TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/12/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa DO LC, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2632 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(CS) ed ivi alla C.da Pietrabianca 51 (C.F.: ), elettivamente domiciliata in San C.F._1
MA AN ed ivi alla via S. Pertini n. 13, presso e nello studio dell'Avv. Vito Frank Barbagallo E (codice fiscale: – indirizzo PEC: avv. iuffre. fax n. CodiceFiscale_2 Email_1
0984-513300), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma Controparte_1
(RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avvocato GILDA AVENA (C.F.: , C.F._3
PEC: t) in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Email_3
n ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza Loreto, Per_1
22/A 87100 COSENZA presso l'Avvocatura dell'Istituto
Resistente Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe ha introdotto il presente giudizio ex comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c. al fine di contestare le conclusioni del CTU (dottor che nel giudizio per ATPO n. 5148/2024 ha ritenuto Per_2 insussistente il requisito sanitario utile a fini del conseguimento della pensione e dell'indennità speciale per ciechi civili parziali. Ha concluso chiedendo, previa rinnovazione della CTU, di Dichiarare che la ricorrente, e previa disponenda CTU, versa nelle condizioni sanitarie previste e legittimanti la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione in suo favore dei ratei maturati e maturandi a titolo di pensione per i ciechi civili parziali (ventesimisti), nonché a titolo di indennità speciale per i ciechi parziali (ventesimisti), con decorrenza dalla data di presentazione della relativa domanda amministrativa o da quell'altra data ritenuta di Giustizia;
L' ha resistito al ricorso instando per il suo rigetto per infondatezza. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo informatico all'esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
26-05-2025, data deposito atto di dissenso 24-05-2025) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 21-06-2025.
Ciò posto, valga sempre in via preliminare rilevare che alla luce del consolidato orientamento della SC:
In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis,
Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del
2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Tanto premesso, nel merito il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni.
Infondata si rivela anzitutto la doglianza che parte attrice solleva in relazione al conferimento, nel giudizio per ATPO, dell'incarico peritale ad un medico non specializzato in medicina legale;
premesso che parte ricorrente nulla ha eccepito in seguito alla nomina del ctu nella persona del dottor Per_2
(sollevando tale doglianza soltanto in questa sede) il giudice designato ha condivisibilmente conferito incarico a CTU specializzato nella branca dell'oculistica, proprio in adeguata e accorta considerazione dell'accertamento peritale che era chiamato a compiere (vale a dire l'accertamento della cecità parziale).
Nel resto, il ricorso è infondato posto che le contestazioni non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal c.t.u. e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale.
Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni. Infatti i motivi della contestazione, quanto alla generalizzata condizione della parte peggiore rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale, integrano un'ipotesi di mero dissenso diagnostico. Infatti, le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass, n. 2151/2004).
Parte ricorrente si limita, invero, ad atteggiamento difensivo meramente oppositivo, contrapponendo la propria deduzione in ordine alla gravità delle patologie a quella ritenuta dall'ausiliare.
Valga richiamare, sul punto, l'insegnamento della SC secondo cui il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. prevede che nel ricorso introduttivo del giudizio debbano essere specificati, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di a.t.p.o.. La previsione si pone in linea con il dichiarato fine dell' introduzione dell' art. 445 bis c.p.c.. , che è stato quello di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa contribuisce quindi a scoraggiare giudizi di merito fondati su ragioni meramente contrappositive alle conclusioni del c.t.u, richiedendo che le argomentazioni che vengono formulate ("specificate") propongano le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dall'ausiliare del Giudice ed esplicitino in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte.
Pertanto, sulla base dei risultati dell'elaborato peritale, tratti dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, condivisi da quest'Ufficio in quanto si presentano completi, precisi e persuasivi, oltre che non infirmate da serie e fondate contestazioni, il ricorso non può che essere respinto, osservandosi che la documentazione di nuova formazione allegata al ricorso non attesta alcun aggravamento rilevante (la
TAC (O.C.T.) effettuata in data 15.04.2025 non apporta invero alcun elemento nuovo, dandosi atto persino che per l'occhio destro l'esame non risulta eseguibile e che per quello sinistro sussiste un profilo retinico miopico già adeguatamente valutato dall'ausiliare nel giudizio per ATPO). Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso;
nonostante la soccombenza, parte ricorrente non può essere condannata al pagamento delle spese di lite stante la dichiarazione di esonero in calce al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Cosenza, 16 dicembre 2025 Il Giudice
DO LC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa DO LC, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2632 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(CS) ed ivi alla C.da Pietrabianca 51 (C.F.: ), elettivamente domiciliata in San C.F._1
MA AN ed ivi alla via S. Pertini n. 13, presso e nello studio dell'Avv. Vito Frank Barbagallo E (codice fiscale: – indirizzo PEC: avv. iuffre. fax n. CodiceFiscale_2 Email_1
0984-513300), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma Controparte_1
(RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avvocato GILDA AVENA (C.F.: , C.F._3
PEC: t) in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Email_3
n ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza Loreto, Per_1
22/A 87100 COSENZA presso l'Avvocatura dell'Istituto
Resistente Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe ha introdotto il presente giudizio ex comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c. al fine di contestare le conclusioni del CTU (dottor che nel giudizio per ATPO n. 5148/2024 ha ritenuto Per_2 insussistente il requisito sanitario utile a fini del conseguimento della pensione e dell'indennità speciale per ciechi civili parziali. Ha concluso chiedendo, previa rinnovazione della CTU, di Dichiarare che la ricorrente, e previa disponenda CTU, versa nelle condizioni sanitarie previste e legittimanti la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione in suo favore dei ratei maturati e maturandi a titolo di pensione per i ciechi civili parziali (ventesimisti), nonché a titolo di indennità speciale per i ciechi parziali (ventesimisti), con decorrenza dalla data di presentazione della relativa domanda amministrativa o da quell'altra data ritenuta di Giustizia;
L' ha resistito al ricorso instando per il suo rigetto per infondatezza. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo informatico all'esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
26-05-2025, data deposito atto di dissenso 24-05-2025) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 21-06-2025.
Ciò posto, valga sempre in via preliminare rilevare che alla luce del consolidato orientamento della SC:
In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis,
Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del
2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Tanto premesso, nel merito il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni.
Infondata si rivela anzitutto la doglianza che parte attrice solleva in relazione al conferimento, nel giudizio per ATPO, dell'incarico peritale ad un medico non specializzato in medicina legale;
premesso che parte ricorrente nulla ha eccepito in seguito alla nomina del ctu nella persona del dottor Per_2
(sollevando tale doglianza soltanto in questa sede) il giudice designato ha condivisibilmente conferito incarico a CTU specializzato nella branca dell'oculistica, proprio in adeguata e accorta considerazione dell'accertamento peritale che era chiamato a compiere (vale a dire l'accertamento della cecità parziale).
Nel resto, il ricorso è infondato posto che le contestazioni non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal c.t.u. e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale.
Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni. Infatti i motivi della contestazione, quanto alla generalizzata condizione della parte peggiore rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale, integrano un'ipotesi di mero dissenso diagnostico. Infatti, le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass, n. 2151/2004).
Parte ricorrente si limita, invero, ad atteggiamento difensivo meramente oppositivo, contrapponendo la propria deduzione in ordine alla gravità delle patologie a quella ritenuta dall'ausiliare.
Valga richiamare, sul punto, l'insegnamento della SC secondo cui il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. prevede che nel ricorso introduttivo del giudizio debbano essere specificati, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di a.t.p.o.. La previsione si pone in linea con il dichiarato fine dell' introduzione dell' art. 445 bis c.p.c.. , che è stato quello di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa contribuisce quindi a scoraggiare giudizi di merito fondati su ragioni meramente contrappositive alle conclusioni del c.t.u, richiedendo che le argomentazioni che vengono formulate ("specificate") propongano le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dall'ausiliare del Giudice ed esplicitino in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte.
Pertanto, sulla base dei risultati dell'elaborato peritale, tratti dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, condivisi da quest'Ufficio in quanto si presentano completi, precisi e persuasivi, oltre che non infirmate da serie e fondate contestazioni, il ricorso non può che essere respinto, osservandosi che la documentazione di nuova formazione allegata al ricorso non attesta alcun aggravamento rilevante (la
TAC (O.C.T.) effettuata in data 15.04.2025 non apporta invero alcun elemento nuovo, dandosi atto persino che per l'occhio destro l'esame non risulta eseguibile e che per quello sinistro sussiste un profilo retinico miopico già adeguatamente valutato dall'ausiliare nel giudizio per ATPO). Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso;
nonostante la soccombenza, parte ricorrente non può essere condannata al pagamento delle spese di lite stante la dichiarazione di esonero in calce al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Cosenza, 16 dicembre 2025 Il Giudice
DO LC