TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2024, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1109 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Marco Di Lotti, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Federico Cilia, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI
All'udienza del 20.11.2024 sono comparse le parti personalmente assistite dai loro difensori ed il Giudice, all'esito dell'ascolto, ha formulato una proposta conciliativa che è stata accetta dalle parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 07.05.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio in Roma il 28.07.1996 con Controparte_1 registrato agli atti dello stato Civile del Comune di Roma con Atto n. 00942, parte II,
Serie A01;
- che dalla loro unione sono nati (24.04.2001) e (25.07.2005); Per_1 Per_2
- che in data 04.10.2012 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e tra queste l'obbligo al mantenimento paterno dei figli;
- che nel frattempo non è ripresa la convivenza, né vi è stata una riconciliazione tra le parti e sono decorsi i termini di legge per proporre la domanda di divorzio;
- che la ricorrente svolge l'attività lavorativa di infermiera presso il reparto di emodialisi del Policlinico Gemelli di Roma e percepisce uno stipendio di € 1.800,00 circa al mese;
- che il è attualmente dipendente presso la Tucano S.r.l. CP_1
- che il figlio , maggiorenne, è divenuto economicamente autosufficiente Per_1 in quanto ha rilevato l'attività commerciale svolta dal padre al tempo della separazione;
- che il figlio è anche lui maggiorenne e frequenta la classe IV dell'ITIS - Per_2
Liceo Enrico Fermi di Roma.
- che dalla separazione i rapporti si sono ulteriormente deteriorati e le parti hanno entrambe nuove e stabili relazioni affettive.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in condizione di autosufficienza economica delle parti, disponendo, previa eventuale audizione dei figli, il mantenimento diretto di , maggiorenne Per_2 non ancora economicamente autosufficiente, da parte del genitore nel periodo di sua permanenza presso le rispettive abitazioni, oltre ripartizione al 50% delle spese
2 straordinarie.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita ha fissato udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso alla controparte.
Con memoria difensiva del 21.10.2024 si è costituito il resistente che ha dedotto:
- che il figlio ha vissuto presso di lui sin dai tempi della separazione, Per_1 facendosi carico del suo mantenimento in via esclusiva;
- che ha sollecitato, senza esito positivo, la a contribuire al sostentamento Pt_1 del figlio con lui convivente;
- che è divenuto economicamente autosufficiente solo tempo dopo la Per_1 cessione in suo favore dell'attività commerciale;
- che entrambi i figli vivono con lui presso l'immobile sito in Roma alla via del
Podere Fiume n. 78, sebbene abbiano una diversa residenza anagrafica;
- che vive stabilmente presso di lui dal giugno 2023 e per tale ragione ha Per_2 interrotto il versamento alla madre delle somme per il suo mantenimento;
- che lavora presso la Mandelli s.r.l. e percepisce un reddito di € 2.000,00 circa al mese;
- che sostiene un canone di locazione mensile per l'abitazione in cui vive con i figli di € 700,00.
Tanto rilevato, il resistente ha aderito alla domanda di divorzio ed alla dichiarazione di autonomia economica delle parti ed ha richiesto, previa revoca dei suoi obblighi al mantenimento della prole, disporsi a carico della ricorrente un contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne non autosufficiente Per_2 economicamente e con lui convivente, di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 20.11.2024 il Giudice ha ascoltato le dichiarazioni rese dalle parti personalmente comparse ed ha formulato loro una proposta di componimento.
Le parti hanno accettato i termini della conciliazione proposta dal Giudice istruttore, il quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
3
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 28.07.1996, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale ritiene che nulla osta al recepimento della soluzione conciliativa proposta dal Giudice istruttore ed accettata dalle parti, in quanto conforme ai loro interessi e a quelli del figlio che risiede stabilmente con il padre. Per_2
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento, nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1109/2024 R.G.A.C., così provvede:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
28.07.1996 tra nata a [...] il [...] e Parte_1 [...] nato a [...] il [...], registrato agli atti dello stato CP_1
Civile del Comune con Atto n. 00942, parte II, Serie A01;
B) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
C) dispone la revoca del mantenimento a carico di a Controparte_1 favore del figlio a far data dal mese di gennaio 2013 e del figlio Per_1
dal mese di giugno 2023; Per_2
D) dispone che corrisponda a un assegno Parte_1 Controparte_1 di mantenimento mensile per il figlio di € 350 entro il giorno 5 di ogni Per_2 mese con decorrenza dal mese di novembre 2024, con aggiornamento Istat, fermo restando le spese straordinarie al 50% tra le parti secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
4 E) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 9 dicembre 2024
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1109 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Marco Di Lotti, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Federico Cilia, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI
All'udienza del 20.11.2024 sono comparse le parti personalmente assistite dai loro difensori ed il Giudice, all'esito dell'ascolto, ha formulato una proposta conciliativa che è stata accetta dalle parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 07.05.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio in Roma il 28.07.1996 con Controparte_1 registrato agli atti dello stato Civile del Comune di Roma con Atto n. 00942, parte II,
Serie A01;
- che dalla loro unione sono nati (24.04.2001) e (25.07.2005); Per_1 Per_2
- che in data 04.10.2012 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e tra queste l'obbligo al mantenimento paterno dei figli;
- che nel frattempo non è ripresa la convivenza, né vi è stata una riconciliazione tra le parti e sono decorsi i termini di legge per proporre la domanda di divorzio;
- che la ricorrente svolge l'attività lavorativa di infermiera presso il reparto di emodialisi del Policlinico Gemelli di Roma e percepisce uno stipendio di € 1.800,00 circa al mese;
- che il è attualmente dipendente presso la Tucano S.r.l. CP_1
- che il figlio , maggiorenne, è divenuto economicamente autosufficiente Per_1 in quanto ha rilevato l'attività commerciale svolta dal padre al tempo della separazione;
- che il figlio è anche lui maggiorenne e frequenta la classe IV dell'ITIS - Per_2
Liceo Enrico Fermi di Roma.
- che dalla separazione i rapporti si sono ulteriormente deteriorati e le parti hanno entrambe nuove e stabili relazioni affettive.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in condizione di autosufficienza economica delle parti, disponendo, previa eventuale audizione dei figli, il mantenimento diretto di , maggiorenne Per_2 non ancora economicamente autosufficiente, da parte del genitore nel periodo di sua permanenza presso le rispettive abitazioni, oltre ripartizione al 50% delle spese
2 straordinarie.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita ha fissato udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso alla controparte.
Con memoria difensiva del 21.10.2024 si è costituito il resistente che ha dedotto:
- che il figlio ha vissuto presso di lui sin dai tempi della separazione, Per_1 facendosi carico del suo mantenimento in via esclusiva;
- che ha sollecitato, senza esito positivo, la a contribuire al sostentamento Pt_1 del figlio con lui convivente;
- che è divenuto economicamente autosufficiente solo tempo dopo la Per_1 cessione in suo favore dell'attività commerciale;
- che entrambi i figli vivono con lui presso l'immobile sito in Roma alla via del
Podere Fiume n. 78, sebbene abbiano una diversa residenza anagrafica;
- che vive stabilmente presso di lui dal giugno 2023 e per tale ragione ha Per_2 interrotto il versamento alla madre delle somme per il suo mantenimento;
- che lavora presso la Mandelli s.r.l. e percepisce un reddito di € 2.000,00 circa al mese;
- che sostiene un canone di locazione mensile per l'abitazione in cui vive con i figli di € 700,00.
Tanto rilevato, il resistente ha aderito alla domanda di divorzio ed alla dichiarazione di autonomia economica delle parti ed ha richiesto, previa revoca dei suoi obblighi al mantenimento della prole, disporsi a carico della ricorrente un contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne non autosufficiente Per_2 economicamente e con lui convivente, di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 20.11.2024 il Giudice ha ascoltato le dichiarazioni rese dalle parti personalmente comparse ed ha formulato loro una proposta di componimento.
Le parti hanno accettato i termini della conciliazione proposta dal Giudice istruttore, il quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
3
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 28.07.1996, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale ritiene che nulla osta al recepimento della soluzione conciliativa proposta dal Giudice istruttore ed accettata dalle parti, in quanto conforme ai loro interessi e a quelli del figlio che risiede stabilmente con il padre. Per_2
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento, nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1109/2024 R.G.A.C., così provvede:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
28.07.1996 tra nata a [...] il [...] e Parte_1 [...] nato a [...] il [...], registrato agli atti dello stato CP_1
Civile del Comune con Atto n. 00942, parte II, Serie A01;
B) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
C) dispone la revoca del mantenimento a carico di a Controparte_1 favore del figlio a far data dal mese di gennaio 2013 e del figlio Per_1
dal mese di giugno 2023; Per_2
D) dispone che corrisponda a un assegno Parte_1 Controparte_1 di mantenimento mensile per il figlio di € 350 entro il giorno 5 di ogni Per_2 mese con decorrenza dal mese di novembre 2024, con aggiornamento Istat, fermo restando le spese straordinarie al 50% tra le parti secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
4 E) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 9 dicembre 2024
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
5