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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/12/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati
Dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
Dott. LUISA BETTIO Giudice
Dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3220/2024 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TA RA
ATTORE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BERTELLI MARINA ( ) C.F._3
CONVENUTA on l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELL'ATTORE:
In via preliminare:
1)Accertarsi e dichiararsi la competenza del giudice italiano, con riguardo alla fattispecie in esame, e ciò ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1), art. 3, lett. a-i), art. 7 Reg. UE n. 2019/1111 (Bruxelles II ter), accertarsi, dichiararsi ed applicarsi al procedimento de quo la legge dello Stato italiano ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni: art.
8 - Regolamento UE n. 1259/2010 - Roma III;
art. 1 – art. pagina 1 di 5
5 -Convenzione dell'Aja del 19.10.1996; art. 3, lett.b - Reg. CE n. 4/2009 e
Protocollo dell'Aja del 23.11.2007, art. 3 e art. 4, avuto in considerazione il fatto che la residenza abituale dei coniugi e del minore è in Italia a Cadoneghe (PD), via
Giorgio Vasari n.16, int. 18.
In ragione delle argomentazioni svolte nelle premesse in fatto ed in diritto pronunciare la separazione personale dei coniugi signor e signora Parte_1 con addebito della stessa alla resistente Controparte_2
(signora ai sensi e per gli effetti di cui all'art.151 c.c., Controparte_2 accertato e ritenuto che il comportamento di quest'ultima è contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
In via subordinata:
In ragione delle argomentazioni svolte nelle premesse in fatto ed in diritto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi signor e signora Parte_1
CP_1 Controparte_2
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:
Dichiararsi la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati e con obbligo di comunicazione delle rispettive residenze.
CONCLUSIONI DEL P.M.: Si riserva ogni facoltà di legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.6.2024, , cittadino rumeno Parte_1
e moldavo, residente in Italia, in attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana, premesso di aver contratto matrimonio il 13.10.2022 con Controparte_1
, cittadina statunitense, in Las Vegas (USA), che i coniugi
[...] avevano fissato la loro residenza in Italia, a Cadoneghe (PD), che dall'unione era nato il figlio , in data 10.7.2023, che aveva assunto la cittadinanza moldava e Per_1 statunitense, che la convivenza era divenuta intollerabile, a causa della condotta della moglie, che aveva manifestato disinteresse per il figlio, presentava uno stato di continua agitazione, aveva manifestato intenti autolesionistici e lo aveva minacciato di morte, non assumeva la terapia prescritta dai sanitari e assumeva invece alcolici e sostanze stupefacenti, aveva intrapreso frequentazioni con sconosciuti, reperiti sui social e da ultimo si era allontanata dal domicilio coniugale per recarsi negli Stati pagina 2 di 5 Uniti per cure, delle quali non gli aveva fornito alcuna notizia, che i sanitari che avevano curato la resistente, in seguito agli episodi di scompenso psicotico che l'avevano colpita, gli avevano segnalato la necessità che il figlio non fosse Per_1 lasciato solo con la madre, che la stessa era in procinto di rientrare in Italia, chiedeva che, previa emanazione di provvedimenti inaudita altera parte a tutela del minore, fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie, con i provvedimenti conseguenti.
La resistente si costituiva in giudizio per la fase cautelare e successivamente ai fini del giudizio di merito, contrastando le allegazioni del ricorrente, rilevando che era intenzione dei coniugi stabilirsi negli Statui Uniti, tanto che il marito aveva inoltrato la relativa domanda ai competenti uffici amministrativi e che, in attesa, i coniugi erano rientrati in Italia, che essa era stata colpita da una grave forma di depressione post partum ed in tale delicata fase non era stata compresa e sostenuta dal marito, che essa non aveva mai rappresentato un pericolo per il figlio, che il suo rientro per cure negli Stati Uniti era stato concordato fra i coniugi ed il marito, anziché accompagnarla, potendo lavorare da remoto, era rimasto in Italia e, al suo rientro, anziché completare le pratiche per il trasferimento negli Stati Uniti, le aveva fatto trovare il decreto di protezione in data 28.6.2024, con il quale era stato disposto il divieto di avvicinamento all'abitazione familiare e a quella dei nonni paterni e ad ogni altro luogo frequentato dal marito e dal figlio ed era stata ammessa la Per_1 sola facoltà di avere contatti telefonici con il marito, era stata data delega ai Servizi
Sociali competenti di immediata presa in carico del nucleo familiare per valutare la possibilità di attivazione di visite con il minore in modalità protetta per la durata di 3 mesi, decorrenti dall'avvenuta esecuzione, ed era stato inoltre disposto il divieto di espatrio del minore, chiedeva la revoca dell'ordine di protezione, l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso di lei e un contributo di mantenimento a carico del marito, essendo priva di redditi e non si opponeva alla pronuncia di separazione, con esclusione dell'addebito.
Con ordinanza in data 17.7.2024, il decreto ex art.473-bis 15 c.p.c. veniva parzialmente modificato, in particolare mediante revoca del divieto di avvicinamento della resistente al figlio, al coniuge e ai di lui familiari.
Alla successiva udienza di comparizione dei coniugi del 22.11.2024 non era possibile la conciliazione. pagina 3 di 5 Con ordinanza del 24.11.2024, il Giudice delegato pronunciava i provvedimenti temporanei.
Su concorde richiesta delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione personale, all'udienza del 7.11.2025.
***
Stanti gli elementi di estraneità che riguardano la fattispecie (coniugi aventi cittadinanza straniera, anche se nelle more il ricorrente ha acquisito anche la cittadinanza italiana – doc.33) va valutata preliminarmente la questione della competenza giurisdizionale del Tribunale di Padova. In merito va osservato che la competenza giurisdizionale del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione personale risulta sussistente ai sensi dell'art.3, paragrafo a), lettera i) del Reg. UE
n.2019/1111, che indica, fra le varie ipotesi, quella del giudice nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi, essendo entrambi residenti in Italia e nel circondario del Tribunale di Padova (Cadoneghe).
Quanto alla legge applicabile alla fattispecie va ritenuto trattarsi della legge italiana.
Infatti, ai sensi dell'art.8 del Reg. UE n.1259/2010 del Consiglio, del 20.12.2010, in mancanza di una scelta concorde delle parti sulla legge applicabile, scelta che non risulta sussistente nel caso concreto, deve applicarsi, ai sensi della lettera a) dello stesso art.8, la legge del luogo della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui
è adita l'autorità giurisdizionale, con conseguente applicazione nel caso in esame della legge italiana.
Ciò premesso in rito, nel merito va osservato che i contrasti tra i coniugi, descritti nei rispettivi atti e la ferma volontà manifestata da entrambi, in udienza e con la formulazione di conclusioni - sul punto conformi - di ottenere la separazione, attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi e giustificano la dichiarazione di separazione personale tra gli stessi.
Va provveduto con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre domande delle parti, non ancora istruite.
Le statuizioni sulle spese vanno riservate alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
pagina 4 di 5 dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; Controparte_1 provvede con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est.
dott. Federica Sacchetto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati
Dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
Dott. LUISA BETTIO Giudice
Dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3220/2024 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TA RA
ATTORE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BERTELLI MARINA ( ) C.F._3
CONVENUTA on l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELL'ATTORE:
In via preliminare:
1)Accertarsi e dichiararsi la competenza del giudice italiano, con riguardo alla fattispecie in esame, e ciò ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1), art. 3, lett. a-i), art. 7 Reg. UE n. 2019/1111 (Bruxelles II ter), accertarsi, dichiararsi ed applicarsi al procedimento de quo la legge dello Stato italiano ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni: art.
8 - Regolamento UE n. 1259/2010 - Roma III;
art. 1 – art. pagina 1 di 5
5 -Convenzione dell'Aja del 19.10.1996; art. 3, lett.b - Reg. CE n. 4/2009 e
Protocollo dell'Aja del 23.11.2007, art. 3 e art. 4, avuto in considerazione il fatto che la residenza abituale dei coniugi e del minore è in Italia a Cadoneghe (PD), via
Giorgio Vasari n.16, int. 18.
In ragione delle argomentazioni svolte nelle premesse in fatto ed in diritto pronunciare la separazione personale dei coniugi signor e signora Parte_1 con addebito della stessa alla resistente Controparte_2
(signora ai sensi e per gli effetti di cui all'art.151 c.c., Controparte_2 accertato e ritenuto che il comportamento di quest'ultima è contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
In via subordinata:
In ragione delle argomentazioni svolte nelle premesse in fatto ed in diritto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi signor e signora Parte_1
CP_1 Controparte_2
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:
Dichiararsi la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati e con obbligo di comunicazione delle rispettive residenze.
CONCLUSIONI DEL P.M.: Si riserva ogni facoltà di legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.6.2024, , cittadino rumeno Parte_1
e moldavo, residente in Italia, in attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana, premesso di aver contratto matrimonio il 13.10.2022 con Controparte_1
, cittadina statunitense, in Las Vegas (USA), che i coniugi
[...] avevano fissato la loro residenza in Italia, a Cadoneghe (PD), che dall'unione era nato il figlio , in data 10.7.2023, che aveva assunto la cittadinanza moldava e Per_1 statunitense, che la convivenza era divenuta intollerabile, a causa della condotta della moglie, che aveva manifestato disinteresse per il figlio, presentava uno stato di continua agitazione, aveva manifestato intenti autolesionistici e lo aveva minacciato di morte, non assumeva la terapia prescritta dai sanitari e assumeva invece alcolici e sostanze stupefacenti, aveva intrapreso frequentazioni con sconosciuti, reperiti sui social e da ultimo si era allontanata dal domicilio coniugale per recarsi negli Stati pagina 2 di 5 Uniti per cure, delle quali non gli aveva fornito alcuna notizia, che i sanitari che avevano curato la resistente, in seguito agli episodi di scompenso psicotico che l'avevano colpita, gli avevano segnalato la necessità che il figlio non fosse Per_1 lasciato solo con la madre, che la stessa era in procinto di rientrare in Italia, chiedeva che, previa emanazione di provvedimenti inaudita altera parte a tutela del minore, fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie, con i provvedimenti conseguenti.
La resistente si costituiva in giudizio per la fase cautelare e successivamente ai fini del giudizio di merito, contrastando le allegazioni del ricorrente, rilevando che era intenzione dei coniugi stabilirsi negli Statui Uniti, tanto che il marito aveva inoltrato la relativa domanda ai competenti uffici amministrativi e che, in attesa, i coniugi erano rientrati in Italia, che essa era stata colpita da una grave forma di depressione post partum ed in tale delicata fase non era stata compresa e sostenuta dal marito, che essa non aveva mai rappresentato un pericolo per il figlio, che il suo rientro per cure negli Stati Uniti era stato concordato fra i coniugi ed il marito, anziché accompagnarla, potendo lavorare da remoto, era rimasto in Italia e, al suo rientro, anziché completare le pratiche per il trasferimento negli Stati Uniti, le aveva fatto trovare il decreto di protezione in data 28.6.2024, con il quale era stato disposto il divieto di avvicinamento all'abitazione familiare e a quella dei nonni paterni e ad ogni altro luogo frequentato dal marito e dal figlio ed era stata ammessa la Per_1 sola facoltà di avere contatti telefonici con il marito, era stata data delega ai Servizi
Sociali competenti di immediata presa in carico del nucleo familiare per valutare la possibilità di attivazione di visite con il minore in modalità protetta per la durata di 3 mesi, decorrenti dall'avvenuta esecuzione, ed era stato inoltre disposto il divieto di espatrio del minore, chiedeva la revoca dell'ordine di protezione, l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso di lei e un contributo di mantenimento a carico del marito, essendo priva di redditi e non si opponeva alla pronuncia di separazione, con esclusione dell'addebito.
Con ordinanza in data 17.7.2024, il decreto ex art.473-bis 15 c.p.c. veniva parzialmente modificato, in particolare mediante revoca del divieto di avvicinamento della resistente al figlio, al coniuge e ai di lui familiari.
Alla successiva udienza di comparizione dei coniugi del 22.11.2024 non era possibile la conciliazione. pagina 3 di 5 Con ordinanza del 24.11.2024, il Giudice delegato pronunciava i provvedimenti temporanei.
Su concorde richiesta delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione personale, all'udienza del 7.11.2025.
***
Stanti gli elementi di estraneità che riguardano la fattispecie (coniugi aventi cittadinanza straniera, anche se nelle more il ricorrente ha acquisito anche la cittadinanza italiana – doc.33) va valutata preliminarmente la questione della competenza giurisdizionale del Tribunale di Padova. In merito va osservato che la competenza giurisdizionale del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione personale risulta sussistente ai sensi dell'art.3, paragrafo a), lettera i) del Reg. UE
n.2019/1111, che indica, fra le varie ipotesi, quella del giudice nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi, essendo entrambi residenti in Italia e nel circondario del Tribunale di Padova (Cadoneghe).
Quanto alla legge applicabile alla fattispecie va ritenuto trattarsi della legge italiana.
Infatti, ai sensi dell'art.8 del Reg. UE n.1259/2010 del Consiglio, del 20.12.2010, in mancanza di una scelta concorde delle parti sulla legge applicabile, scelta che non risulta sussistente nel caso concreto, deve applicarsi, ai sensi della lettera a) dello stesso art.8, la legge del luogo della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui
è adita l'autorità giurisdizionale, con conseguente applicazione nel caso in esame della legge italiana.
Ciò premesso in rito, nel merito va osservato che i contrasti tra i coniugi, descritti nei rispettivi atti e la ferma volontà manifestata da entrambi, in udienza e con la formulazione di conclusioni - sul punto conformi - di ottenere la separazione, attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi e giustificano la dichiarazione di separazione personale tra gli stessi.
Va provveduto con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre domande delle parti, non ancora istruite.
Le statuizioni sulle spese vanno riservate alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
pagina 4 di 5 dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; Controparte_1 provvede con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est.
dott. Federica Sacchetto
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