Sentenza 12 novembre 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/11/2010, n. 22953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22953 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18324-2006 proposto da:
ZE OL *[...]*, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA 31, presso lo studio dell'avvocato DE DOMINICIS TOMMASO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TABASSO GUIDO giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
LI O\ *[...]*, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLE MUSE 8, presso lo studio dell'avvocato FIORE ALESSIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GARIGLIO CHIARA giusta delega in calce al controricorso;
CASTELLO GESTIONE CREDITI S.R.L. (già INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A.) *04951360967*, in persona del Dott. \Niven Scott Michael\, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato GARGANI BENEDETTO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FIORETTA PIERO, FIORETTA ENRICO giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrenti -
e contro
WORKMEN MACHINE TOOLS SCRL IN LCA, CREDITO FONDIARIO INDUSTRIALE FONSPA ISTITUTO FINANZIAMENTI MEDIO LUNGO TERMINE S.P.A. E PER ESSA *08360630159*, M.P.S. S.P.A., \RESTIVO ALFREDO\, COOP SAFIZ SCRL IN LCA, \BOLLANO LAURA\;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3678/2005 del TRIBUNALE di TORINO, SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 20/04/2005, depositata il 03/06/2005 22068/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;
udito l'Avvocato TABASSO GUIDO;
udito l'Avvocato GARIGLIO CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA AURELIO che ha concluso con l'inammissibilità in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 20 aprile-3 giugno 2005 il Tribunale di Torino ha rigettato la opposizione agli atti esecutivi proposta da ON AO, rilevando che la stessa era inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di cinque giorni dal compimento dell'atto impugnato (avviso di vendita immobiliare ricevuto il *29 aprile 2003* a mani del debitore, anziché nel domicilio eletto).
Avverso tale decisione il ON\ ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi.
Resistono con distinti controricorsi la LO Gestioni Credito e il LI che hanno depositato anche memorie ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno premettere che nel caso di specie non sono applicabili "ratione temporis" le disposizioni introdotte con D.Lgs. n. 40 del 2006, in particolare l'art. 366 bis c.p.c. che prevedeva la obbligatoria formulazione di quesiti di diritto nel caso di denuncia di violazione di norme di diritto.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 84, 100, 141, 156, 170, 617, 140, 176 e 487 c.p.c. e norme correlate, omesso insufficiente esame di punti decisivi della controversia omessa, insufficiente, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il Tribunale aveva ritenuto la validità della notificazione dell'avviso di asta effettuata personalmente, invece che al domicilio eletto.
Si trattava, alla evidenza, di una nullità insanabile. Il Tribunale aveva escluso uno specifico interesse del ON\ a ricevere la notificazione dell'avviso d'asta presso il domicilio eletto, osservando che di esso, comunque, non vi era alcuna necessità, considerato che il Notaio designato aveva fissato, con provvedimento reso alla udienza del 20 marzo 2003, la data e l'ora dell'incanto, e le sue modalità, con la indicazione dei prezzi ridotti e gli aumenti minimi.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 115, 116, 140, 170 e 490 c.p.c., art. 576 c.p.c., comma 1, n. 5, artt. 591 bis e 617 c.p.c. e norme correlate, omesso o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, omessa, insufficiente, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa punti decisivi della controversia.
Considerato che l'avviso d'asta fissava come termine ultimo per partecipare alla gara le ore 12 del giorno precedente l'incanto e che il giorno precedente era il (sabato), il lunedì festivo ed il giorno precedente cadeva di domenica, la signora IE VA si era recata dal notaio per presentare la domanda di partecipazione all'asta sia il sabato mattina (trovando tuttavì a lo studio notarile chiuso) sia il giorno dell'asta, ma il Notaio la aveva esclusa dalla partecipazione.
Per questo motivo, il ON\ aveva proposto opposizione, rilevando che il mancato rispetto da parte del notaio delegato del termine fissato ex art. 576 c.p.c., comma 1, n. 5, che aveva determinato la nullità dell'asta e di tutto gli atti conseguenti. Il Tribunale di Torino, rigettando la opposizione, era incorso in tutte le violazioni di norme di legge e di vizi della motivazione denunciati.
I motivi esposti possono essere esaminati congiuntamente essendo le censure connesse ed interdipendenti e finalizzate tutte al riconoscimento dell'asserita nullità del processo esecutivo. Osserva la Corte che non è anzitutto ravvisabile il presupposto delle conseguenze pregiudizievoli lamentate dai ricorrenti e cioè la mancata conoscenza della procedura esecutiva a loro carico. Il ON\ - ha osservato tra l'altro il Tribunale - aveva avuto conoscenza della data fissata per l'incanto e delle relative modalità di esecuzione. La moglie di lui, e aveva ricevuto a sue mani la notificazione dell'avviso di asta, aveva partecipato, con esito positivo, all'incanto e si era resa aggiudicataria di un lotto (il 4^).
Una eventuale nullità della notificazione sarebbe stata sanata, avendo l'atto raggiunto il suo scopo.
Sul punto il ricorrente si limita a ribadire che la notifica avrebbe dovuto essere effettuata presso il domicilio eletto. Appare comunque del tutto assorbente il rilievo per cui la notifica dell'avviso d'asta non sarebbe stata neppure necessaria, nel caso di specie, essendo stata la data di essa già fissata con provvedimento del Notaio designato alla udienza del 20 marzo 2003. (V. Cass. n. 22794 del 28.10.2009). In buona sostanza, il Tribunale ha rilevato che il debitore non poteva lamentare la mancata partecipazione all'asta. La controversia sottoposta all'esame di questa Corte può, pertanto, essere decisa senza necessità di affrontare il problema dell'applicabilità al caso di specie dell'art. 2929 c.c., per il quale "la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o la assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il cado di collusione con il creditore procedente".
Con autonoma "ratio decidendi", che assume rilevanza pregiudiziale rispetto a tale tematica, il Tribunale, infatti, ha osservato che, nel caso di specie, unica legittimata a proporre opposizione sarebbe stata la NZ (terza esclusa dalla gara per non avere presentato la propria domanda di partecipazione dei termini) non certo il ON\ il quale non aveva fornito la prova di un proprio interesse a proporre opposizione.
Contro le argomentazioni svolte dal Tribunale, il ricorrente si limita a ribadire le questioni già sollevate dinanzi al primo giudice.
Il Tribunale ha escluso alla radice un interesse dell'opponente a proporre impugnazione avverso la esecuzione immobiliare intrapresa, tra l'altro, da LO Gestioni Credito e LD A\, mancando la prova della violazione di un interesse giuridico del soggetto, derivante dal compimento dell'atto regolare.
Il ON\ non aveva neppure allegato, ne' offerto di provare, che la partecipazione all'asta da parte della NZ avrebbe comportato un esito diverso dell'incanto ed il ricavo di una somma maggiore.
Avverso tale motivazione, il ricorrente si limita a riproporre generiche censure, osservando che la prova relativa ad un fatto che non si è verificato sarebbe del tutto impossibile.
Le argomentazioni che precedono assorbono tutte le censure formulate con il secondo motivo di ricorso.
Si richiama sul punto la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: "In tema di espropriazione immobiliare il debitore esecutato è carente di interesse a proporre opposizione agli atti esecutivi, per violazione delle disposizioni, che disciplinano le modalità dell'incanto, se non deduce contestualmente che dalla violazione di esse gli e1 derivata la lesione del diritto a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile, avendo impedito ulteriori e più convenienti offerte" (Cass. 22 marzo 1996 n. 2512). Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/OO) di cui Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore di LD A\ e LO Gestione Crediti s.r.l..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2010