Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1949/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1949/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato in Gallarate, via S. Antonio n.
2, presso lo studio dell'avv. NICOLETTI ALESSANDRA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata in [...] in data [...], c.f. Controparte_1
residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliata in Arona, via Matteotti n. 3, presso lo studio dell'avv. Roberta Ferloni, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio nato a [...] in data [...]. CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni dei ricorrenti:
“1. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ai genitori e la residenza viene stabilita CP_2 presso l'abitazione materna in Castelletto S/Ticino – Via Repubblica 75.
2. Le decisioni di maggiore interesse per il minore verranno concordate tra i genitori, che si impegnano alla massima collaborazione e confronto, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione verranno prese dal genitore con cui si trova il minore.
3. Il diritto di visita del minore viene articolato come segue: - starà con il padre e con la CP_2 madre a weekend alternati, il sabato dalle 9.00 sino al lunedì mattina, momento in cui verrà
- nella settimana antecedente il weekend di sua spettanza il padre terrà il martedì e il venerdì dall'uscita dall'asilo e sino alla mattina successiva quando lo CP_2 riaccompagnerà all'asilo; - nella settimana antecedente il weekend con la madre starà con CP_2 il padre il martedì, il giovedì e il venerdì dall'uscita dall'asilo e sino alla mattina successiva quando il padre lo riaccompagnerà all'asilo; In entrambe le ipotesi, compatibilmente con gli orari lavorativi su turni della madre. Peraltro, eventuali costi di baby-sitter, laddove la madre o il padre non potessero tenere il figlio nei giorni di loro spettanza, o affidarlo alle cure di parenti o terzi fidati o alle cure dell'altro genitore, previa disponibilità ed accordo di quest'ultimo, saranno ad esclusivo carico del genitore a cui spettava stare con il figlio. Nell'ipotesi in cui la madre cambi turnazione lavorativa, che si riveli incompatibile con le modalità di alternanza su indicate, i genitori si impegnano sin d'ora a trovare soluzioni alternative alla modulazione su prevista. Atteso che secondo l'alternanza prevista starà con il padre ogni venerdì e, considerato, che ciò impedirebbe alla CP_2 madre di trascorrere un weekend di vacanza con il bambino dal venerdì alla domenica ed al padre di trascorre un weekend di vacanza da solo, i genitori si impegnano sin d'ora, previa richiesta e congruo avviso, a scambiare il venerdì con un altro giorno della settimana, almeno una volta al mese.
In caso di malattia del bambino con impossibilità di frequentare l'asilo, i genitori si impegnano a trovare una soluzione concordata di gestione di in base alle reciproche esigenze lavorative. CP_2
- il padre, anche nei giorni non di sua spettanza, si occuperà sempre di portare all'asilo la
CP_2 mattina, mentre lo recupererà la madre il pomeriggio, nei giorni di sua spettanza, salvo diverso accordo. In ordine alle vacanze, trascorrerà con l'uno e l'altro genitore almeno due
CP_2 settimane di vacanze, anche non consecutive, nel periodo di chiusura estiva dell'asilo. Le vacanze andranno concordate tra i genitori entro il 30-05 di ogni anno. trascorrerà il Natale con un
CP_2 genitore e con l'altro genitore ad anni alterni, ed il periodo dal 27-12 al 31-12 mattina e Per_1 dal 31-12 al 6-01 con uno o l'altro genitore ad anni alterni. trascorrerà la Pasqua con un
CP_2 genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore ad anni alterni. trascorrerà il
CP_2 compleanno dei genitori, e la Festa della Mamma e del Papà con il genitore interessato. Il compleanno di laddove possibile, verrà festeggiato insieme dai genitori, oppure con l'uno o
CP_2
l'altro genitore ad anni alterni;
il genitore a cui non spetti la festività avrà comunque diritto di vedere il figlio per almeno due ore nell'arco della giornata. Per l'esercizio del diritto di visita sopra disciplinato sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
4. La casa coniugale sita in Sesto Calende (VA), Via Roma 33, condotta in locazione con contratto intestato al Sig. viene allo stesso assegnata con tutto quanto l'arreda. Parte_1
5. La Sig.ra ha già lasciato il suddetto immobile asportando i propri beni personali e CP_1 si è trasferita a vivere in altro immobile sito in Castelletto Sopra Ticino (NO), Viale Repubblica 75, ivi trasferendo la residenza unitamente a quello del figlio.
L'immobile di Castelletto Sopra Ticino, il cui canone di locazione ammonta ad Euro 600,00 mensili oltre Euro 50,00 mensili per spese condominiali, è locato con contratto a tempo determinato di un anno, con decorrenza 20 marzo 2024, e intestato al Sig. che ha versato anche la relativa Parte_1 cauzione pari a tre mensilità, ammontante ad Euro 1.800,00. Gli arredi del nuovo immobile, eccettuata la cucina già presente, sono già stati acquistati dal Sig. per il prezzo Parte_1 complessivo di Euro 2.400,00. Il Sig. oltre a quanto sopra, ha provveduto a pagare in via Parte_1 anticipata ed in unica soluzione, sei canoni di locazione e di spese condominiali, pari a complessivi
Euro 3.900,00 (Euro 650,00 x mesi 6), da considerarsi quale pagamento anticipato del mantenimento del minore, come meglio si specificherà infra. Decorso l'anno di locazione la Sig.ra CP_1
Pag. 2 di 4 potrà decidere se rimanere nell'immobile, con intestazione a sé del contratto di locazione, o trasferirsi altrove.
La cauzione verrà restituita al Sig. Parte_1
6. Con riferimento al contributo al mantenimento ordinario per il minore ed alle spese straordinarie, il padre si impegna a versare alla madre i seguenti importi:
- dal marzo 2024 al febbraio 2025 (12 mesi), il padre verserà alla madre l'importo di Euro 700,00 mensili;
avendo già il padre corrisposto sei rate anticipate della locazione e delle spese condominiali
(pari ad Euro 650,00 mensili), lo stesso per i primi sei mesi verserà alla madre l'importo residuo di
Euro 50,00 al mese.
- da marzo 2025 il padre verserà alla madre, sempre a titolo di mantenimento del minore, l'importo di Euro 400,00 mensili, annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT.
- le spese straordinarie secondo quanto indicato dal Protocollo del Tribunale e della Corte di Appello di Milano, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, saranno a carico del padre nella misura del 100%.
- l'assegno unico sarà di esclusiva spettanza della madre, mentre le detrazioni fiscali spetteranno al
100% al padre.
7. I genitori si concedono reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti propri e riguardanti il minore ed idonei all'espatrio.
8. Spese legali compensate. I legali delle parti rinunciano al beneficio della solidarietà ex art. 13
l.p.”.
Conclusioni del P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e sono genitori di Parte_1 Controparte_1 Per_2
nato a [...] in data [...].
[...]
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale al fine di ottenere, stante la cessazione della loro relazione, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 16/10/2024, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici riportate in epigrafe.
Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta.
Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il PM in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi del minore.
Come richiesto dai ricorrenti, le spese di lite andranno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
Pag. 3 di 4 1. omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3. compensa tra le parti le spese di lite;
4. prende atto della rinuncia al beneficio della solidarietà da parte dei difensori delle parti ex art. 13 l. n. 247/2012.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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