Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17634/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato ex art. 281 sexies 3° comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17634/2024 promossa da:
(P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Riccardo Guarino del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Napoli, via A. De
Gasperi n. 45; opponente contro
(C.F. e P.IVA Controparte_1
), in persona dell'amministratore delegato e legale P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta CP_2 procura in atti, dagli Avv.ti Pamela Rota e Edoardo Del Corona del
Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Milano, via A. da Recanate n. 2;
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI Per parte opponente Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 4376/2024 del 25.3.24, emesso dal Tribunale di Milano e notificato in data 26.3.24, e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla per le causali di cui in premessa;
- in Pt_1 subordine, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 4376/2024 del 25.3.24, emesso dal Tribunale di Milano e notificato in data 26.3.24, per tutti i motivi di cui in narrativa;
accertare e dichiarare la sussistenza di un controcredito della nei confronti dell'opposta Pt_1 pari ad euro 5476,18 a titolo di CMOR ( contributo di morosità) oltre interessi di mora o, in subordine oltre interessi legali, dalla domanda al soddisfo e per l'effetto ridurre l'importo eventualmente a questa spettante del relativo importo in virtù di compensazione legale/giudiziale. - in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 4376/2024 del 25.3.24, emesso dal Tribunale di Milano e notificato in data 26.3.24, per tutti i motivi di cui in narrativa;
accertare e dichiarare la sussistenza di un credito della nei confronti dell'opposta pari Pt_1 ad euro 5.476,18 a titolo di CMOR ( contributo di morosità) e per l'effetto condannare la a Controparte_1 corrisponde a l'importo di euro 5.476,18 oltre interessi di mora Pt_1
o, in subordine oltre interessi legali, dalla domanda al soddisfo. - con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione ai creditori antistatari.” Per parte opposta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così disporre: In via principale nel merito:
- respingere integralmente l'opposizione proposta da (in Parte_1
Concordato Preventivo) poiché infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
- previa revoca del decreto ingiuntivo del
pagina 2 di 7 Tribunale di Milano n. 4376/2024 emesso in data 25.03.2024, accertare il diritto di credito di Controparte_1 quantificato in € 37.060,66, effettuata la compensazione con le somme di € 8.815,60 percepite a titolo di corrispettivo di morosità (CMOR) da per conto di (in Controparte_1 Parte_1
Concordato Preventivo) e, per l'effetto, condannare (in Parte_1
Concordato Preventivo) al pagamento, in favore di
[...]
a qualsiasi titolo, della minor somma di € Controparte_1
37.060,66 oltre interessi moratori da calcolarsi dal dovuto fino all'effettivo saldo, ovvero della diversa e/o ulteriore minor somma emersa in corso di causa;
In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. n. 55/2014 del presente giudizio, e del giudizio monitorio, oltre I.V.A., C.P.A. e successive occorrende.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la Controparte_1 quale, sul presupposto dell'esistenza con la società di un Parte_1 rapporto di somministrazione di energia elettrica ha instato per la condanna di quest'ultima al pagamento in proprio favore della somma di € 45.886,26 a titolo di corrispettivi contrattuali, oltre agli interessi di mora e alle spese di lite.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale ha proposto opposizione la società in concordato preventivo, Parte_1 chiedendone la revoca ed eccependo in compensazione il proprio controcredito di € 5.476,18 relativo all'importo riscosso dall'opposta a titolo di “cmor”.
Costituitasi in giudizio, ha confermato Controparte_1
l'incasso, avvenuto rispettivamente in data 28.2.2024 e 3.4.2024, e,
pagina 3 di 7 dunque, successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, delle somme di € 5.476,18 e € 3.339,42 a titolo di indennizzo “cmor”, con conseguente richiesta, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, di condanna della controparte al pagamento in proprio favore della somma residua, pari ad €
37.060,66.
La causa, senza assunzione di prove costituende, è stata discussa oralmente dai difensori delle parti come risulta dall'apposito verbale di udienza e come sopra riportate, all'udienza del 27.3.2025 e, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma,
c.p.c.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che la domanda di esatto adempimento avanzata da parte opposta, così come ridotta con la comparsa di costituzione e risposta, è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Al riguardo deve, infatti, rilevarsi che è pacifica (oltre che risultante per tabulas: doc. 1 di parte opposta) l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto dall'opposta quale titolo della sua pretesa creditoria e che alcuna specifica contestazione è stata svolta dall'opponente in ordine all'effettiva esecuzione della somministrazione di energia elettrica da parte di Compagnia
Energetica Italia, né in relazione alla correttezza e congruità dei corrispettivi fatturati da quest'ultima rispetto ai quantitativi di energia erogati e ai prezzi pattuiti, essendosi invero l'opponente limitata, nell'atto introduttivo (l'opponente non ha infatti neppure depositato la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.) a contestare “le fatture, gli importi
e i conteggi dei consumi attesa la totale non intellegibilità degli stessi”.
pagina 4 di 7 Ora, premesso che l'opponente è una società grossista, che acquista l'energia elettrica per rivederla ai propri clienti e considerato che le fatture depositate nel fascicolo monitorio contengono l'espressa indicazione dei POD in relazione ai quali è stata fornita l'energia elettrica, i quantitativi di energia elettrica erogata, le date e le modalità di rilevamento dei consumi, i prezzi applicati, la deduzione dell'opponente sopra riportata risulta invero irrimediabilmente generica e, come tale, assolutamente inidonea a costituire una efficace contestazione del credito vantato dall'opposta ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Peraltro, nel carente contesto allegativo su riscontrato, deve escludersi l'ammissibilità della richiesta dell'opponente di consulenza tecnica, stante la sua natura spiccatamente esplorativa.
Pertanto, poiché com'è noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. n. 13533/2001), osserva il Tribunale che l'opposta, mediante la documentazione versata in atti e sopra richiamata, esaminata nel contesto assertivo sopra riportato, abbia sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo della pretesa creditoria vantata in giudizio;
con la conseguenza che, in assenza di prova del pagamento da parte dell'opponente, la domanda di esatto pagina 5 di 7 adempimento avanzata dall'opposta, così come ridotta con la comparsa di costituzione e risposta, va accolta. E dovendosi, al riguardo, ancora osservare che la riduzione della pretesa creditoria dell'opposta da € 45.886,26 ad € 37.060,66 tiene conto sia dell'importo di € 5.476,18 -già oggetto dell'eccezione di compensazione dell'opponente- sia dell'ulteriore importo di € 3.339,42, incassato a titolo di Cmor successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, in definitiva, per tutto quanto sopra esposto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, va condannata al pagamento Parte_1 in favore di della somma di € Parte_2
37.060,66, oltre agli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla scadenza delle fatture prodotte con il ricorso monitorio sino al soddisfo.
Le spese di lite dell'intero giudizio (comprensivo della fase monitoria) seguono la soccombenza del tutto prevalente dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda dell'opposta, delle date di incasso delle somme a titolo di Cmor, successive rispettivamente al deposito del ricorso monitorio e alla notificazione del decreto ingiuntivo, nonché dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 6 di 7 - condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di € 37.060,66, oltre agli Parte_2 interessi di mora, calcolati al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla scadenza delle relative fatture al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1 [...] delle spese di lite, liquidate in € 286,00 per esborsi ed € Parte_2
5.050,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 3 Aprile 2025 la Giudice
Francesca Avancini
pagina 7 di 7