Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/06/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2101 del Ruolo Generale degli Affari civili dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...], in Parte_1 C.F._1
data 02/10/1977, elettivamente domiciliato in Misilmeri, corso Vittorio
Emanuele n. 539, presso l'avv. Elisabetta Ferraro che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
(C.F. ), nata a Palermo, in [...] Parte_2 C.F._2
23/08/1986, elettivamente domiciliata in Villabate, piazza della Regio-
ne n. 42, presso l'avv. Giuseppe Arduino che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrenti –
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
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– interveniente necessario –
Oggetto: ricorso per divorzio congiunto.
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 29/05/2025 le parti concludevano come da note scritte alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del ma-
trimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribu-
nale nella causa di separazione.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricosti-
tuiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spiri-
tuale tra di essi.
Risulta documentalmente provato che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separazione consensuale n. 7313/2012,
pronunziato da questo Tribunale in data 26/10/2012.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo e delle successive note di trattazione scritte, da ritenere in questa sede in-
tegralmente richiamate.
Le suddette condizioni sono conformi alla legge, all'ordine pubblico e all'interesse della prole minorenne.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n. 2101/2024
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automation.olecontain Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi- er tuite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Misilmeri, in data
23/11/2006, da , nato a [...], in data [...] Parte_1
e da , nata a [...], in data [...], trascritto nei Parte_2
registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 24, parte I,
dell'anno 2006;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Termini Imerese, in data 25.06.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Daniele Salvatore Abbate
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile