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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/04/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, II^ Sezione Civile, in composizione monocratica- GU
Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.4487-2021 RG, tra
, , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3
dall'Avv. Alessandra Raffaella Gigante -opponenti;
e
e, per essa, e, quale sua procuratrice, Controparte_1 CP_2 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Donvito - Controparte_3
opposta; avente ad oggetto “ opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 19 febbraio 2025), il giudizio è stato riservato per la decisione con termini abbreviati ex art.190 cpc vigente ratione temporis per il deposito delle memorie conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto
e nella posizione di fideiussori, hanno proposto Parte_1 Pt_2 Parte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.837-2021 emesso nei loro confronti per il pagamento, in solido, dell'importo di €32.808,12 oltre accessori e spese in favore di per un presunto saldo-debitore dei rapporti bancari in titolarità Controparte_1
della società Tra.Di. srl, dichiarata fallita.
Hanno, preliminarmente, eccepito la carenza di legittimazione attiva della società intimante e la nullità della procura ad litem.
Hanno dedotto:
1 -la nullità delle fideiussioni “omnibus” perché conformi allo Schema ABI, contenente clausole violative dell'art.2 della Legge 287/1990, come ritenuto da Banca d'Italia con provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 e come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione per i contratti “a valle” derivanti dall'intesa vietata “a monte”;
-la decadenza dell'opposta dal diritto di esigere il pagamento secondo il disposto dell'art.1957 c.c.;
-la violazione dell'art.1956 c.c. per mancata informazione sulle condizioni economiche della società garantita;
-la mancanza di documenti a sostegno della pretesa creditoria;
-la determinazione del saldo-debitore per effetto di poste passive non dovute conseguenti ad interessi passivi e commissioni di massimo scoperto non pattuite per iscritto, ad importi capitalizzati, ad interessi passivi superiori ai tassi-soglia antiusura. ha diffusamente svolto difese sulla propria legittimazione attiva e Controparte_1
sulla validità della procura alle liti ed ha eccepito, nella posizione di cessionaria, il difetto di legittimazione passiva per le istanze restitutorie-risarcitorie proposte dagli opponenti, riguardanti i rapporti bancari originari.
Ha esposto, essenzialmente, che: Parte
e negli anni 2002-2004-2007, hanno prestato garanzie Pt_1 Pt_2 Parte_3
fideiussorie per gli obblighi gravanti sulla società Tra.Di. srl;
-per il contratto di conto corrente n.631321, in titolarità della società, è stato determinato il saldo-debitore di €7.337,76 al 21.01.2016;
-per il contratto di finanziamento n.741550234, in titolarità della società, è stato determinato il saldo-debitore di €25.470,36 al 25.01.2016;
-per il primo rapporto, gli opponenti hanno prestato fideiussione “omnibus” con variazioni degli importi garantiti;
-le garanzie del 2002 e del 2004 sono anteriori al provvedimento di Banca d'Italia
n.55-2005;
-in ogni caso, la prestata garanzia è autonoma;
2 -per il secondo rapporto, gli opponenti hanno prestato fideiussione specifica;
-non è configurabile l'interesse ad agire degli opponenti per l'accertamento di nullità della fideiussione per presunta violazione dell'art.2 della Legge 287-1990;
-l'art.1957 c.c. non è norma imperativa ed è derogabile per volontà delle parti;
-non vi è stata violazione dell'art.1956 c.c. in quanto la situazione economica e finanziaria della società Tra.Di. srl era ben conosciuta dal che è stato Parte_1
amministratore unico dal 2002 al 2013, dalla che è stata amministratore unico Pt_2
dal 2000 al 2002, dalla coniuge del Parte_3 Parte_1
-peraltro, i garanti, prima di ricevere la costituzione in mora del 17.03.2016, hanno attivamente partecipato ai vari accordi raggiunti con MPS SpA per fronteggiare la situazione debitoria, come dilazioni di pagamento, sospensione del pagamento della quota capitale del finanziamento;
-la domanda monitoria è stata supportata dalla necessaria documentazione contabile;
-sono infondate le contestazioni sulla determinazione del saldo-debitore posto che gli addebiti sono avvenuti nel rispetto delle condizioni economiche e delle disposizioni normative inderogabili.
*** ** ***
*** ** ***
La legittimazione.
Come noto, la legittimazione presuppone il diritto di agire in giudizio.
Il Giudice deve verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
La titolarità del diritto è un elemento costitutivo della domanda che può consistere in un mero fatto o in un fatto-diritto.
La legittimazione ad agire attiene, quindi, al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto affermandone la titolarità; l'attore ha un onere di allegazione e di prova e la carenza di elementi al riguardo può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
3 L'avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha la funzione di sostituire la notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264
c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020).
I Giudici di legittimità hanno puntualizzato che “la pubblicazione sulla Gazzetta,
e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, ne' alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa [...]. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta puo' costituire, al piu', elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad
«aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art.
58 comma 1 TUB); ma di sicuro non da' contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, ne' tanto meno consente di compulsare la reale validita' ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (…) “la norma dell'art.
58 comma 2 TUB consente che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga piu' diffuse e approfondite notizie (…)con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarita' di un credito”.
E' chiaro, allora, che l'avviso di pubblicazione non ha un valore probatorio in se' della cessione di uno specifico credito.
4 Al riguardo, devono richiamarsi altre decisioni in cui la Suprema Corte ha precisato che “affinche' l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, e' in ogni caso necessario che indichi gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato e' in effetti ricompreso fra quelli ceduti” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2780 del 2019);
"il soggetto che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione" con documenti idonei a
"dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., 2 marzo 2016, n.
4116 richiamata da Cass. n. 5617/2020).
Chi scrive ha condiviso la rigorosa posizione espressa dalla Corte di Cassazione nei seguenti termini:
“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.sez.VI 5 novembre
2020 n.24798);“in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale,
5 salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Sez.I 22 marzo 2022 n.5857).
I Giudici di legittimità, con decisioni recentissime (cfr. Cass. sez.I 8 novembre 2024
n.28790; Cassazione sez.I^ 22 novembre 2024 n.30207), hanno confermato la precedente posizione, ribadendo che “i debitori ceduti” devono avere la possibilità di verificare che la parte che assume di essere cessionaria sia davvero titolare del credito per il quale invoca tutela satisfattiva.
Nella fattispecie, deve riconoscersi la legittimazione della cessionaria in forza della documentazione prodotta, attestante – tra l'altro – l'avvenuta comunicazione ai debitori della posizione ceduta identificata con il codice FG3331138, risultante da banche dati dell'originaria parte creditrice.
Per il profilo dello “ius postulandi” può farsi rinvio alle procure speciali e generali allegate in atti da parte opposta.
*** ** ***
La garanzia fideiussoria.
Gli opponenti hanno dedotto la nullità della fideiussioni “omnibus” per conformità allo Schema ABI, censurato dall'Autorità Antitrust con provvedimento del 2005 per violazione dell'art.2 della Legge n.287/1990 sulla concorrenza ed inoltre, per violazione dell'art.1956 c.c. determinata dalla condotta bancaria non improntata al canone negoziale di buona fede.
Con riguardo alla nullità della fideiussione per conformita' allo schema redatto secondo il modello ABI (relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) giudicato dall'Autorita' garante, allora preposta (Banca d'Italia), come frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza (atto di accertamento Banca d'Italia, n. 55 del 2 maggio 2005), si è sviluppato un denso dibattito giurisprudenziale, ancora in atto sul piano ad es. della operatività dei principi sia per la fideiussione “omnibus”, sia per la fideiussione specifica.
6 La Suprema Corte a Sezioni Unite, con la decisione n. 2207 del 2005, ha statuito che "la legge "antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti".
Ha osservato la Corte che "siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto
"ex" art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorchè non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d'appello".
La I^ Sezione della Cassazione, nella decisione n.29810 del 12 dicembre 2017, ha sostenuto che l'illecito anticoncorrenziale consumatosi – a monte - prima della stipula del contratto di fideiussione “non può che travolgere il negozio concluso "a valle", per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia (a cominciare dall'art. 2, della Legge antritrust)” ed ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, la stipulazione "a valle" di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte" (nella
7 specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d'Italia, con le funzioni di
Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del
1990, artt. 14 e 20, (in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L.
n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)) a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”.
In giurisprudenza, prima ancora della recente pronuncia dei Giudici di legittimità, si era affermata la posizione secondo cui la violazione dell'art. 2 della Legge c.d.
"Antitrust", consumatasi a monte nella predisposizione e nell'adozione uniforme di uno schema contrattuale restrittivo della concorrenza, determinasse "a cascata" la nullità dei contratti stipulati a valle in conformità allo schema.
Sul punto, si è sostenuto che l'obiettivo della più ampia possibile eliminazione degli effetti che l'intesa ha prodotto sul mercato sia quello decisamente più coerente con l'imperatività delle norme a tutela della concorrenza e con la tutela degli interessi generali che queste perseguono (secondo l'ABF di Milano del 4 luglio 2019, “la diversa soluzione, che si limiti ad eliminare, con la comminatoria di nullità, il vincolo giuridico nascente dall'intesa illecita (ed a sanzionare i colpevoli partecipanti), ma lasci sopravvivere intatti tutti gli effetti che l'intesa ha prodotto sul mercato in termini di contratti stipulati a valle dell'intesa stessa,
"appare sicuramente molto poco coerente con gli obiettivi di difesa e promozione del mercato concorrenziale che sono propri del diritto antitrust").
Le clausole “violative” sono state giudicate da Banca d'Italia lesive della concorrenza in quanto incidenti su aspetti essenziali del rapporto contrattuale,
8 addossando al fideiussore "le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa"; in tal modo, il fideiussore “è costretto” a prestare una garanzia personale che smarrisce l'essenziale morfologia normativa ad esclusivo vantaggio della parte che ne beneficia.
Ciò posto, alla luce delle esposte considerazioni e dei principi enunciati dalle
Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.41994 del 30 dicembre 2021, devono ritenersi inficiate da nullità parziale le fideiussioni che contengono le seguenti clausole: 1) «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; 2) «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»; 3) «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato».
Di recente, i Giudici di legittimità hanno espresso ulteriori posizioni esegetiche;
in particolare, le pronunce Cass. n.19401-2024 e Cass.n.30383-2024 hanno escluso la possibilità di estendere i principi enunciati dalle Sezioni Unite alla categoria delle fideiussioni specifiche, mentre Cass.n.27243-2024, superando la distinzione tra i due tipi di fideiussione, ha valorizzato il profilo del negozio “ a valle”.
La Corte di legittimità, nelle decisioni del gennaio 2025 nn.657-660-675, ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema ABI.
La pronuncia della Sez.I n.1170 del 17 gennaio 2025 è particolarmente rilevante.
9 In essa è affermato che chi agisce per l'accertamento di nullità parziale della fideiussione deve provare:
i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare;
fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato;
esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata (…)”.
Nel caso in esame:
10 -deve escludersi l'operatività dei riportati principi per la fideiussione specifica prestata dagli opponenti a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società Tra.Di. srl con il contratto di finanziamento del 18 giugno 2010;
-i principi operano, invece, per le fideiussioni “omnibus”, anche se anteriori al provvedimento n.55/2005, contenenti le clausole dello Schema ABI, tra cui l'art.6 contenente la deroga al disposto dell'art.1957 c.c.;
-gli opponenti, deducendo la nullità di tale clausola, hanno formulato eccezione in senso proprio per l'effetto decadenziale previsto dalla norma, non derogata;
-dal ricorso per decreto ingiuntivo e dai documenti prodotti si evince che la costituzione in mora ed il recesso dai contratti in corso sono stati formalizzati da
MPS SpA con nota raccomandata a.r. del 17 marzo 2016;
-parte opposta non ha, né allegato, né provato, che la parte creditrice originaria abbia diligentemente proseguito le sue istanze nei confronti della debitrice principale, secondo il disposto dell'art.1957 primo comma c.c., nel periodo di sei mesi, operante anche nel caso di fallimento della debitrice principale (cfr. Cass.. Sez.
III 16 ottobre 2017 n.24296);
-pertanto, essendosi verificata la decadenza, non aveva titolo per Controparte_1
azionare il credito ceduto riguardante il saldo-debitore di €7.337,76, derivante dal contratto di conto corrente n.631321.
Per completezza, deve dirsi che il Consulente tecnico d'ufficio, escludendo dal rapporto di conto corrente tutte le poste passive non dovute, secondo i quesiti formulati con ordinanza del 30 maggio 2023, ha verificato che il rapporto di conto corrente n.631321 in titolarità della società Tra.Di. srl non presentava alcun saldo passivo nel momento di chiusura per recesso della banca ed anzi in tale momento, esclusi gli addebiti non dovuti, presentava un credito restitutorio per la correntista.
11 *** ** ***
Per la tutela prevista dall'art.1956 c.c., opera il principio secondo cui
“il fideiussore che intenda far valere l'esclusione della propria responsabilità ai sensi dell'art. 1956 cit. deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate (Cass. 22 maggio 2003 n. 8040; Cass.17 novembre 2016 n. 23422, Cass.25 luglio 2022 n.
23065); egli deve dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (cfr. Cass. 17.07.2023 n.20713 anche in punto di esistenza di vincoli familiari e societari che non rendevano credibile la circostanza che i fideiussori non fossero edotti delle reali condizioni patrimoniali della società debitrice).
Nel caso di specie, i fideiussori hanno prestato la garanzia contestualmente all'accensione del finanziamento ed erano consapevoli della situazione economico- finanziaria della Tra.Di. srl e della necessità di fronteggiarla in ragione delle posizioni soggettive:
- del amministratore unico;
Parte_1
- della già amministratore-dipendente; Pt_2
- della coniuge del e dipendente. Parte_3 Parte_1
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Il credito.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, la cessionaria del credito ha anche azionato il saldo passivo di €25.470,36, riguardante il contratto di finanziamento n.741550234.
Come detto, tale contratto era assistito da garanzia fideiussoria specifica, non rientrante nella sfera di nullità parziale per conformità allo schema ABI.
Il Consulente tecnico d'ufficio, con riferimento al finanziamento, ha verificato che:
-le condizioni economiche sono state determinate nel contratto originario;
12 -il TAEG ricostruito è identico a quello riportato in contratto;
-il tasso effettivo pattuito ed il tasso di mora non superano le soglie di usura.
In tal modo, anche considerando la pronuncia di Cassazione Sezioni Unite 29 maggio
2024 n.15130 in punto di ammortamento, devono ritenersi superate le eccezioni impeditive del credito sollevate dagli opponenti.
Peraltro, esse non sono state reiterate in maniera specifica nella memoria conclusiva dopo l'istruttoria e la Ctu;
in tale atto difensivo sono state poste due questioni ulteriori riguardanti:
-la compensazione tra il residuo del finanziamento e le somme illegittimamente incamerate dall'istituto di credito, come accertate dal Ctu;
-la nullità delle fideiussioni alla stregua della disciplina consumeristica e della pronuncia n.5868-2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Per la prima questione, va rilevato che i garanti sono obbligati al pagamento del saldo-debitore del contratto di finanziamento, per effetto del vincolo di solidarietà passiva, ma non sono legittimati ad avanzare pretese compensatorie e/o restitutorie spettanti solo alla parte titolare del rapporto contrattuale, peraltro, sottoposta a procedura concorsuale.
Per la seconda questione, va detto quanto segue.
In tema di contratti del consumatore, il carattere vessatorio delle clausole predisposte dal professionista va valutato sia alla luce del principio generale secondo cui sono vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 33, co. 1 codice consumo), sia alla luce delle fattispecie come tipizzate dal secondo comma dell'art.33.
La norma pone una presunzione di vessatorietà fino a prova contraria per le clausole ( tra le altre ) che hanno per oggetto o per effetto, di: (…) b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento
13 da parte del consumatore;
t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
L'art. 34, rubricato “accertamento della vessatorieta' delle clausole” dispone tra l'altro che: la vessatorieta' di una clausola e' valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende;
non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea;
non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale;
nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore;
L'art.36 prevede la nullità di protezione per le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33-34.
I Giudici di legittimità hanno indicato i parametri cui ancorare l'accertamento dei requisiti soggettivi che definiscono il profilo del “consumatore” come prius per l'applicazione della disciplina prevista dal Decreto Legislativo 206-2005.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella decisione n.5868 del 27 febbraio 2023, hanno affermato che: "la Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore.
14 Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che "nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata". Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che "Gli artt.
1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile
1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società" (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, Tarcau;
14 settembre 2016, C-534/15,
). Ne deriva che il fideiussore, persona fisica, non è un professionista "di Per_1
riflesso", non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito. Questa
Corte ha dunque in varie occasioni preso già atto delle citate decisioni della Corte di giustizia Europea (v. Cass. n. 742 del 2020; Cass. n. 32225 del 2018). Il Collegio condivide tale orientamento, in quanto le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore". Poco prima dell'intervento delle Sezioni unite, la Corte (Cass. 10/01/2023, n. 429) aveva chiarito che, per i Giudici del Lussemburgo (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15,
Tarcau, punto 29), "nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o
15 sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali
l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata" (in termini, CGUE, 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitra, punto 34) (…)”.
Alla luce di tali principi non può ritenersi che i garanti, a vario titolo integrati nell'assetto societario o comunque ad esso legati per motivi di cointeressenza familiare e lavorativa (come la possano invocare la tutela consumeristica. Parte_3
*** ** ***
Per quanto esposto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e gli opponenti devono essere condannati al pagamento, in solido, dell'importo di € 25.470,36, oltre interessi legali dalla data della domanda monitoria al saldo.
La pronuncia caducatoria per il decreto ingiuntivo opposto e la riduzione del credito producono effetti sulla regolamentazione delle spese di giudizio.
Secondo i Giudici di legittimità “il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione (cfr.Cass. S.U. n. 927/2022); perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite;
nel liquidare tali spese, il giudice può bensì escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all'esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite.
16 A maggior ragione il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione (Cass.
n. 2217/2007; Cass. n. 75/2010).
Non è quindi determinante la sola revoca del decreto opposto per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo invece avere riguardo all'esito complessivo del giudizio, dovendo la valutazione di soccombenza anche in relazione a tali spese confrontarsi con il risultato finale del giudizio (cfr. Cass.sez.II 9 agosto
2022 n.24482).
Ebbene, nella vicenda in cognizione, le spese processuali possono essere compensate, giacchè la definizione dell'opposizione ha determinato una riduzione del credito e la società opposta, all'esito del giudizio di merito, non è risultata pienamente titolare del credito come azionato con il decreto ingiuntivo, anche alla stregua della nullità parziale della garanzia fideiussoria.
Per le spese di Ctu, trattandosi di un mezzo di ausilio del Giudice nelle controversie bancarie e dovendosi valutare l'esito peritale alla luce delle posizioni delle parti, è corretto che il pagamento in via definitiva del compenso al Ctu gravi per 1/2 su parte opponente e per 1/2 su parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.4487-2021 RG fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-accoglie l'opposizione per quanto di ragione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna i debitori-opponenti, in solido, al pagamento dell'importo di €
€ 25.470,36, oltre interessi legali dalla data della domanda monitoria al saldo;
-dispone la compensazione delle spese processuali;
-dispone che le spese di Ctu, liquidate con decreto del 4.12.2023, siano sostenute in via definitiva dagli opponenti per 1/2 e dall'opposta per 1/2.
Così deciso il 5 aprile 2025
17 Il Giudice annagrazia lenti
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, II^ Sezione Civile, in composizione monocratica- GU
Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.4487-2021 RG, tra
, , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3
dall'Avv. Alessandra Raffaella Gigante -opponenti;
e
e, per essa, e, quale sua procuratrice, Controparte_1 CP_2 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Donvito - Controparte_3
opposta; avente ad oggetto “ opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 19 febbraio 2025), il giudizio è stato riservato per la decisione con termini abbreviati ex art.190 cpc vigente ratione temporis per il deposito delle memorie conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto
e nella posizione di fideiussori, hanno proposto Parte_1 Pt_2 Parte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.837-2021 emesso nei loro confronti per il pagamento, in solido, dell'importo di €32.808,12 oltre accessori e spese in favore di per un presunto saldo-debitore dei rapporti bancari in titolarità Controparte_1
della società Tra.Di. srl, dichiarata fallita.
Hanno, preliminarmente, eccepito la carenza di legittimazione attiva della società intimante e la nullità della procura ad litem.
Hanno dedotto:
1 -la nullità delle fideiussioni “omnibus” perché conformi allo Schema ABI, contenente clausole violative dell'art.2 della Legge 287/1990, come ritenuto da Banca d'Italia con provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 e come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione per i contratti “a valle” derivanti dall'intesa vietata “a monte”;
-la decadenza dell'opposta dal diritto di esigere il pagamento secondo il disposto dell'art.1957 c.c.;
-la violazione dell'art.1956 c.c. per mancata informazione sulle condizioni economiche della società garantita;
-la mancanza di documenti a sostegno della pretesa creditoria;
-la determinazione del saldo-debitore per effetto di poste passive non dovute conseguenti ad interessi passivi e commissioni di massimo scoperto non pattuite per iscritto, ad importi capitalizzati, ad interessi passivi superiori ai tassi-soglia antiusura. ha diffusamente svolto difese sulla propria legittimazione attiva e Controparte_1
sulla validità della procura alle liti ed ha eccepito, nella posizione di cessionaria, il difetto di legittimazione passiva per le istanze restitutorie-risarcitorie proposte dagli opponenti, riguardanti i rapporti bancari originari.
Ha esposto, essenzialmente, che: Parte
e negli anni 2002-2004-2007, hanno prestato garanzie Pt_1 Pt_2 Parte_3
fideiussorie per gli obblighi gravanti sulla società Tra.Di. srl;
-per il contratto di conto corrente n.631321, in titolarità della società, è stato determinato il saldo-debitore di €7.337,76 al 21.01.2016;
-per il contratto di finanziamento n.741550234, in titolarità della società, è stato determinato il saldo-debitore di €25.470,36 al 25.01.2016;
-per il primo rapporto, gli opponenti hanno prestato fideiussione “omnibus” con variazioni degli importi garantiti;
-le garanzie del 2002 e del 2004 sono anteriori al provvedimento di Banca d'Italia
n.55-2005;
-in ogni caso, la prestata garanzia è autonoma;
2 -per il secondo rapporto, gli opponenti hanno prestato fideiussione specifica;
-non è configurabile l'interesse ad agire degli opponenti per l'accertamento di nullità della fideiussione per presunta violazione dell'art.2 della Legge 287-1990;
-l'art.1957 c.c. non è norma imperativa ed è derogabile per volontà delle parti;
-non vi è stata violazione dell'art.1956 c.c. in quanto la situazione economica e finanziaria della società Tra.Di. srl era ben conosciuta dal che è stato Parte_1
amministratore unico dal 2002 al 2013, dalla che è stata amministratore unico Pt_2
dal 2000 al 2002, dalla coniuge del Parte_3 Parte_1
-peraltro, i garanti, prima di ricevere la costituzione in mora del 17.03.2016, hanno attivamente partecipato ai vari accordi raggiunti con MPS SpA per fronteggiare la situazione debitoria, come dilazioni di pagamento, sospensione del pagamento della quota capitale del finanziamento;
-la domanda monitoria è stata supportata dalla necessaria documentazione contabile;
-sono infondate le contestazioni sulla determinazione del saldo-debitore posto che gli addebiti sono avvenuti nel rispetto delle condizioni economiche e delle disposizioni normative inderogabili.
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La legittimazione.
Come noto, la legittimazione presuppone il diritto di agire in giudizio.
Il Giudice deve verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
La titolarità del diritto è un elemento costitutivo della domanda che può consistere in un mero fatto o in un fatto-diritto.
La legittimazione ad agire attiene, quindi, al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto affermandone la titolarità; l'attore ha un onere di allegazione e di prova e la carenza di elementi al riguardo può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
3 L'avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha la funzione di sostituire la notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264
c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020).
I Giudici di legittimità hanno puntualizzato che “la pubblicazione sulla Gazzetta,
e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, ne' alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa [...]. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta puo' costituire, al piu', elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad
«aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art.
58 comma 1 TUB); ma di sicuro non da' contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, ne' tanto meno consente di compulsare la reale validita' ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (…) “la norma dell'art.
58 comma 2 TUB consente che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga piu' diffuse e approfondite notizie (…)con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarita' di un credito”.
E' chiaro, allora, che l'avviso di pubblicazione non ha un valore probatorio in se' della cessione di uno specifico credito.
4 Al riguardo, devono richiamarsi altre decisioni in cui la Suprema Corte ha precisato che “affinche' l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, e' in ogni caso necessario che indichi gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato e' in effetti ricompreso fra quelli ceduti” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2780 del 2019);
"il soggetto che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione" con documenti idonei a
"dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., 2 marzo 2016, n.
4116 richiamata da Cass. n. 5617/2020).
Chi scrive ha condiviso la rigorosa posizione espressa dalla Corte di Cassazione nei seguenti termini:
“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.sez.VI 5 novembre
2020 n.24798);“in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale,
5 salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Sez.I 22 marzo 2022 n.5857).
I Giudici di legittimità, con decisioni recentissime (cfr. Cass. sez.I 8 novembre 2024
n.28790; Cassazione sez.I^ 22 novembre 2024 n.30207), hanno confermato la precedente posizione, ribadendo che “i debitori ceduti” devono avere la possibilità di verificare che la parte che assume di essere cessionaria sia davvero titolare del credito per il quale invoca tutela satisfattiva.
Nella fattispecie, deve riconoscersi la legittimazione della cessionaria in forza della documentazione prodotta, attestante – tra l'altro – l'avvenuta comunicazione ai debitori della posizione ceduta identificata con il codice FG3331138, risultante da banche dati dell'originaria parte creditrice.
Per il profilo dello “ius postulandi” può farsi rinvio alle procure speciali e generali allegate in atti da parte opposta.
*** ** ***
La garanzia fideiussoria.
Gli opponenti hanno dedotto la nullità della fideiussioni “omnibus” per conformità allo Schema ABI, censurato dall'Autorità Antitrust con provvedimento del 2005 per violazione dell'art.2 della Legge n.287/1990 sulla concorrenza ed inoltre, per violazione dell'art.1956 c.c. determinata dalla condotta bancaria non improntata al canone negoziale di buona fede.
Con riguardo alla nullità della fideiussione per conformita' allo schema redatto secondo il modello ABI (relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) giudicato dall'Autorita' garante, allora preposta (Banca d'Italia), come frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza (atto di accertamento Banca d'Italia, n. 55 del 2 maggio 2005), si è sviluppato un denso dibattito giurisprudenziale, ancora in atto sul piano ad es. della operatività dei principi sia per la fideiussione “omnibus”, sia per la fideiussione specifica.
6 La Suprema Corte a Sezioni Unite, con la decisione n. 2207 del 2005, ha statuito che "la legge "antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti".
Ha osservato la Corte che "siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto
"ex" art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorchè non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d'appello".
La I^ Sezione della Cassazione, nella decisione n.29810 del 12 dicembre 2017, ha sostenuto che l'illecito anticoncorrenziale consumatosi – a monte - prima della stipula del contratto di fideiussione “non può che travolgere il negozio concluso "a valle", per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia (a cominciare dall'art. 2, della Legge antritrust)” ed ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, la stipulazione "a valle" di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte" (nella
7 specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d'Italia, con le funzioni di
Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del
1990, artt. 14 e 20, (in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L.
n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)) a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”.
In giurisprudenza, prima ancora della recente pronuncia dei Giudici di legittimità, si era affermata la posizione secondo cui la violazione dell'art. 2 della Legge c.d.
"Antitrust", consumatasi a monte nella predisposizione e nell'adozione uniforme di uno schema contrattuale restrittivo della concorrenza, determinasse "a cascata" la nullità dei contratti stipulati a valle in conformità allo schema.
Sul punto, si è sostenuto che l'obiettivo della più ampia possibile eliminazione degli effetti che l'intesa ha prodotto sul mercato sia quello decisamente più coerente con l'imperatività delle norme a tutela della concorrenza e con la tutela degli interessi generali che queste perseguono (secondo l'ABF di Milano del 4 luglio 2019, “la diversa soluzione, che si limiti ad eliminare, con la comminatoria di nullità, il vincolo giuridico nascente dall'intesa illecita (ed a sanzionare i colpevoli partecipanti), ma lasci sopravvivere intatti tutti gli effetti che l'intesa ha prodotto sul mercato in termini di contratti stipulati a valle dell'intesa stessa,
"appare sicuramente molto poco coerente con gli obiettivi di difesa e promozione del mercato concorrenziale che sono propri del diritto antitrust").
Le clausole “violative” sono state giudicate da Banca d'Italia lesive della concorrenza in quanto incidenti su aspetti essenziali del rapporto contrattuale,
8 addossando al fideiussore "le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa"; in tal modo, il fideiussore “è costretto” a prestare una garanzia personale che smarrisce l'essenziale morfologia normativa ad esclusivo vantaggio della parte che ne beneficia.
Ciò posto, alla luce delle esposte considerazioni e dei principi enunciati dalle
Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.41994 del 30 dicembre 2021, devono ritenersi inficiate da nullità parziale le fideiussioni che contengono le seguenti clausole: 1) «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; 2) «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»; 3) «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato».
Di recente, i Giudici di legittimità hanno espresso ulteriori posizioni esegetiche;
in particolare, le pronunce Cass. n.19401-2024 e Cass.n.30383-2024 hanno escluso la possibilità di estendere i principi enunciati dalle Sezioni Unite alla categoria delle fideiussioni specifiche, mentre Cass.n.27243-2024, superando la distinzione tra i due tipi di fideiussione, ha valorizzato il profilo del negozio “ a valle”.
La Corte di legittimità, nelle decisioni del gennaio 2025 nn.657-660-675, ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema ABI.
La pronuncia della Sez.I n.1170 del 17 gennaio 2025 è particolarmente rilevante.
9 In essa è affermato che chi agisce per l'accertamento di nullità parziale della fideiussione deve provare:
i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare;
fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato;
esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata (…)”.
Nel caso in esame:
10 -deve escludersi l'operatività dei riportati principi per la fideiussione specifica prestata dagli opponenti a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società Tra.Di. srl con il contratto di finanziamento del 18 giugno 2010;
-i principi operano, invece, per le fideiussioni “omnibus”, anche se anteriori al provvedimento n.55/2005, contenenti le clausole dello Schema ABI, tra cui l'art.6 contenente la deroga al disposto dell'art.1957 c.c.;
-gli opponenti, deducendo la nullità di tale clausola, hanno formulato eccezione in senso proprio per l'effetto decadenziale previsto dalla norma, non derogata;
-dal ricorso per decreto ingiuntivo e dai documenti prodotti si evince che la costituzione in mora ed il recesso dai contratti in corso sono stati formalizzati da
MPS SpA con nota raccomandata a.r. del 17 marzo 2016;
-parte opposta non ha, né allegato, né provato, che la parte creditrice originaria abbia diligentemente proseguito le sue istanze nei confronti della debitrice principale, secondo il disposto dell'art.1957 primo comma c.c., nel periodo di sei mesi, operante anche nel caso di fallimento della debitrice principale (cfr. Cass.. Sez.
III 16 ottobre 2017 n.24296);
-pertanto, essendosi verificata la decadenza, non aveva titolo per Controparte_1
azionare il credito ceduto riguardante il saldo-debitore di €7.337,76, derivante dal contratto di conto corrente n.631321.
Per completezza, deve dirsi che il Consulente tecnico d'ufficio, escludendo dal rapporto di conto corrente tutte le poste passive non dovute, secondo i quesiti formulati con ordinanza del 30 maggio 2023, ha verificato che il rapporto di conto corrente n.631321 in titolarità della società Tra.Di. srl non presentava alcun saldo passivo nel momento di chiusura per recesso della banca ed anzi in tale momento, esclusi gli addebiti non dovuti, presentava un credito restitutorio per la correntista.
11 *** ** ***
Per la tutela prevista dall'art.1956 c.c., opera il principio secondo cui
“il fideiussore che intenda far valere l'esclusione della propria responsabilità ai sensi dell'art. 1956 cit. deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate (Cass. 22 maggio 2003 n. 8040; Cass.17 novembre 2016 n. 23422, Cass.25 luglio 2022 n.
23065); egli deve dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (cfr. Cass. 17.07.2023 n.20713 anche in punto di esistenza di vincoli familiari e societari che non rendevano credibile la circostanza che i fideiussori non fossero edotti delle reali condizioni patrimoniali della società debitrice).
Nel caso di specie, i fideiussori hanno prestato la garanzia contestualmente all'accensione del finanziamento ed erano consapevoli della situazione economico- finanziaria della Tra.Di. srl e della necessità di fronteggiarla in ragione delle posizioni soggettive:
- del amministratore unico;
Parte_1
- della già amministratore-dipendente; Pt_2
- della coniuge del e dipendente. Parte_3 Parte_1
*** ** ***
Il credito.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, la cessionaria del credito ha anche azionato il saldo passivo di €25.470,36, riguardante il contratto di finanziamento n.741550234.
Come detto, tale contratto era assistito da garanzia fideiussoria specifica, non rientrante nella sfera di nullità parziale per conformità allo schema ABI.
Il Consulente tecnico d'ufficio, con riferimento al finanziamento, ha verificato che:
-le condizioni economiche sono state determinate nel contratto originario;
12 -il TAEG ricostruito è identico a quello riportato in contratto;
-il tasso effettivo pattuito ed il tasso di mora non superano le soglie di usura.
In tal modo, anche considerando la pronuncia di Cassazione Sezioni Unite 29 maggio
2024 n.15130 in punto di ammortamento, devono ritenersi superate le eccezioni impeditive del credito sollevate dagli opponenti.
Peraltro, esse non sono state reiterate in maniera specifica nella memoria conclusiva dopo l'istruttoria e la Ctu;
in tale atto difensivo sono state poste due questioni ulteriori riguardanti:
-la compensazione tra il residuo del finanziamento e le somme illegittimamente incamerate dall'istituto di credito, come accertate dal Ctu;
-la nullità delle fideiussioni alla stregua della disciplina consumeristica e della pronuncia n.5868-2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Per la prima questione, va rilevato che i garanti sono obbligati al pagamento del saldo-debitore del contratto di finanziamento, per effetto del vincolo di solidarietà passiva, ma non sono legittimati ad avanzare pretese compensatorie e/o restitutorie spettanti solo alla parte titolare del rapporto contrattuale, peraltro, sottoposta a procedura concorsuale.
Per la seconda questione, va detto quanto segue.
In tema di contratti del consumatore, il carattere vessatorio delle clausole predisposte dal professionista va valutato sia alla luce del principio generale secondo cui sono vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 33, co. 1 codice consumo), sia alla luce delle fattispecie come tipizzate dal secondo comma dell'art.33.
La norma pone una presunzione di vessatorietà fino a prova contraria per le clausole ( tra le altre ) che hanno per oggetto o per effetto, di: (…) b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento
13 da parte del consumatore;
t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
L'art. 34, rubricato “accertamento della vessatorieta' delle clausole” dispone tra l'altro che: la vessatorieta' di una clausola e' valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende;
non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea;
non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale;
nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore;
L'art.36 prevede la nullità di protezione per le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33-34.
I Giudici di legittimità hanno indicato i parametri cui ancorare l'accertamento dei requisiti soggettivi che definiscono il profilo del “consumatore” come prius per l'applicazione della disciplina prevista dal Decreto Legislativo 206-2005.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella decisione n.5868 del 27 febbraio 2023, hanno affermato che: "la Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore.
14 Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che "nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata". Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che "Gli artt.
1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile
1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società" (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, Tarcau;
14 settembre 2016, C-534/15,
). Ne deriva che il fideiussore, persona fisica, non è un professionista "di Per_1
riflesso", non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito. Questa
Corte ha dunque in varie occasioni preso già atto delle citate decisioni della Corte di giustizia Europea (v. Cass. n. 742 del 2020; Cass. n. 32225 del 2018). Il Collegio condivide tale orientamento, in quanto le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore". Poco prima dell'intervento delle Sezioni unite, la Corte (Cass. 10/01/2023, n. 429) aveva chiarito che, per i Giudici del Lussemburgo (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15,
Tarcau, punto 29), "nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o
15 sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali
l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata" (in termini, CGUE, 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitra, punto 34) (…)”.
Alla luce di tali principi non può ritenersi che i garanti, a vario titolo integrati nell'assetto societario o comunque ad esso legati per motivi di cointeressenza familiare e lavorativa (come la possano invocare la tutela consumeristica. Parte_3
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Per quanto esposto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e gli opponenti devono essere condannati al pagamento, in solido, dell'importo di € 25.470,36, oltre interessi legali dalla data della domanda monitoria al saldo.
La pronuncia caducatoria per il decreto ingiuntivo opposto e la riduzione del credito producono effetti sulla regolamentazione delle spese di giudizio.
Secondo i Giudici di legittimità “il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione (cfr.Cass. S.U. n. 927/2022); perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite;
nel liquidare tali spese, il giudice può bensì escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all'esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite.
16 A maggior ragione il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione (Cass.
n. 2217/2007; Cass. n. 75/2010).
Non è quindi determinante la sola revoca del decreto opposto per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo invece avere riguardo all'esito complessivo del giudizio, dovendo la valutazione di soccombenza anche in relazione a tali spese confrontarsi con il risultato finale del giudizio (cfr. Cass.sez.II 9 agosto
2022 n.24482).
Ebbene, nella vicenda in cognizione, le spese processuali possono essere compensate, giacchè la definizione dell'opposizione ha determinato una riduzione del credito e la società opposta, all'esito del giudizio di merito, non è risultata pienamente titolare del credito come azionato con il decreto ingiuntivo, anche alla stregua della nullità parziale della garanzia fideiussoria.
Per le spese di Ctu, trattandosi di un mezzo di ausilio del Giudice nelle controversie bancarie e dovendosi valutare l'esito peritale alla luce delle posizioni delle parti, è corretto che il pagamento in via definitiva del compenso al Ctu gravi per 1/2 su parte opponente e per 1/2 su parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.4487-2021 RG fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-accoglie l'opposizione per quanto di ragione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna i debitori-opponenti, in solido, al pagamento dell'importo di €
€ 25.470,36, oltre interessi legali dalla data della domanda monitoria al saldo;
-dispone la compensazione delle spese processuali;
-dispone che le spese di Ctu, liquidate con decreto del 4.12.2023, siano sostenute in via definitiva dagli opponenti per 1/2 e dall'opposta per 1/2.
Così deciso il 5 aprile 2025
17 Il Giudice annagrazia lenti
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