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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 5708/18 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 7.5.2025, tra:
- , nato l'[...] ad [...] (C.F.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avvocato Consiglio Zigarelli (C.F.: ), in virtù di procura C.F._2
in calce al ricorso introduttivo, e presso di lui elettivamente domiciliato in Avellino alla Via
F.sco Tedesco n.454
- ricorrente-
e
1 - (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato Guido
Maria Talarico (C.F.: ) C.F._3
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto notificato il 24.7.2018, successivamente dichiarato nullo ex art. 164 c.p.c. e di conseguenza rinnovato, il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto ricorso ex art. 151 del
R.D. n° 1775/33 contro la , con il quale ha premesso: Controparte_1
- di essere proprietario (in virtù di successione del genitore , nato ad [...] il Persona_1
21.1.1917, deceduto il 23.10.2010) e possessore di un appezzamento di terreno coltivato a nocelleto e noceto, sito nel Comune di Avellino e riportato in catasto al foglio 18, particella
208, classificato seminativo irriguo, della estensione di mq. 1794;
- che tale fondo affaccia per un lato sul torrente Fenestrelle (rectius: “RE”), che, classificato acqua pubblica, è soggetto al controllo ed alla manutenzione della CP_1
[...]
- che negli ultimi dieci anni la cattiva irreggimentazione delle acque del suddetto torrente,
unitamente al pessimo stato di manutenzione del suo alveo, pieno di rifiuti, di residui vegetali e di pietrame, hanno provocato l'erosione del fondo in questione;
- che il difficoltoso deflusso delle acque ha altresì provocato ogni anno la periodica esondazione del torrente, in occasione delle piogge più copiose, determinando la perdita del raccolto;
-che, in particolare, il fenomeno dell'esondazione del torrente, con conseguente allagamento del fondo, ha avuto inizio a partire dall'anno 1992, verificandosi in media due volte all'anno (in primavera e in autunno, in coincidenza delle piogge di stagione) e provocando il dilavamento del terreno e la perdita dei raccolti;
- che il processo erosivo del terreno ha avuto inizio a partire dal 2009-2010;
- che tale fenomeno è diventato da circa un anno e mezzo più veloce ed allarmante, tale da indurre la a realizzare nel mese di gennaio 2018 una gabbionatura in pietre, lunga CP_1
circa ml cinquanta, per difendere la sponda opposta del torrente;
2 -che tale opera, tuttavia, si è rivelata rovinosa per il terreno di esso ricorrente, in quanto le acque del torrente sbattono sui gabbioni e rimbalzano con violenza sulla sponda opposta, scavando letteralmente il terreno in oggetto e trascinandolo nell'alveo;
- che tale fenomeno è prevalentemente ascrivibile all'errata realizzazione della gabbionatura in esame, che ha stravolto l'originario andamento delle acque, le quali, in tal modo, finiscono incontrollate contro i gabbioni stessi;
-che il terreno di esso ricorrente si presenta allo stato eroso di circa cento mq e le acque, a partire dal mese di gennaio 2018, hanno portato con sé nove piante di nocciolo e due piante di noci, come comprovato da documentazione fotografica allegata;
-che responsabile dell'accaduto è la , la quale, sebbene tenuta alla Controparte_1
regolare irreggimentazione delle acque, ha eseguito un'erronea manutenzione dell'alveo del torrente ed ha stravolto l'originario deflusso delle acque con opere di deviazione rovinose per i terreni in oggetto, non difendendo nello stesso tempo le sponde del fiume nel tratto in questione;
- che le continue e reiterate proteste avanzate in merito nei confronti della convenuta non hanno sortito alcun effetto. CP_1
Su tali premesse il ricorrente ha quindi avanzato richiesta di condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla proprietà in esame, Controparte_1
da liquidarsi in una somma “non inferiore ad euro 5.200,00 e comunque da quantificarsi all'esito dell'istruttoria espletanda, oltre interessi e svalutazione monetaria dal fatto al soddisfo”.
…
Nella contumacia della il consigliere delegato, con ordinanza depositata in data CP_1
6.10.2010, ammetteva la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente, ad eccezione del capo 1, delegando il Tribunale di Avellino per l'espletamento della stessa ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 del R.D. 1775/1933, con termine per il compimento delle attività istruttorie delegate fino al 5.5.2021 e rinvio in prosieguo all'udienza dell'8.6.2021.
La detta udienza veniva rinviata d'ufficio all'11.1.2022 per l'intervenuto trasferimento del giudice titolare del ruolo.
Nel frattempo, in data 30.11.2021, pervenivano dal Tribunale di Avellino i verbali della prova delegata.
3 All'udienza dell'11.1.2022 il consigliere delegato si riservava sulla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio e, a scioglimento della riserva, con ordinanza depositata in data 3.2.2022 disponeva consulenza tecnica d'ufficio ai fini dell'accertamento dei danni e delle cause dell'erosione.
Solo in data 14.6.2022 si costituiva in giudizio la , eccependo in rito l'improcedibilità CP_1
della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, il difetto di giurisdizione e l'incompetenza del Tribunale delle Acque;
nel merito eccepiva la prescrizione del diritto per le pretese antecedenti al decennio e la mancanza della propria “legittimazione passiva”, sostenendo la competenza gestionale sul torrente RE da parte di una serie di enti territoriali (diversi dalla ) che nel tempo avrebbero intrapreso una Controparte_1
serie di interventi per l'eliminazione del rischio idraulico di tale alveo;
contestava, infine, nel merito la fondatezza della domanda.
Depositata la consulenza tecnica d'ufficio, le conclusioni sono state precisate dinanzi al consigliere delegato con le note sostitutive all'udienza del 7.2.2023 e, successivamente, la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 7.5.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va preliminarmente rilevato che è infondata l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dall'ente regionale.
La convenuta assume la sussistenza della giurisdizione del Tribunale Superiore CP_1
delle Acque Pubbliche in relazione alle questioni sollevate da parte ricorrente circa l'inidoneità tecnica dell'intervento di ingabbionatura delle sponde del torrente RE:
sostiene, infatti, che tali questioni rientrerebbero nelle giurisdizione del Tribunale Superiore
delle Acque pubbliche ai sensi dell'art. 143 lettera b), a norma del quale appartengono alla cognizione diretta del detto Tribunale “i ricorsi, anche per il merito….contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai
sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio
1904, n. 523….”.
Sennonché appare fin troppo evidente che nel caso di specie l'oggetto della domanda non
è un ricorso contro il provvedimento amministrativo che ha a suo tempo deliberato la realizzazione dell'intervento de quo, bensì è una richiesta risarcitoria per i presunti danni
4 conseguenti (anche) alla (come si legge nel ricorso) “errata realizzazione della gabbionatura che ha completamente stravolto l'originario andamento delle acque”: si rientra pertanto appieno nella previsione di cui all'art. 140 lettera e) del R.D. n° 1775/1933, a norma del quale appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunale delle acque pubbliche: “le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica
amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a
termini dell'articolo 2 del testo unico delle leggi 25 luglio 1904, n. 523, modificato con
l'articolo 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774”.
…
Quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. n° 132/14, convertito con modificazioni con la legge n° 162/14, ed alla eccezione di incompetenza del Tribunale
delle Acque per essere competente il Tribunale ordinario, esse sono ambedue tardive.
Invero, la si è costituita solo in data 14.6.2022, ben oltre la prima udienza ed anzi CP_1
allorquando era addirittura già in corso l'attività istruttoria, laddove invece l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. n° 132/14 va eccepita dal convenuto, oppure rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
allo stesso modo, l'eccezione di incompetenza per materia deve essere dal convenuto eccepita nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata e non può essere rilevata d'ufficio oltre la prima udienza di trattazione, applicandosi anche dinanzi al Tribunale delle Acque l'art. 38 c.p.c.
(cfr. Cass., sez. 6, n° 17452 del 23/07/2010; Cass., Sezioni Unite, n°
24903 del 25/11/2011).
Peraltro l'eccezione di incompetenza è anche infondata.
Costituisce, infatti, principio pacifico che appartiene alla competenza del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 140 lettera e) del R.D. n° 1775/33, anche la domanda risarcitoria con la quale venga prospettata la mancata realizzazione o la mancata manutenzione di opere idrauliche relative ad acque pubbliche, implicando tale deduzione la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche (cfr. Cass., sez. 6, n° 172 del 11/01/2012;
Cass., Sezioni Unite, n° 1066 del 20/01/2006).
5 Tali principi sono stati di recente ribaditi da Cass., Sezioni Unite, n° 23332/2024, che ha stabilito il seguente principio: “l'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta”; e che ha precisato in motivazione che: “Se dunque è consolidata nella giurisprudenza di legittimità una nozione così ampia di “causalità materiale” è alla luce di essa che deve leggersi la legge, là dove parla di “danno dipendente da opere eseguite dalla p.a.”: e quindi intendere tale espressione come attributiva della competenza del Tribunale Regionale delle Acque in tutti i casi in cui l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso. Vi rientreranno quindi tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa
vigilanza. Vi rientreranno poi, ovviamente, tutti i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c.”.
…
Fondata è invece l'eccezione sollevata dalla in comparsa conclusionale di CP_1
decadenza di parte ricorrente dalla prova testimoniale da essa articolata, ed espletata dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore.
Valgono, invero, le osservazioni che seguono.
Con ordinanza istruttoria depositata in data 6.10.2010 veniva ammessa la prova testimoniale articolata dalla parte ricorrente;
tale prova veniva contestualmente delegata al
Tribunale di Avellino ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 del R.D. 1775/1933, con termine fino al 5.5.2021 per la sua assunzione e rinvio in prosieguo all'udienza dell'8.6.2021.
Sennonché dall'esame dei verbali di udienza dinanzi al Tribunale di Avellino emerge che, invece, la prova delegata veniva espletata solo in data 9.11.2021, senza che venisse mai chiesta a questo Tribunale delle Acque, sensi dell'art. 203 ultimo comma c.p.c., la proroga del termine per la sua assunzione (i verbali della detta prova pervenivano poi in data
30.11.2021 a questo Tribunale, dove, nel frattempo, l'udienza per la prosecuzione del giudizio, in origine fissata per la data dell'8.6.2021, era stata rinviata d'ufficio all'11.1.2022 per l'intervenuto trasferimento del giudice titolare del ruolo).
6 Orbene, è stato autorevolmente statuito che: “Il termine fissato dal giudice istruttore per
l'assunzione dei mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale ha carattere
ordinatorio, sicché la relativa istanza di proroga deve essere presentata, ex art. 154 cod.
proc. civ., prima della scadenza del termine stesso, il cui inutile decorso comporta la
decadenza della parte dal diritto di far assumere la prova delegata, e non soltanto dal diritto di far assumere, per delega, la prova medesima” (cfr. Cass., sez. 6, n° 4448 del 21/02/2013; perfettamente in termini anche Cass., sez. 3, n° 4877 del 07/03/2005).
Ovviamente nessun rilievo ha la circostanza che l'udienza fissata dinanzi a questo Tribunale per il prosieguo del giudizio fosse stata rinviata d'ufficio dall'8.6.2021 all'11.1.2022: una cosa
è, infatti, il termine per l'assunzione della prova delegata (che, come tutti i termini ordinatori, può sì essere prorogato, ai sensi dell'art. 154 c.p.c., ma solo a condizione che vi sia una precisa istanza in tal senso, che deve essere proposta prima che il termine stesso sia scaduto); altra cosa è l'udienza per la prosecuzione del giudizio, peraltro ovviamente fissata a data successiva rispetto alla scadenza del termine per l'assunzione della prova delegata, il cui eventuale rinvio d'ufficio non implica di certo una automatica proroga del termine per l'assunzione della prova delegata.
Né, infine, vale obiettare (come invece ha fatto parte ricorrente) che la ha eccepito CP_1
la decadenza della prova solo con la comparsa conclusionale: il decorso di un termine ordinatorio senza la presentazione di una tempestiva istanza di proroga determina gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori (cfr. Cass., sez. 2, n°
1064 del 19/01/2005) e, pertanto, la decadenza collegata al decorso di tale termine non è sanabile ed è rilevabile anche d'ufficio (in altri termini, la differenza tra i due termini sta nel fatto che il termine ordinatorio può essere prorogato, mentre quello perentorio no;
ma una volta che anche il termine ordinatorio sia scaduto, o perché la sua proroga non è stata tempestivamente richiesta o perché è anch'essa scaduta, le conseguenze di tale scadenza sono le stesse di quelle del termine perentorio).
Consegue, da quanto detto, che gli esiti della prova testimoniale, sebbene espletata, non possono essere esaminati e valutati ai fini della presente decisione.
….
Tuttavia nel caso di specie, al di là delle risultanze della prova testimoniale, il verificarsi degli eventi dannosi di cui al ricorso (oggettivamente riscontrabili, a prescindere dal tempo
7 trascorso, trattandosi di fenomeni di erosione) e l'entità dei danni subiti dal fondo del ricorrente (anch'essi oggettivamente riscontrabili) sono stati accertati dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta dal consigliere delegato all'istruzione della causa ed espletata dall'ingegnere . Persona_2
Il consulente infatti, a seguito dell'espletamento delle operazioni peritali consistite nel sopralluogo dei luoghi di causa e nel rilievo topografico delle aree, ha accertato che il fronte sud del fondo del ricorrente, quello prospiciente il torrente RE, presenta “chiari ed evidenti segni dell'erosione esercitata dal detto torrente”.
In particolare, il consulente ha evidenziato che, dalle sovrapposizioni eseguite tra il rilievo topografico effettuato e la cartografia catastale, è stato possibile verificare che per la particella in questione, a fronte di una superficie catastale nominale pari a 1790 mq, si è
riscontrata una superficie attuale pari a 1432 mq, con una conseguente riduzione in termini superficiali pari a 358 mq.
Ha aggiunto il consulente che tale fenomeno erosivo, la cui causa è da ascriversi ad un cattivo stato manutentivo dell'alveo, inizialmente lento, ha subìto una decisa accelerazione in seguito alla realizzazione della gabbionatura (anno 2018), atteso che “in origine il deflusso dell'acqua veniva assecondato da un andamento ad “S” del torrente che ne rallentava la velocità mentre, a seguito della realizzazione della detta gabbionatura, avendo eliminato la curva ad “S”, le acque, allo stato attuale, finiscono incontrollate contro i gabbioni e successivamente vengono reindirizzate contro la sponda opposta che confina con
l'appezzamento di terreno oggetto di consulenza determinandone l'erosione riscontrata”.
Ciò posto, il consulente ha quantificato in euro 2.148,00 (euro 6,00 x 358 mq perduti a seguito dell'erosione) i danni subiti dal ricorrente per la riduzione di superficie subita dal fondo in conseguenza dell'erosione, stimando in euro 6,00 il valore unitario a mq del terreno per cui è causa sulla base di prezzi riscontrabili in transazioni di beni aventi le stesse caratteristiche, ubicati nella medesima zona e venduti in condizioni ordinarie di mercato, tenendo altresì in debita considerazione l'ubicazione, l'accessibilità, la conformazione e le condizioni del terreno oggetto di consulenza.
Il consulente ha aggiunto che dallo studio dell'aerofotogrammetria storica è stato possibile accertare che l'erosione ha determinato la perdita di 14 piante di nocciole e di 2 piante di noce, il cui valore lo ha quantificato in euro 7.212,80 per le 14 piante di nocciole ed in euro
8 2.603,00 per i due alberi di noce (assumendo, sulla scorta delle conoscenze maturate in ambito agrario e sulla base di una analisi di mercato, la durata economica del nocciolo pari a 60 anni, la resa unitaria annuale di 5,6 kg, il prezzo medio nocciole di 2,70 €/kg, i costi espliciti annuali di 2,24 € e l'età media delle piante alla data dell'evento di 20 anni;
allo stesso modo, con riferimento al valore degli alberi di noce distrutti a seguito dell'erosione, assumendo la durata economica di un albero di noce pari a 70 anni, la resa unitaria annuale di 25 kg, il prezzo medio di 2,05 €/kg, i costi espliciti annuali di 14,56 €, il valore del Pt_2
legno di € 401,60).
Infine il consulente ha evidenziato che le esondazioni del torrente RE hanno determinato il trasporto di pietrame e limo sul fondo del ricorrente, rendendolo così
difficilmente utilizzabile per la ordinaria coltivazione;
quindi, facendo riferimento al Prezzario
Regionale delle Opere Pubbliche 2022, ha quantificato in euro 12.203,92 le spese occorrenti:
- per l'asportazione ed il trasporto a rifiuto dello strato superficiale limoso del terreno per uno spessore forfettariamente determinato in 10 cm;
- per ripristinare l'originaria fertilità, per disinfettare, per assestare e riordinare il fondo;
- per riportare la rimanente parte di terreno ad una condizione ordinaria.
In conclusione, il danno complessivo subito dal ricorrente è stato dal consulente stimato in euro 24.167,72, derivante dalla somma delle seguenti voci:
- euro 2.148,00 per la riduzione della superficie del fondo in conseguenza dell'avvenuta erosione;
- euro 9.815,80 per la perdita del soprasuolo (alberi) in conseguenza del fenomeno erosivo;
- euro 12.203,92 per il costo di ripristino fondo in conseguenza del fenomeno erosivo e degli allagamenti.
Sulla base di tali conclusioni del consulente si possono quindi ritenere provati l'an ed il quantum dei danni lamentati nel ricorso, trattandosi di conclusioni adeguatamente motivate,
basate su parametri compiutamente indicati in consulenza ed infine non contrastate dalle parti (parte ricorrente ha pienamente aderito alle conclusioni del consulente, mentre la
Regione convenuta ha esclusivamente contestato la sua responsabilità).
…
9 Va però ora esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla nella sua CP_1
comparsa di costituzione e risposta.
Va premesso che, sebbene la si sia costituita tardivamente, l'eccezione di CP_1
prescrizione può considerarsi da essa tempestivamente proposta alla luce delle peculiarità
che caratterizzano il rito dinanzi al Tribunale delle Acque rispetto al rito civile ordinario.
Sia il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sia le Sezioni Unite della Suprema Corte
hanno, infatti, statuito che, dalla lettura combinata degli artt. 158 e 180 del T.U. n° 1775/33,
emerge che nel rito speciale delle acque le parti, fino al momento in cui il consigliere delegato, ricevuta la precisazione delle conclusioni, le rinvia dinanzi al collegio per la discussione, possono modificare le proprie domande, proporne di nuove ed avanzare nuove richieste istruttorie, salvo il diritto della controparte di porre in essere l'adeguata attività difensiva (cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 309 dell'11/11/2016 così massimata: “Nello speciale rito delle acque, fino al rinvio per la discussione le parti possono modificare le proprie domande, proporne di nuove e produrre nuovi documenti, salvo il diritto della controparte di porre in essere l'adeguata attività difensiva”; nella motivazione della detta sentenza si legge: “Ora, nel rito disegnato dal legislatore del 1933 il regime delle preclusioni istruttorie è in primo grado connotato da un'estrema flessibilità, come è reso palese dal combinato disposto
dell'ultimo comma dell'art. 158 e dei primi due commi dell'art. 180 del t.u. 1775/1933; infatti, a mente
del primo "le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze
successive alle quali sia eventualmente rinviata la causa", mentre, a mente degli altri, da un lato,
"compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice, nella udienza da lui fissata, le conclusioni definitive
e il giudice rimette le parti ad udienza fissa del Tribunale con provvedimento inserito nel processo
verbale" e, dall'altro, le parti "non sono ammesse, dopo tale provvedimento, a produrre nuovi
documenti e a variare le conclusioni già prese"; pertanto, solo dopo il rinvio all'udienza collegiale
non sono più ammesse nuove prove, né nuove conclusioni. L'art. 180, di per sé e per vero, non
fonda anche con altrettanta evidenza l'ammissibilità di domande nuove nel corso del giudizio di primo
grado, visto che si limita a sancire il momento in cui diventano definitive le domande già formulate e
che da tanto non potrebbe desumersi la sanatoria di eventuali pregresse inammissibilità. E tuttavia
la sicura ammissibilità, nel rito del t.u. 1775/1933, di domande nuove si ricava dal tenore testuale
dell'art. 158, ove la parte è abilitata a formulare nuove "istanze", con tale termine il legislatore
dell'epoca riferendosi anche alla domanda giudiziale in senso moderno, come rivolta a conseguire
una pronuncia giudiziale su di un bene della vita: tanto è reso evidente, da un lato, dal fatto che lo
stesso t.u. definisce "istanza" anche la domanda iniziale proposta con il ricorso introduttivo (art. 151),
10 nonché, dall'altro, dal fatto che solo successivamente il codice di rito avrebbe elaborato la distinzione
tra la nozione di "domanda" e quella di "istanza", riferendo propriamente e più o meno
consapevolmente la prima -appunto alle richieste di statuizioni di merito e la seconda a quelle di
provvedimenti di contenuto processuale (come si evince, ad es., dagli artt. 55, ancorché abrogato,
125, 186-quater e 277 cod. proc. civ.) Di conseguenza, sia pure per tale ulteriore ordine di argomentazioni, è da considerarsi legittima – nello speciale rito delle acque in forza dell'espressa disciplina derogatoria rispetto a quella del codice di rito civile via via vigente e nonostante
l'incessante progredire del processo civile ordinario verso un sistema rigoroso di preclusioni a presidio della ragionevole durata del processo e della certezza del diritto – la tendenziale modificabilità delle domande o la proposizione di domande nuove fino al rinvio per la discussione e,
a maggior ragione, la produzione di documenti, salvo solo il diritto della controparte di porre in essere
l'adeguata attività processuale conseguente;
mentre è appena il caso di notare che non può, in
difetto di norme che gliene conferiscano il potere, il giudice fissare alle parti termini perentori che
comprimano le facoltà processuali loro consentite, sicché a nulla rileva (meno che mai al fine di
ritenere decaduta alcuna delle parti dalle facoltà riconosciute dal flessibile rito delle acque) che in concreto, nel corso del giudizio di primo grado, il g.d. abbia ritenuto di fissarne”; cfr. ancora, Cass.,
Sezioni Unite, n° 15279 del 20/06/2017: “Nello speciale rito previsto dal r.d. n. 1775 del 1933 davanti al tribunale delle acque, in primo e secondo grado di merito, è da considerarsi legittima, in forza dell'espressa disciplina derogatoria del codice di procedura civile, la tendenziale libera modificabilità delle domande o dei motivi già proposti o la proposizione di domande o motivi nuovi fino alla
precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice delegato (e, quindi, non anche con le comparse conclusionali) e, a maggior ragione, la produzione di documenti, salvo – a tutela dell'effettività del diritto di difesa – il diritto della controparte di porre in essere l'adeguata attività processuale (da intendersi, di replica e probatoria) conseguente”).
Come ben evidenziato dalle succitate pronunce, le norme che rilevano sono gli artt. 158 e
180 del R.D. n° 1775/1933.
A mente dell'art. 158 "le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze successive alle quali sia eventualmente rinviata la causa".
A sua volta l'art. 180 prevede che "compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice, nella udienza da lui fissata, le conclusioni definitive e il giudice rimette le parti ad udienza fissa
del Tribunale con provvedimento inserito nel processo verbale" e che le parti "non sono
ammesse, dopo tale provvedimento, a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni
già prese".
11 In altri termini, dal combinato disposto delle due norme in questione si ricava che le istanze e le difese ulteriori (rispetto a quelle contenute nel ricorso e nella comparsa di risposta)
possono proporsi oralmente o per iscritto anche nelle udienze successive alla prima alle quali sia eventualmente rinviata la causa (art. 158) ed il temine ultimo entro il quale tali attività possono essere compiute è costituito dalla precisazione delle conclusioni dinanzi al consigliere delegato e dal consequenziale provvedimento di rimessione delle parti dinanzi al collegio, non potendo più le parti, dopo tale provvedimento, produrre nuovi documenti e variare le conclusioni già prese (art. 180).
Orbene, se è vero che le richiamate pronunce giurisprudenziali hanno affrontato la questione solo in relazione alla modifica delle domande, alle domande nuove ed alle nuove richieste istruttorie, è da ritenere che lo stesso discorso valga anche per le eccezioni, che possono quindi anch'esse essere proposte nelle udienze successive alla prima, con il termine finale, fissato dall'art. 180 comma 2, della precisazione delle conclusioni.
Invero, l'art. 158 fa generico riferimento alle istanze ed alle difese ulteriori, e cioè a concetti piuttosto ampi e non facilmente delimitabili, al cui interno possono quindi essere tranquillamente ricomprese le eccezioni;
d'altronde, ammettere una indiscriminata possibilità di proporre nuove domande fino alla precisazione delle conclusioni e limitare invece la proponibilità delle eccezioni ai soli atti introduttivi costituirebbe un ingiustificato squilibrio tra le posizioni delle parti, non ancorabile ad alcun dato normativo.
Tuttavia tale eccezione è nel complesso infondata nel merito, fatta salva la precisazione di cui si dirà.
Va infatti evidenziato che è onere della parte che eccepisce la prescrizione di allegare in maniera precisa tutti i fatti su cui essa si fonda e di fornire tutti gli elementi di prova, desunti anche da presunzioni, per dimostrare il momento dal quale la prescrizione ha iniziato a decorrere nonché per dimostrare la maturazione del termine (cfr. Cass., sez. 2, n° 15991
del 18/06/2018; Cass., sez. 6, n° 14135 del 23/05/2019; Cass., sez. 1, n°
1302 del 03/02/1993).
Sarebbe stato pertanto onere della dimostrare che gli eventi dannosi che in questa CP_1
sede ci occupano si fossero verificati prima dei cinque anni dal primo atto interruttivo
(trattasi, infatti, di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2947 comma 1 c.c., vertendosi in materia di diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, e non di prescrizione
12 decennale, come invece sorprendentemente ritengono ambedue le parti in causa), costituito nel caso di specie dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta nel luglio 2018; e solo a quel punto parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di ulteriori atti interruttivi precedenti la notifica del ricorso (cfr. Cass., sez. 3, n°
5413 del 26/02/2021).
Nel caso di specie non solo tale prova non è stata fornita, ma sono anzi dalla consulenza emersi elementi contrari, avendo il consulente evidenziato che il fenomeno erosivo,
inizialmente lento, ha subìto una decisa accelerazione in seguito alla realizzazione della nell'anno 2018. Parte_3
Va tuttavia detto che è la stessa parte ricorrente ad affermare in ricorso, nella versione rinnovata a seguito della dichiarazione di nullità ex art. 164 c.p.c., che “La lenta erosione del terreno del ricorrente ha avuto inizio a partire dal 2009-2010”.
Si deve quindi ritenere, per stessa ammissione del ricorrente, che una parte del fenomeno erosivo riscontrato dal consulente, e del conseguente danno, si è verificato nel triennio antecedente al quinquennio che ha preceduto la notifica del ricorso, e quindi coperto da prescrizione: da ciò consegue che, nell'impossibilità di quantificare il quantum di erosione e di danno consequenziale che si è verificato in epoca antecedente al quinquennio e tenuto comunque conto che, come accertato dal consulente, il processo di erosione ha subito un'accelerazione a partire dall'anno 2008, si può equitativamente ridurre il danno per la riduzione della superficie del fondo in conseguenza dell'erosione, quantificato dal consulente in euro 2.148,00 (euro 6,00 x 358 mq perduti a seguito dell'erosione), ad euro
2.000,00 (attribuendo i 358 mq in parti uguali ai circa 12 anni intercorrenti tra l'anno 2010 e l'anno 2022 in cui è stata effettuata la consulenza si perverrebbe a circa 30 mq di terreno persi all'anno; tenuto però conto che l'erosione ha subito un'accelerazione a partire dall'anno 2008, si può immaginare che la perdita di terreno avutasi dall'anno 2008 all'anno
2012 sia stata pari a 40 mq annui, per un totale di 160 mq, e che, per converso, la perdita di terreno verificatasi dall'anno 2010 all'anno 2018 sia stata di circa 198 mq, pari a circa 25 mq annui;
con la conseguenza che la perdita di terreno verificatasi nei tre anni coperti da prescrizione sarebbe pari a 75 mq, per un valore complessivo di circa 150,00 euro).
…
13 La responsabilità degli eventi dannosi per cui è causa è ascrivibile alla convenuta CP_1
[...]
Come infatti accertato dal consulente tecnico d'ufficio, il torrente RE è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Avellino, pubblicato dal Ministero dei
Lavori Pubblici, al n. 109 (rif. n. 105 e n. 107), indicato tra gli affluenti di sinistra del fiume
Sabato.
L'ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia del corso d'acqua in questione è quindi la
. Controparte_1
Ed invero l'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e,
in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n° 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un.,
sent. n. 25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del
15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del 14/02/2018;
n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la CP_1
è custode del demanio fluviale poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le
funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in
vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere
interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere
idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che
<<tutte le funzioni relative alla tutela disciplina e utilizzazione delle risorse idriche con esclusione>
delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che le
eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e
in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica» e, nel secondo comma, che <<in particolare sono delegate le funzioni concernenti: lett. e la polizia delle acque>
14 - L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le
funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi
natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui
al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori
dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime
dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni
provvedano, per la parte di propria competenza, <
servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti
e Ia conservazione dei beni>>.
In quanto custode del torrente RE la è quindi responsabile, ai sensi dell'art. CP_1
2051 c.c., per i danni subiti dal fondo del ricorrente.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c. si deve infatti presumere che le periodiche esondazioni del torrente RE e la conseguente erosione subita dal fondo del ricorrente siano imputabili a detto ente, che ha in custodia il torrente in oggetto, in ragione di una omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
E' infatti pacifico che, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità
che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore,
estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass.,
sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n° 8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto: ed anzi il consulente ha concluso nel senso che la causa dell'erosione sia da ascriversi ad un cattivo stato manutentivo dell'alveo, oltre che alla successiva realizzazione della gabbionatura, che ha impresso una decisa accelerazione al processo di erosione.
Quanto alla predetta gabbionatura la ha contestato (invero genericamente) di CP_1
essere il soggetto che l'ha realizzata, così come ha asserito che il torrente RE sarebbe stato oggetto di una pluralità di interventi pubblici effettuati da plurime amministrazioni: ma tutto ciò non toglie che essa, quale custode del demanio idrico e, quindi,
15 anche del torrente RE, avrebbe avuto l'obbligo di controllare gli interventi effettuati nel torrente e le modalità della loro effettuazione, nonché di monitorarne gli effetti, ponendo rimedio a quelli eventualmente dannosi.
…
In definitiva, la va condannata al pagamento, a favore del ricorrente, Controparte_1
della somma di euro 24.019,72 (euro 2.000,00 per la riduzione della superficie del fondo in conseguenza dell'avvenuta erosione;
euro 9.815,80 per la perdita del soprasuolo;
euro
12.203,92 per il costo di ripristino fondo in conseguenza del fenomeno erosivo e degli allagamenti).
Trattandosi di debito di valore, la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data della consulenza (21.10.2022), che ha quantificato i danni all'attualità
(è d'altronde impossibile accertare la data precisa in cui si sono verificati i danni dell'erosione), fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti nel caso di specie dalla data della consulenza.
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che,
pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi,
il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
16 Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
…
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va condannata al CP_1
pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 264,00 per spese vive e della somma di euro 3.900,00 per onorari (fase di studio: euro 800,00; fase introduttiva: euro
600,00; fase istruttoria: euro 1.200,00; fase decisionale: euro 1.300,00), così determinata attenendosi a valori ricompresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza, che rientra nel detto scaglione pur tenendo conto di rivalutazione ed interessi che, ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali, vanno calcolati solo fino alla data della domanda: cfr. Cass., sez. 3, n° 2274 del 04/02/2005), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio vengono a loro volta poste definitivamente e per intero a carico della resistente , con conseguente sua condanna al Controparte_1
rimborso a parte ricorrente della somma da quest'ultima già versata al consulente di ufficio
(come documentalmente dimostrato).
…
In assenza di richiesta in tal senso, non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
24.019,72, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi)
17 dal 21.10.2022 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno a partire dal 21.10.2022 e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento a favore di di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro Parte_1
264,00 per spese vive ed in euro 3.900,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- le spese di consulenza tecnica di ufficio vengono poste definitivamente ed interamente a carico della , con conseguente sua condanna al rimborso a parte Controparte_1
ricorrente della somma da quest'ultima già versata al consulente di ufficio.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 07.05.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
18
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 5708/18 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 7.5.2025, tra:
- , nato l'[...] ad [...] (C.F.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avvocato Consiglio Zigarelli (C.F.: ), in virtù di procura C.F._2
in calce al ricorso introduttivo, e presso di lui elettivamente domiciliato in Avellino alla Via
F.sco Tedesco n.454
- ricorrente-
e
1 - (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato Guido
Maria Talarico (C.F.: ) C.F._3
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto notificato il 24.7.2018, successivamente dichiarato nullo ex art. 164 c.p.c. e di conseguenza rinnovato, il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto ricorso ex art. 151 del
R.D. n° 1775/33 contro la , con il quale ha premesso: Controparte_1
- di essere proprietario (in virtù di successione del genitore , nato ad [...] il Persona_1
21.1.1917, deceduto il 23.10.2010) e possessore di un appezzamento di terreno coltivato a nocelleto e noceto, sito nel Comune di Avellino e riportato in catasto al foglio 18, particella
208, classificato seminativo irriguo, della estensione di mq. 1794;
- che tale fondo affaccia per un lato sul torrente Fenestrelle (rectius: “RE”), che, classificato acqua pubblica, è soggetto al controllo ed alla manutenzione della CP_1
[...]
- che negli ultimi dieci anni la cattiva irreggimentazione delle acque del suddetto torrente,
unitamente al pessimo stato di manutenzione del suo alveo, pieno di rifiuti, di residui vegetali e di pietrame, hanno provocato l'erosione del fondo in questione;
- che il difficoltoso deflusso delle acque ha altresì provocato ogni anno la periodica esondazione del torrente, in occasione delle piogge più copiose, determinando la perdita del raccolto;
-che, in particolare, il fenomeno dell'esondazione del torrente, con conseguente allagamento del fondo, ha avuto inizio a partire dall'anno 1992, verificandosi in media due volte all'anno (in primavera e in autunno, in coincidenza delle piogge di stagione) e provocando il dilavamento del terreno e la perdita dei raccolti;
- che il processo erosivo del terreno ha avuto inizio a partire dal 2009-2010;
- che tale fenomeno è diventato da circa un anno e mezzo più veloce ed allarmante, tale da indurre la a realizzare nel mese di gennaio 2018 una gabbionatura in pietre, lunga CP_1
circa ml cinquanta, per difendere la sponda opposta del torrente;
2 -che tale opera, tuttavia, si è rivelata rovinosa per il terreno di esso ricorrente, in quanto le acque del torrente sbattono sui gabbioni e rimbalzano con violenza sulla sponda opposta, scavando letteralmente il terreno in oggetto e trascinandolo nell'alveo;
- che tale fenomeno è prevalentemente ascrivibile all'errata realizzazione della gabbionatura in esame, che ha stravolto l'originario andamento delle acque, le quali, in tal modo, finiscono incontrollate contro i gabbioni stessi;
-che il terreno di esso ricorrente si presenta allo stato eroso di circa cento mq e le acque, a partire dal mese di gennaio 2018, hanno portato con sé nove piante di nocciolo e due piante di noci, come comprovato da documentazione fotografica allegata;
-che responsabile dell'accaduto è la , la quale, sebbene tenuta alla Controparte_1
regolare irreggimentazione delle acque, ha eseguito un'erronea manutenzione dell'alveo del torrente ed ha stravolto l'originario deflusso delle acque con opere di deviazione rovinose per i terreni in oggetto, non difendendo nello stesso tempo le sponde del fiume nel tratto in questione;
- che le continue e reiterate proteste avanzate in merito nei confronti della convenuta non hanno sortito alcun effetto. CP_1
Su tali premesse il ricorrente ha quindi avanzato richiesta di condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla proprietà in esame, Controparte_1
da liquidarsi in una somma “non inferiore ad euro 5.200,00 e comunque da quantificarsi all'esito dell'istruttoria espletanda, oltre interessi e svalutazione monetaria dal fatto al soddisfo”.
…
Nella contumacia della il consigliere delegato, con ordinanza depositata in data CP_1
6.10.2010, ammetteva la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente, ad eccezione del capo 1, delegando il Tribunale di Avellino per l'espletamento della stessa ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 del R.D. 1775/1933, con termine per il compimento delle attività istruttorie delegate fino al 5.5.2021 e rinvio in prosieguo all'udienza dell'8.6.2021.
La detta udienza veniva rinviata d'ufficio all'11.1.2022 per l'intervenuto trasferimento del giudice titolare del ruolo.
Nel frattempo, in data 30.11.2021, pervenivano dal Tribunale di Avellino i verbali della prova delegata.
3 All'udienza dell'11.1.2022 il consigliere delegato si riservava sulla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio e, a scioglimento della riserva, con ordinanza depositata in data 3.2.2022 disponeva consulenza tecnica d'ufficio ai fini dell'accertamento dei danni e delle cause dell'erosione.
Solo in data 14.6.2022 si costituiva in giudizio la , eccependo in rito l'improcedibilità CP_1
della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, il difetto di giurisdizione e l'incompetenza del Tribunale delle Acque;
nel merito eccepiva la prescrizione del diritto per le pretese antecedenti al decennio e la mancanza della propria “legittimazione passiva”, sostenendo la competenza gestionale sul torrente RE da parte di una serie di enti territoriali (diversi dalla ) che nel tempo avrebbero intrapreso una Controparte_1
serie di interventi per l'eliminazione del rischio idraulico di tale alveo;
contestava, infine, nel merito la fondatezza della domanda.
Depositata la consulenza tecnica d'ufficio, le conclusioni sono state precisate dinanzi al consigliere delegato con le note sostitutive all'udienza del 7.2.2023 e, successivamente, la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 7.5.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va preliminarmente rilevato che è infondata l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dall'ente regionale.
La convenuta assume la sussistenza della giurisdizione del Tribunale Superiore CP_1
delle Acque Pubbliche in relazione alle questioni sollevate da parte ricorrente circa l'inidoneità tecnica dell'intervento di ingabbionatura delle sponde del torrente RE:
sostiene, infatti, che tali questioni rientrerebbero nelle giurisdizione del Tribunale Superiore
delle Acque pubbliche ai sensi dell'art. 143 lettera b), a norma del quale appartengono alla cognizione diretta del detto Tribunale “i ricorsi, anche per il merito….contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai
sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio
1904, n. 523….”.
Sennonché appare fin troppo evidente che nel caso di specie l'oggetto della domanda non
è un ricorso contro il provvedimento amministrativo che ha a suo tempo deliberato la realizzazione dell'intervento de quo, bensì è una richiesta risarcitoria per i presunti danni
4 conseguenti (anche) alla (come si legge nel ricorso) “errata realizzazione della gabbionatura che ha completamente stravolto l'originario andamento delle acque”: si rientra pertanto appieno nella previsione di cui all'art. 140 lettera e) del R.D. n° 1775/1933, a norma del quale appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunale delle acque pubbliche: “le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica
amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a
termini dell'articolo 2 del testo unico delle leggi 25 luglio 1904, n. 523, modificato con
l'articolo 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774”.
…
Quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. n° 132/14, convertito con modificazioni con la legge n° 162/14, ed alla eccezione di incompetenza del Tribunale
delle Acque per essere competente il Tribunale ordinario, esse sono ambedue tardive.
Invero, la si è costituita solo in data 14.6.2022, ben oltre la prima udienza ed anzi CP_1
allorquando era addirittura già in corso l'attività istruttoria, laddove invece l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. n° 132/14 va eccepita dal convenuto, oppure rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
allo stesso modo, l'eccezione di incompetenza per materia deve essere dal convenuto eccepita nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata e non può essere rilevata d'ufficio oltre la prima udienza di trattazione, applicandosi anche dinanzi al Tribunale delle Acque l'art. 38 c.p.c.
(cfr. Cass., sez. 6, n° 17452 del 23/07/2010; Cass., Sezioni Unite, n°
24903 del 25/11/2011).
Peraltro l'eccezione di incompetenza è anche infondata.
Costituisce, infatti, principio pacifico che appartiene alla competenza del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 140 lettera e) del R.D. n° 1775/33, anche la domanda risarcitoria con la quale venga prospettata la mancata realizzazione o la mancata manutenzione di opere idrauliche relative ad acque pubbliche, implicando tale deduzione la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche (cfr. Cass., sez. 6, n° 172 del 11/01/2012;
Cass., Sezioni Unite, n° 1066 del 20/01/2006).
5 Tali principi sono stati di recente ribaditi da Cass., Sezioni Unite, n° 23332/2024, che ha stabilito il seguente principio: “l'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta”; e che ha precisato in motivazione che: “Se dunque è consolidata nella giurisprudenza di legittimità una nozione così ampia di “causalità materiale” è alla luce di essa che deve leggersi la legge, là dove parla di “danno dipendente da opere eseguite dalla p.a.”: e quindi intendere tale espressione come attributiva della competenza del Tribunale Regionale delle Acque in tutti i casi in cui l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso. Vi rientreranno quindi tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa
vigilanza. Vi rientreranno poi, ovviamente, tutti i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c.”.
…
Fondata è invece l'eccezione sollevata dalla in comparsa conclusionale di CP_1
decadenza di parte ricorrente dalla prova testimoniale da essa articolata, ed espletata dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore.
Valgono, invero, le osservazioni che seguono.
Con ordinanza istruttoria depositata in data 6.10.2010 veniva ammessa la prova testimoniale articolata dalla parte ricorrente;
tale prova veniva contestualmente delegata al
Tribunale di Avellino ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 del R.D. 1775/1933, con termine fino al 5.5.2021 per la sua assunzione e rinvio in prosieguo all'udienza dell'8.6.2021.
Sennonché dall'esame dei verbali di udienza dinanzi al Tribunale di Avellino emerge che, invece, la prova delegata veniva espletata solo in data 9.11.2021, senza che venisse mai chiesta a questo Tribunale delle Acque, sensi dell'art. 203 ultimo comma c.p.c., la proroga del termine per la sua assunzione (i verbali della detta prova pervenivano poi in data
30.11.2021 a questo Tribunale, dove, nel frattempo, l'udienza per la prosecuzione del giudizio, in origine fissata per la data dell'8.6.2021, era stata rinviata d'ufficio all'11.1.2022 per l'intervenuto trasferimento del giudice titolare del ruolo).
6 Orbene, è stato autorevolmente statuito che: “Il termine fissato dal giudice istruttore per
l'assunzione dei mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale ha carattere
ordinatorio, sicché la relativa istanza di proroga deve essere presentata, ex art. 154 cod.
proc. civ., prima della scadenza del termine stesso, il cui inutile decorso comporta la
decadenza della parte dal diritto di far assumere la prova delegata, e non soltanto dal diritto di far assumere, per delega, la prova medesima” (cfr. Cass., sez. 6, n° 4448 del 21/02/2013; perfettamente in termini anche Cass., sez. 3, n° 4877 del 07/03/2005).
Ovviamente nessun rilievo ha la circostanza che l'udienza fissata dinanzi a questo Tribunale per il prosieguo del giudizio fosse stata rinviata d'ufficio dall'8.6.2021 all'11.1.2022: una cosa
è, infatti, il termine per l'assunzione della prova delegata (che, come tutti i termini ordinatori, può sì essere prorogato, ai sensi dell'art. 154 c.p.c., ma solo a condizione che vi sia una precisa istanza in tal senso, che deve essere proposta prima che il termine stesso sia scaduto); altra cosa è l'udienza per la prosecuzione del giudizio, peraltro ovviamente fissata a data successiva rispetto alla scadenza del termine per l'assunzione della prova delegata, il cui eventuale rinvio d'ufficio non implica di certo una automatica proroga del termine per l'assunzione della prova delegata.
Né, infine, vale obiettare (come invece ha fatto parte ricorrente) che la ha eccepito CP_1
la decadenza della prova solo con la comparsa conclusionale: il decorso di un termine ordinatorio senza la presentazione di una tempestiva istanza di proroga determina gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori (cfr. Cass., sez. 2, n°
1064 del 19/01/2005) e, pertanto, la decadenza collegata al decorso di tale termine non è sanabile ed è rilevabile anche d'ufficio (in altri termini, la differenza tra i due termini sta nel fatto che il termine ordinatorio può essere prorogato, mentre quello perentorio no;
ma una volta che anche il termine ordinatorio sia scaduto, o perché la sua proroga non è stata tempestivamente richiesta o perché è anch'essa scaduta, le conseguenze di tale scadenza sono le stesse di quelle del termine perentorio).
Consegue, da quanto detto, che gli esiti della prova testimoniale, sebbene espletata, non possono essere esaminati e valutati ai fini della presente decisione.
….
Tuttavia nel caso di specie, al di là delle risultanze della prova testimoniale, il verificarsi degli eventi dannosi di cui al ricorso (oggettivamente riscontrabili, a prescindere dal tempo
7 trascorso, trattandosi di fenomeni di erosione) e l'entità dei danni subiti dal fondo del ricorrente (anch'essi oggettivamente riscontrabili) sono stati accertati dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta dal consigliere delegato all'istruzione della causa ed espletata dall'ingegnere . Persona_2
Il consulente infatti, a seguito dell'espletamento delle operazioni peritali consistite nel sopralluogo dei luoghi di causa e nel rilievo topografico delle aree, ha accertato che il fronte sud del fondo del ricorrente, quello prospiciente il torrente RE, presenta “chiari ed evidenti segni dell'erosione esercitata dal detto torrente”.
In particolare, il consulente ha evidenziato che, dalle sovrapposizioni eseguite tra il rilievo topografico effettuato e la cartografia catastale, è stato possibile verificare che per la particella in questione, a fronte di una superficie catastale nominale pari a 1790 mq, si è
riscontrata una superficie attuale pari a 1432 mq, con una conseguente riduzione in termini superficiali pari a 358 mq.
Ha aggiunto il consulente che tale fenomeno erosivo, la cui causa è da ascriversi ad un cattivo stato manutentivo dell'alveo, inizialmente lento, ha subìto una decisa accelerazione in seguito alla realizzazione della gabbionatura (anno 2018), atteso che “in origine il deflusso dell'acqua veniva assecondato da un andamento ad “S” del torrente che ne rallentava la velocità mentre, a seguito della realizzazione della detta gabbionatura, avendo eliminato la curva ad “S”, le acque, allo stato attuale, finiscono incontrollate contro i gabbioni e successivamente vengono reindirizzate contro la sponda opposta che confina con
l'appezzamento di terreno oggetto di consulenza determinandone l'erosione riscontrata”.
Ciò posto, il consulente ha quantificato in euro 2.148,00 (euro 6,00 x 358 mq perduti a seguito dell'erosione) i danni subiti dal ricorrente per la riduzione di superficie subita dal fondo in conseguenza dell'erosione, stimando in euro 6,00 il valore unitario a mq del terreno per cui è causa sulla base di prezzi riscontrabili in transazioni di beni aventi le stesse caratteristiche, ubicati nella medesima zona e venduti in condizioni ordinarie di mercato, tenendo altresì in debita considerazione l'ubicazione, l'accessibilità, la conformazione e le condizioni del terreno oggetto di consulenza.
Il consulente ha aggiunto che dallo studio dell'aerofotogrammetria storica è stato possibile accertare che l'erosione ha determinato la perdita di 14 piante di nocciole e di 2 piante di noce, il cui valore lo ha quantificato in euro 7.212,80 per le 14 piante di nocciole ed in euro
8 2.603,00 per i due alberi di noce (assumendo, sulla scorta delle conoscenze maturate in ambito agrario e sulla base di una analisi di mercato, la durata economica del nocciolo pari a 60 anni, la resa unitaria annuale di 5,6 kg, il prezzo medio nocciole di 2,70 €/kg, i costi espliciti annuali di 2,24 € e l'età media delle piante alla data dell'evento di 20 anni;
allo stesso modo, con riferimento al valore degli alberi di noce distrutti a seguito dell'erosione, assumendo la durata economica di un albero di noce pari a 70 anni, la resa unitaria annuale di 25 kg, il prezzo medio di 2,05 €/kg, i costi espliciti annuali di 14,56 €, il valore del Pt_2
legno di € 401,60).
Infine il consulente ha evidenziato che le esondazioni del torrente RE hanno determinato il trasporto di pietrame e limo sul fondo del ricorrente, rendendolo così
difficilmente utilizzabile per la ordinaria coltivazione;
quindi, facendo riferimento al Prezzario
Regionale delle Opere Pubbliche 2022, ha quantificato in euro 12.203,92 le spese occorrenti:
- per l'asportazione ed il trasporto a rifiuto dello strato superficiale limoso del terreno per uno spessore forfettariamente determinato in 10 cm;
- per ripristinare l'originaria fertilità, per disinfettare, per assestare e riordinare il fondo;
- per riportare la rimanente parte di terreno ad una condizione ordinaria.
In conclusione, il danno complessivo subito dal ricorrente è stato dal consulente stimato in euro 24.167,72, derivante dalla somma delle seguenti voci:
- euro 2.148,00 per la riduzione della superficie del fondo in conseguenza dell'avvenuta erosione;
- euro 9.815,80 per la perdita del soprasuolo (alberi) in conseguenza del fenomeno erosivo;
- euro 12.203,92 per il costo di ripristino fondo in conseguenza del fenomeno erosivo e degli allagamenti.
Sulla base di tali conclusioni del consulente si possono quindi ritenere provati l'an ed il quantum dei danni lamentati nel ricorso, trattandosi di conclusioni adeguatamente motivate,
basate su parametri compiutamente indicati in consulenza ed infine non contrastate dalle parti (parte ricorrente ha pienamente aderito alle conclusioni del consulente, mentre la
Regione convenuta ha esclusivamente contestato la sua responsabilità).
…
9 Va però ora esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla nella sua CP_1
comparsa di costituzione e risposta.
Va premesso che, sebbene la si sia costituita tardivamente, l'eccezione di CP_1
prescrizione può considerarsi da essa tempestivamente proposta alla luce delle peculiarità
che caratterizzano il rito dinanzi al Tribunale delle Acque rispetto al rito civile ordinario.
Sia il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sia le Sezioni Unite della Suprema Corte
hanno, infatti, statuito che, dalla lettura combinata degli artt. 158 e 180 del T.U. n° 1775/33,
emerge che nel rito speciale delle acque le parti, fino al momento in cui il consigliere delegato, ricevuta la precisazione delle conclusioni, le rinvia dinanzi al collegio per la discussione, possono modificare le proprie domande, proporne di nuove ed avanzare nuove richieste istruttorie, salvo il diritto della controparte di porre in essere l'adeguata attività difensiva (cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 309 dell'11/11/2016 così massimata: “Nello speciale rito delle acque, fino al rinvio per la discussione le parti possono modificare le proprie domande, proporne di nuove e produrre nuovi documenti, salvo il diritto della controparte di porre in essere l'adeguata attività difensiva”; nella motivazione della detta sentenza si legge: “Ora, nel rito disegnato dal legislatore del 1933 il regime delle preclusioni istruttorie è in primo grado connotato da un'estrema flessibilità, come è reso palese dal combinato disposto
dell'ultimo comma dell'art. 158 e dei primi due commi dell'art. 180 del t.u. 1775/1933; infatti, a mente
del primo "le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze
successive alle quali sia eventualmente rinviata la causa", mentre, a mente degli altri, da un lato,
"compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice, nella udienza da lui fissata, le conclusioni definitive
e il giudice rimette le parti ad udienza fissa del Tribunale con provvedimento inserito nel processo
verbale" e, dall'altro, le parti "non sono ammesse, dopo tale provvedimento, a produrre nuovi
documenti e a variare le conclusioni già prese"; pertanto, solo dopo il rinvio all'udienza collegiale
non sono più ammesse nuove prove, né nuove conclusioni. L'art. 180, di per sé e per vero, non
fonda anche con altrettanta evidenza l'ammissibilità di domande nuove nel corso del giudizio di primo
grado, visto che si limita a sancire il momento in cui diventano definitive le domande già formulate e
che da tanto non potrebbe desumersi la sanatoria di eventuali pregresse inammissibilità. E tuttavia
la sicura ammissibilità, nel rito del t.u. 1775/1933, di domande nuove si ricava dal tenore testuale
dell'art. 158, ove la parte è abilitata a formulare nuove "istanze", con tale termine il legislatore
dell'epoca riferendosi anche alla domanda giudiziale in senso moderno, come rivolta a conseguire
una pronuncia giudiziale su di un bene della vita: tanto è reso evidente, da un lato, dal fatto che lo
stesso t.u. definisce "istanza" anche la domanda iniziale proposta con il ricorso introduttivo (art. 151),
10 nonché, dall'altro, dal fatto che solo successivamente il codice di rito avrebbe elaborato la distinzione
tra la nozione di "domanda" e quella di "istanza", riferendo propriamente e più o meno
consapevolmente la prima -appunto alle richieste di statuizioni di merito e la seconda a quelle di
provvedimenti di contenuto processuale (come si evince, ad es., dagli artt. 55, ancorché abrogato,
125, 186-quater e 277 cod. proc. civ.) Di conseguenza, sia pure per tale ulteriore ordine di argomentazioni, è da considerarsi legittima – nello speciale rito delle acque in forza dell'espressa disciplina derogatoria rispetto a quella del codice di rito civile via via vigente e nonostante
l'incessante progredire del processo civile ordinario verso un sistema rigoroso di preclusioni a presidio della ragionevole durata del processo e della certezza del diritto – la tendenziale modificabilità delle domande o la proposizione di domande nuove fino al rinvio per la discussione e,
a maggior ragione, la produzione di documenti, salvo solo il diritto della controparte di porre in essere
l'adeguata attività processuale conseguente;
mentre è appena il caso di notare che non può, in
difetto di norme che gliene conferiscano il potere, il giudice fissare alle parti termini perentori che
comprimano le facoltà processuali loro consentite, sicché a nulla rileva (meno che mai al fine di
ritenere decaduta alcuna delle parti dalle facoltà riconosciute dal flessibile rito delle acque) che in concreto, nel corso del giudizio di primo grado, il g.d. abbia ritenuto di fissarne”; cfr. ancora, Cass.,
Sezioni Unite, n° 15279 del 20/06/2017: “Nello speciale rito previsto dal r.d. n. 1775 del 1933 davanti al tribunale delle acque, in primo e secondo grado di merito, è da considerarsi legittima, in forza dell'espressa disciplina derogatoria del codice di procedura civile, la tendenziale libera modificabilità delle domande o dei motivi già proposti o la proposizione di domande o motivi nuovi fino alla
precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice delegato (e, quindi, non anche con le comparse conclusionali) e, a maggior ragione, la produzione di documenti, salvo – a tutela dell'effettività del diritto di difesa – il diritto della controparte di porre in essere l'adeguata attività processuale (da intendersi, di replica e probatoria) conseguente”).
Come ben evidenziato dalle succitate pronunce, le norme che rilevano sono gli artt. 158 e
180 del R.D. n° 1775/1933.
A mente dell'art. 158 "le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze successive alle quali sia eventualmente rinviata la causa".
A sua volta l'art. 180 prevede che "compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice, nella udienza da lui fissata, le conclusioni definitive e il giudice rimette le parti ad udienza fissa
del Tribunale con provvedimento inserito nel processo verbale" e che le parti "non sono
ammesse, dopo tale provvedimento, a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni
già prese".
11 In altri termini, dal combinato disposto delle due norme in questione si ricava che le istanze e le difese ulteriori (rispetto a quelle contenute nel ricorso e nella comparsa di risposta)
possono proporsi oralmente o per iscritto anche nelle udienze successive alla prima alle quali sia eventualmente rinviata la causa (art. 158) ed il temine ultimo entro il quale tali attività possono essere compiute è costituito dalla precisazione delle conclusioni dinanzi al consigliere delegato e dal consequenziale provvedimento di rimessione delle parti dinanzi al collegio, non potendo più le parti, dopo tale provvedimento, produrre nuovi documenti e variare le conclusioni già prese (art. 180).
Orbene, se è vero che le richiamate pronunce giurisprudenziali hanno affrontato la questione solo in relazione alla modifica delle domande, alle domande nuove ed alle nuove richieste istruttorie, è da ritenere che lo stesso discorso valga anche per le eccezioni, che possono quindi anch'esse essere proposte nelle udienze successive alla prima, con il termine finale, fissato dall'art. 180 comma 2, della precisazione delle conclusioni.
Invero, l'art. 158 fa generico riferimento alle istanze ed alle difese ulteriori, e cioè a concetti piuttosto ampi e non facilmente delimitabili, al cui interno possono quindi essere tranquillamente ricomprese le eccezioni;
d'altronde, ammettere una indiscriminata possibilità di proporre nuove domande fino alla precisazione delle conclusioni e limitare invece la proponibilità delle eccezioni ai soli atti introduttivi costituirebbe un ingiustificato squilibrio tra le posizioni delle parti, non ancorabile ad alcun dato normativo.
Tuttavia tale eccezione è nel complesso infondata nel merito, fatta salva la precisazione di cui si dirà.
Va infatti evidenziato che è onere della parte che eccepisce la prescrizione di allegare in maniera precisa tutti i fatti su cui essa si fonda e di fornire tutti gli elementi di prova, desunti anche da presunzioni, per dimostrare il momento dal quale la prescrizione ha iniziato a decorrere nonché per dimostrare la maturazione del termine (cfr. Cass., sez. 2, n° 15991
del 18/06/2018; Cass., sez. 6, n° 14135 del 23/05/2019; Cass., sez. 1, n°
1302 del 03/02/1993).
Sarebbe stato pertanto onere della dimostrare che gli eventi dannosi che in questa CP_1
sede ci occupano si fossero verificati prima dei cinque anni dal primo atto interruttivo
(trattasi, infatti, di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2947 comma 1 c.c., vertendosi in materia di diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, e non di prescrizione
12 decennale, come invece sorprendentemente ritengono ambedue le parti in causa), costituito nel caso di specie dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta nel luglio 2018; e solo a quel punto parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di ulteriori atti interruttivi precedenti la notifica del ricorso (cfr. Cass., sez. 3, n°
5413 del 26/02/2021).
Nel caso di specie non solo tale prova non è stata fornita, ma sono anzi dalla consulenza emersi elementi contrari, avendo il consulente evidenziato che il fenomeno erosivo,
inizialmente lento, ha subìto una decisa accelerazione in seguito alla realizzazione della nell'anno 2018. Parte_3
Va tuttavia detto che è la stessa parte ricorrente ad affermare in ricorso, nella versione rinnovata a seguito della dichiarazione di nullità ex art. 164 c.p.c., che “La lenta erosione del terreno del ricorrente ha avuto inizio a partire dal 2009-2010”.
Si deve quindi ritenere, per stessa ammissione del ricorrente, che una parte del fenomeno erosivo riscontrato dal consulente, e del conseguente danno, si è verificato nel triennio antecedente al quinquennio che ha preceduto la notifica del ricorso, e quindi coperto da prescrizione: da ciò consegue che, nell'impossibilità di quantificare il quantum di erosione e di danno consequenziale che si è verificato in epoca antecedente al quinquennio e tenuto comunque conto che, come accertato dal consulente, il processo di erosione ha subito un'accelerazione a partire dall'anno 2008, si può equitativamente ridurre il danno per la riduzione della superficie del fondo in conseguenza dell'erosione, quantificato dal consulente in euro 2.148,00 (euro 6,00 x 358 mq perduti a seguito dell'erosione), ad euro
2.000,00 (attribuendo i 358 mq in parti uguali ai circa 12 anni intercorrenti tra l'anno 2010 e l'anno 2022 in cui è stata effettuata la consulenza si perverrebbe a circa 30 mq di terreno persi all'anno; tenuto però conto che l'erosione ha subito un'accelerazione a partire dall'anno 2008, si può immaginare che la perdita di terreno avutasi dall'anno 2008 all'anno
2012 sia stata pari a 40 mq annui, per un totale di 160 mq, e che, per converso, la perdita di terreno verificatasi dall'anno 2010 all'anno 2018 sia stata di circa 198 mq, pari a circa 25 mq annui;
con la conseguenza che la perdita di terreno verificatasi nei tre anni coperti da prescrizione sarebbe pari a 75 mq, per un valore complessivo di circa 150,00 euro).
…
13 La responsabilità degli eventi dannosi per cui è causa è ascrivibile alla convenuta CP_1
[...]
Come infatti accertato dal consulente tecnico d'ufficio, il torrente RE è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Avellino, pubblicato dal Ministero dei
Lavori Pubblici, al n. 109 (rif. n. 105 e n. 107), indicato tra gli affluenti di sinistra del fiume
Sabato.
L'ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia del corso d'acqua in questione è quindi la
. Controparte_1
Ed invero l'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e,
in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n° 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un.,
sent. n. 25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del
15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del 14/02/2018;
n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la CP_1
è custode del demanio fluviale poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le
funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in
vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere
interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere
idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che
<<tutte le funzioni relative alla tutela disciplina e utilizzazione delle risorse idriche con esclusione>
delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che le
eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e
in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica» e, nel secondo comma, che <<in particolare sono delegate le funzioni concernenti: lett. e la polizia delle acque>
14 - L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le
funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi
natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui
al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori
dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime
dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni
provvedano, per la parte di propria competenza, <
servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti
e Ia conservazione dei beni>>.
In quanto custode del torrente RE la è quindi responsabile, ai sensi dell'art. CP_1
2051 c.c., per i danni subiti dal fondo del ricorrente.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c. si deve infatti presumere che le periodiche esondazioni del torrente RE e la conseguente erosione subita dal fondo del ricorrente siano imputabili a detto ente, che ha in custodia il torrente in oggetto, in ragione di una omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
E' infatti pacifico che, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità
che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore,
estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass.,
sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n° 8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto: ed anzi il consulente ha concluso nel senso che la causa dell'erosione sia da ascriversi ad un cattivo stato manutentivo dell'alveo, oltre che alla successiva realizzazione della gabbionatura, che ha impresso una decisa accelerazione al processo di erosione.
Quanto alla predetta gabbionatura la ha contestato (invero genericamente) di CP_1
essere il soggetto che l'ha realizzata, così come ha asserito che il torrente RE sarebbe stato oggetto di una pluralità di interventi pubblici effettuati da plurime amministrazioni: ma tutto ciò non toglie che essa, quale custode del demanio idrico e, quindi,
15 anche del torrente RE, avrebbe avuto l'obbligo di controllare gli interventi effettuati nel torrente e le modalità della loro effettuazione, nonché di monitorarne gli effetti, ponendo rimedio a quelli eventualmente dannosi.
…
In definitiva, la va condannata al pagamento, a favore del ricorrente, Controparte_1
della somma di euro 24.019,72 (euro 2.000,00 per la riduzione della superficie del fondo in conseguenza dell'avvenuta erosione;
euro 9.815,80 per la perdita del soprasuolo;
euro
12.203,92 per il costo di ripristino fondo in conseguenza del fenomeno erosivo e degli allagamenti).
Trattandosi di debito di valore, la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data della consulenza (21.10.2022), che ha quantificato i danni all'attualità
(è d'altronde impossibile accertare la data precisa in cui si sono verificati i danni dell'erosione), fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti nel caso di specie dalla data della consulenza.
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che,
pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi,
il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
16 Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
…
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va condannata al CP_1
pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 264,00 per spese vive e della somma di euro 3.900,00 per onorari (fase di studio: euro 800,00; fase introduttiva: euro
600,00; fase istruttoria: euro 1.200,00; fase decisionale: euro 1.300,00), così determinata attenendosi a valori ricompresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza, che rientra nel detto scaglione pur tenendo conto di rivalutazione ed interessi che, ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali, vanno calcolati solo fino alla data della domanda: cfr. Cass., sez. 3, n° 2274 del 04/02/2005), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio vengono a loro volta poste definitivamente e per intero a carico della resistente , con conseguente sua condanna al Controparte_1
rimborso a parte ricorrente della somma da quest'ultima già versata al consulente di ufficio
(come documentalmente dimostrato).
…
In assenza di richiesta in tal senso, non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
24.019,72, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi)
17 dal 21.10.2022 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno a partire dal 21.10.2022 e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento a favore di di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro Parte_1
264,00 per spese vive ed in euro 3.900,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- le spese di consulenza tecnica di ufficio vengono poste definitivamente ed interamente a carico della , con conseguente sua condanna al rimborso a parte Controparte_1
ricorrente della somma da quest'ultima già versata al consulente di ufficio.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 07.05.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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