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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 18/04/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1123/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1123/2022 promossa da:
P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante in carica pro-tempore Amministratore Unico Sig. con sede in Parte_2
GO IN (VA) rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Antonini, presso il cui studio in
GO IN via Sordelli n.24 è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo
ATTORE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede in GO IN (VA), rappresentata e difesa dall' Controparte_2
Avv. Sonia Grimoldi, presso il cui studio in Cislago Piazza E. Toti n. 190 è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da fogli depositati telematicamente in data 15 novembre 2024)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa istanza, eccezione, deduzione, così
GIUDICARE
NEL MERITO: previa ogni più opportuna declaratoria, revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto in quanto manifestamente infondato, in considerazione delle motivazioni esposte in atti.
1 IN SUBORDINE IN VIA RICONVENZIONALE: nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice dovesse ritenere fondato il decreto ingiuntivo opposto, voglia accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi e difetti nelle lavorazioni eseguite dalla così comedettagliati in atti e per l'effetto condannare l'opposta al Parte_3 pagamento della somma necessaria per la loro eliminazione quantificata allo stato in €. 7.200,00 per il rifacimento della sola facciata esterna, con compensazione fino a concorrenza del credito avversario laddove riconosciuto.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede disporsi CTU tecnica volta ad accertare la presenza di vizi e difetti nell'esecuzione degli intonaci esterni di cui alla facciata dell'immobile sito in Vedano Olona Via Vittorio Veneto di proprietà della Signora ed eseguiti dalla e, nello Parte_4 CP_1 CP_1 specifico dica il CTU se il rivestimento di natura silossanica presenta evidenti difetti di esecuzione, fuori tolleranze dimensionali/geometriche e di finitura superficiale/rugosità.
Dica il CTU, una volta accertata la presenza dei vizi e dei difetti i costi necessari per emendare gli stessi e ripristinare l'opera.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Salvis juribus.”
Per parte convenuta (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 25 novembre 2024):
“Nel merito: in principalità
1)respingere le domande avversarie, ivi compresa la domanda riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa;
2) accertato e dichiarato il credito di nella misura di € 6.578,00, confermare il d.i. Parte_5 opposto, ovvero, accertato il credito di per i titoli di cui è causa nella misura € Parte_6
6.578,00 condannare a pagare all'opposta la somma di € 6.578,00 oltre interessi di mora Pt_1 dal dovuto al saldo, ovvero nella misura che risulterà di giustizia;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento del credito di per le ragioni di Pt_1 cui all'opposizione, compensare il credito di con le somme dovute a Parte_6 Pt_1 in ogni caso, con vittoria di compenso professionale e spese;
In via istruttoria: ci si riporta a quanto indicato nella memoria ex art. 183 comma VI cpc n. 2 da intendere qui integralmente trascritta.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato (di Parte_1 seguito solo ”) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 144/2022 emesso Pt_1
2 Cont dal Tribunale di Varese in favore di TUTTO IL GESSO per una somma pari ad euro CP_1
6.578 oltre interessi e spese legali, dovuta alla stessa, in qualità di sub appaltatore, quale corrispettivo per le opere eseguite in favore dell'opponente.
A sostegno della propria opposizione l'opponente eccepiva, preliminarmente, l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e, nel merito, il non corretto adempimento della società opposta alle proprie prestazioni. L'opponente chiedeva, pertanto, nel merito in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine e in via riconvenzionale, l'accertamento dei vizi e difetti delle opere eseguite dalla controparte e la condanna di quest'ultima al pagamento delle somme necessarie per l'eliminazione degli stessi, pari a euro 7.200.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21 settembre 2022, si costituiva chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del Controparte_1 decreto ingiuntivo emesso e la conferma dello stesso, essendo l'opposizione infondata in fatto e in diritto. Contestava, in particolare, l'opposta la non corretta esecuzione delle opere, atteso che queste ultime erano state accettate dal committente e che nessun rilievo era mai pervenuto durante lo svolgimento dei lavori.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con l'ordinanza del 10 gennaio 2023 e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., a scioglimento della riserva assunta il 18 aprile 2023 il Giudice con ordinanza del 28 novembre 2023 ammetteva le istanze di prova orale limitatamente ai capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti.
La causa veniva, dunque, istruita mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentate di e l'esame di alcuni testi e all'esito dell'istruttoria orale il Giudice con ordinanza del 4 Pt_1
novembre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza in data 11 febbraio
2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto n. 36/2024 del Presidente del Tribunale il fascicolo veniva assegnato alla scrivente, innanzi alla quale le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Le istanze istruttorie
Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dalle parti, si ritiene di dover ribadire le valutazioni espresse dal precedente Giudice assegnatario del fascicolo con l'ordinanza del 28 novembre 2023 e con quella del 4 novembre
3 2024, anche considerato che si hanno a disposizioni sufficienti elementi per assumere la decisione.
3. L'opposizione al decreto ingiuntivo
Ritiene il Tribunale che l'opposizione meriti accoglimento e il decreto ingiuntivo debba essere revocato, non avendo l'opposta assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante a fronte delle puntuali contestazioni mosse dall'opponente, che hanno trovato anche riscontro nel corso dell'istruttoria svolta.
Deve, preliminarmente, osservarsi in diritto che, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite nel
2001 (SS.UU. n. 13533 del 30.1.2001) è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di ripartizione dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nel caso in cui sia eccepito non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento (ex multis Cass. n. 8736/2014 e Cass. n. 826/2015; Cass. n. 23479/2024).
Altrettanto pacifico risulta poi il principio secondo cui a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente, trovando così applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova. (Tribunale Milano sez. lav., 28/11/2018,
n.3081; Tribunale Milano sez. VII, 22/10/2018, n.10657; Cassazione civile sez. I, 06/06/2018,
n.14640).
Considerato, quindi, che il presente procedimento è un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, era onere del creditore opposto, dimostrare il Controparte_1
proprio credito e il titolo a fondamento dello stesso, nonché il corretto adempimento della propria prestazione.
Nello specifico, tornando al caso di specie, deve rilevarsi che, sebbene possa ritenersi pacifico che tra le parti in causa sia intercorso contratto di sub appalto avente ad oggetto l'intonacatura dei locali interni dell'abitazione della signora , nonché l'esecuzione della facciata Parte_4
esterna della medesima abitazione da parte della società opposta, quest'ultima non ha provato il
4 corretto adempimento delle prestazioni che era tenuta a svolgere a fronte delle puntuali contestazioni sollevate da Pt_1
E infatti, opponendosi al decreto ingiuntivo emesso contro la stessa, ha allegato: i) che i Pt_1
lavori riportati nelle fatture azionate con il procedimento monitorio, la n. 25 del 5 agosto 2021
(relativa ai lavori di intonacatura interni), e la n. 32 del 16 settembre 2021 (relativa ai lavori di rasatura e finitura esterna), non erano stati eseguiti a regola d'arte, come attestato dal libro di giornale di cantiere, nel quale erano state registrate le contestazioni mosse al sub appaltatore e le richieste di intervento per emendare le problematiche segnalate;
ii) che il sub appaltatore a metà settembre 2021 aveva abbandonato il cantiere senza eseguire le sistemazioni richieste.
L'istruttoria orale svolta ha confermato le allegazioni dell'opponente (cfr. verbale udienza del 12 dicembre 2023).
In particolare, il teste direttore dei lavori nell'ambito dell'appalto oggetto di Testimone_1
causa, ha dichiarato di aver compilato e sottoscritto il libro giornale prodotto agli atti e contenente la prova delle contestazioni mosse alla sub appaltatrice (capitoli n. 8 e 9 parte opponente).
Parimenti rilevante si è rivelata la deposizione del teste proprietario Testimone_2 dell'immobile oggetto dell'appalto, il quale ha confermato gli incontri in cui sono stati contestati i vizi e i difetti alla società opposta e l'abbandono del cantiere da parte della stessa in data 16 settembre 2021 (capitoli di prova n. da 11 a 18 parte opponente).
Ora, tali risultanze probatorie ben possono essere poste a fondamento del convincimento circa la fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata da , non essendovi motivo di dubitare Pt_1 dell'attendibilità dei testi, alla luce della convergenza delle rispettive deposizioni – precise e circostanziate – e dell'assenza in capo agli stessi di alcun interesse in relazione ai fatti per cui è causa.
Come anticipato, l'opposta a fronte delle puntuali contestazioni della controparte non ha provato il proprio corretto adempimento e, quindi, il diritto di credito invocato.
L'opposizione è dunque fondata e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato, ridotti del
5 40% tenendo conto del valore della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, così decide:
1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 144/2022 emesso in data 24 febbraio 2022 dal Tribunale di Varese;
2. CONDANNA la convenuta opposta, TUTTO PER IL al pagamento delle CP_1
spese di lite in favore di parte attrice opponente, Parte_1
che si liquidano in euro 3.047 oltre al 15% per spese generali, IVA (se ed in quanto non
[...]
recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e CPA.
Così deciso in Varese il 18 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1123/2022 promossa da:
P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante in carica pro-tempore Amministratore Unico Sig. con sede in Parte_2
GO IN (VA) rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Antonini, presso il cui studio in
GO IN via Sordelli n.24 è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo
ATTORE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede in GO IN (VA), rappresentata e difesa dall' Controparte_2
Avv. Sonia Grimoldi, presso il cui studio in Cislago Piazza E. Toti n. 190 è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da fogli depositati telematicamente in data 15 novembre 2024)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa istanza, eccezione, deduzione, così
GIUDICARE
NEL MERITO: previa ogni più opportuna declaratoria, revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto in quanto manifestamente infondato, in considerazione delle motivazioni esposte in atti.
1 IN SUBORDINE IN VIA RICONVENZIONALE: nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice dovesse ritenere fondato il decreto ingiuntivo opposto, voglia accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi e difetti nelle lavorazioni eseguite dalla così comedettagliati in atti e per l'effetto condannare l'opposta al Parte_3 pagamento della somma necessaria per la loro eliminazione quantificata allo stato in €. 7.200,00 per il rifacimento della sola facciata esterna, con compensazione fino a concorrenza del credito avversario laddove riconosciuto.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede disporsi CTU tecnica volta ad accertare la presenza di vizi e difetti nell'esecuzione degli intonaci esterni di cui alla facciata dell'immobile sito in Vedano Olona Via Vittorio Veneto di proprietà della Signora ed eseguiti dalla e, nello Parte_4 CP_1 CP_1 specifico dica il CTU se il rivestimento di natura silossanica presenta evidenti difetti di esecuzione, fuori tolleranze dimensionali/geometriche e di finitura superficiale/rugosità.
Dica il CTU, una volta accertata la presenza dei vizi e dei difetti i costi necessari per emendare gli stessi e ripristinare l'opera.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Salvis juribus.”
Per parte convenuta (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 25 novembre 2024):
“Nel merito: in principalità
1)respingere le domande avversarie, ivi compresa la domanda riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa;
2) accertato e dichiarato il credito di nella misura di € 6.578,00, confermare il d.i. Parte_5 opposto, ovvero, accertato il credito di per i titoli di cui è causa nella misura € Parte_6
6.578,00 condannare a pagare all'opposta la somma di € 6.578,00 oltre interessi di mora Pt_1 dal dovuto al saldo, ovvero nella misura che risulterà di giustizia;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento del credito di per le ragioni di Pt_1 cui all'opposizione, compensare il credito di con le somme dovute a Parte_6 Pt_1 in ogni caso, con vittoria di compenso professionale e spese;
In via istruttoria: ci si riporta a quanto indicato nella memoria ex art. 183 comma VI cpc n. 2 da intendere qui integralmente trascritta.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato (di Parte_1 seguito solo ”) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 144/2022 emesso Pt_1
2 Cont dal Tribunale di Varese in favore di TUTTO IL GESSO per una somma pari ad euro CP_1
6.578 oltre interessi e spese legali, dovuta alla stessa, in qualità di sub appaltatore, quale corrispettivo per le opere eseguite in favore dell'opponente.
A sostegno della propria opposizione l'opponente eccepiva, preliminarmente, l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e, nel merito, il non corretto adempimento della società opposta alle proprie prestazioni. L'opponente chiedeva, pertanto, nel merito in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine e in via riconvenzionale, l'accertamento dei vizi e difetti delle opere eseguite dalla controparte e la condanna di quest'ultima al pagamento delle somme necessarie per l'eliminazione degli stessi, pari a euro 7.200.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21 settembre 2022, si costituiva chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del Controparte_1 decreto ingiuntivo emesso e la conferma dello stesso, essendo l'opposizione infondata in fatto e in diritto. Contestava, in particolare, l'opposta la non corretta esecuzione delle opere, atteso che queste ultime erano state accettate dal committente e che nessun rilievo era mai pervenuto durante lo svolgimento dei lavori.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con l'ordinanza del 10 gennaio 2023 e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., a scioglimento della riserva assunta il 18 aprile 2023 il Giudice con ordinanza del 28 novembre 2023 ammetteva le istanze di prova orale limitatamente ai capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti.
La causa veniva, dunque, istruita mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentate di e l'esame di alcuni testi e all'esito dell'istruttoria orale il Giudice con ordinanza del 4 Pt_1
novembre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza in data 11 febbraio
2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto n. 36/2024 del Presidente del Tribunale il fascicolo veniva assegnato alla scrivente, innanzi alla quale le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Le istanze istruttorie
Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dalle parti, si ritiene di dover ribadire le valutazioni espresse dal precedente Giudice assegnatario del fascicolo con l'ordinanza del 28 novembre 2023 e con quella del 4 novembre
3 2024, anche considerato che si hanno a disposizioni sufficienti elementi per assumere la decisione.
3. L'opposizione al decreto ingiuntivo
Ritiene il Tribunale che l'opposizione meriti accoglimento e il decreto ingiuntivo debba essere revocato, non avendo l'opposta assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante a fronte delle puntuali contestazioni mosse dall'opponente, che hanno trovato anche riscontro nel corso dell'istruttoria svolta.
Deve, preliminarmente, osservarsi in diritto che, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite nel
2001 (SS.UU. n. 13533 del 30.1.2001) è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di ripartizione dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nel caso in cui sia eccepito non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento (ex multis Cass. n. 8736/2014 e Cass. n. 826/2015; Cass. n. 23479/2024).
Altrettanto pacifico risulta poi il principio secondo cui a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente, trovando così applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova. (Tribunale Milano sez. lav., 28/11/2018,
n.3081; Tribunale Milano sez. VII, 22/10/2018, n.10657; Cassazione civile sez. I, 06/06/2018,
n.14640).
Considerato, quindi, che il presente procedimento è un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, era onere del creditore opposto, dimostrare il Controparte_1
proprio credito e il titolo a fondamento dello stesso, nonché il corretto adempimento della propria prestazione.
Nello specifico, tornando al caso di specie, deve rilevarsi che, sebbene possa ritenersi pacifico che tra le parti in causa sia intercorso contratto di sub appalto avente ad oggetto l'intonacatura dei locali interni dell'abitazione della signora , nonché l'esecuzione della facciata Parte_4
esterna della medesima abitazione da parte della società opposta, quest'ultima non ha provato il
4 corretto adempimento delle prestazioni che era tenuta a svolgere a fronte delle puntuali contestazioni sollevate da Pt_1
E infatti, opponendosi al decreto ingiuntivo emesso contro la stessa, ha allegato: i) che i Pt_1
lavori riportati nelle fatture azionate con il procedimento monitorio, la n. 25 del 5 agosto 2021
(relativa ai lavori di intonacatura interni), e la n. 32 del 16 settembre 2021 (relativa ai lavori di rasatura e finitura esterna), non erano stati eseguiti a regola d'arte, come attestato dal libro di giornale di cantiere, nel quale erano state registrate le contestazioni mosse al sub appaltatore e le richieste di intervento per emendare le problematiche segnalate;
ii) che il sub appaltatore a metà settembre 2021 aveva abbandonato il cantiere senza eseguire le sistemazioni richieste.
L'istruttoria orale svolta ha confermato le allegazioni dell'opponente (cfr. verbale udienza del 12 dicembre 2023).
In particolare, il teste direttore dei lavori nell'ambito dell'appalto oggetto di Testimone_1
causa, ha dichiarato di aver compilato e sottoscritto il libro giornale prodotto agli atti e contenente la prova delle contestazioni mosse alla sub appaltatrice (capitoli n. 8 e 9 parte opponente).
Parimenti rilevante si è rivelata la deposizione del teste proprietario Testimone_2 dell'immobile oggetto dell'appalto, il quale ha confermato gli incontri in cui sono stati contestati i vizi e i difetti alla società opposta e l'abbandono del cantiere da parte della stessa in data 16 settembre 2021 (capitoli di prova n. da 11 a 18 parte opponente).
Ora, tali risultanze probatorie ben possono essere poste a fondamento del convincimento circa la fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata da , non essendovi motivo di dubitare Pt_1 dell'attendibilità dei testi, alla luce della convergenza delle rispettive deposizioni – precise e circostanziate – e dell'assenza in capo agli stessi di alcun interesse in relazione ai fatti per cui è causa.
Come anticipato, l'opposta a fronte delle puntuali contestazioni della controparte non ha provato il proprio corretto adempimento e, quindi, il diritto di credito invocato.
L'opposizione è dunque fondata e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato, ridotti del
5 40% tenendo conto del valore della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, così decide:
1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 144/2022 emesso in data 24 febbraio 2022 dal Tribunale di Varese;
2. CONDANNA la convenuta opposta, TUTTO PER IL al pagamento delle CP_1
spese di lite in favore di parte attrice opponente, Parte_1
che si liquidano in euro 3.047 oltre al 15% per spese generali, IVA (se ed in quanto non
[...]
recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e CPA.
Così deciso in Varese il 18 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati
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