TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile in I° grado iscritta al n. 7389/2017 R.G., avente ad oggetto: proprietà e diritti reali, vertente
TRA
c. f. , in proprio e Parte_1 C.F._1
quale erede con beneficio d'inventario del coniuge separato deceduto
, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Garofalo, con Persona_1
domicilio eletto in Salerno, alla via Luigi Guercio n. 297, presso lo studio dell'avv. Gaetano La Marca, giusta procura in atti;
ATTRICE
E
, C.F. , e CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
C.F. ), rappresentati e difesi, come
[...] CodiceFiscale_3
da procure in atti, dall'Avv. Candeloro Arpaia, con il quale elettivamente domiciliano in Pompei (Na) alla Via Sant'Abbondio n. 30;
1 CONVENUTI
E
(C.F. e _3 C.F._4 CP_4
(C.F. , elettivamente domiciliate in Sorrento (NA) C.F._5
al Corso Italia, 212, presso lo studio dell'Avv. Gianluigi De Martino e Avv.
Danilo D'Alessio;
INTERVENUTE
Nonché
nato a [...] il [...]; Controparte_5
CONVENUTO-CONTUMACE
Conclusioni: all'udienza del 15.01.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti costituite concludevano come da note di trattazione scritta e la causa era assunta in decisione, con termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
chiedeva, in via principale, di accertare e dichiarare la nullità della vendita per atto pubblico notarile del 31.05.2017, rep. 35525, racc. 21195,
conclusa tra (suo ex coniuge) e e Persona_1 CP_2 CP_1
con i quali il primo trasferiva la sua quota parte dei beni, prima in comunione legale tra coniugi e poi, per effetto della cessazione della comunione legale, in comunione ordinaria, invocando la nullità della
2 vendita ex artt. 1344 e 2744 c.c., ovvero l'inefficacia dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 2901 c.c..
Sempre in via principale chiedeva di riconoscere giudizialmente la sottoscrizione apposta da sulla scrittura privata del Persona_1
22.12.2001 con la quale il coniuge trasferiva all'attrice i beni caduti in comunione legale, meglio descritti in citazione, accertando gli effetti reali delle pattuizioni assunte e la validità ed efficacia degli accordi intercorsi,
con ordine di trascrizione al Conservatore.
In via subordinata, ove fosse stata ritenuta inefficace tale scrittura privata,
insisteva per lo scioglimento della comunione, con assegnazione dei beni per intero ad essa attrice;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2. Con comparsa di risposta si costituiva insistendo per il Persona_1
rigetto delle domande attoree stante la validità ed efficacia del contratto del 31.05.2017, attesa la disponibilità della quota venduta a terzi.
Disconosceva, difatti, le sottoscrizioni apposte alla predetta scrittura privata, eccependone in ogni caso la prescrizione.
3. Si costituivano e contestando la CP_1 CP_2
fondatezza delle domande attoree.
Eccepivano la prescrizione del diritto azionato nella scrittura privata e l'inefficacia della vendita nei confronti dei terzi acquirenti, ex art. 2644
c.c., non avendo ricevuto il contratto alcuna evidenza pubblicistica.
Deducevano, in ogni caso, l'invalidità della scrittura con riferimento a taluni beni (quelli acquistati dai coniugi in regime di comunione nel 1984)
e lamentando anche un vulnus nel prezzo, stante la lesione ultra dimudium.
3 Spiegavano, infine, domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione ordinaria costituitasi con l'attrice a seguito della vendita del
2017, da ritenersi pienamente valida ed efficace.
4. Con le memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c, Parte_1
per l'ipotesi di accoglimento della sola domanda
[...]
riconvenzionale di scioglimento della comunione proposta dai convenuti spiegava, a sua volta, domanda riconvenzionale chiedendo CP_2
riconoscersi il proprio diritto al rimborso dai convenuti pro quota, CP_2
di tutte le somme pagate ai creditori della procedura esecutiva immobiliare di cui in atti per evitare la vendita all'asta degli immobili, nonché di tutte le somme pagate a terzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria e la conservazione dei detti immobili.
5. Rigettate le istanze istruttorie la causa, con ordinanza del 24.10.2019,
veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
6. Preso atto della dichiarazione dell'avvenuto decesso della parte convenuta, , come resa e documentata dal suo procuratore, Persona_1
il processo veniva quindi interrotto.
7. A seguito di riassunzione si costituiva in Parte_1
proprio e quale erede con beneficio d'inventario del coniuge separato deceduto, , evidenziando il venire meno della comunione Persona_1
e quindi rinunciando alla subordinata domanda di scioglimento della stessa.
Insisteva, per contro, nelle altre domande già proposte, con la precisazione di riconoscere le sottoscrizioni del defunto , apposte sulla Persona_1
scrittura privata del 22 dicembre 2001 siccome vere.
4 8. Si costituivano in riassunzione anche e CP_2 CP_1
rinunziando, preliminarmente, all'eccezione di prescrizione e di annullamento della scrittura privata del 22/11/2001; nel merito insistevano affinchè fosse dichiarata l'inammissibilità della reconventio
reconventionis formulata dall'attrice nella memoria del 1° giugno 2018,
perché tardiva;
insistevano, quindi, per il rigetto della domanda proposta da di nullità del contratto per Notaio Parte_1 Per_2
del 31/5/2017, nonché di quella gradata di revoca dello stesso e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione dei beni oggetto del contratto per Notaio del Per_2
31/5/2017.
9. Con comparsa di intervento si costituivano in giudizio e _3
, nella qualità di legatari ed aventi causa di . CP_4 Persona_1
Deducevano che, con testamento olografo del 20.10.2019, pubblicato il
22.03.2021 e registrato il 13.04.29021, il legava a Per_1 [...]
e l'intera quota di proprietà degli immobili ubicati _3 CP_4
nel Comune di OS (SA) alla via Boscariello, 27.
Eccepivano, altresì, la nullità e/o inefficacia e/o invalidità della scrittura privata del 22.12.2001 per mancato avveramento della condizione apposta a tale scrittura dalle parti e consistita nella circostanza di addivenire alla separazione personale e consensuale dei coniugi.
Chiedevano, quindi, accertarsi l'obbligo dell'attrice ovvero di chi di ragione a rendere il conto in relazione ai beni ad esse legati, con la condanna della stessa al pagamento di quanto dovuto per l'utilizzo in quota-parte effettuato in danno di esse comparenti, anche con riferimento
5 all'attività ricettiva svolta ed alla redditualità del bene immobile oggetto di legato, come per legge.
10. Pur ritualmente evocato in giudizio a seguito della riassunzione, non si costituiva che veniva dichiarato contumace. Controparte_5
11. La causa, istruita mediante acquisizioni documentali, sulle rassegnate conclusioni veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.01.25,
sostituita ex art. 127 ter c.p.c, previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
***
1. In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della reconventio
reconventionis spiegata dall'attrice solo nelle memorie istruttorie redatte all'esito della prima udienza ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c..
Difatti, è l'udienza di comparizione e trattazione il termine ultimo entro il quale l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni proposte dal convenuto (cft. art. 183 c. 5 primo periodo c.p.c. ante riforma).
2. Venendo al merito deve essere esaminata, preliminarmente, la domanda con la quale impugna l'atto pubblico per Notar Parte_1
(rep. 35525 – racc. 21195) del 31.05.2017 Persona_3
deducendone la nullità e/o l'inefficacia anche parziale ex artt. 1344, 2744,
2901 e ss c.c..
2.1. L'attrice premette di aver acquistato dal marito , con Persona_1
scrittura privata del 22.12.01, il 50% dei beni immobili meglio indicati in citazione e lamenta che questi non abbia mai voluto redigere atto pubblico,
anzi trasferendo i suoi beni con il menzionato atto pubblico del 31.5.17 a
6 ed a che avrebbero avuto consapevolezza CP_2 CP_1
della volontà di sottrarli all'esclusiva proprietaria.
Impugna, pertanto, tale atto pubblico proponendo azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ovvero azione di nullità del predetto contratto di vendita del
2017, perché asseritamente concluso in frode alla legge (art. 1344 c.c.) o comunque in violazione del divieto del patto commissorio (art. 2740 c.c.).
2.2. La domanda è infondata e va rigettata.
2.3. Non vi sono i presupposti per l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. che presuppone la sussistenza di un credito ed il compimento di un atto di disposizione, cioè un atto negoziale in forza del quale il debitore modifica la sua situazione patrimoniale, trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene.
Nella specie non sussistono crediti in forza dei quali l'attrice agisce;
la stessa ritiene anzi di essere proprietaria in via esclusiva dei beni controversi per effetto di valida pattuizione, intercorsa nel 2001.
Anche a voler ritenere che parte attrice azioni un credito, ossia quello avente ad oggetto il risarcimento del danno per la perdita del diritto di proprietà conseguente alla prioritaria trascrizione del secondo acquisto, ai sensi dell'art. 2901, n. 2, seconda parte, cod. civ., non sarebbe sufficiente il dolo generico, come ritenuto da parte attrice, ma dovrebbe darsi prova del dolo specifico. L'ordinamento non considera sufficiente la prova della mera consapevolezza del pregiudizio arrecato con la seconda alienazione,
ma richiede la più gravosa prova della dolosa preordinazione;
prova nella specie del tutto carente, oltre che mancante di allegazione, essendo richiamata dalla parte interessata solo una generica “conoscenza del
7 pregiudizio che la vendita in esame arrecava alle pretese della s.ra
” (cft. pag. 11 ultima parte della citazione). Parte_1
2.4. Parimenti infondata è la domanda di nullità ex art. 1344 c.c. in quanto non vi è alcuna violazione di norme imperative.
Se è sufficiente il raggiungimento del consenso per la produzione degli effetti traslativi che il contratto – in astratto – è idoneo a produrre,
l'ordinamento prevede quale strumento di risoluzione dei potenziali conflitti il principio della priorità della trascrizione ex art. 2644 c.c..
2.5. Quanto al divieto del patto commissorio, e cioè dell'accordo che prevede il trasferimento della proprietà della cosa data in pegno o in ipoteca al creditore nel caso di mancato pagamento del debito al termine concordato, va operata un'indagine funzionale dell'impianto negoziale posto in essere, in concreto, dalle parti al fine di verificare se vi è stata illecita coercizione del debitore attraverso lo scopo finale di garanzia vietato dalla legge (cft. Cass. SS.UU. 3 aprile 1989, n. 1611 e 21 aprile
1989, n. 1907).
Nel caso specifico parte attrice lamenta, in primo luogo, che il prezzo di vendita, pattuito in euro 50.000,00, sia stato eccessivamente basso a fronte della somma “nettamente superiore” offerta dagli stessi acquirenti in sede di istanza di aggiudicazione.
Sul punto vale evidenziare che – anche a voler ritenere non congruo il prezzo della compravendita - trattasi di elemento in astratto non dirimente ai fini della sussistenza della violazione del patto commissorio.
Del resto, a riscontro della circostanza per cui il prezzo può ritenersi congruo e frutto della libera contrattazione tra le parti, vale evidenziare
8 che nel caso concreto l'alienante cedeva agli acquirenti Persona_1
e HE i soli diritti di ½ della proprietà del compendio CP_1 CP_2
immobiliare sito in OS (cft. tenore del contratto) specificando oltretutto nell'art. 5 che il possesso degli immobili compravenduti, nei limiti della quota trasferita, passava agli acquirenti fatta comunque eccezione del diritto di uso in favore di stante Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Salerno dell'11.08.2000, citata in premessa dell'atto.
Trattasi di circostanze (vendita di una quota e presenza di un terzo soggetto avente diritto di utilizzo esclusivo) che certamente ha influito nella determinazione del prezzo.
Quanto alle modalità di pagamento del prezzo, le parti hanno pattuito il versamento di parte del prezzo mediante titoli di pagamento per euro
11.140,00 ed il pagamento della restante somma in parte a mezzo delegazione di pagamento in favore del delegatario (euro Parte_2
9.980,00) ed in parte a mezzo compensazione dei rispettivi debiti (euro
28.880,00).
L'atto pubblico in esame sembra dunque regolare in modo certamente complesso la vicenda contrattuale, con riguardo alle modalità di pagamento del prezzo, senza tuttavia che vi sia alcun richiamo o alcuna previsione da cui poter inferire un trasferimento in garanzia.
Del resto dalla lettura complessiva dell'atto si evince la previsione di un trasferimento immediato della quota di proprietà, non riscontrandosi specifici elementi da cui poter desumere la diversa finalità, vietata dalla legge, ossia quella di attribuire i beni compravenduti in garanzia.
9 3. Il processo deve proseguire come da separata ordinanza necessitando si istruttoria per la decisione sulle ulteriori domande formulate dalle parti.
4. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Francesco Rossini, non definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1
deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità della reconventio reconventionis
proposta da con le memorie ex art. 183 Parte_1
comma 6 c.p.c.;
2) rigetta la domanda proposta da parte attrice volta alla dichiarazione di nullità e/o di inefficacia dell'atto pubblico di compravendita per
Notar del 31.05.2017; Per_2
3) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Salerno, in data 3.06.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile in I° grado iscritta al n. 7389/2017 R.G., avente ad oggetto: proprietà e diritti reali, vertente
TRA
c. f. , in proprio e Parte_1 C.F._1
quale erede con beneficio d'inventario del coniuge separato deceduto
, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Garofalo, con Persona_1
domicilio eletto in Salerno, alla via Luigi Guercio n. 297, presso lo studio dell'avv. Gaetano La Marca, giusta procura in atti;
ATTRICE
E
, C.F. , e CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
C.F. ), rappresentati e difesi, come
[...] CodiceFiscale_3
da procure in atti, dall'Avv. Candeloro Arpaia, con il quale elettivamente domiciliano in Pompei (Na) alla Via Sant'Abbondio n. 30;
1 CONVENUTI
E
(C.F. e _3 C.F._4 CP_4
(C.F. , elettivamente domiciliate in Sorrento (NA) C.F._5
al Corso Italia, 212, presso lo studio dell'Avv. Gianluigi De Martino e Avv.
Danilo D'Alessio;
INTERVENUTE
Nonché
nato a [...] il [...]; Controparte_5
CONVENUTO-CONTUMACE
Conclusioni: all'udienza del 15.01.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti costituite concludevano come da note di trattazione scritta e la causa era assunta in decisione, con termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
chiedeva, in via principale, di accertare e dichiarare la nullità della vendita per atto pubblico notarile del 31.05.2017, rep. 35525, racc. 21195,
conclusa tra (suo ex coniuge) e e Persona_1 CP_2 CP_1
con i quali il primo trasferiva la sua quota parte dei beni, prima in comunione legale tra coniugi e poi, per effetto della cessazione della comunione legale, in comunione ordinaria, invocando la nullità della
2 vendita ex artt. 1344 e 2744 c.c., ovvero l'inefficacia dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 2901 c.c..
Sempre in via principale chiedeva di riconoscere giudizialmente la sottoscrizione apposta da sulla scrittura privata del Persona_1
22.12.2001 con la quale il coniuge trasferiva all'attrice i beni caduti in comunione legale, meglio descritti in citazione, accertando gli effetti reali delle pattuizioni assunte e la validità ed efficacia degli accordi intercorsi,
con ordine di trascrizione al Conservatore.
In via subordinata, ove fosse stata ritenuta inefficace tale scrittura privata,
insisteva per lo scioglimento della comunione, con assegnazione dei beni per intero ad essa attrice;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2. Con comparsa di risposta si costituiva insistendo per il Persona_1
rigetto delle domande attoree stante la validità ed efficacia del contratto del 31.05.2017, attesa la disponibilità della quota venduta a terzi.
Disconosceva, difatti, le sottoscrizioni apposte alla predetta scrittura privata, eccependone in ogni caso la prescrizione.
3. Si costituivano e contestando la CP_1 CP_2
fondatezza delle domande attoree.
Eccepivano la prescrizione del diritto azionato nella scrittura privata e l'inefficacia della vendita nei confronti dei terzi acquirenti, ex art. 2644
c.c., non avendo ricevuto il contratto alcuna evidenza pubblicistica.
Deducevano, in ogni caso, l'invalidità della scrittura con riferimento a taluni beni (quelli acquistati dai coniugi in regime di comunione nel 1984)
e lamentando anche un vulnus nel prezzo, stante la lesione ultra dimudium.
3 Spiegavano, infine, domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione ordinaria costituitasi con l'attrice a seguito della vendita del
2017, da ritenersi pienamente valida ed efficace.
4. Con le memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c, Parte_1
per l'ipotesi di accoglimento della sola domanda
[...]
riconvenzionale di scioglimento della comunione proposta dai convenuti spiegava, a sua volta, domanda riconvenzionale chiedendo CP_2
riconoscersi il proprio diritto al rimborso dai convenuti pro quota, CP_2
di tutte le somme pagate ai creditori della procedura esecutiva immobiliare di cui in atti per evitare la vendita all'asta degli immobili, nonché di tutte le somme pagate a terzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria e la conservazione dei detti immobili.
5. Rigettate le istanze istruttorie la causa, con ordinanza del 24.10.2019,
veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
6. Preso atto della dichiarazione dell'avvenuto decesso della parte convenuta, , come resa e documentata dal suo procuratore, Persona_1
il processo veniva quindi interrotto.
7. A seguito di riassunzione si costituiva in Parte_1
proprio e quale erede con beneficio d'inventario del coniuge separato deceduto, , evidenziando il venire meno della comunione Persona_1
e quindi rinunciando alla subordinata domanda di scioglimento della stessa.
Insisteva, per contro, nelle altre domande già proposte, con la precisazione di riconoscere le sottoscrizioni del defunto , apposte sulla Persona_1
scrittura privata del 22 dicembre 2001 siccome vere.
4 8. Si costituivano in riassunzione anche e CP_2 CP_1
rinunziando, preliminarmente, all'eccezione di prescrizione e di annullamento della scrittura privata del 22/11/2001; nel merito insistevano affinchè fosse dichiarata l'inammissibilità della reconventio
reconventionis formulata dall'attrice nella memoria del 1° giugno 2018,
perché tardiva;
insistevano, quindi, per il rigetto della domanda proposta da di nullità del contratto per Notaio Parte_1 Per_2
del 31/5/2017, nonché di quella gradata di revoca dello stesso e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione dei beni oggetto del contratto per Notaio del Per_2
31/5/2017.
9. Con comparsa di intervento si costituivano in giudizio e _3
, nella qualità di legatari ed aventi causa di . CP_4 Persona_1
Deducevano che, con testamento olografo del 20.10.2019, pubblicato il
22.03.2021 e registrato il 13.04.29021, il legava a Per_1 [...]
e l'intera quota di proprietà degli immobili ubicati _3 CP_4
nel Comune di OS (SA) alla via Boscariello, 27.
Eccepivano, altresì, la nullità e/o inefficacia e/o invalidità della scrittura privata del 22.12.2001 per mancato avveramento della condizione apposta a tale scrittura dalle parti e consistita nella circostanza di addivenire alla separazione personale e consensuale dei coniugi.
Chiedevano, quindi, accertarsi l'obbligo dell'attrice ovvero di chi di ragione a rendere il conto in relazione ai beni ad esse legati, con la condanna della stessa al pagamento di quanto dovuto per l'utilizzo in quota-parte effettuato in danno di esse comparenti, anche con riferimento
5 all'attività ricettiva svolta ed alla redditualità del bene immobile oggetto di legato, come per legge.
10. Pur ritualmente evocato in giudizio a seguito della riassunzione, non si costituiva che veniva dichiarato contumace. Controparte_5
11. La causa, istruita mediante acquisizioni documentali, sulle rassegnate conclusioni veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.01.25,
sostituita ex art. 127 ter c.p.c, previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
***
1. In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della reconventio
reconventionis spiegata dall'attrice solo nelle memorie istruttorie redatte all'esito della prima udienza ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c..
Difatti, è l'udienza di comparizione e trattazione il termine ultimo entro il quale l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni proposte dal convenuto (cft. art. 183 c. 5 primo periodo c.p.c. ante riforma).
2. Venendo al merito deve essere esaminata, preliminarmente, la domanda con la quale impugna l'atto pubblico per Notar Parte_1
(rep. 35525 – racc. 21195) del 31.05.2017 Persona_3
deducendone la nullità e/o l'inefficacia anche parziale ex artt. 1344, 2744,
2901 e ss c.c..
2.1. L'attrice premette di aver acquistato dal marito , con Persona_1
scrittura privata del 22.12.01, il 50% dei beni immobili meglio indicati in citazione e lamenta che questi non abbia mai voluto redigere atto pubblico,
anzi trasferendo i suoi beni con il menzionato atto pubblico del 31.5.17 a
6 ed a che avrebbero avuto consapevolezza CP_2 CP_1
della volontà di sottrarli all'esclusiva proprietaria.
Impugna, pertanto, tale atto pubblico proponendo azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ovvero azione di nullità del predetto contratto di vendita del
2017, perché asseritamente concluso in frode alla legge (art. 1344 c.c.) o comunque in violazione del divieto del patto commissorio (art. 2740 c.c.).
2.2. La domanda è infondata e va rigettata.
2.3. Non vi sono i presupposti per l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. che presuppone la sussistenza di un credito ed il compimento di un atto di disposizione, cioè un atto negoziale in forza del quale il debitore modifica la sua situazione patrimoniale, trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene.
Nella specie non sussistono crediti in forza dei quali l'attrice agisce;
la stessa ritiene anzi di essere proprietaria in via esclusiva dei beni controversi per effetto di valida pattuizione, intercorsa nel 2001.
Anche a voler ritenere che parte attrice azioni un credito, ossia quello avente ad oggetto il risarcimento del danno per la perdita del diritto di proprietà conseguente alla prioritaria trascrizione del secondo acquisto, ai sensi dell'art. 2901, n. 2, seconda parte, cod. civ., non sarebbe sufficiente il dolo generico, come ritenuto da parte attrice, ma dovrebbe darsi prova del dolo specifico. L'ordinamento non considera sufficiente la prova della mera consapevolezza del pregiudizio arrecato con la seconda alienazione,
ma richiede la più gravosa prova della dolosa preordinazione;
prova nella specie del tutto carente, oltre che mancante di allegazione, essendo richiamata dalla parte interessata solo una generica “conoscenza del
7 pregiudizio che la vendita in esame arrecava alle pretese della s.ra
” (cft. pag. 11 ultima parte della citazione). Parte_1
2.4. Parimenti infondata è la domanda di nullità ex art. 1344 c.c. in quanto non vi è alcuna violazione di norme imperative.
Se è sufficiente il raggiungimento del consenso per la produzione degli effetti traslativi che il contratto – in astratto – è idoneo a produrre,
l'ordinamento prevede quale strumento di risoluzione dei potenziali conflitti il principio della priorità della trascrizione ex art. 2644 c.c..
2.5. Quanto al divieto del patto commissorio, e cioè dell'accordo che prevede il trasferimento della proprietà della cosa data in pegno o in ipoteca al creditore nel caso di mancato pagamento del debito al termine concordato, va operata un'indagine funzionale dell'impianto negoziale posto in essere, in concreto, dalle parti al fine di verificare se vi è stata illecita coercizione del debitore attraverso lo scopo finale di garanzia vietato dalla legge (cft. Cass. SS.UU. 3 aprile 1989, n. 1611 e 21 aprile
1989, n. 1907).
Nel caso specifico parte attrice lamenta, in primo luogo, che il prezzo di vendita, pattuito in euro 50.000,00, sia stato eccessivamente basso a fronte della somma “nettamente superiore” offerta dagli stessi acquirenti in sede di istanza di aggiudicazione.
Sul punto vale evidenziare che – anche a voler ritenere non congruo il prezzo della compravendita - trattasi di elemento in astratto non dirimente ai fini della sussistenza della violazione del patto commissorio.
Del resto, a riscontro della circostanza per cui il prezzo può ritenersi congruo e frutto della libera contrattazione tra le parti, vale evidenziare
8 che nel caso concreto l'alienante cedeva agli acquirenti Persona_1
e HE i soli diritti di ½ della proprietà del compendio CP_1 CP_2
immobiliare sito in OS (cft. tenore del contratto) specificando oltretutto nell'art. 5 che il possesso degli immobili compravenduti, nei limiti della quota trasferita, passava agli acquirenti fatta comunque eccezione del diritto di uso in favore di stante Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Salerno dell'11.08.2000, citata in premessa dell'atto.
Trattasi di circostanze (vendita di una quota e presenza di un terzo soggetto avente diritto di utilizzo esclusivo) che certamente ha influito nella determinazione del prezzo.
Quanto alle modalità di pagamento del prezzo, le parti hanno pattuito il versamento di parte del prezzo mediante titoli di pagamento per euro
11.140,00 ed il pagamento della restante somma in parte a mezzo delegazione di pagamento in favore del delegatario (euro Parte_2
9.980,00) ed in parte a mezzo compensazione dei rispettivi debiti (euro
28.880,00).
L'atto pubblico in esame sembra dunque regolare in modo certamente complesso la vicenda contrattuale, con riguardo alle modalità di pagamento del prezzo, senza tuttavia che vi sia alcun richiamo o alcuna previsione da cui poter inferire un trasferimento in garanzia.
Del resto dalla lettura complessiva dell'atto si evince la previsione di un trasferimento immediato della quota di proprietà, non riscontrandosi specifici elementi da cui poter desumere la diversa finalità, vietata dalla legge, ossia quella di attribuire i beni compravenduti in garanzia.
9 3. Il processo deve proseguire come da separata ordinanza necessitando si istruttoria per la decisione sulle ulteriori domande formulate dalle parti.
4. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Francesco Rossini, non definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1
deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità della reconventio reconventionis
proposta da con le memorie ex art. 183 Parte_1
comma 6 c.p.c.;
2) rigetta la domanda proposta da parte attrice volta alla dichiarazione di nullità e/o di inefficacia dell'atto pubblico di compravendita per
Notar del 31.05.2017; Per_2
3) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Salerno, in data 3.06.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
10