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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2024, n. 16922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16922 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 44657/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 44657/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/01/1986, con il patrocinio dell'avv.to GAROFALO SABINA e con elezione di domicilio in PIAZZA DEI NAVIGATORI 22 00147 ROMA ITALIA, presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
08/11/1979;
RESISTENTE-NON COSTITUITO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/10/2023 , premesso che dalla Parte_1
relazione sentimentale intrapresa con era nata la figlia Controparte_1 Per_1
(Roma, 23.7.2016), riconosciuta da entrambi i genitori, e che con provvedimento emesso in data 21.07.2020 il Tribunale di Roma aveva regolamentato le condizioni di affidamento e mantenimento della minore, chiedeva disporsi la modifica di quanto precedentemente statuito, con particolare riguardo alle modalità di affidamento e all'importo del contributo dovuto dal padre per il suo mantenimento. La ricorrente deduceva, a sostegno della domanda, un perdurante disinteresse nei confronti della figlia minore da parte del resistente, il quale non provvedeva, sin dagli ultimi mesi del 2021, a corrispondere il contributo dovuto per il mantenimento ordinario e straordinario della bambina, omettendo peraltro di rispettare le modalità di visita regolamentate dal decreto di questo Tribunale, tenendo la figlia con sé per un solo giorno alla settimana. chiedeva, Parte_1
pertanto, che la minore venisse affidata in via esclusiva alla madre, che venisse modificata la calendarizzazione delle visite paterne in conformità con quelle concretamente effettuate, allo stato, dal resistente;
che venisse conseguentemente aumentato, all'importo di euro 400,00 mensili, il contributo paterno per il mantenimento della minore, stante i maggiori periodi di permanenza presso la madre;
chiedeva infine che si ordinasse al sig.
di prestare idonea garanzia reale o personale a norma dell'art. 473 bis.36 c.p.c., CP_1
che venisse autorizzato il sequestro del credito derivante dal rapporto di lavoro intrattenuto dal resistente con la che il signore venisse condannato al Parte_2
risarcimento del danno in favore della figlia, nonché che venisse individuata, ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta dal resistente per le violazioni poste in essere.
, sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 25.03.2024, alla quale compariva personalmente la sola parte ricorrente, il Giudice delegato accoglieva le istanze istruttorie formulate e rinviava per il proseguo, concessi i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Acquisita la documentazione fornita dalla parte ricorrente ed espletata l'istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 26.09.2024, tenutasi con modalità cartolari.
Orbene, la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore, tenuto conto delle circostanze sopravvenute a seguito della regolamentazione prevista dal decreto n. 13630/2020 di questo Tribunale, deve essere accolta. Deve premettersi che sulla base della normativa attualmente vigente l'affidamento esclusivo ad uno solo dei due genitori costituisce un'ipotesi assolutamente eccezionale e residuale, rispetto a quella ordinaria di affidamento condiviso posta a tutela del diritto alla bigenitorialità, che può essere disposta soltanto nel caso in cui l'affido condiviso sia contrario all'interesse del minore, cioè nel caso in cui la compartecipazione di uno dei due genitori alle scelte sulla educazione, istruzione e cura del figlio possa creare dei danni nella sana ed equilibrata crescita psicologica ed emotiva del minorenne (v. tra le tante, Cass. sez. 1, n. 18559 del 22/09/2016). Nel caso di specie, la condotta di mancato accudimento della figlia minore tenuta da , nonché di inottemperanza agli Controparte_1
obblighi di mantenimento che discendono dalla legge in favore della prole, viene riferita dalla parte ricorrente e trova purtroppo riscontro nella documentazione atti, ulteriormente confermata dalla condotta processuale del resistente, il quale non si è costituito nel presente giudizio al fine di contestare le deduzioni della controparte.
La sig.ra ha riferito di essersi trovata costretta, dal 2021 sino ad oggi, a Pt_1
provvedere autonomamente alle esigenze della figlia minore, stante il mancato adempimento del padre agli obblighi di mantenimento previsti a carico del medesimo. Ed invero tale inadempimento risulta ampiamente provato dalle numerose azioni promosse dalla signora al fine di recuperare gli importi a lei spettanti, avendo la medesima presentato, a seguito di diffida formale al resistente, dapprima un atto di precetto e, successivamente, un pignoramento presso terzi (in atti) nei confronti dell'allora datore di lavoro, risultato vano in quanto quest'ultimo riferiva che il rapporto professionale con il sig. si era interrotto nel mese di giugno 2020. Emerge dagli atti di causa che il CP_1
resistente ha sempre svolto la medesima attività lavorativa presso il medesimo esercizio commerciale, cambiando tuttavia formalmente datore di lavoro;
ha difatti lavorato alle dipendenze della sino al 10.06.2020 e della Parte_2 CP_2 sino al 30.11.2023, data in cui è poi nuovamente divenuto dipendente della
[...]
Tali elementi sono, da una parte, direttamente evincibili dalla Parte_2 documentazione versata in atti nonché, d'altra parte, parzialmente confermati dalla stessa parte resistente. Il sig. nonostante sia rimasto contumace nel presente CP_3
giudizio, ha reso interrogatorio formale dichiarando di non aver mai modificato le proprie condizioni contrattuali, e di svolgere attività lavorativa per 5 giorni a settimana per un totale di 18 ore settimanali. Ed invero risulta altresì dalle dichiarazioni rese dal resistente in occasione del procedimento penale avviato nei suoi confronti a seguito di querela sporta dalla in data 27.03.2023, che il medesimo ha cessato di versare il Pt_1
contributo dovuto per la minore nel mese di novembre 2021, provvedendo ad effettuare solo sporadicamente bonifici alla controparte con importi insufficienti a restituire gli arretrati maturati. Il sig. ha riferito, sul punto, di non avere avuto la possibilità di CP_1
adempiere agli obblighi contributivi in quanto trovatosi in difficoltà economiche a seguito dell'emergenza da Covid-19, allorquando il suo datore di lavoro, stante la situazione emergenziale, avrebbe ridotto il suo orario lavorativo con conseguente decurtazione dello stipendio (cfr. verbale della stazione dei Carabinieri di Ladispoli redatto in data
25.07.2023). Orbene ritiene il Collegio, nonostante risulti dalle buste paga del resistente versate in atti e dalla documentazione resa dall'Agenzia delle Entrate che il signore percepisce la retribuzione mensile di euro 400,00 netti, che non siano emersi elementi tali da ritenere giustificabile la modalità di lavoro part-time svolta del resistente. In assenza di allegazioni contrarie che dimostrino l'impossibilità del sig. di svolgere attività CP_1
lavorativa a tempo pieno, tale circostanza appare al collegio come frutto di una scelta autonoma effettuata dal resistente, presumibilmente e ragionevolmente volta a sottrarsi agli obblighi di accudimento materiale che l'art. 316 bis c.c. impone ad entrambi i genitori. È opportuno evidenziare, infatti, che il medesimo non ha contestato in giudizio le deduzioni di parte ricorrente né ha adito il Tribunale al fine di ottenere una riduzione del contributo da lui dovuto per il mantenimento della minore, pur asserendo, in occasione delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni nel procedimento penale, di averne diritto. Neppure può ritenersi circostanza dirimente la crisi economica sorta in occasione dell'epidemia da Covid-19, epidemia peraltro risalente nel tempo, posto che dalla pagina
Facebook del bar presso cui il resistente svolge attività lavorativa, così come documentato dalla sig.ra , si evince la costante ricerca di personale aggiuntivo, lasciando Pt_1
presumere che il sig. ben potrebbe incrementare i suoi orari di lavoro laddove CP_1
intendesse farlo.
Occorre a questo punto rilevare che l'inadempimento del genitore all'obbligo di mantenere il figlio non può dirsi, di per sé, elemento decisivo al fine di escludere l'affidamento condiviso «se non contestualizzato ed iscritto in una più complessiva valutazione dell'atteggiamento del coniuge interessato, sì da integrare una manifesta carenza di attitudini genitoriali» (Cfr. Cass. 17.05.2022, n. 15815). Ebbene, nel caso che ci occupa emerge un disinteresse dimostrato dal padre nei confronti della figlia ben più ampio rispetto a quello strettamente economico. Il mancato interesse manifestato dal resistente dimostra l'inidoneità del medesimo a svolgere la funzione genitoriale nei riguardi della minore , nonché la volontà del medesimo di delegare Persona_2
completamente gli oneri educativi alla odierna parte ricorrente. Lo stesso , in CP_1
aggiunta a quanto riferito dai testi escussi, ha confermato in sede di interrogatorio formale di tenere con sé la figlia una sola volta a settimana nonostante le più frequenti visite previste da questo Tribunale, e di non partecipare attivamente alle esigenze della figlia, disinteressandosi finanche delle questioni mediche. La madre risulta essere, pertanto,
l'unico valido punto di riferimento della minore, dal punto di vista affettivo oltre che dal punto di vista del sostegno materiale, per evidente parziale abdicazione da parte del padre al ruolo genitoriale di cura ed assistenza della prole, sì da giustificare una deroga all'ordinario regime di affidamento condiviso. Quanto sin qui esaminato comporta altresì la fondatezza della domanda di revisione delle condizioni economiche. Sul punto, occorre preliminarmente ribadire che il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (Cfr. Cass. 18608/2021). Orbene, nel caso in esame ritiene il Tribunale che vi siano i presupposti per accogliere parzialmente la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto la modificazione del contributo paterno dovuto per il mantenimento della minore. La ridotta frequentazione padre-figlia voluta dal sig. comporta CP_1
necessariamente un incremento degli oneri di accudimento della figlia minore, dal punto di vista economico e non, gravanti sulla parte resistente. Alla luce di ciò, nonché tenuto conto delle condizioni economiche invariate della sig.ra , commessa presso la Pt_1
URI S.R.L.con compenso netto mensile pari ad euro 1.100,00 circa, appare equo incrementare alla misura di euro 350,00 mensili il contributo dovuto da Controparte_1
a per il mantenimento della figlia minore. Parte_1
Nulla deve disporsi con riguardo alla domanda formulata dalla parte ricorrente finalizzata ad ottenere l'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro del signore, atteso che l'art. 473 bis.37 c.p.c., nella sua attuale e pertanto vigente formulazione, consente al creditore interessato, a fronte di un eventuale inadempimento da parte del genitore obbligato al mantenimento, di ottenere autonomamente dal terzo obbligato il versamento diretto in proprio favore delle somme dovute. Parimenti deve essere rigettata la domanda di risarcimento danni posto che la parte ricorrente non ha fornito idonea prova in atti in ordine al danno cagionato, inteso come patimento procurato alla minore. La domanda ex art. 614 bis cpc non è ammissibile stante la incoercibilità dell'adempimento relativo agli obblighi di visita da parte del padre nei riguardi della figlia. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica del decreto n. 13630/2020 emesso in data 21.07.2020, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
- Affida in via esclusiva la figlia minore alla madre Persona_2 Parte_1
la quale adotterà le decisioni di maggior interesse per la minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale.
- aumenta il contributo dovuto da a a titolo di Controparte_1 Parte_1
mantenimento della figlia minore alla misura di euro 350,00 mensili, con decorrenza dal 10.03.2022 (data della domanda);
- Rigetta le ulteriori domande.
- Dichiara irripetibili le spese.
Così deciso in Roma, in data 18.10.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 44657/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/01/1986, con il patrocinio dell'avv.to GAROFALO SABINA e con elezione di domicilio in PIAZZA DEI NAVIGATORI 22 00147 ROMA ITALIA, presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
08/11/1979;
RESISTENTE-NON COSTITUITO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/10/2023 , premesso che dalla Parte_1
relazione sentimentale intrapresa con era nata la figlia Controparte_1 Per_1
(Roma, 23.7.2016), riconosciuta da entrambi i genitori, e che con provvedimento emesso in data 21.07.2020 il Tribunale di Roma aveva regolamentato le condizioni di affidamento e mantenimento della minore, chiedeva disporsi la modifica di quanto precedentemente statuito, con particolare riguardo alle modalità di affidamento e all'importo del contributo dovuto dal padre per il suo mantenimento. La ricorrente deduceva, a sostegno della domanda, un perdurante disinteresse nei confronti della figlia minore da parte del resistente, il quale non provvedeva, sin dagli ultimi mesi del 2021, a corrispondere il contributo dovuto per il mantenimento ordinario e straordinario della bambina, omettendo peraltro di rispettare le modalità di visita regolamentate dal decreto di questo Tribunale, tenendo la figlia con sé per un solo giorno alla settimana. chiedeva, Parte_1
pertanto, che la minore venisse affidata in via esclusiva alla madre, che venisse modificata la calendarizzazione delle visite paterne in conformità con quelle concretamente effettuate, allo stato, dal resistente;
che venisse conseguentemente aumentato, all'importo di euro 400,00 mensili, il contributo paterno per il mantenimento della minore, stante i maggiori periodi di permanenza presso la madre;
chiedeva infine che si ordinasse al sig.
di prestare idonea garanzia reale o personale a norma dell'art. 473 bis.36 c.p.c., CP_1
che venisse autorizzato il sequestro del credito derivante dal rapporto di lavoro intrattenuto dal resistente con la che il signore venisse condannato al Parte_2
risarcimento del danno in favore della figlia, nonché che venisse individuata, ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta dal resistente per le violazioni poste in essere.
, sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 25.03.2024, alla quale compariva personalmente la sola parte ricorrente, il Giudice delegato accoglieva le istanze istruttorie formulate e rinviava per il proseguo, concessi i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Acquisita la documentazione fornita dalla parte ricorrente ed espletata l'istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 26.09.2024, tenutasi con modalità cartolari.
Orbene, la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore, tenuto conto delle circostanze sopravvenute a seguito della regolamentazione prevista dal decreto n. 13630/2020 di questo Tribunale, deve essere accolta. Deve premettersi che sulla base della normativa attualmente vigente l'affidamento esclusivo ad uno solo dei due genitori costituisce un'ipotesi assolutamente eccezionale e residuale, rispetto a quella ordinaria di affidamento condiviso posta a tutela del diritto alla bigenitorialità, che può essere disposta soltanto nel caso in cui l'affido condiviso sia contrario all'interesse del minore, cioè nel caso in cui la compartecipazione di uno dei due genitori alle scelte sulla educazione, istruzione e cura del figlio possa creare dei danni nella sana ed equilibrata crescita psicologica ed emotiva del minorenne (v. tra le tante, Cass. sez. 1, n. 18559 del 22/09/2016). Nel caso di specie, la condotta di mancato accudimento della figlia minore tenuta da , nonché di inottemperanza agli Controparte_1
obblighi di mantenimento che discendono dalla legge in favore della prole, viene riferita dalla parte ricorrente e trova purtroppo riscontro nella documentazione atti, ulteriormente confermata dalla condotta processuale del resistente, il quale non si è costituito nel presente giudizio al fine di contestare le deduzioni della controparte.
La sig.ra ha riferito di essersi trovata costretta, dal 2021 sino ad oggi, a Pt_1
provvedere autonomamente alle esigenze della figlia minore, stante il mancato adempimento del padre agli obblighi di mantenimento previsti a carico del medesimo. Ed invero tale inadempimento risulta ampiamente provato dalle numerose azioni promosse dalla signora al fine di recuperare gli importi a lei spettanti, avendo la medesima presentato, a seguito di diffida formale al resistente, dapprima un atto di precetto e, successivamente, un pignoramento presso terzi (in atti) nei confronti dell'allora datore di lavoro, risultato vano in quanto quest'ultimo riferiva che il rapporto professionale con il sig. si era interrotto nel mese di giugno 2020. Emerge dagli atti di causa che il CP_1
resistente ha sempre svolto la medesima attività lavorativa presso il medesimo esercizio commerciale, cambiando tuttavia formalmente datore di lavoro;
ha difatti lavorato alle dipendenze della sino al 10.06.2020 e della Parte_2 CP_2 sino al 30.11.2023, data in cui è poi nuovamente divenuto dipendente della
[...]
Tali elementi sono, da una parte, direttamente evincibili dalla Parte_2 documentazione versata in atti nonché, d'altra parte, parzialmente confermati dalla stessa parte resistente. Il sig. nonostante sia rimasto contumace nel presente CP_3
giudizio, ha reso interrogatorio formale dichiarando di non aver mai modificato le proprie condizioni contrattuali, e di svolgere attività lavorativa per 5 giorni a settimana per un totale di 18 ore settimanali. Ed invero risulta altresì dalle dichiarazioni rese dal resistente in occasione del procedimento penale avviato nei suoi confronti a seguito di querela sporta dalla in data 27.03.2023, che il medesimo ha cessato di versare il Pt_1
contributo dovuto per la minore nel mese di novembre 2021, provvedendo ad effettuare solo sporadicamente bonifici alla controparte con importi insufficienti a restituire gli arretrati maturati. Il sig. ha riferito, sul punto, di non avere avuto la possibilità di CP_1
adempiere agli obblighi contributivi in quanto trovatosi in difficoltà economiche a seguito dell'emergenza da Covid-19, allorquando il suo datore di lavoro, stante la situazione emergenziale, avrebbe ridotto il suo orario lavorativo con conseguente decurtazione dello stipendio (cfr. verbale della stazione dei Carabinieri di Ladispoli redatto in data
25.07.2023). Orbene ritiene il Collegio, nonostante risulti dalle buste paga del resistente versate in atti e dalla documentazione resa dall'Agenzia delle Entrate che il signore percepisce la retribuzione mensile di euro 400,00 netti, che non siano emersi elementi tali da ritenere giustificabile la modalità di lavoro part-time svolta del resistente. In assenza di allegazioni contrarie che dimostrino l'impossibilità del sig. di svolgere attività CP_1
lavorativa a tempo pieno, tale circostanza appare al collegio come frutto di una scelta autonoma effettuata dal resistente, presumibilmente e ragionevolmente volta a sottrarsi agli obblighi di accudimento materiale che l'art. 316 bis c.c. impone ad entrambi i genitori. È opportuno evidenziare, infatti, che il medesimo non ha contestato in giudizio le deduzioni di parte ricorrente né ha adito il Tribunale al fine di ottenere una riduzione del contributo da lui dovuto per il mantenimento della minore, pur asserendo, in occasione delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni nel procedimento penale, di averne diritto. Neppure può ritenersi circostanza dirimente la crisi economica sorta in occasione dell'epidemia da Covid-19, epidemia peraltro risalente nel tempo, posto che dalla pagina
Facebook del bar presso cui il resistente svolge attività lavorativa, così come documentato dalla sig.ra , si evince la costante ricerca di personale aggiuntivo, lasciando Pt_1
presumere che il sig. ben potrebbe incrementare i suoi orari di lavoro laddove CP_1
intendesse farlo.
Occorre a questo punto rilevare che l'inadempimento del genitore all'obbligo di mantenere il figlio non può dirsi, di per sé, elemento decisivo al fine di escludere l'affidamento condiviso «se non contestualizzato ed iscritto in una più complessiva valutazione dell'atteggiamento del coniuge interessato, sì da integrare una manifesta carenza di attitudini genitoriali» (Cfr. Cass. 17.05.2022, n. 15815). Ebbene, nel caso che ci occupa emerge un disinteresse dimostrato dal padre nei confronti della figlia ben più ampio rispetto a quello strettamente economico. Il mancato interesse manifestato dal resistente dimostra l'inidoneità del medesimo a svolgere la funzione genitoriale nei riguardi della minore , nonché la volontà del medesimo di delegare Persona_2
completamente gli oneri educativi alla odierna parte ricorrente. Lo stesso , in CP_1
aggiunta a quanto riferito dai testi escussi, ha confermato in sede di interrogatorio formale di tenere con sé la figlia una sola volta a settimana nonostante le più frequenti visite previste da questo Tribunale, e di non partecipare attivamente alle esigenze della figlia, disinteressandosi finanche delle questioni mediche. La madre risulta essere, pertanto,
l'unico valido punto di riferimento della minore, dal punto di vista affettivo oltre che dal punto di vista del sostegno materiale, per evidente parziale abdicazione da parte del padre al ruolo genitoriale di cura ed assistenza della prole, sì da giustificare una deroga all'ordinario regime di affidamento condiviso. Quanto sin qui esaminato comporta altresì la fondatezza della domanda di revisione delle condizioni economiche. Sul punto, occorre preliminarmente ribadire che il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (Cfr. Cass. 18608/2021). Orbene, nel caso in esame ritiene il Tribunale che vi siano i presupposti per accogliere parzialmente la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto la modificazione del contributo paterno dovuto per il mantenimento della minore. La ridotta frequentazione padre-figlia voluta dal sig. comporta CP_1
necessariamente un incremento degli oneri di accudimento della figlia minore, dal punto di vista economico e non, gravanti sulla parte resistente. Alla luce di ciò, nonché tenuto conto delle condizioni economiche invariate della sig.ra , commessa presso la Pt_1
URI S.R.L.con compenso netto mensile pari ad euro 1.100,00 circa, appare equo incrementare alla misura di euro 350,00 mensili il contributo dovuto da Controparte_1
a per il mantenimento della figlia minore. Parte_1
Nulla deve disporsi con riguardo alla domanda formulata dalla parte ricorrente finalizzata ad ottenere l'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro del signore, atteso che l'art. 473 bis.37 c.p.c., nella sua attuale e pertanto vigente formulazione, consente al creditore interessato, a fronte di un eventuale inadempimento da parte del genitore obbligato al mantenimento, di ottenere autonomamente dal terzo obbligato il versamento diretto in proprio favore delle somme dovute. Parimenti deve essere rigettata la domanda di risarcimento danni posto che la parte ricorrente non ha fornito idonea prova in atti in ordine al danno cagionato, inteso come patimento procurato alla minore. La domanda ex art. 614 bis cpc non è ammissibile stante la incoercibilità dell'adempimento relativo agli obblighi di visita da parte del padre nei riguardi della figlia. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica del decreto n. 13630/2020 emesso in data 21.07.2020, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
- Affida in via esclusiva la figlia minore alla madre Persona_2 Parte_1
la quale adotterà le decisioni di maggior interesse per la minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale.
- aumenta il contributo dovuto da a a titolo di Controparte_1 Parte_1
mantenimento della figlia minore alla misura di euro 350,00 mensili, con decorrenza dal 10.03.2022 (data della domanda);
- Rigetta le ulteriori domande.
- Dichiara irripetibili le spese.
Così deciso in Roma, in data 18.10.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi