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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 7534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7534 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23891/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA Matteo RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23891/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GABETTA FERNANDO e Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. BONA GIANLU ); elettivamente domiciliato in VIA FONTANA C.F._1
5 MILANO, presso il difensore avv. GABETTA FERNANDO
parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
TE LU, elettivamente domiciliato in PIAZZA BERTARELLI, 1 MILANO, presso il difensore
parte convenuta pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
accertata ex art. 1456 cod. civ., ovvero, in subordine, dichiarata ex art. 1453 cod. civ, la risoluzione
del contratto di cui è causa, per fatto e colpa della convenuta, condannare la medesima in persona del
legale rappresentante pro tempore, a rilasciare immediatamente, libere da cose e persone, in favore
della ricorrente le porzioni immobiliari oggetto del predetto contratto, come descritte in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre CIP 4% e IVA 22%.
Per parte convenuta:
nel merito,
CP_ che il Tribunale voglia escludere la gravità dell'inadempimento asseritamente imputato alla e,
adottando ogni e più opportuno provvedimento, compensare le spese tra le parti.
in via istruttoria, qualora ritenuto necessario, l'esperimento di prova testimoniale sui seguenti
capitolo di prova:
Vero che, in data 9 giugno 2025, ha inviato, per il tramite del Suo referente , Persona_1
una proposta a per acquistare la proprietà dell'immobile di via Inganni n. 48 a Parte_1
Milano ove esercita l'attività di Parrucchiera dal 2008 e, al contempo, estinguere la posizione
debitoria della , come risulta dal doc. 4 di parte resistente Controparte_1
che si rammostra al teste ( ; CP_1
Vero che, in data 9 giugno 2025, ha inviato, per conto della signora , una Parte_2
proposta a per acquistare la proprietà dell'immobile di via Inganni n. 48 a Milano Parte_1
e, al contempo, estinguere la posizione debitoria della , Controparte_1
come risulta dal doc. 4 di parte resistente che si rammostra al teste ( . Per_1
pagina 2 di 6
A testimoni si inducono:
Sig.ra ; Parte_2
Sig. Persona_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. quale rappresentante di Parte_1 Controparte_2
instaurava il presente giudizio nei confronti di al fine di
[...] Controparte_1
ottenerne la condanna alla restituzione di un immobile concesso in locazione finanziaria.
La ricorrente in particolare esponeva:
- che in data 16.9.2008 (allora stipulava un contratto di CP_2 Controparte_2 CP_3
locazione finanziaria con la avente ad oggetto un immobile a uso commerciale, sito Controparte_4
in Milano, alla via Inganni n. 48;
- che il 23.8.2012 l'utilizzatrice variava la propria ragione sociale in Controparte_1
[...]
- che l'utilizzatrice interrompeva il pagamento dei canoni dal mese di agosto del 2023;
- che, conseguentemente, la concedente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa dedotta in contratto, in data 18.11.2024 comunicava la risoluzione di diritto del contratto di leasing, chiedendo alla utilizzatrice l'immediata restituzione dell'immobile;
- che, tuttavia, la resistente non vi provvedeva;
- che, pertanto, fermo restando il diritto di credito maturato a seguito della morosità
dell'utilizzatore, questi andava condannato all'immediata restituzione dei beni concessi in locazione finanziaria.
pagina 3 di 6 Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e, in particolare, evidenziando come , a seguito di mutamenti nella compagine sociale,
l'immobile a uso negozio era stato locato e che la morosità si era determinata per le difficoltà
sopravvenute nel pagamento dei canoni di locazione;
che, oggi, tuttavia, la conduttrice in locazione aveva avanzato alla concedente una proposta di acquisto dell'immobile..
Il giudice, ritenuto non necessario dare corso ad attività istruttoria, all'odierna udienza tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento.
Va, infatti, osservato come la resistente, costituendosi in giudizio, non ha contestato la propria morosità, ossia il mancato pagamento dei ratei della locazione finanziaria, limitandosi a giustificare gli stessi in ragione delle difficoltà insorte in capo alla società conduttrice dell'immobile in forza di un contratto di locazione, che avendo interrotto il pagamento dei canoni, aveva impedito alla resistente di pagare a sua volta i ratei del leasing.
Parte resistente, quindi, ha invocato un rinvio, deducendo come la conduttrice del negozio oggi avesse effettuato una proposta transattiva, finalizzata ad acquistare l'immobile.
Sennonchè, a fronte dell'indisponibilità da parte della ricorrente a valutare tale proposta transattiva,
non può che essere accolta la domanda di rilascio non contestata nei suoi presupposti e nella sua fondatezza.
Va, pertanto, dichiarato risolto di diritto a far data dal 18.11.2024 il contratto di leasing oggetto di causa, con conseguente condanna della convenuta all'immediata restituzione del bene concesso in pagina 4 di 6 locazione finanziaria e, quindi dell'immobile a uso commerciale sito in Milano, alla via Inganni n. 48,
così meglio identificato al N.C.E.U. del predetto Comune al Foglio 465, particella 57, subalterno 501.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in ragione del valore del bene, come desumibile dal prezzo di acquisto (euro 242.00,00), in complessivi euro 8.020,00, oltre c.p.a., di cui euro 545,00
per rimborso spese ed euro 975,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da quale rappresentante di Parte_1 [...]
nei confronti di dichiara risolto di diritto a far data Controparte_2 Controparte_1
dal 18.11.2024 il contratto di leasing oggetto di causa;
- condanna per l'effetto la convenuta all'immediata restituzione in favore della ricorrente dei beni concessi in locazione finanziaria e, quindi dell'immobile a uso commerciale sito in Milano, alla via
Inganni n. 48, così meglio identificato al N.C.E.U. del predetto Comune al Foglio 465, particella 57,
subalterno 501;
- condanna la convenuta a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
8.020,00, oltre c.p.a., di cui euro 545,00 per rimborso spese ed euro 975,00 per spese generali.
Così deciso in Milano , 9 ottobre 2025
Il giudice
RA RR
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA Matteo RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23891/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GABETTA FERNANDO e Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. BONA GIANLU ); elettivamente domiciliato in VIA FONTANA C.F._1
5 MILANO, presso il difensore avv. GABETTA FERNANDO
parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
TE LU, elettivamente domiciliato in PIAZZA BERTARELLI, 1 MILANO, presso il difensore
parte convenuta pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
accertata ex art. 1456 cod. civ., ovvero, in subordine, dichiarata ex art. 1453 cod. civ, la risoluzione
del contratto di cui è causa, per fatto e colpa della convenuta, condannare la medesima in persona del
legale rappresentante pro tempore, a rilasciare immediatamente, libere da cose e persone, in favore
della ricorrente le porzioni immobiliari oggetto del predetto contratto, come descritte in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre CIP 4% e IVA 22%.
Per parte convenuta:
nel merito,
CP_ che il Tribunale voglia escludere la gravità dell'inadempimento asseritamente imputato alla e,
adottando ogni e più opportuno provvedimento, compensare le spese tra le parti.
in via istruttoria, qualora ritenuto necessario, l'esperimento di prova testimoniale sui seguenti
capitolo di prova:
Vero che, in data 9 giugno 2025, ha inviato, per il tramite del Suo referente , Persona_1
una proposta a per acquistare la proprietà dell'immobile di via Inganni n. 48 a Parte_1
Milano ove esercita l'attività di Parrucchiera dal 2008 e, al contempo, estinguere la posizione
debitoria della , come risulta dal doc. 4 di parte resistente Controparte_1
che si rammostra al teste ( ; CP_1
Vero che, in data 9 giugno 2025, ha inviato, per conto della signora , una Parte_2
proposta a per acquistare la proprietà dell'immobile di via Inganni n. 48 a Milano Parte_1
e, al contempo, estinguere la posizione debitoria della , Controparte_1
come risulta dal doc. 4 di parte resistente che si rammostra al teste ( . Per_1
pagina 2 di 6
A testimoni si inducono:
Sig.ra ; Parte_2
Sig. Persona_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. quale rappresentante di Parte_1 Controparte_2
instaurava il presente giudizio nei confronti di al fine di
[...] Controparte_1
ottenerne la condanna alla restituzione di un immobile concesso in locazione finanziaria.
La ricorrente in particolare esponeva:
- che in data 16.9.2008 (allora stipulava un contratto di CP_2 Controparte_2 CP_3
locazione finanziaria con la avente ad oggetto un immobile a uso commerciale, sito Controparte_4
in Milano, alla via Inganni n. 48;
- che il 23.8.2012 l'utilizzatrice variava la propria ragione sociale in Controparte_1
[...]
- che l'utilizzatrice interrompeva il pagamento dei canoni dal mese di agosto del 2023;
- che, conseguentemente, la concedente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa dedotta in contratto, in data 18.11.2024 comunicava la risoluzione di diritto del contratto di leasing, chiedendo alla utilizzatrice l'immediata restituzione dell'immobile;
- che, tuttavia, la resistente non vi provvedeva;
- che, pertanto, fermo restando il diritto di credito maturato a seguito della morosità
dell'utilizzatore, questi andava condannato all'immediata restituzione dei beni concessi in locazione finanziaria.
pagina 3 di 6 Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e, in particolare, evidenziando come , a seguito di mutamenti nella compagine sociale,
l'immobile a uso negozio era stato locato e che la morosità si era determinata per le difficoltà
sopravvenute nel pagamento dei canoni di locazione;
che, oggi, tuttavia, la conduttrice in locazione aveva avanzato alla concedente una proposta di acquisto dell'immobile..
Il giudice, ritenuto non necessario dare corso ad attività istruttoria, all'odierna udienza tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento.
Va, infatti, osservato come la resistente, costituendosi in giudizio, non ha contestato la propria morosità, ossia il mancato pagamento dei ratei della locazione finanziaria, limitandosi a giustificare gli stessi in ragione delle difficoltà insorte in capo alla società conduttrice dell'immobile in forza di un contratto di locazione, che avendo interrotto il pagamento dei canoni, aveva impedito alla resistente di pagare a sua volta i ratei del leasing.
Parte resistente, quindi, ha invocato un rinvio, deducendo come la conduttrice del negozio oggi avesse effettuato una proposta transattiva, finalizzata ad acquistare l'immobile.
Sennonchè, a fronte dell'indisponibilità da parte della ricorrente a valutare tale proposta transattiva,
non può che essere accolta la domanda di rilascio non contestata nei suoi presupposti e nella sua fondatezza.
Va, pertanto, dichiarato risolto di diritto a far data dal 18.11.2024 il contratto di leasing oggetto di causa, con conseguente condanna della convenuta all'immediata restituzione del bene concesso in pagina 4 di 6 locazione finanziaria e, quindi dell'immobile a uso commerciale sito in Milano, alla via Inganni n. 48,
così meglio identificato al N.C.E.U. del predetto Comune al Foglio 465, particella 57, subalterno 501.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in ragione del valore del bene, come desumibile dal prezzo di acquisto (euro 242.00,00), in complessivi euro 8.020,00, oltre c.p.a., di cui euro 545,00
per rimborso spese ed euro 975,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da quale rappresentante di Parte_1 [...]
nei confronti di dichiara risolto di diritto a far data Controparte_2 Controparte_1
dal 18.11.2024 il contratto di leasing oggetto di causa;
- condanna per l'effetto la convenuta all'immediata restituzione in favore della ricorrente dei beni concessi in locazione finanziaria e, quindi dell'immobile a uso commerciale sito in Milano, alla via
Inganni n. 48, così meglio identificato al N.C.E.U. del predetto Comune al Foglio 465, particella 57,
subalterno 501;
- condanna la convenuta a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
8.020,00, oltre c.p.a., di cui euro 545,00 per rimborso spese ed euro 975,00 per spese generali.
Così deciso in Milano , 9 ottobre 2025
Il giudice
RA RR
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