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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/09/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. 582/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 04/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia in via S. Maria dell'Imperio 64, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Lo Cane Giovannina (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Gianfranco Esposito (PEC: E ; t) che lo Email_2 Email_4 rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/03/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento dell'invalidità totale ex art. 12 L. 118/71 e la condizione di disabile con necessità di assistenza molto elevata ex art. 3, co. 3, L. 104/92; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (l'1.3.2025.) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “che l'ill.ma autorità giudicante adita nomini un consulente tecnico d'ufficio- CTU medica- affinchè accerti che parte ricorrente è “invalida la 100%, ED IL RICONOSCIMENTO DELL'ART 3 COMMA 3 LEGGE 104/92 con tutti benefici di legge. condannare l in persona del suo legale Rappresentante pro- CP_1 tempore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, comprese quelle di CTU – oltre IVA e CAP e spese forfettarie come per legge da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 cpc, a favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che: medico legale effettuata e dalla documentazione sanitaria presentatemi applicando i singoli codici e la formula IT = (IP1 + IP2) - (IP1 * IP2) posso concludere che la Parte_2 signora presenta: in fase di compenso 9303 (50 %), in pz con Pt_1 CP_2 minimo sovrappeso con cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico COD 6441 (21-30%). Ipertono oculare in follow up (non Classificato) . Amenorrea primaria, AVN di terzo grado, spondilouncoartrosi colonna cervicale e dorsale con scoliosi dorso lombare con discopatia. (COD 7202 41%) Litiasi renale senza complicazioni (non classificato) . Artralgie mani e arti inferiori. Sindrome ansioso depressiva COD 2207 15%. Osteopenia pregresso con crollo vertebrale. Pertanto, vista la certificazione medica presente in fascicolo, a fronte dell'anamnesi raccolta dell'esame obiettivo e della terapia farmacologica che assume la signora posso considerare la stessa: Pt_1
“Non invalida civile con inabilità lavorativa nella misura dell'85% (Legge 118/71 art 12) Portatrice di handicap art 3 comma 1 Legge 104/92 Decorrenza da Aprile 2025 come da certificato fisiatrico attestante le patologie osteoarticolare della ricorrente.>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
6. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle giudiziali
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, la domanda;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 04/09/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 04/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia in via S. Maria dell'Imperio 64, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Lo Cane Giovannina (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Gianfranco Esposito (PEC: E ; t) che lo Email_2 Email_4 rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/03/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento dell'invalidità totale ex art. 12 L. 118/71 e la condizione di disabile con necessità di assistenza molto elevata ex art. 3, co. 3, L. 104/92; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (l'1.3.2025.) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “che l'ill.ma autorità giudicante adita nomini un consulente tecnico d'ufficio- CTU medica- affinchè accerti che parte ricorrente è “invalida la 100%, ED IL RICONOSCIMENTO DELL'ART 3 COMMA 3 LEGGE 104/92 con tutti benefici di legge. condannare l in persona del suo legale Rappresentante pro- CP_1 tempore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, comprese quelle di CTU – oltre IVA e CAP e spese forfettarie come per legge da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 cpc, a favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che: medico legale effettuata e dalla documentazione sanitaria presentatemi applicando i singoli codici e la formula IT = (IP1 + IP2) - (IP1 * IP2) posso concludere che la Parte_2 signora presenta: in fase di compenso 9303 (50 %), in pz con Pt_1 CP_2 minimo sovrappeso con cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico COD 6441 (21-30%). Ipertono oculare in follow up (non Classificato) . Amenorrea primaria, AVN di terzo grado, spondilouncoartrosi colonna cervicale e dorsale con scoliosi dorso lombare con discopatia. (COD 7202 41%) Litiasi renale senza complicazioni (non classificato) . Artralgie mani e arti inferiori. Sindrome ansioso depressiva COD 2207 15%. Osteopenia pregresso con crollo vertebrale. Pertanto, vista la certificazione medica presente in fascicolo, a fronte dell'anamnesi raccolta dell'esame obiettivo e della terapia farmacologica che assume la signora posso considerare la stessa: Pt_1
“Non invalida civile con inabilità lavorativa nella misura dell'85% (Legge 118/71 art 12) Portatrice di handicap art 3 comma 1 Legge 104/92 Decorrenza da Aprile 2025 come da certificato fisiatrico attestante le patologie osteoarticolare della ricorrente.>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
6. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle giudiziali
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, la domanda;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 04/09/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani