Riferivano di essere in possesso della documentazione rilasciata dall'UNRWA, che ne attesta la condizione di rifugiati palestinesi in Libano (come si evince dal doc.6), e di essere altresì in possesso del documento di viaggio per rifugiati palestinesi rilasciato dalle autorità libanesi ( come risulta dai doc.7, doc.8 e doc.9). I ricorrenti, inoltre, sono tutti studenti universitari ed in possesso del permesso di soggiorno italiano.
In particolare: giungeva in Italia nel settembre del 2018 munito di visto di ingresso per motivi di studio;
Parte_1 frequenta un corso di ingegneria informatica presso il Politecnico di Torino e svolge un lavoro part-time; giungeva in Italia nel settembre del 2022 munita di visto di ingresso per motivi di studio e Parte_2 frequenta il corso di laurea magistrale in biotecnologia presso l'Università di Torino;
è giunto in Italia nell'agosto 2019, munito di visto di studio e frequenta il corso di Parte_3
Business and Management presso l'Università di Torino.
Tutti i ricorrenti si sono rivolti alla rappresentanza diplomatica palestinese in Italia al fine di sapere se risultavano registrati come cittadini di uno Stato, ma non hanno ricevuto alcuna risposta (doc.11).
Il , malgrado la regolarità della notifica, non compariva e viene qui dichiarata la sua Controparte_1 contumacia.
All'udienza del 4.12.25 comparivano i ricorrenti personalmente;
il legale insisteva nelle domande ed il
Giudice riservava la decisione.
****
Innanzi tutto si rileva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento dello status di apolide può avvenire, alternativamente, in sede amministrativa (con effetto di certificazione) o in sede giudiziaria (con effetto di accertamento). Afferma infatti la Cassazione (sentenza n.28873/2008) che
“Nel giudizio contenzioso relativo alla domanda volta ad ottenere l'accertamento dello stato di apolidia, di cui alla
Convenzione di New York del 28 settembre 1954 ed all'art. 17 d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, sussiste la legittimazione passiva del , in quanto lo straniero fa valere nel processo un diritto che gli può essere riconosciuto anche in Controparte_1 via amministrativa da detto il quale, dunque, da una ricognizione giudiziale dell'apolidia, può restare vincolato a CP_1 certificarla.” L'art. 1 della Convenzione di New York del 28.09.1954 dispone che “ai fini della presente
Convenzione, il termine “apolide” designa una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino per applicazione della sua legislazione”. La Corte di Cassazione ha precisato che si deve ritenere apolide “colui che si trova in un paese di cui non è cittadino provenendo da altro paese del quale ha perso formalmente o sostanzialmente la Cittadinanza, tanto che non vi può più rientrare in maniera definitiva” (Cass. Civ. n. 28873 del 2008). pagina 2 di 6 La giurisprudenza di legittimità individua gli elementi costitutivi del diritto al riconoscimento dello status di apolide nella condizione di un soggetto privo di qualsiasi cittadinanza e nella residenza sul territorio dello Stato italiano.
Per quanto attiene al primo dei due elementi costitutivi, cioè all'essere il soggetto richiedente privo di qualsiasi altra cittadinanza, si deve rilevare che l'onere probatorio gravante sul ricorrente è decisamente attenuato, essendo suo compito solo quello di provare di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli
Stati “con cui egli intrattenga o abbia intrattenuto rapporti significativi (ovvero, per meglio dire, rapporti produttivi dell'effetto di acquisizione automatica o a domanda dello status civitatis, ad esempio perchè vi è nato o vi ha risieduto)” (Cass. Civ. n.
28153 del 2017). Ulteriore onere del ricorrente sarà quello di dimostrare di non essere nelle condizioni giuridiche o fattuali di ottenere il riconoscimento della cittadinanza da quegli Stati con i quali è individuabile il collegamento sopra evidenziato.
Pertanto, per accertare lo status di apolide, è innanzi tutto necessario verificare chi, per un determinato Stato e la sua legislazione, sia o possa diventare cittadino;
l'apolide, per essere tale, non deve rientrare in nessuna delle categorie che, secondo la legislazione statale, possano ottenere la cittadinanza.
È opportuno dunque analizzare la legge sulla cittadinanza dello Stato di cui il richiedente neghi di essere cittadino.
Nel caso in oggetto si deve valutare l'eventuale sussistenza in capo ai ricorrenti dei requisiti per l'ottenimento della cittadinanza dagli Stati con i quali i medesimi hanno intrattenuto un “rapporto significativo”
e, cioè, la Palestina ed il Libano.
Per quanto concerne la cittadinanza palestinese, è noto che trattasi di Stato non universalmente riconosciuto, la cui maggior parte della popolazione è considerata apolide.
Inoltre, le autorità israeliane consentono il riconoscimento della cittadinanza palestinese unicamente alle persone residenti nei Territori palestinesi: West Bank e Striscia di Gaza.
Come già evidenziato dalla giurisprudenza di merito (cfr decisione del Tribunale di Bologna del
31.12.2018), il riconoscimento della cittadinanza palestinese è disciplinato dalla legge militare israeliana n.
297 dell'8 novembre 1969 (così come modificata dall'ordinanza militare n. 1421, col. n. 23 del 17 gennaio
1995) ai sensi della quale la possibilità di accesso alla cittadinanza palestinese è limitata a “chi ha meno di 18 anni ed è sottoposta a due condizioni: 1 – se i genitori sono residenti;
2 – se uno dei genitori è residente con la condizione di giustificare alle autorità competenti il luogo di residenza permanente nella regione” .
pagina 3 di 6 Quindi, come ricordato nel provvedimento del Tribunale di Bologna, “Chi ha lasciato il territorio palestinese occupato senza essere iscritto all'anagrafe da parte dei genitori residenti o da uno dei genitori ed ha raggiunto i 18 anni non potrebbe avere la carta di identità. Chi ha lasciato il territorio palestinese occupato senza consegnare la carta di identità al luogo e nella modalità prescritta dall'autorità competente (ordinanza militare art. 7) la perde e non potrebbe avere un'altra e questa cosa succede anche per chi lascia il territorio senza aver avuto una carta di identità. In applicazione della legge militare è permesso ai familiari di primo grado residenti nel territorio palestinese occupato di chiedere il ricongiungimento familiare con alcune condizioni lunghe e complesse e la domanda è sottoposta all'autorizzazione dell'autorità occupante, che in realtà l'autorità occupante non rilascia mai autorizzazione alle richieste di ricongiungimento familiare e a volte il richiedente aspetta per più di 10 anni senza averlo”.
In caso di abbandono del territorio palestinese, pertanto, la possibilità di procedere all'iscrizione anagrafica sussiste se ricorrono i due presupposti sopra ricordati: “1 – se i genitori sono residenti;
2 – se uno dei genitori è residente con la condizione di giustificare alle autorità competenti il luogo di residenza permanente nella regione”.
Nel caso in esame non ricorre, per alcuno dei ricorrenti tale presupposto: ciascuno dei fratelli è ormai maggiorenne e tutti sono nati in Libano e sono pertanto impossibilitati ad ottenere la cittadinanza palestinese.
Per quanto attiene ai legami con il Libano, si osserva che la legge afferma l'acquisizione della cittadinanza per via paterna da cittadino libanese, oltre alla facoltà di ottenere la cittadinanza in caso di nascita nel Paese senza acquisizione di una cittadinanza o da genitori apolidi o sconosciuti (decreto n. 15 del 19 gennaio 1925).
Inoltre, la cittadinanza si può acquisire per naturalizzazione (mediante provvedimento discrezionale del Presidente della Repubblica, subordinato alla residenza da almeno 5 anni in Libano).
In ogni caso, premesso che non vi è motivo di dubitare che i nonni siano fuggiti dalla Palestina nel
1948 a causa del conflitto e che, a cagione di ciò, i genitori del ricorrente siano nati in Libano, come risulta dalla documentazione prodotta da parte ricorrente (si vedano docc. 1 e 2), la condizione giuridica dei palestinesi in Libano è oggetto di una normativa specifica.
Infatti, come risulta dal rapporto “The Situation of Palestinian Refugees in Lebanon” (pubblicato dall'UNHCR), “la disciplina dei rifugiati palestinesi in Libano risale al 1959, quando venne istituito il Dipartimento per i rifugiati palestinesi (DPRA). Questo dipartimento è incaricato di registrare e rilasciare documenti civili, compresi i titoli di viaggio, ai rifugiati palestinesi in Libano. L'ordinanza del n. 319 del 2 agosto 1962 specifica la Controparte_1 procedura di regolarizzazione della residenza dei rifugiati palestinesi, ai sensi della quale essi sono considerati “stranieri privi di documenti del Paese di origine e residenti in [...]in virtù di una carta di residenza emessa dal Direttorato di pubblica pagina 4 di 6 sicurezza o di una carta d'identità emessa dal DPRA”. Sebbene il possesso di una carta di residenza o di identità sia richiesto allo scopo di regolarizzare lo status di residente, non esiste una previsione che chiarisca quali categorie di rifugiati palestinesi abbiano diritto a tale documento. I rifugiati palestinesi sono notoriamente impossibilitati a ottenere la cittadinanza libanese”.
Affermazione, questa, che trova conferma nelle informazioni pubblicate dall'Home office britannico, citate dai ricorrenti nel ricorso introduttivo.
Pertanto, dalle informazioni sopra richiamate, si può affermare che i ricorrenti non possono ottenere la cittadinanza libanese.
La domanda avanzata deve pertanto essere accolta, evidenziando che tutti i ricorrenti, come da loro dichiarato in udienza, risiedono in Torino ove frequentano l'università.
Non si provvede sulle spese di lite posto che tutti i ricorrenti sono stati ammessi al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando:
Accerta e dichiara lo status di apolide in capo a
nato a [...], l'[...], Parte_1
nata a [...], il [...], Parte_2
nato a [...], l'[...], Parte_3
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Torino, 5.2.25
Il Giudice
Alessandra Aragno
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Nona Civile
Giudice Unico
nella causa n. 19780/24 promossa da:
nato a [...], l'[...], nata a [...], il [...], e Parte_1 Parte_2
nato a [...], l'[...], rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Parte_3
Veglio del foro di Torino
Ricorrenti
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni parte ricorrente:
“in via principale:
– accertare e dichiarare, ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con L.
306/1962, lo status di apolide in capo ai ricorrenti e ” Parte_1 Parte_2 Parte_3
****
Con ricorso presentato ai sensi dell'art.281 decies c.p.c. i ricorrenti, fratelli, hanno chiesto il riconoscimento del loro stato di apolidia allegando che i loro genitori, dopo che i lori avi erano stati espulsi dalla Palestina da parte dell'esercito israeliano nel 1948, nascevano in Libano ed hanno vissuto nei campi profughi riservati ai rifugiati di origine palestinese. pagina 1 di 6 Nel campo di Saida nascevano (nel 1998) e (nel 2000) e, nella città di Saida, Parte_1 Parte_2 nel 2002 nasceva Parte_3
Riferivano di essere in possesso della documentazione rilasciata dall'UNRWA, che ne attesta la condizione di rifugiati palestinesi in Libano (come si evince dal doc.6), e di essere altresì in possesso del documento di viaggio per rifugiati palestinesi rilasciato dalle autorità libanesi ( come risulta dai doc.7, doc.8 e doc.9). I ricorrenti, inoltre, sono tutti studenti universitari ed in possesso del permesso di soggiorno italiano.
In particolare: giungeva in Italia nel settembre del 2018 munito di visto di ingresso per motivi di studio;
Parte_1 frequenta un corso di ingegneria informatica presso il Politecnico di Torino e svolge un lavoro part-time; giungeva in Italia nel settembre del 2022 munita di visto di ingresso per motivi di studio e Parte_2 frequenta il corso di laurea magistrale in biotecnologia presso l'Università di Torino;
è giunto in Italia nell'agosto 2019, munito di visto di studio e frequenta il corso di Parte_3
Business and Management presso l'Università di Torino.
Tutti i ricorrenti si sono rivolti alla rappresentanza diplomatica palestinese in Italia al fine di sapere se risultavano registrati come cittadini di uno Stato, ma non hanno ricevuto alcuna risposta (doc.11).
Il , malgrado la regolarità della notifica, non compariva e viene qui dichiarata la sua Controparte_1 contumacia.
All'udienza del 4.12.25 comparivano i ricorrenti personalmente;
il legale insisteva nelle domande ed il
Giudice riservava la decisione.
****
Innanzi tutto si rileva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento dello status di apolide può avvenire, alternativamente, in sede amministrativa (con effetto di certificazione) o in sede giudiziaria (con effetto di accertamento). Afferma infatti la Cassazione (sentenza n.28873/2008) che
“Nel giudizio contenzioso relativo alla domanda volta ad ottenere l'accertamento dello stato di apolidia, di cui alla
Convenzione di New York del 28 settembre 1954 ed all'art. 17 d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, sussiste la legittimazione passiva del , in quanto lo straniero fa valere nel processo un diritto che gli può essere riconosciuto anche in Controparte_1 via amministrativa da detto il quale, dunque, da una ricognizione giudiziale dell'apolidia, può restare vincolato a CP_1 certificarla.” L'art. 1 della Convenzione di New York del 28.09.1954 dispone che “ai fini della presente
Convenzione, il termine “apolide” designa una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino per applicazione della sua legislazione”. La Corte di Cassazione ha precisato che si deve ritenere apolide “colui che si trova in un paese di cui non è cittadino provenendo da altro paese del quale ha perso formalmente o sostanzialmente la Cittadinanza, tanto che non vi può più rientrare in maniera definitiva” (Cass. Civ. n. 28873 del 2008). pagina 2 di 6 La giurisprudenza di legittimità individua gli elementi costitutivi del diritto al riconoscimento dello status di apolide nella condizione di un soggetto privo di qualsiasi cittadinanza e nella residenza sul territorio dello Stato italiano.
Per quanto attiene al primo dei due elementi costitutivi, cioè all'essere il soggetto richiedente privo di qualsiasi altra cittadinanza, si deve rilevare che l'onere probatorio gravante sul ricorrente è decisamente attenuato, essendo suo compito solo quello di provare di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli
Stati “con cui egli intrattenga o abbia intrattenuto rapporti significativi (ovvero, per meglio dire, rapporti produttivi dell'effetto di acquisizione automatica o a domanda dello status civitatis, ad esempio perchè vi è nato o vi ha risieduto)” (Cass. Civ. n.
28153 del 2017). Ulteriore onere del ricorrente sarà quello di dimostrare di non essere nelle condizioni giuridiche o fattuali di ottenere il riconoscimento della cittadinanza da quegli Stati con i quali è individuabile il collegamento sopra evidenziato.
Pertanto, per accertare lo status di apolide, è innanzi tutto necessario verificare chi, per un determinato Stato e la sua legislazione, sia o possa diventare cittadino;
l'apolide, per essere tale, non deve rientrare in nessuna delle categorie che, secondo la legislazione statale, possano ottenere la cittadinanza.
È opportuno dunque analizzare la legge sulla cittadinanza dello Stato di cui il richiedente neghi di essere cittadino.
Nel caso in oggetto si deve valutare l'eventuale sussistenza in capo ai ricorrenti dei requisiti per l'ottenimento della cittadinanza dagli Stati con i quali i medesimi hanno intrattenuto un “rapporto significativo”
e, cioè, la Palestina ed il Libano.
Per quanto concerne la cittadinanza palestinese, è noto che trattasi di Stato non universalmente riconosciuto, la cui maggior parte della popolazione è considerata apolide.
Inoltre, le autorità israeliane consentono il riconoscimento della cittadinanza palestinese unicamente alle persone residenti nei Territori palestinesi: West Bank e Striscia di Gaza.
Come già evidenziato dalla giurisprudenza di merito (cfr decisione del Tribunale di Bologna del
31.12.2018), il riconoscimento della cittadinanza palestinese è disciplinato dalla legge militare israeliana n.
297 dell'8 novembre 1969 (così come modificata dall'ordinanza militare n. 1421, col. n. 23 del 17 gennaio
1995) ai sensi della quale la possibilità di accesso alla cittadinanza palestinese è limitata a “chi ha meno di 18 anni ed è sottoposta a due condizioni: 1 – se i genitori sono residenti;
2 – se uno dei genitori è residente con la condizione di giustificare alle autorità competenti il luogo di residenza permanente nella regione” .
pagina 3 di 6 Quindi, come ricordato nel provvedimento del Tribunale di Bologna, “Chi ha lasciato il territorio palestinese occupato senza essere iscritto all'anagrafe da parte dei genitori residenti o da uno dei genitori ed ha raggiunto i 18 anni non potrebbe avere la carta di identità. Chi ha lasciato il territorio palestinese occupato senza consegnare la carta di identità al luogo e nella modalità prescritta dall'autorità competente (ordinanza militare art. 7) la perde e non potrebbe avere un'altra e questa cosa succede anche per chi lascia il territorio senza aver avuto una carta di identità. In applicazione della legge militare è permesso ai familiari di primo grado residenti nel territorio palestinese occupato di chiedere il ricongiungimento familiare con alcune condizioni lunghe e complesse e la domanda è sottoposta all'autorizzazione dell'autorità occupante, che in realtà l'autorità occupante non rilascia mai autorizzazione alle richieste di ricongiungimento familiare e a volte il richiedente aspetta per più di 10 anni senza averlo”.
In caso di abbandono del territorio palestinese, pertanto, la possibilità di procedere all'iscrizione anagrafica sussiste se ricorrono i due presupposti sopra ricordati: “1 – se i genitori sono residenti;
2 – se uno dei genitori è residente con la condizione di giustificare alle autorità competenti il luogo di residenza permanente nella regione”.
Nel caso in esame non ricorre, per alcuno dei ricorrenti tale presupposto: ciascuno dei fratelli è ormai maggiorenne e tutti sono nati in Libano e sono pertanto impossibilitati ad ottenere la cittadinanza palestinese.
Per quanto attiene ai legami con il Libano, si osserva che la legge afferma l'acquisizione della cittadinanza per via paterna da cittadino libanese, oltre alla facoltà di ottenere la cittadinanza in caso di nascita nel Paese senza acquisizione di una cittadinanza o da genitori apolidi o sconosciuti (decreto n. 15 del 19 gennaio 1925).
Inoltre, la cittadinanza si può acquisire per naturalizzazione (mediante provvedimento discrezionale del Presidente della Repubblica, subordinato alla residenza da almeno 5 anni in Libano).
In ogni caso, premesso che non vi è motivo di dubitare che i nonni siano fuggiti dalla Palestina nel
1948 a causa del conflitto e che, a cagione di ciò, i genitori del ricorrente siano nati in Libano, come risulta dalla documentazione prodotta da parte ricorrente (si vedano docc. 1 e 2), la condizione giuridica dei palestinesi in Libano è oggetto di una normativa specifica.
Infatti, come risulta dal rapporto “The Situation of Palestinian Refugees in Lebanon” (pubblicato dall'UNHCR), “la disciplina dei rifugiati palestinesi in Libano risale al 1959, quando venne istituito il Dipartimento per i rifugiati palestinesi (DPRA). Questo dipartimento è incaricato di registrare e rilasciare documenti civili, compresi i titoli di viaggio, ai rifugiati palestinesi in Libano. L'ordinanza del n. 319 del 2 agosto 1962 specifica la Controparte_1 procedura di regolarizzazione della residenza dei rifugiati palestinesi, ai sensi della quale essi sono considerati “stranieri privi di documenti del Paese di origine e residenti in [...]in virtù di una carta di residenza emessa dal Direttorato di pubblica pagina 4 di 6 sicurezza o di una carta d'identità emessa dal DPRA”. Sebbene il possesso di una carta di residenza o di identità sia richiesto allo scopo di regolarizzare lo status di residente, non esiste una previsione che chiarisca quali categorie di rifugiati palestinesi abbiano diritto a tale documento. I rifugiati palestinesi sono notoriamente impossibilitati a ottenere la cittadinanza libanese”.
Affermazione, questa, che trova conferma nelle informazioni pubblicate dall'Home office britannico, citate dai ricorrenti nel ricorso introduttivo.
Pertanto, dalle informazioni sopra richiamate, si può affermare che i ricorrenti non possono ottenere la cittadinanza libanese.
La domanda avanzata deve pertanto essere accolta, evidenziando che tutti i ricorrenti, come da loro dichiarato in udienza, risiedono in Torino ove frequentano l'università.
Non si provvede sulle spese di lite posto che tutti i ricorrenti sono stati ammessi al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando:
Accerta e dichiara lo status di apolide in capo a
nato a [...], l'[...], Parte_1
nata a [...], il [...], Parte_2
nato a [...], l'[...], Parte_3
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Torino, 5.2.25
Il Giudice
Alessandra Aragno
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6