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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/08/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 862/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 862/2023 promossa da:
, , con il patrocinio degli avv.ti Michele De Fina e Chiara Parte_1 Parte_2 Malaguti
-appellanti- contro con il patrocinio dell'avv. Anna Mussato Controparte_1
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 856/2023 del Tribunale di Bologna del 12/04/2023 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza del 20/05/2025
CONCLUSIONI
Per gli appellanti e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Bologna, reietta ogni avversa istanza, in accoglimento del proposto appello, riformare parzialmente la sentenza n.856/2023 del Tribunale di Bologna, Giudice dott. Paolo Siracusano, (r.g. 8095/2021), resa in data 12 aprile 2023, notificata il 21 aprile 2023, e per l'effetto accertato l'inadempimento da parte di nella fornitura e posa dei serramenti e degli altri CP_1 prodotti concordati con gli odierni appellanti, già contestato con la diffida ad adempiere ex art.1454 c.c. in atti, dichiarare risolto il contratto e condannare al pagamento: CP_1
- di euro 11.137,00 (oltre iva) quale restituzione dell'anticipo versato in difetto di successiva consegna della merce;
pagina 1 di 4 - di euro 2.788,80 (oltre iva) quale risarcimento degli importi versati dagli attori a ditte terze per ultimazione dei lavori omessi o male eseguiti da come da fatture prodotte. CP_1
In via istruttoria si rinnova la richiesta di ammissione delle prove testimoniali formulate ai capitoli nn.
1-8 e nn.12-15 della seconda memoria ex art.183,c.6, cpc del 23.12.2021.
Con vittoria di spese e compensi.”
Per l'appellata Controparte_1
“L'avv. Anna Mussato, nella sua qualità di difensore della chiede che Controparte_1 la Corte d'appello di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, e con vittoria di spese del doppio grado del giudizio e del compenso del difensore, oltre al rimborso spese forfettarie (15%) ex art. 2 D.M. 10.03.2014, n. 55, e accessori di legge, respinga l'appello proposto dai dott. e Parte_1 e tutte le domande in esso contenute.” Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, e convenivano davanti al Tribunale di Parte_1 Parte_2 Bologna la società e richiedevano la condanna della convenuta alla Controparte_1 restituzione della somma di € 11.137,00 oltre IVA e al risarcimento del danno quantificato in € 4.562.00 oltre IVA, quale somme dagli attori versati a terzi per la ultimazione dei lavori omessi o mal eseguiti dalla convenuta.
Sostenevano gli attori di aver commissionato nel dicembre 2017 alla società la fornitura e posa CP_1 in opera di serramenti e cassematte, persiane, porte rasoparete e telai, cancelli con allarme e zanzariere per il proprio appartamento e di aver versato acconti per € 42.024.00 oltre IVA;
rilevava che la convenuta era rimasta inadempiente per non aver completato la fornitura e per aver non correttamente eseguiti i lavori commissionati, concludendo per la domanda di restituzione degli importi versati in supero e per il risarcimento di asseriti danni.
Si costituiva la convenuta che eccepiva la decadenza della garanzia Controparte_1 ex art. 1667 c.c., l'inadempimento dei committenti che non avevano restituito le schede esecutive dei prodotti ancora da consegnare, indispensabili per poterli adattare all'immobile presso cui installarli ed inoltre che il passaggio del tubo in prossimità della finestra non era stato segnalato.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 856/2023, pronunciando nella causa di n. R.G. 8095/2021, rigettava la domanda di restituzione della somma di euro 11.137,00, ritenendola non provata e condannava la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di € 1.773,20 oltre rivalutazione ed interessi dal 13/01/2020 a titolo di risarcimento del danno per la riparazione del tubo forato da , oltre spese di lite. CP_1
***
La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da e con richiesta, previa rimessione istruttoria, di parziale riforma così Parte_1 Parte_2 reiterando le domande già formulate in primo grado.
Si è costituita l'appellata che ha richiesto il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della gravata sentenza.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 20/05/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
pagina 2 di 4 ***
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti censurano la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice non ha accolto la domanda formulata dagli attori/appellanti per ottenere la restituzione della somma di € 11.137,00, in assenza della proposizione da parte degli stessi della domanda per l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto di fornitura dei materiali per inadempimento della . CP_1
La domanda è infondata.
Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo ( atti defensionali e documentazione in atti) ai fini della ricostruzione fattuale della vicenda in esame , la Corte rileva innanzitutto che risultano circostanze non controverse sia quella relativa all'ordine (cfr., doc. 2 fascicolo -ordine del 16/12/2017) e alla consegna di 17 serramenti, 17 cassematte, 3 CP_1 porterasoparete, ulteriori 5 porte con relativi controtelai, non compresi nel citato ordine, sia quella relativa al pagamento da parte degli attori/appellanti della somma di € 42.024,00 oltre Iva;
rileva inoltre la Corte che le doglianze hanno avuto ad oggetto esclusivamente l'omissione di alcune prestazioni e non invece la loro inidoneità funzionale, per cui, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, l'azione promossa va qualificata in termini di responsabilità per inadempimento e non di garanzia per vizi della cosa, con la conseguenza che, pur essendo documentato l'attivazione del meccanismo per la risoluzione di diritto del contratto inter partes (cfr., diffida ad adempiere del 21/02/2020- doc. 3 – 5 fascicolo ) gli attori non hanno richiesto al giudice l'accertamento della risoluzione ipso CP_2 iure del contratto, per cui la domanda di restituzione della somma di € 11.137,00 non può essere accolta, così confermandosi la statuizione sul punto del Tribunale.
La doglianza è conseguentemente rigettata.
***
Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti censurano la sentenza del primo giudice nella parte in cui non ha integralmente accolto la domanda risarcitoria degli attori /appellati per € 4.562,00, oltre IVA per gli “importi versarti a ditte terze per ultimazione dei lavori omessi o male eseguiti da
, limitandola alla minor somma di € 1.773,20, nonostante la documentata prova e quella CP_1 derivante dalle istanze istruttorie formulate dinanzi al primo giudice;
sostengono gli appellanti che la ulteriore somma di € 2.788,80, sarebbe provata, oltre che dai documenti in atti, altresì “dalle istanze istruttorie formulate dai dott. e (atto di appello, pagine 7 e 8) Parte_1 Parte_2
La doglianza è infondata.
Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, il danno liquidato dal primo giudice per la riparazione del tubo forato da in fase di esecuzione dei lavori di posa in opera è l'unico che ha CP_1 avuto il supporto probatorio. (cfr., deposizione del teste che ha riferito essere stato Testimone_1
“presente in cantiere quando gli operai di stavano montando gli infissi e si è verificato il CP_1 danneggiamento, contestualmente a questa operazione” e quindi di aver avvertito l'installatore di CP_1 sulla presenza del citato tubo nonché di aver eseguito la riparazione).
Nessuna prova invece risulta essere stata fornito dagli attori/appellanti in ordine agli altri asseriti danni, per cui va confermata sul punto la decisione del primo giudice con conseguente rigetto della presenza doglianza.
***
In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
pagina 3 di 4 Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 e nei confronti di avverso la sentenza n. 856/2023 del Parte_3 Controparte_1 Tribunale di Bologna, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi € 3.966,00 compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna il 22.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Istruttore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 862/2023 promossa da:
, , con il patrocinio degli avv.ti Michele De Fina e Chiara Parte_1 Parte_2 Malaguti
-appellanti- contro con il patrocinio dell'avv. Anna Mussato Controparte_1
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 856/2023 del Tribunale di Bologna del 12/04/2023 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza del 20/05/2025
CONCLUSIONI
Per gli appellanti e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Bologna, reietta ogni avversa istanza, in accoglimento del proposto appello, riformare parzialmente la sentenza n.856/2023 del Tribunale di Bologna, Giudice dott. Paolo Siracusano, (r.g. 8095/2021), resa in data 12 aprile 2023, notificata il 21 aprile 2023, e per l'effetto accertato l'inadempimento da parte di nella fornitura e posa dei serramenti e degli altri CP_1 prodotti concordati con gli odierni appellanti, già contestato con la diffida ad adempiere ex art.1454 c.c. in atti, dichiarare risolto il contratto e condannare al pagamento: CP_1
- di euro 11.137,00 (oltre iva) quale restituzione dell'anticipo versato in difetto di successiva consegna della merce;
pagina 1 di 4 - di euro 2.788,80 (oltre iva) quale risarcimento degli importi versati dagli attori a ditte terze per ultimazione dei lavori omessi o male eseguiti da come da fatture prodotte. CP_1
In via istruttoria si rinnova la richiesta di ammissione delle prove testimoniali formulate ai capitoli nn.
1-8 e nn.12-15 della seconda memoria ex art.183,c.6, cpc del 23.12.2021.
Con vittoria di spese e compensi.”
Per l'appellata Controparte_1
“L'avv. Anna Mussato, nella sua qualità di difensore della chiede che Controparte_1 la Corte d'appello di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, e con vittoria di spese del doppio grado del giudizio e del compenso del difensore, oltre al rimborso spese forfettarie (15%) ex art. 2 D.M. 10.03.2014, n. 55, e accessori di legge, respinga l'appello proposto dai dott. e Parte_1 e tutte le domande in esso contenute.” Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, e convenivano davanti al Tribunale di Parte_1 Parte_2 Bologna la società e richiedevano la condanna della convenuta alla Controparte_1 restituzione della somma di € 11.137,00 oltre IVA e al risarcimento del danno quantificato in € 4.562.00 oltre IVA, quale somme dagli attori versati a terzi per la ultimazione dei lavori omessi o mal eseguiti dalla convenuta.
Sostenevano gli attori di aver commissionato nel dicembre 2017 alla società la fornitura e posa CP_1 in opera di serramenti e cassematte, persiane, porte rasoparete e telai, cancelli con allarme e zanzariere per il proprio appartamento e di aver versato acconti per € 42.024.00 oltre IVA;
rilevava che la convenuta era rimasta inadempiente per non aver completato la fornitura e per aver non correttamente eseguiti i lavori commissionati, concludendo per la domanda di restituzione degli importi versati in supero e per il risarcimento di asseriti danni.
Si costituiva la convenuta che eccepiva la decadenza della garanzia Controparte_1 ex art. 1667 c.c., l'inadempimento dei committenti che non avevano restituito le schede esecutive dei prodotti ancora da consegnare, indispensabili per poterli adattare all'immobile presso cui installarli ed inoltre che il passaggio del tubo in prossimità della finestra non era stato segnalato.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 856/2023, pronunciando nella causa di n. R.G. 8095/2021, rigettava la domanda di restituzione della somma di euro 11.137,00, ritenendola non provata e condannava la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di € 1.773,20 oltre rivalutazione ed interessi dal 13/01/2020 a titolo di risarcimento del danno per la riparazione del tubo forato da , oltre spese di lite. CP_1
***
La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da e con richiesta, previa rimessione istruttoria, di parziale riforma così Parte_1 Parte_2 reiterando le domande già formulate in primo grado.
Si è costituita l'appellata che ha richiesto il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della gravata sentenza.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 20/05/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
pagina 2 di 4 ***
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti censurano la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice non ha accolto la domanda formulata dagli attori/appellanti per ottenere la restituzione della somma di € 11.137,00, in assenza della proposizione da parte degli stessi della domanda per l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto di fornitura dei materiali per inadempimento della . CP_1
La domanda è infondata.
Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo ( atti defensionali e documentazione in atti) ai fini della ricostruzione fattuale della vicenda in esame , la Corte rileva innanzitutto che risultano circostanze non controverse sia quella relativa all'ordine (cfr., doc. 2 fascicolo -ordine del 16/12/2017) e alla consegna di 17 serramenti, 17 cassematte, 3 CP_1 porterasoparete, ulteriori 5 porte con relativi controtelai, non compresi nel citato ordine, sia quella relativa al pagamento da parte degli attori/appellanti della somma di € 42.024,00 oltre Iva;
rileva inoltre la Corte che le doglianze hanno avuto ad oggetto esclusivamente l'omissione di alcune prestazioni e non invece la loro inidoneità funzionale, per cui, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, l'azione promossa va qualificata in termini di responsabilità per inadempimento e non di garanzia per vizi della cosa, con la conseguenza che, pur essendo documentato l'attivazione del meccanismo per la risoluzione di diritto del contratto inter partes (cfr., diffida ad adempiere del 21/02/2020- doc. 3 – 5 fascicolo ) gli attori non hanno richiesto al giudice l'accertamento della risoluzione ipso CP_2 iure del contratto, per cui la domanda di restituzione della somma di € 11.137,00 non può essere accolta, così confermandosi la statuizione sul punto del Tribunale.
La doglianza è conseguentemente rigettata.
***
Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti censurano la sentenza del primo giudice nella parte in cui non ha integralmente accolto la domanda risarcitoria degli attori /appellati per € 4.562,00, oltre IVA per gli “importi versarti a ditte terze per ultimazione dei lavori omessi o male eseguiti da
, limitandola alla minor somma di € 1.773,20, nonostante la documentata prova e quella CP_1 derivante dalle istanze istruttorie formulate dinanzi al primo giudice;
sostengono gli appellanti che la ulteriore somma di € 2.788,80, sarebbe provata, oltre che dai documenti in atti, altresì “dalle istanze istruttorie formulate dai dott. e (atto di appello, pagine 7 e 8) Parte_1 Parte_2
La doglianza è infondata.
Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, il danno liquidato dal primo giudice per la riparazione del tubo forato da in fase di esecuzione dei lavori di posa in opera è l'unico che ha CP_1 avuto il supporto probatorio. (cfr., deposizione del teste che ha riferito essere stato Testimone_1
“presente in cantiere quando gli operai di stavano montando gli infissi e si è verificato il CP_1 danneggiamento, contestualmente a questa operazione” e quindi di aver avvertito l'installatore di CP_1 sulla presenza del citato tubo nonché di aver eseguito la riparazione).
Nessuna prova invece risulta essere stata fornito dagli attori/appellanti in ordine agli altri asseriti danni, per cui va confermata sul punto la decisione del primo giudice con conseguente rigetto della presenza doglianza.
***
In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
pagina 3 di 4 Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 e nei confronti di avverso la sentenza n. 856/2023 del Parte_3 Controparte_1 Tribunale di Bologna, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi € 3.966,00 compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna il 22.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Istruttore
Dott. Giovan Battista Esposito
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