Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/03/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.5145/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 5145/2024 R.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposta da
, nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 nte domiciliata in Salerno, alla Via Velia n. 7
[...]
. SA NT che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE CONTRO
, nato a [...] il17.12.1980, C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
(22.03.2021). Per_2 rdo, la ricorrente ha dedotto di avere subito nel corso degli anni violenze, prima solo psicologiche e poi anche fisiche, talvolta alla presenza dei bambini e di avere deciso di interrompere la relazione nel mese di febbraio 2024; ha precisato che l'ex compagno non ha mai prestato adeguata attenzione alla cura dei figli, spesso lasciati incustoditi nella pizzeria di famiglia per ore, e non ha mai contribuito al loro mantenimento. Pertanto, la ricorrente ha richiesto l'affidamento esclusivo dei figli minori con residenza presso di se e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonche l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle una somma per il mantenimento dei bambini. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si e costituito Controparte_1 in giudizio. 2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, Controparte_1 regolarmente citato, non si e costituito in giudizio. Occorre dunque valutare le singole richieste avanzate dalla ricorrente. Affidamento dei figli e Per_1 Per_2
In ordine al regime a ei figli minori, deve in primo luogo rilevarsi che la ricorrente ha richiesto l'affidamento esclusivo a se dei figli in ragione delle condotte disfunzionali del e della sua incapacita di esercitare i doveri CP_1 nascenti dal proprio ruolo . Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilita per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilita di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo puo essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneita educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. Tanto premesso, si rileva che, alla prima udienza di comparizione, e stata sentita la ricorrente che ha dichiarato che i bambini sentono e vedono il padre regolarmente, trascorrendo con lui tre giorni nella settimana oltre alle domeniche alternate, e che gli stessi sono tranquilli e abituati a tale organizzazione, manifestando tuttavia la propria preoccupazione per le modalita di accudimento e chiedendo, pertanto, una regolamentazione diversa rispetto a quella in essere (cfr. verbale di udienza). Orbene, il Tribunale osserva che la ricorrente non ha evidenziato problematiche nell'esercizio condiviso della responsabilita genitoriale, ma unicamente criticita legate all'organizzazione dei bambini;
d'altra parte, pur comprensibili le motivazioni relative all'allegata violenza, non sono emerse disfunzioni nell'assunzione di decisioni condivise con l'ex compagno nell'interesse dei figli, considerato tra l'altro che le suddette criticita non sarebbero neutralizzate dal un differente regime di affidamento. In definitiva, il Tribunale ritiene opportuno disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, e , con residenza prevalente Per_1 Per_2 presso la madre. Inoltre, si evidenzia l'opportunita di prevedere l'esercizio disgiunto della responsabilita genitoriale per le questioni ordinarie e quotidiane al fine di evitare problematiche nell'assumere le decisioni giornaliere nell'interesse dei minori;
pertanto, si dispone che i genitori possono esercitare la responsabilita genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli. Tempi di permanenza dei figli presso il padre Al riguardo, si osserva che le medesime considerazioni evidenziate per il regime di affidamento valgono anche per la regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori presso il padre, tenuto conto che, come dichiarato dalla stessa ricorrente, i bambini sono tranquilli e hanno ormai acquisito delle abitudini di vita che si ritiene opportuno mantenere almeno nella fase di assestamento alla vicenda separativa dei genitori. Pertanto, il Tribunale ritiene opportuno prevedere che, salvo diverso accordo nell'interesse dei figli minori, il padre potra vedere e tenere con se i figli per tre giorni alla settimana (di cui uno corrispondente al giorno di chiusura della pizzeria) in conformita alle attuali abitudini, nonche la domenica a week end alternati;
nel periodo natalizio i figli trascorreranno con ciascun genitore le diverse festivita secondo il criterio dell'alternanza (il 24 dicembre e il 31 dicembre con un genitore e il 25 dicembre e il 1°gennaio con l'altro e viceversa l'anno successivo); nel periodo pasquale, i figli trascorreranno con ciascun genitore la Pasqua e il lunedì in Albis seguendo il criterio dell'alternanza di anno in anno;
durante il periodo estivo, i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno, secondo l'accordo che sara raggiunto dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
i figli trascorreranno con la madre il compleanno e l'onomastico di quest'ultima e la festa della mamma e con il padre il compleanno e l'onomastico di quest'ultimo e la festa del papa . Mantenimento dei figli In merito agli aspetti economici, occorre premettere che la ricorrente ha precisato di avere trovato un lavoro in un'impresa di pulizie e di percepire per intero la somma a titolo di assegno unico universale, mentre l'ex compagno e titolare di una pizzeria (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Orbene, tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, della circostanza che l'assegno unico viene interamente percepito dalla ricorrente, dei disposti tempi di permanenza e della mancanza di adeguata documentazione reddituale, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di di corrispondere Controparte_1 ad , entro il giorno 5 di a di € 400,00 (€ Parte_1
20 re rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli minori e , oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2 straordinarie (mediche, scolastic ati rtive etc.…) per i minori che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate. In considerazione della particolarità della fattispecie concreta, della natura e dell'esito della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via definitiva, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dispone l'affidamento c inori e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con residenza prevalente presso e e mpi di permanenza presso il padre secondo quanto disposto in parte motiva;
− dispone che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli;
− dispone l'obbligo di di corrispondere ad Controparte_1 Parte_1
entro il gior somma di € 400,00 (
[...] ciascuno), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli minori e;
Per_1 Per_2
− pone a carico di entrambi i i o di contribuire alle spese straordinarie, (mediche, scolastiche, ricreative, sportive etc.…) per i minori, che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate, nella misura dell'50%;
− dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi