Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/05/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1308/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Siracusa in via Po n. 24 presso lo studio dell'avv. Alessandra Bellofiore che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Oriana Liberto, come da procura in atti
ATTRORE
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: condannatorio - restituzione somme
All'udienza del 3 aprile 2025, sulle conclusioni di parte attrice come in atti la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 189 decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e, premessa l'ordinanza resa in seno al procedimento n. 1006/2021 R.G. con la quale si
[...] dichiarava l'immediata esclusione di dalla società Controparte_1 Controparte_2
per gravi inadempienze, ai sensi degli artt. 2286 e 2287, III c. c.c., nonché
[...]
la revoca per giusta causa dello stesso dalla carica di amministratore, ai sensi dell'art. 2259 c.c., oltre alla condanna alle spese di giudizio, deduceva nel merito che il convenuto si era appropriato illegittimamente delle provvigioni che gli spettavano per l'anno 2012/2019.
Faceva rilevare, in particolare, che sussisteva un importante scostamento tra le provvigioni liquidate e dichiarate dalla mandante per gli anni dal 2012 al 2018, pari a complessivi € CP_3
1.047.060,00, e i ricavi indicati dal nei Mod. dichiarazione Unico società di persone per gli CP_1
stessi anni pari ad €. 671.857,00, con uno scostamento in difetto pari ad €. 375.203,00; in riferimento all'anno 2019 faceva rilevare invece che emergevano ricavi per € 95.768,00 a fronte di provvigioni liquidate dalla pari ad € 153.100,00 con una differenza quindi di € 57.332,00. CP_3
Deduceva altresì, il mancato incasso, in ordine agli anni 2020 e 2021 come risultante dalle dichiarazioni dei redditi della società di persone e da quella dei redditi personali dell'attore, evidenziando che per l'anno 2020 l'imponibile pari ad € 119.419,00 era stato interamente incassato dal e che ugualmente era avvenuto per l'anno 2021, sebbene per il residuo imponibile pari CP_1 ad €. € 26.220,00.
Contestava quindi la complessiva condotta del evidenziando altresì che durante il CP_1 procedimento d'urgenza quest'ultimo aveva continuato a tenere condotte illegittime tanto da indurre la società mandante a revocare il mandato con effetto immediato il 04/05/2021, tenuto conto anche delle criticità emerse a seguito del controllo gestionale della e durante le operazioni di CP_3 riconsegna dell'Agenzia.
Tanto premesso chiedeva di ritenere e dichiarare il convenuto responsabile dei fatti di causa e condannarlo al pagamento della somma di €. 578.174,00 ovvero di quell'altra somma maggiore o minore accertata in giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi calcolati nella misura degli interessi moratori. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Instaurato il contraddittorio non si costituiva in giudizio sebbene ritualmente Controparte_1
citato.
All'udienza del 3 aprile 2025, sulle conclusioni di parte attrice come in atti precisate, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. decisa come da dispositivo che segue.
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Preliminarmente va rilevato che la odierna controversia non richiede la integrazione del contraddittorio nei confronti della società, che, come affermato da parte attrice, risulta essere stata posta in liquidazione.
In proposito va rilevato che l'attore odierno non ha riproposto nel presente giudizio la domanda di esclusione dell'altro socio, il convenuto, dalla società, limitandosi solo a richiederne la condanna a titolo di risarcimento per i danni patiti per l'inadempimento degli obblighi scaturenti dal contratto societario.
Va rilevato poi che la odierna pretesa si fonda sulla domanda cautelare proposta ai sensi dell'art. 2287 comma 3° c.c. "Se la società si compone di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro."
L'art. 2287, comma 3, c.c., nulla dispone quanto alla legittimazione passiva, né prevede un litisconsorzio necessario nei confronti della società, limitandosi ad attribuire al socio, e non alla società, la legittimazione attiva .
L'esclusione viene così a configurarsi come interesse disponibile del singolo socio, al quale si contrappone l'interesse di segno contrario del socio escludendo. Si deve pertanto ritenere che la 3
legittimazione passiva spetti al solo socio di cui si domanda l'esclusione, in quanto controparte del contratto costitutivo dell'ente, e non anche alla società, in capo alla quale non è dato rinvenire alcun interesse a contraddire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e alla quale non possono derivare né vantaggi, né pregiudizi dalla decisione della causa.
Ne deriva allora che non si può neppure sostenere che il socio agisca per l'esclusione in via surrogatoria o sulla base di una legittimazione straordinaria, cioè quale sostituto della società, alla quale per tale via dovrebbe essere riconosciuto il ruolo di litisconsorte necessaria.
In assenza di una legittimazione attiva della società, invero, non può predicarsi la sussistenza di un'inerzia ai sensi dell'art. 2900 c.c.
Altresì va dichiarata la contumacia di non costituito in giudizio sebbene Controparte_1
ritualmente citato.
Nel merito, la domanda è fondata e pertanto va accolta.
Assume in primo luogo parte attrice, reiterando in questa sede la domanda azionata in sede cautelare, che il , socio unitamente ad esso attore della società in nome collettivo bipersonale, si sia CP_1 appropriato illegittimamente di provvigioni acquisite anche della quota spettante all'odierno attore in relazione agli anni 2012/2019.
Tale inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto sociale trova ampio riscontro probatorio in una serie di concordanti elementi fattuali di seguito evidenziati e in particolare dalle risultanze documentali rilevate dal CT di parte, la cui relazione è versata in atti, e dal raffronto fra l'importo all'agenzia liquidato a titolo di provvigioni dalla compagnia mandante, Unipol Sai s.p.a., e i ricavi indicanti nel Mod. Dichiarazioni Unico Società di Persone.
In particolare dalla detta documentazione si evince che nel periodo indicato l'entità delle somme esposte nel modello unico SP è pari a €. 671.857,00 a fronte di quanto liquidato dalla mandante a titolo di provvigioni e compensi pari a complessivi €. 1.047.060,00, con una conseguente CP_3
eccedenza pari alla somma di euro 375.203,00.
Si aggiunga poi che la relazione redatta dal consulente contabile di parte attrice evidenzia un rilevante scostamento, pari ad €. 57.332,00 per l'anno 2019, che trova riscontro dal confronto del prospetto economico e il conto economico dell'Agenzia, dal quale emerge che a fronte di ricavi dichiarati per € 95.768,00, risultano liquidate dalla provvigioni pari ad € 153.100,00. CP_3
La riconducibilità di tale difformità all'odierno convenuto, il , e conseguentemente la CP_1
mancata corresponsione di tali somme per la quota dovutagli ( 50%) all'odierno attore, che ne ha fatto oggetto di specifica allegazione posta a sostegno della odierna azione, trova supporto probatorio nelle dichiarazioni rese dagli informatori in sede di procedimento cautelare, dichiarazioni utilizzabili anche all'interno del giudizio di merito in quanto assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del 4
giuramento e sulla base delle dichiarazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi (cfr. Cass.
Civ. 21072/2021).
Invero i detti informatori , della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, hanno confermato il dell'azione risarcitoria proposta dal Liberto, ovverosia che l'attività di gestione economica dell'agenzia assicurativa si imperniava nella figura del unico ad occuparsi della CP_1
contabilità e della gestione dei rapporti con la Direzione Generale Unipol Sai e anche della ripartizione degli utili con l'altro socio.
E' stato provato che di fatto era unicamente il a registrare l'ammontare dei ricavi e a CP_1
consegnare al Liberto le somme dovutegli per la sua quota a titolo di utili, annotandole in una busta consegnata mensilmente allo stesso attore.
L'inadempimento del lamentato dall'attore ha trovato ulteriore riscontro negli evidenziati CP_1
elementi probatori, in quanto gli informatori escussi ( e che hanno rivelato di Tes_1 Tes_2 essere a conoscenza diretta delle dinamiche organizzative dell'agenzia assicurativa in quanto collaboratori della stessa hanno riferito di aver direttamente riscontrato che nella busta che mensilmente il riponeva nel cassetto del Liberto veniva annotata la somma dovutagli, CP_1
corrispondente al 50 % dei complessivi ricavi, coincidente con quella dichiarata nei modelli Unico della e quindi con i prospetti di contabilità Controparte_2 interna dell'agenzia, ma si discostavano notevolmente per difetto dai dati ufficiali forniti dalla
Direzione Generale Unipol Sai, di misura senza dubbio superiore.
La condotta inadempiente del trova poi riscontro nel confronto tra la dichiarazione dei CP_1
redditi della per gli anni 2020 – 2021 e e i Controparte_2
dati rilevati dalla mandante inviati all'attore a mezzo PEC, in data 11/05/2021, da cui CP_3
risultano per l'anno 2020 incassi e provvigioni pari ad €.146.694,24 che, detratti i costi di agenzia, pari ad € 27.275,00 come da Modello Unico Soc. Persone periodo d'imposta 2020, fanno rilevare un residuo d'imponibile pari ad € 119.419,00; mentre per l'anno 2021 fino al 3 maggio, risultano incassi e provvigioni pari alla somma di € 46.163,82, dalla quale vanno detratti i costi di agenzia, pari ad € 19.943,00, come da Modello Unico Soc. Persone periodo d'imposta 2021, residuando pertanto un imponibile di € 26.220,00.
La condotta inadempiente posta in essere dal in violazione degli obblighi derivanti dal CP_1
contratto sociale trova ulteriore riscontro nelle e- mail scambiate tra il consulente della società da un lato e dall'altro le odierne parti, ( vedi allegato sub 6 e sub 7 e 8 del fascicolo del giudizio cautelare) da cui risulta la palese opposizione del a procedere alla verifica dei dati, CP_1
sollecitata dal consulente fiscale, prima dell'inserimento nella dichiarazione dei redditi della società 5
del 2020 (in riferimento ai redditi del 2021), essendo stata rilevata la non coincidenza con i dati forniti dalla Direzione Generale della compagnia assicurativa.
Anche la doglianza relativa alla mancata predisposizione di un conto societario da parte del CP_1
,che come si è visto era il socio che di fatto assolveva in via esclusiva a tutte le mansioni correlate alla gestione, ha trovato riscontro nelle acquisizioni processuali.
In particolare tale criticità, la cui riferibilità al deriva dalle già evidenziante emergenze CP_1 processuali che lo individuano come l'unico socio che si occupava della gestione e della contabilità agenziale, è stata rilevata nel verbale ispettivo del 09/03/2021 che ha accertato che le competenze provvigionali venivano prelevate dal conto corrente dedicato attraverso un bonifico nel conto personale e /o tramite prelievo contante dagli incassi dei premi assicurativi effettuati direttamente in agenzia, modalità operativa questa inequivocamente sintomatica di una gestione non trasparente dell'agenzia.
La gravità della condotta inadempiente risulta ancora dal verbale ispettivo da cui si evince un ritardo riferibile al nell'incasso e nella registrazione dei titoli da cui è derivato, contestualmente, CP_1
un lucro ad esclusivo vantaggio del convenuto - posto che gli incassi venivano versati interamente sul suo conto - e il rischio per il cliente di rimanere scoperto da assicurazione durante tale periodo.
Si aggiunga poi che con il versamento della somma di €. 20.000,00 sul conto dedicato dell'agenzia, il ha solo parzialmente eliminato l'esposizione debitoria nei confronti della Unipol Sai, a CP_1 fronte di un saldo finanziario provvisorio di chiusura pari a €. 25.749,96.
In ogni caso non risulta che il abbia mai fatto prontezza di corrispondere all'altro socio CP_1 odierno attore quanto dovutogli in conseguenze dell'inadempimento specificamente lamentato, in assolvimento degli oneri probatori di cui all'art. 1218 c.c.che gravano nei confronti di colui che viene ad essere indicato inadempiente.
Quanto alle altre inadempienze lamentate in capo al e segnatamente quelle correlate ad CP_1
una pretesa condotta aggressiva che dallo stesso sarebbe stata posta in essere ai danni dell'odierno attore, vista la genericità delle circostanze e delle modalità di verificazione , deve ritenrsi priva di prova .
Il va in ogni caso condannato per l'inadempimento ritenuto come sopra provato al CP_1
pagamento in favore del Liberto della somma pari ad €. 578.174,00 , somma ottenuta sommando le singole voci di cui all'atto di citazione, come esplicitate a pag. 6 a cui va fatto integrale rinvio,
Su tale importo vanno riconosciuti gli interessi compensativi dalla data della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e possono liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 CP_1 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata come da dispositivo che segue. 6
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, nella contumacia di definitivamente Controparte_1
pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1308/2023, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta dal nei confronti di condanna quest'ultimo a pagare CP_2 Controparte_1
in favore di la somma di euro 578.174,00 oltre interessi compensativi come da Parte_1
domanda.
Condanna al rimborso delle spese di lite in favore di che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in €. 7.831,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Siracusa 23 maggio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore