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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20061 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 margine del ricorso, dall'avv. VALENTI CRISTIAN presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta procura a margine del CP_1 ricorso, dall'avv. VILLANI ROBERTO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/10/2025 e , premettendo di Parte_1 CP_1 aver contratto matrimonio in Napoli il 16/07/1993 dalla cui unione nascevano i figli Per_1
( nata ad [...] il [...]) e ( nato ad [...] il [...])
[...] Persona_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 30.01.2020, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n.690/2020 del 06.02.2020, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio .
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “- Assegnare l'abitazione costituente la casa coniugale, di proprietà aliena, sita in Napoli alla Via Aria Nova IV Trav. n. 17 - in uso nella sua attuale consistenza - in uno al mobilio, arredi e suppellettili ivi esistenti - alla sig.ra affinchè la continui ad abitare unitamente alla figlia in modo da CP_1 Persona_3 non disgregare l'intero nucleo familiare. La sig.ra continuerà a sostenere le spese relative al CP_1 canone locatizio del predetto cespite ed alle utenze allo stesso asservite;
-Ritenere che i figli
, e sono economicamente autosufficienti e, pertanto, non disporre Persona_1 Per_2 Per_3 alcun assegno di mantenimento;
-Dare atto che non vi è luogo a provvedere a qualsiasi forma di sostentamento e/o assegno divorzili in favore dell'uno o dell'altro attesa l'equivalenza delle condizioni economiche delle parti. -Dare atto che le parti hanno già definito tutti i loro rapporti patrimoniali inerenti allo scioglimento della comunione legale, per cui non ci sono né beni comuni da dividere od assegnare, né beni di proprietà esclusiva dell'una in possesso dell'altra da restituire. - Autorizzare i sigg.ri e al reciproco rinnovo e/o rilascio Parte_1 CP_1 del passaporto e di ogni altro documento afferente la propria identità. -Per quanto non previsto e regolamentato nei presenti accordi, troveranno applicazione le norme vigenti in materia e le statuizioni di cui al Decreto di Omologa emesso dal Tribunale di Napoli in data 06/02/2020 e depositato in cancelleria in pari data (RG 33813/19) che ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. -Le spese e le competenze del presente giudizio devono intendersi integralmente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Evidenzia il
Collegio, che, attesa l'insussistenza dei presupposti della assegnazione della casa coniugale -stante l'allegata autosufficienza economica dei figli maggiorenni - la disciplina riguardante l'abitazione
2 familiare deve intendersi come comune volontà delle parti di lasciare la stessa nella disponibilità di
. CP_1
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il
16/07/1993 (atto n. 175 ,parte II , S. A, sez. X, reg. Atti Matrimonio anno 1993 );
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp att c.p.c, (Ordinamento dello Stato Civile)
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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