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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/09/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, composto da:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2416 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2021, promossa da
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/10/1974, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SCANO ROSSANA
che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, C.F. , nata a Controparte_1 C.F._2
BOSA (OR) il 30/12/1978, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
DEMURTAS GIUSEPPINA che la rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
, Controparte_2
intervenuto per legge
La causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse del ricorrente: “insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti in causa e per il resto
-In via principale: conferma le conclusioni di cui all'atto introduttivo che si riportano integralmente.
Voglia il Tribunale:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto fra e Parte_1 [...]
, in Selargius il 19.07.2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile Controparte_1
del suddetto Comune al n°17 - parte I - Anno 2008, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-I) confermare tutte le condizioni stabilite nella sentenza di separazione, in particolare:
- a) l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà di entrambi, con quanto ivi contenuto a , ad eccezione della macchina per cucire Controparte_1
Singer di proprietà esclusiva del per essergli pervenuta in donazione dalla Parte_1
madre;
- b) il figlio rimarrà affidato ad entrambi i genitori con collocazione paritaria: il Per_1
minore trascorrerà una settimana con il padre e una con la madre (a partire dal lunedì
all'uscita di scuola avendo cura di accompagnarlo il lunedì successivo all'entrata) e i genitori dovranno provvedere al suo mantenimento quando il minore si troverà presso di loro;
durante il periodo estivo, il genitore presso cui avrà trascorso la settimana Per_1
dovrà accompagnarlo anziché a scuola presso l'abitazione dell'altro genitore alle ore
7:45 o diverso orario previo accordo tra le parti;
- c) i genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie,
preventivamente concordate e documentate da intendersi:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture
2 pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari. Le spese sopra indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascuno scontrino;
- Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari. Le spese sopra indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, c) gite scolastiche senza pernottamento, d) trasporto pubblico,
e) mensa scolastica;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, b) corsi di specializzazione, c) gite scolastiche con pernottamento, d) corsi di recupero e lezioni private, e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, b) spese di custodia (baby-sitter), se rese necessarie da impegni di lavoro di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infrasedicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative, c) pre-scuola e doposcuola;
- nel caso in cui il genitore che richieda il consenso all'altro genitore prima di affrontare una spesa straordinaria, tra quelle per le quali è necessario il preventivo consenso, non ottenga una risposta entro e non oltre quindici giorni dalla sua formulazione, può
procedere con la spesa, con l'obbligo dell'altro genitore di rifondere la quota di sua spettanza, pari al 50%;
3 -Inoltre, salvo diverso accordo:
- d) Durante le festività natalizie, ad anni alterni, il figlio trascorrerà con un genitore il periodo compreso tra le mattina del 24 dicembre e la tarda mattinata del 31 e con l'altro il periodo compreso tra il pomeriggio del 31 sino al 6 gennaio e ciò a decorrere dal
Natale 2019 in cui il minore trascorrerà il primo periodo con la madre;
- e) Durante le festività pasquali, ad anni alterni, ciascun genitore terrà con sé il figlio sabato e la domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo ed il martedì successivo e ciò a decorrere dalla Pasqua 2019 in cui il minore trascorrerà il primo periodo con il padre;
- f) Infine con riferimento al periodo estivo trascorrerà, con ciascun genitore, un Per_1
periodo complessivo di quindici giorni, anche non consecutivi da concordare tra i coniugi – i quali avranno cura di comunicarsi le rispettive ferie, non appena queste verranno loro comunicate dal proprio datore di lavoro – almeno trenta giorni prima.
- g) I genitori, salvo diverso accordo, trascorreranno con il figlio, ad anni alterni, il giorno del compleanno di questi nonché in ogni anno il giorno del proprio compleanno;
- h) Ciascun genitore si preoccuperà, per il proprio ramo, che conservi rapporti Per_1
significativi con gli ascendenti e i parenti e l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento;
- i) Le parti si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura,
-l) nessun assegno verrà disposto in favore dei coniugi in quanto entrambi economicamente autonomi ed indipendenti.
-In subordine: conferma le conclusioni di cui all'atto introduttivo ad eccezione della parte relativa alle modalità di visita del minore presso i genitori, in relazione alla quale si accede alla proposta avanzata dal Giudice (udienza del 26.06.2023) e già fatta propria dalle parti.
4 -In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
Nell'interesse del resistente: “voglia il Tribunale adito:
I) mantenere l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
Per_1
II) disporre la collocazione di nella casa familiare presso la madre;
Per_1
III) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal sabato dall'uscita della scuola fino alla domenica sera;
due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola fino alle ore venti,
compatibilmente con gli impegni di studio e sport;
per almeno dieci giorni consecutivi durante il mese di luglio e dieci giorni durante il mese di agosto;
in occasione delle vacanze natalizie per almeno sette giorni consecutivi, ad anni alterni, dal 23 al 30
dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante la vacanze pasquali per tre giorni consecutivi, alternando il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, avendo cura di andarlo a prendere a casa/scuola e di riaccompagnarlo.
IV) determinare, l'assegno, a carico del ricorrente, da versare in favore della signora quale contributo al mantenimento del figlio in misura non inferiore a euro 450,00 CP_1
mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 50% di tutte le spese straordinarie e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
V) confermare l'assegnazione della casa coniugale alla signora Controparte_1
con quanto ivi contenuto.
[...]
Con vittoria di spese ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/04/2021, , premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio civile con in Controparte_1
Selargius il 19/07/2008, in regime di separazione dei beni;
che dalla loro unione era nato il figlio in Cagliari il 9/09/2010; che con sentenza n. 2411/2019 del Per_1
tribunale di Cagliari era stata pronunciata la separazione legale dei coniugi prevedendo
5 in accordo fra loro l'assegnazione alla della casa coniugale, di proprietà di CP_1
entrambi, l'affidamento condiviso del minore con collocazione paritaria a settimane alternate dal lunedì al lunedì successivo e mantenimento diretto;
che i coniugi non si erano più riconciliati;
tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e la conferma delle condizioni della separazione.
, costituita in giudizio con comparsa Controparte_1
depositata il 24/06/2021, non si è opposta alla pronuncia del divorzio ma ha chiesto che fosse previsto il collocamento prevalente del minore presso di sé e il versamento di un contributo di euro 450 al mese al mantenimento del figlio.
Ha sostenuto che il collocamento paritario di si era fin da subito rivelato non Per_1
confacente alle sue esigenze, e che il figlio le aveva rappresentato il desiderio di vivere stabilmente con lei. Ha soggiunto che in effetti vi erano difficoltà di gestione logistica dato il diverso comune di residenza dei genitori, per la madre dove si Parte_2
trovava la casa coniugale e dove avrebbe frequentato le scuole medie, mentre il Per_1
padre si era trasferito in Decimomannu, con conseguente affaticamento del minore per raggiungere la scuola la mattina o disagio nel dover rinunciare alle attività
extrascolastiche e sportive o alle frequentazioni amicali, stante l'indisponibilità del padre ad accompagnarlo a . Ha evidenziato infine che il minore, ormai in Parte_2
età preadolescenziale, pativa il fatto di non avere nella casa paterna uno spazio proprio dovendo addirittura dormire sul divano-letto posto nello studio utilizzato dalla compagna del padre per lavoro.
Circa la situazione economica, la resistente ha affermato di lavorare a tempo parziale e con retribuzione inferiore a quella del ricorrente, e di provvedere in via esclusiva al pagamento del mutuo relativo alla casa coniugale a lei assegnata.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il presidente ff., in via temporanea e urgente, tenuto conto di un reddito del ricorrente di circa 1.600 euro
6 mensili (730/2021), non gravato da oneri abitativi, e di un reddito della resistente pari a circa 1.180 euro mensili (730/2021) gravato dal pagamento della rata del mutuo relativo alla casa coniugale di euro 680 mensili,
ha confermato il collocamento paritario del minore a settimane alterne prevedendo altresì che il genitore non collocatario, nella settimana di pertinenza dell'altro, possa vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana (in caso di disaccordo il martedì e il giovedì dalle 16 alle 21), e disponendo che ciascun genitore debba provvedere ad accompagnare il figlio alle attività scolastiche ed extrascolastiche nella settimana in cui è collocato presso di sé.
Nella seconda fase del giudizio, le parti hanno insistito nelle rispettive domande.
Con sentenza parziale n. 5/2022, pubblicata il 4/01/2022, è stato pronunciato lo scioglimento del vincolo matrimoniale fra le parti, e la causa è proseguita per la decisione sulle ulteriori domande.
Rigettate le istanze istruttorie formulate, il giudice istruttore ha disposto l'ascolto del minore.
Espletato l'ascolto del minore, nell'udienza del 26/06/2023, le parti hanno accettato la proposta del giudice istruttore di modifica dei tempi di permanenza, tenuto conto delle esigenze dal minore stesso manifestate, prevedendo: “nella settimana in cui il minore
starà nel finesettimana dalla madre (dal sabato alla domenica), il minore starà presso
il padre durante la settimana il lunedì il mercoledì e il venerdì, pernottamento incluso e
con la madre il martedì e il giovedì, pernottamento incluso;
nella settimana in cui il
minore starà nel finesettimana con il padre, starà durante la settimana con la madre il
lunedì il mercoledì e il venerdì e con il padre il martedì e il giovedì, pernottamento
incluso”.
Con note depositate in data 6-7/12/2023, le parti hanno dato atto di avere concordemente ridotto i tempi di permanenza del minore presso il padre accogliendo le
7 richieste del figlio. Dal novembre 2023 quindi il minore “trascorre con il padre due
pomeriggi a settimana, martedì e giovedì. Il padre, che abita a Decimomannu, va a
prenderlo a scuola a e la sera la madre lo riporta a casa dopo cena o Parte_2
prima, a seconda dei propri turni lavorativi. I fine settimana, dal sabato alla domenica,
li trascorre in maniera alternata presso l'uno o l'altro genitore”. Per_1
Conclusivamente, il ricorrente ha chiesto il ripristino dei tempi di permanenza del figlio secondo quanto stabilito in sede di separazione. La resistente ha chiesto la conferma dei tempi da ultimo concordati fra le parti.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
***
Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover confermare il provvedimento istruttorio assunto dal giudice istruttore in data 29/05/2023, in quanto i mezzi di prova dedotti dalle parti con le memorie n. 2 art. 183 c.p.c., depositate dal ricorrente in data 2/03/2022
e dalla resistente in data 4/03/2022, quand'anche positivamente espletati, appaiono irrilevanti ai fini della decisione, e superati dagli accordi raggiunti dalle parti in corso di causa in punto di disciplina dei tempi di permanenza del figlio.
Quanto all'affidamento del minore, che ora ha quasi 15 anni, non vi è motivo di derogare alla regola dell'affidamento condiviso (art. 337ter c.c.), peraltro concordemente chiesto dalle parti, derogabile solo quando la sua applicazione risulti pregiudizievole all'interesse del minore (Cass., 19 maggio 2010, n. 12308).
Quanto ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, considerata l'età del minore e l'esigenza e la volontà da lui espresse di concentrare la propria vita in via prevalente in presso la madre, quale centro principale dei suoi interessi e della sua vita Parte_2
scolastica, sociale e ricreativa, ed altresì considerato l'accordo raggiunto dalle parti in accoglimento delle richieste avanzate dal figlio, pur tenuto conto del solido rapporto
8 affettivo e apporto educativo del padre, questo Collegio ritiene necessario confermare la disciplina attualmente in atto che appare meglio rispondente alle esigenze di vita e di crescita del minore garantendo, per un verso, la continuità delle sue abitudini quotidiane, degli impegni e delle relazioni sociali, e per altro verso non pregiudica la continuità e regolarità dei rapporti con il genitore non collocatario.
In ragione della disparità dei tempi di permanenza deve essere previsto un contributo al mantenimento del figlio in capo al genitore non collocatario.
Il ricorrente ha evidenziato un reddito medio mensile, al netto di imposte e tasse, di euro
1.600 (730/2021) non gravato da spese periodiche rilevanti e documentate.
La resistente ha invece evidenziato un reddito medio netto mensile di euro 1.150
(730/2021), gravato dal pagamento integrale della rata di euro 680 al mese relativa al mutuo cointestato ai coniugi contratto per la casa coniugale. Percepisce interamente l'assegno unico di euro 233,50.
Considerate quindi le condizioni economiche delle parti e i tempi di permanenza e visita del minore, il Collegio ritiene equo determinare in capo al ricorrente il versamento di euro 350 quale contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In considerazione del comune interesse alla pronuncia del divorzio, dei parziali accordi raggiunti e del parziale accoglimento delle domande formulate, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che con sentenza parziale n. 5/2022 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra le parti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. affida il minore a entrambi i genitori;
2. dispone che il minore sia collocato in via prevalente presso la madre in , Parte_2
9 dove sarà fissata la sua residenza anagrafica;
3. assegna ad la casa coniugale per Controparte_1
continuare ad abitarvi con il minore;
4. dispone che il padre tenga con sé il figlio per due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì. Il padre, che abita a Decimomannu, andrà a prendere il figlio a scuola a e la sera la madre lo riporterà a casa dopo cena o prima, a seconda dei Parte_2
propri turni lavorativi. I fine settimana, dal sabato alla domenica, li trascorrerà in Per_1
maniera alternata presso l'uno o l'altro genitore. Il minore trascorrerà le festività con ciascun genitore con alternanza annuale secondo gli accordi fra le parti, e durante il periodo estivo per 20 giorni anche non consecutivamente;
5. dispone che corrisponda in favore di Controparte_3 [...]
la somma di euro 350,00, entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1
con rivalutazione annuale secondo ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere per il figlio;
6. compensa le spese del giudizio.
Cagliari, 29/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
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