TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2313/2024.
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
viste le note scritte depositate tempestivamente dalle parti contenenti i loro contributi di discussione e le loro conclusioni precisate;
in applicazione degli artt.127ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita nell'udienza per trattazione scritta del 20/01/2025
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 2313/2024 pendente tra:
parte ricorrente: ING. codice fiscale: Controparte_1
con gli avvocati SEGALERBA PAOLO, FAELLI C.F._1
1 TOMMASO, LA MURA ANNA;
parte resistente: , codice fiscale: Controparte_2
, con gli avvocati REINSTADLER KARL, MEZZETTI ANDREA P.IVA_1
SAVERIO; , , Controparte_3 Controparte_4
. Controparte_5
OGGETTO:
DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO
DELLA COMUNITA' EUROPEA 27/04/2016, N. 2016/679/UE.
CONCLUSIONI
per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni domanda contraria,
eccezione, difesa e istanza, sia di merito che istruttoria, per tutte le ragioni esposte in
narrativa, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed emanazione
dei provvedimenti di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2011, ed espletato ogni altro
ritenuto incombente di rito
Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. alla comunicazione da parte di CP_1
dei nominativi dei propri dipendenti, del personale e degli operatori della CP_6
che hanno effettuato gli accessi e le interrogazioni dirette sui conti correnti Pt_1
2 nel periodo intercorrente tra la data del 31 ottobre 2017 e sino alla data del deposito
del presente ricorso, con l'indicazione dell'ambito in cui ciascuno di essi è inserito
nell'ambito dell'organizzazione della Banca e della mansione specifica che
giustifica, in capo allo stesso, il trattamento dei dati del cliente, ed altresì delle
causali, giustificazioni e finalità dei singoli accessi;
- per l'effetto, condannare la a trasmettere all'Ing. i nominativi dei CP_6 CP_1
propri dipendenti, del personale e degli operatori della Banca che hanno effettuato
gli accessi e le interrogazioni dirette sui conti correnti nel periodo intercorrente tra
la data del 31 ottobre 2017 e sino alla data del deposito del presente ricorso, con
l'indicazione dell'ambito in cui ciascuno di essi è inserito nell'ambito
dell'organizzazione della Banca e della mansione specifica che giustifica, in capo
allo stesso, il trattamento dei dati del cliente, ed altresì delle causali, giustificazioni e
finalità dei singoli accessi;
- per l'effetto, condannare a trasmettere all'Ing. tutta la CP_6 CP_1
documentazione, in file nativo digitale, degli accessi e delle interrogazioni dirette sui
conti correnti del medesimo, nel periodo intercorrente tra la data del 31 ottobre 2017
e sino alla data del presente ricorso, munita dei nomi degli autori degli accessi,
fissando una penalità monetaria di Euro 1.000 per ogni giorno di ritardo;
condannare a trasmettere all'Ing. copia della richiesta CP_6 CP_1
all'Operatore Cedacri di cui al rif. ticket HOST00007562274.
In ogni caso:
3 con vittoria di competenze e spese di lite, nella misura che ci si riserva di
quantificare in corso di causa, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, c.p.a.
e i.v.a., come per legge.
In via istruttoria:
(omissis)”;
per parte resistente:
“Tanto esposto e premesso, la ut supra Controparte_2
rappresentata e difesa, confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Piaccia all'On.le Tribunale adito, premessa ogni necessaria ed opportuna
declaratoria, respinta ogni contraria istanza, domanda, deduzione od eccezione, così
giudicare:
in via preliminare
(i) dichiarare l'azione esercitata dall'ing. nel presente giudizio Controparte_1
inammissibile in carenza di concreto ed attuale interesse ad agire;
nel merito
(ii) respingere ogni domanda formulata dall'ing. in quanto Controparte_1
infondata in fatto come in diritto, per le ragioni tutte esposte in atti;
(iii) con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre accessori di legge.
In via istruttoria
(omissis)”.
4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente sig. ing. nella sua veste di titolare di quattro Controparte_1
(attualmente tre) conti correnti accesi presso la Controparte_2
, identificati dagli IBAN: [...]
[...]
[...], [...]
[...] (estinto nel 2020), ricorre, ai sensi dell'art. 10
D.L.vo 01/09/2011, n. 150, contro il detto istituto bancario perché vorrebbe conoscere i nominativi dei dipendenti bancari che hanno eseguito gli accessi ai predetti conti dal 31/10/2017 fino alla data del deposito del ricorso (02/08/2024). Ha
motivato la sua richiesta per avere avuto notizia da non meglio precisate terze persone che avrebbero avuto conoscenza di dati bancari riguardanti i suoi conti correnti (cfr. punto 5 del ricorso). Chiesto all'interrogatorio formale di precisare meglio il motivo addotto, non ha voluto fornire ulteriori dettagli particolari: “Il
motivo è questo: Ho riscontrato che nell'ambito familiare avevano informazioni che
hanno condizionato una serie di azioni e quindi il mio interesse è quello di riuscire a
capire se tali informazioni sono uscite direttamente dall'ambito bancario” (verbale d'udienza di data 28/10/2024).
2. Ai fini della decisione del presente ricorso è doveroso precisare che il petitum del ricorrente non riguarda, in sostanza, altro che l'accesso ai nominativi (con le relative
5 mansioni) degli operatori bancari, in quanto la resistente Controparte_2
nella sua memoria di costituzione, depositata il 21/10/2024, ha
[...]
credibilmente esposto e ampiamente documentato che tutti i dati riguardanti i conti in questione nonché le attestazioni della regolarità del loro trattamento fossero stati già
comunicati al ricorrente, sia nella fase stragiudiziale sia nell'ambito del procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., che il ricorrente ha instaurato contro la
[...]
(iscritto sub RG n. 2869/2021 e conclusosi con il Controparte_2
rigetto per inesistenza del periculum in mora con ordinanza di data 07/06/2022: doc.
35 di parte ricorrente), fatta eccezione, appunto, per i nominativi dei dipendenti che hanno eseguito i vari accessi ai conti in questione. È appena il caso di precisare che la domanda del ricorrente (a parte) di avere “copia della richiesta all'Operatore
Cedacri di cui al rif. ticket HOST00007562274” (conclusioni di parte ricorrente sopra riportate) ha ricevuto soddisfacente risposta nella memoria di costituzione della resistente a pag. 31.
3. Infatti, come si evince dalla posizione della Controparte_2
, mantenuta invariata fin dall'inizio delle svariate richieste,
[...]
stragiudiziali e giudiziali, dell'ing. la stessa si rifiutava e si Controparte_1
rifiuta fermamente di rilevare i nominativi dei suoi dipendenti che hanno operato sui conti del ricorrente, motivando il diniego con la necessità di “tutelare il diritto alla
privacy dei propri dipendenti” (memoria di costituzione, pag. 27). Che i nominativi in questione siano l'unico punto dolens dell'intera vicenda si rileva anche
6 dall'interrogatorio libero dell'ing. cui lo stesso è stato Controparte_1
sottoposto all'udienza del 28/10/2024; infatti, alla domanda del sottoscritto “Quali
dati riguardanti i propri conto correnti pretende di avere ancora dalla CP_2
?” rispondeva: “A tutt'ora mancano i nominativi delle persone che hanno
[...]
avuto accesso ai miei conti correnti, per il seguente periodo: da ottobre 2017 fino
maggio 2020” (verbale d'udienza del 28/10/2024).
4. Oltre al detto rifiuto la resistente ha eccepito, in limine litis, l'inammissibilità della domanda di controparte per “carenza di concreto ed attuale interesse ad agire” (cfr.
conclusioni sopra riportate) ex art. 100 c.p.c. L'eccezione è fondata con riferimento,
come giustamente esposto nella memoria di costituzione della resistente, per il periodo “tra la data della domanda cautelare (31 luglio 2020 – rectius 30.07.2021:
doc. 18 di parte ricorrente) e la data di avvio del presente procedimento (1° agosto
2024 – rectius 02.08.2024: data del deposito del ricorso)” (memoria di costituzione,
pag. 4) in quanto il ricorrente “non ha svolto in Ricorso alcuna allegazione relativa a
presunte violazioni o pregiudizi relativi al trattamento, da parte della Banca, dei suoi
dati personali che si collochino successivamente alla instaurazione del procedimento
cautelare, tali da fondare un (presunto) interesse concreto alla pronuncia” (memora di costituzione, pag. 5). Ne è conferma la dichiarazione dell'ing. CP_1
all'udienza del 28/10/2024, riportata nel punto precedente, nella quale
[...]
delimita il periodo di suo interesse “da ottobre 2017 fino maggio 2020”.
5. Non è fondata, invece, l'eccezione in questione per il periodo antecedente alla
7 domanda cautelare, dato che il ricorrente, stante il persistente rifiuto della resistente,
prospetta per il periodo in questione (come già nel suo ricorso ex art. 700 c.p.c.) la necessità di sapere i nominativi degli operatori bancari sui suoi conti per la percepita diffusione di notizie sugli stessi nell'ambito delle proprie conoscenze. Ciò appare sufficiente a fondare un concreto e attuale interesse di agire, in quanto “la parte
prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non
conseguibile senza l'intervento del giudice”, a soddisfazione della ratio giuridica in materia (art. 100 c.p.c.), diretta ad evitare che “il processo … può essere utilizzato
solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore” (Cassazione,
sezione 2, ordinanza n. 12733 del 09/05/2024).
6. Anche se la domanda, volta a ricevere comunicazione dei “nominativi dei propri
dipendenti, del personale e degli operatori della che hanno effettuato gli Pt_1
accessi e le interrogazioni dirette sui conti correnti” (conclusioni di parte ricorrente sopra riportate), è ammissibile per il periodo antecedente la domanda cautelare, la stessa non è fondata nel merito e dev'essere rigettata. Come si vedrà appresso, la domanda del ricorrente, sebbene supportata da apposita normativa comunitaria,
soggiace, con riferimento alle circostanze concrete in questione, al diritto alla privacy dei dipendenti tutelato dalla parte resistente.
7. La materia in questione risulta disciplinata dal Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, noto anche come
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), introdotto per armonizzare
8 le leggi sulla protezione dei dati in tutta l'Unione Europea, garantendo ai cittadini un maggiore controllo sui propri dati personali e stabilendo obblighi rigorosi per le organizzazioni che trattano questi dati.
8. Al “diritto di accesso dell'interessato” si dedica l'art. 15 del GDPR che alla lett.
c), di particolare interesse per la domanda specifica del ricorrente, comprende tra le informazioni da comunicare all'interessato “i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati …”. L'art. 4, numero 9,
definisce il “destinatario: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio
o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno
di terzi …”. Alla luce delle disposizioni citate è lecito concludere che la comunicazione dei nominativi di quanti hanno ricevuto informazioni dei dati, in quanto coinvolti nel trattamento degli stessi, rientra nel diritto di accesso dell'interessato.
9. Il diritto in questione, però, non è assoluto, ma conosce l'importante limite della tutela dei diritti dei destinatari, ossia, utilizzando le stesse parole del regolamento,
“non deve ledere i diritti e le libertà altrui” (art. 15, comma 4, GDPR), come,
peraltro, già formulato nel “considerando” n. 63 del regolamento. Ne segue che il diritto alla comunicazione dei nomi dei destinatari (dipendenti) deve essere bilanciato con i diritti e libertà degli stessi, valutando caso per caso se la divulgazione dei nomi sia giustificata e proporzionata, come si rileva dalla più recente giurisprudenza comunitaria in subiecta materia.
9 10. Infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. I, Sent., (data ud.
22/06/2023) 22/06/2023, n. 579/21 (J.M. c. Pankki S, una banca finlandese), ha statuito che “l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 dev'essere
interpretato nel senso che le informazioni relative a operazioni di consultazione dei
dati personali di una persona, riguardanti le date e le finalità di tali operazioni,
costituiscono informazioni che detta persona ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento in forza di tale disposizione. Per contro, la suddetta disposizione non
riconosce un siffatto diritto con riferimento alle informazioni relative all'identità dei
dipendenti di detto titolare che hanno svolto tali operazioni sotto la sua autorità e
conformemente alle sue istruzioni, a meno che tali informazioni siano indispensabili
per consentire all'interessato di esercitare effettivamente i diritti che gli sono
conferiti da tale regolamento e a condizione che si tenga conto dei diritti e delle
libertà di tali dipendenti”.
11. La dovuta considerazione “dei diritti e delle libertà dei dipendenti” impone, ai sensi di Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 04/05/2023, n. 487/21 (F.F. c.
), che „in caso di conflitto tra, da un lato, Controparte_7
l'esercizio del diritto di accesso pieno e completo ai dati personali e, dall'altro, i
diritti o le libertà altrui, occorre effettuare un bilanciamento tra i diritti e le libertà in
questione”.
12. Il bilanciamento, applicato al caso concreto in questione, non può che andare a scapito della parte ricorrente. Il lamento generalizzato dell'ing. CP_1
10 u un presunto “data breach”, per avere “avuto notizia che terze persone CP_1
erano indebitamente entrate in possesso, a più riprese, di svariate informazioni e dati
riservati sul proprio stato patrimoniale e sulle linee di credito in essere con la Banca,
nonché sui saldi e sui movimenti che hanno interessato i predetti conti correnti”
(ricorso, punto 5, pag. 2), non supportato da informazioni più approfondite e circostanziate, deve soccombere davanti alle necessità di tutela della privacy dei dipendenti bancari. Il diritto di accesso ai dati, qualora in conflitto con diritti altrui,
deve fondarsi su valide ragioni per prevalere su quest'ultimi, non sussistenti nel caso in questione. Come rileva dai numerosi documenti prodotti della parte resistente,
l'ing. aveva ricevuto, già prima della formalizzazione del suo Controparte_1
ricorso, tutti i dati con i relativi informazioni che valgono a confermare appieno la regolarità e legittimità dell'operato dei collaboratori di parte resistente, senza che ci sia il bisogno di disporre dei nomi degli stessi.
13. Le spese di lite sono regolate in base al principio di soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c.; perciò devono essere sostenute dalla parte ricorrente. La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione indeterminabile a complessità bassa (semplicità della questione),
parametri medi per le fasi di studio, introduzione, decisione (omessa la fase istruttoria non espletata). La parte resistente deve, perciò, farsi carico di € 5.810,00 oltre 15%
spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, oltre le spese successive occorrende.
11
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 2313/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1. dichiara il ricorso dell'ing. inammissibile per carenza Controparte_1
dell'interesse ad agire con riferimento alla richiesta di accedere ai dati trattati dalla per il periodo dal 30.07.2021 Controparte_2
(deposito ricorso ex art. 700 c.p.c.) fino al 02.08.2024 (deposito del presente ricorso);
2. rigetta, nella misura in cui sono ammissibili, tutte le domande di parte ricorrente ing. n quanto non fondate nel merito;
Controparte_1
3. condanna la parte ricorrente ing. a rimborsare alla parte Controparte_1
resistente a titolo di spese di lite, € Controparte_8
5.810,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, oltre le successive spese occorrende.
Così deciso in , il 20/01/2025 a seguito di udienza per trattazione scritta CP_2
tenutasi il 20/01/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2313/2024.
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
viste le note scritte depositate tempestivamente dalle parti contenenti i loro contributi di discussione e le loro conclusioni precisate;
in applicazione degli artt.127ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita nell'udienza per trattazione scritta del 20/01/2025
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 2313/2024 pendente tra:
parte ricorrente: ING. codice fiscale: Controparte_1
con gli avvocati SEGALERBA PAOLO, FAELLI C.F._1
1 TOMMASO, LA MURA ANNA;
parte resistente: , codice fiscale: Controparte_2
, con gli avvocati REINSTADLER KARL, MEZZETTI ANDREA P.IVA_1
SAVERIO; , , Controparte_3 Controparte_4
. Controparte_5
OGGETTO:
DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO
DELLA COMUNITA' EUROPEA 27/04/2016, N. 2016/679/UE.
CONCLUSIONI
per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni domanda contraria,
eccezione, difesa e istanza, sia di merito che istruttoria, per tutte le ragioni esposte in
narrativa, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed emanazione
dei provvedimenti di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2011, ed espletato ogni altro
ritenuto incombente di rito
Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. alla comunicazione da parte di CP_1
dei nominativi dei propri dipendenti, del personale e degli operatori della CP_6
che hanno effettuato gli accessi e le interrogazioni dirette sui conti correnti Pt_1
2 nel periodo intercorrente tra la data del 31 ottobre 2017 e sino alla data del deposito
del presente ricorso, con l'indicazione dell'ambito in cui ciascuno di essi è inserito
nell'ambito dell'organizzazione della Banca e della mansione specifica che
giustifica, in capo allo stesso, il trattamento dei dati del cliente, ed altresì delle
causali, giustificazioni e finalità dei singoli accessi;
- per l'effetto, condannare la a trasmettere all'Ing. i nominativi dei CP_6 CP_1
propri dipendenti, del personale e degli operatori della Banca che hanno effettuato
gli accessi e le interrogazioni dirette sui conti correnti nel periodo intercorrente tra
la data del 31 ottobre 2017 e sino alla data del deposito del presente ricorso, con
l'indicazione dell'ambito in cui ciascuno di essi è inserito nell'ambito
dell'organizzazione della Banca e della mansione specifica che giustifica, in capo
allo stesso, il trattamento dei dati del cliente, ed altresì delle causali, giustificazioni e
finalità dei singoli accessi;
- per l'effetto, condannare a trasmettere all'Ing. tutta la CP_6 CP_1
documentazione, in file nativo digitale, degli accessi e delle interrogazioni dirette sui
conti correnti del medesimo, nel periodo intercorrente tra la data del 31 ottobre 2017
e sino alla data del presente ricorso, munita dei nomi degli autori degli accessi,
fissando una penalità monetaria di Euro 1.000 per ogni giorno di ritardo;
condannare a trasmettere all'Ing. copia della richiesta CP_6 CP_1
all'Operatore Cedacri di cui al rif. ticket HOST00007562274.
In ogni caso:
3 con vittoria di competenze e spese di lite, nella misura che ci si riserva di
quantificare in corso di causa, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, c.p.a.
e i.v.a., come per legge.
In via istruttoria:
(omissis)”;
per parte resistente:
“Tanto esposto e premesso, la ut supra Controparte_2
rappresentata e difesa, confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Piaccia all'On.le Tribunale adito, premessa ogni necessaria ed opportuna
declaratoria, respinta ogni contraria istanza, domanda, deduzione od eccezione, così
giudicare:
in via preliminare
(i) dichiarare l'azione esercitata dall'ing. nel presente giudizio Controparte_1
inammissibile in carenza di concreto ed attuale interesse ad agire;
nel merito
(ii) respingere ogni domanda formulata dall'ing. in quanto Controparte_1
infondata in fatto come in diritto, per le ragioni tutte esposte in atti;
(iii) con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre accessori di legge.
In via istruttoria
(omissis)”.
4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente sig. ing. nella sua veste di titolare di quattro Controparte_1
(attualmente tre) conti correnti accesi presso la Controparte_2
, identificati dagli IBAN: [...]
[...]
[...], [...]
[...] (estinto nel 2020), ricorre, ai sensi dell'art. 10
D.L.vo 01/09/2011, n. 150, contro il detto istituto bancario perché vorrebbe conoscere i nominativi dei dipendenti bancari che hanno eseguito gli accessi ai predetti conti dal 31/10/2017 fino alla data del deposito del ricorso (02/08/2024). Ha
motivato la sua richiesta per avere avuto notizia da non meglio precisate terze persone che avrebbero avuto conoscenza di dati bancari riguardanti i suoi conti correnti (cfr. punto 5 del ricorso). Chiesto all'interrogatorio formale di precisare meglio il motivo addotto, non ha voluto fornire ulteriori dettagli particolari: “Il
motivo è questo: Ho riscontrato che nell'ambito familiare avevano informazioni che
hanno condizionato una serie di azioni e quindi il mio interesse è quello di riuscire a
capire se tali informazioni sono uscite direttamente dall'ambito bancario” (verbale d'udienza di data 28/10/2024).
2. Ai fini della decisione del presente ricorso è doveroso precisare che il petitum del ricorrente non riguarda, in sostanza, altro che l'accesso ai nominativi (con le relative
5 mansioni) degli operatori bancari, in quanto la resistente Controparte_2
nella sua memoria di costituzione, depositata il 21/10/2024, ha
[...]
credibilmente esposto e ampiamente documentato che tutti i dati riguardanti i conti in questione nonché le attestazioni della regolarità del loro trattamento fossero stati già
comunicati al ricorrente, sia nella fase stragiudiziale sia nell'ambito del procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., che il ricorrente ha instaurato contro la
[...]
(iscritto sub RG n. 2869/2021 e conclusosi con il Controparte_2
rigetto per inesistenza del periculum in mora con ordinanza di data 07/06/2022: doc.
35 di parte ricorrente), fatta eccezione, appunto, per i nominativi dei dipendenti che hanno eseguito i vari accessi ai conti in questione. È appena il caso di precisare che la domanda del ricorrente (a parte) di avere “copia della richiesta all'Operatore
Cedacri di cui al rif. ticket HOST00007562274” (conclusioni di parte ricorrente sopra riportate) ha ricevuto soddisfacente risposta nella memoria di costituzione della resistente a pag. 31.
3. Infatti, come si evince dalla posizione della Controparte_2
, mantenuta invariata fin dall'inizio delle svariate richieste,
[...]
stragiudiziali e giudiziali, dell'ing. la stessa si rifiutava e si Controparte_1
rifiuta fermamente di rilevare i nominativi dei suoi dipendenti che hanno operato sui conti del ricorrente, motivando il diniego con la necessità di “tutelare il diritto alla
privacy dei propri dipendenti” (memoria di costituzione, pag. 27). Che i nominativi in questione siano l'unico punto dolens dell'intera vicenda si rileva anche
6 dall'interrogatorio libero dell'ing. cui lo stesso è stato Controparte_1
sottoposto all'udienza del 28/10/2024; infatti, alla domanda del sottoscritto “Quali
dati riguardanti i propri conto correnti pretende di avere ancora dalla CP_2
?” rispondeva: “A tutt'ora mancano i nominativi delle persone che hanno
[...]
avuto accesso ai miei conti correnti, per il seguente periodo: da ottobre 2017 fino
maggio 2020” (verbale d'udienza del 28/10/2024).
4. Oltre al detto rifiuto la resistente ha eccepito, in limine litis, l'inammissibilità della domanda di controparte per “carenza di concreto ed attuale interesse ad agire” (cfr.
conclusioni sopra riportate) ex art. 100 c.p.c. L'eccezione è fondata con riferimento,
come giustamente esposto nella memoria di costituzione della resistente, per il periodo “tra la data della domanda cautelare (31 luglio 2020 – rectius 30.07.2021:
doc. 18 di parte ricorrente) e la data di avvio del presente procedimento (1° agosto
2024 – rectius 02.08.2024: data del deposito del ricorso)” (memoria di costituzione,
pag. 4) in quanto il ricorrente “non ha svolto in Ricorso alcuna allegazione relativa a
presunte violazioni o pregiudizi relativi al trattamento, da parte della Banca, dei suoi
dati personali che si collochino successivamente alla instaurazione del procedimento
cautelare, tali da fondare un (presunto) interesse concreto alla pronuncia” (memora di costituzione, pag. 5). Ne è conferma la dichiarazione dell'ing. CP_1
all'udienza del 28/10/2024, riportata nel punto precedente, nella quale
[...]
delimita il periodo di suo interesse “da ottobre 2017 fino maggio 2020”.
5. Non è fondata, invece, l'eccezione in questione per il periodo antecedente alla
7 domanda cautelare, dato che il ricorrente, stante il persistente rifiuto della resistente,
prospetta per il periodo in questione (come già nel suo ricorso ex art. 700 c.p.c.) la necessità di sapere i nominativi degli operatori bancari sui suoi conti per la percepita diffusione di notizie sugli stessi nell'ambito delle proprie conoscenze. Ciò appare sufficiente a fondare un concreto e attuale interesse di agire, in quanto “la parte
prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non
conseguibile senza l'intervento del giudice”, a soddisfazione della ratio giuridica in materia (art. 100 c.p.c.), diretta ad evitare che “il processo … può essere utilizzato
solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore” (Cassazione,
sezione 2, ordinanza n. 12733 del 09/05/2024).
6. Anche se la domanda, volta a ricevere comunicazione dei “nominativi dei propri
dipendenti, del personale e degli operatori della che hanno effettuato gli Pt_1
accessi e le interrogazioni dirette sui conti correnti” (conclusioni di parte ricorrente sopra riportate), è ammissibile per il periodo antecedente la domanda cautelare, la stessa non è fondata nel merito e dev'essere rigettata. Come si vedrà appresso, la domanda del ricorrente, sebbene supportata da apposita normativa comunitaria,
soggiace, con riferimento alle circostanze concrete in questione, al diritto alla privacy dei dipendenti tutelato dalla parte resistente.
7. La materia in questione risulta disciplinata dal Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, noto anche come
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), introdotto per armonizzare
8 le leggi sulla protezione dei dati in tutta l'Unione Europea, garantendo ai cittadini un maggiore controllo sui propri dati personali e stabilendo obblighi rigorosi per le organizzazioni che trattano questi dati.
8. Al “diritto di accesso dell'interessato” si dedica l'art. 15 del GDPR che alla lett.
c), di particolare interesse per la domanda specifica del ricorrente, comprende tra le informazioni da comunicare all'interessato “i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati …”. L'art. 4, numero 9,
definisce il “destinatario: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio
o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno
di terzi …”. Alla luce delle disposizioni citate è lecito concludere che la comunicazione dei nominativi di quanti hanno ricevuto informazioni dei dati, in quanto coinvolti nel trattamento degli stessi, rientra nel diritto di accesso dell'interessato.
9. Il diritto in questione, però, non è assoluto, ma conosce l'importante limite della tutela dei diritti dei destinatari, ossia, utilizzando le stesse parole del regolamento,
“non deve ledere i diritti e le libertà altrui” (art. 15, comma 4, GDPR), come,
peraltro, già formulato nel “considerando” n. 63 del regolamento. Ne segue che il diritto alla comunicazione dei nomi dei destinatari (dipendenti) deve essere bilanciato con i diritti e libertà degli stessi, valutando caso per caso se la divulgazione dei nomi sia giustificata e proporzionata, come si rileva dalla più recente giurisprudenza comunitaria in subiecta materia.
9 10. Infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. I, Sent., (data ud.
22/06/2023) 22/06/2023, n. 579/21 (J.M. c. Pankki S, una banca finlandese), ha statuito che “l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 dev'essere
interpretato nel senso che le informazioni relative a operazioni di consultazione dei
dati personali di una persona, riguardanti le date e le finalità di tali operazioni,
costituiscono informazioni che detta persona ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento in forza di tale disposizione. Per contro, la suddetta disposizione non
riconosce un siffatto diritto con riferimento alle informazioni relative all'identità dei
dipendenti di detto titolare che hanno svolto tali operazioni sotto la sua autorità e
conformemente alle sue istruzioni, a meno che tali informazioni siano indispensabili
per consentire all'interessato di esercitare effettivamente i diritti che gli sono
conferiti da tale regolamento e a condizione che si tenga conto dei diritti e delle
libertà di tali dipendenti”.
11. La dovuta considerazione “dei diritti e delle libertà dei dipendenti” impone, ai sensi di Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 04/05/2023, n. 487/21 (F.F. c.
), che „in caso di conflitto tra, da un lato, Controparte_7
l'esercizio del diritto di accesso pieno e completo ai dati personali e, dall'altro, i
diritti o le libertà altrui, occorre effettuare un bilanciamento tra i diritti e le libertà in
questione”.
12. Il bilanciamento, applicato al caso concreto in questione, non può che andare a scapito della parte ricorrente. Il lamento generalizzato dell'ing. CP_1
10 u un presunto “data breach”, per avere “avuto notizia che terze persone CP_1
erano indebitamente entrate in possesso, a più riprese, di svariate informazioni e dati
riservati sul proprio stato patrimoniale e sulle linee di credito in essere con la Banca,
nonché sui saldi e sui movimenti che hanno interessato i predetti conti correnti”
(ricorso, punto 5, pag. 2), non supportato da informazioni più approfondite e circostanziate, deve soccombere davanti alle necessità di tutela della privacy dei dipendenti bancari. Il diritto di accesso ai dati, qualora in conflitto con diritti altrui,
deve fondarsi su valide ragioni per prevalere su quest'ultimi, non sussistenti nel caso in questione. Come rileva dai numerosi documenti prodotti della parte resistente,
l'ing. aveva ricevuto, già prima della formalizzazione del suo Controparte_1
ricorso, tutti i dati con i relativi informazioni che valgono a confermare appieno la regolarità e legittimità dell'operato dei collaboratori di parte resistente, senza che ci sia il bisogno di disporre dei nomi degli stessi.
13. Le spese di lite sono regolate in base al principio di soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c.; perciò devono essere sostenute dalla parte ricorrente. La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione indeterminabile a complessità bassa (semplicità della questione),
parametri medi per le fasi di studio, introduzione, decisione (omessa la fase istruttoria non espletata). La parte resistente deve, perciò, farsi carico di € 5.810,00 oltre 15%
spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, oltre le spese successive occorrende.
11
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 2313/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1. dichiara il ricorso dell'ing. inammissibile per carenza Controparte_1
dell'interesse ad agire con riferimento alla richiesta di accedere ai dati trattati dalla per il periodo dal 30.07.2021 Controparte_2
(deposito ricorso ex art. 700 c.p.c.) fino al 02.08.2024 (deposito del presente ricorso);
2. rigetta, nella misura in cui sono ammissibili, tutte le domande di parte ricorrente ing. n quanto non fondate nel merito;
Controparte_1
3. condanna la parte ricorrente ing. a rimborsare alla parte Controparte_1
resistente a titolo di spese di lite, € Controparte_8
5.810,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, oltre le successive spese occorrende.
Così deciso in , il 20/01/2025 a seguito di udienza per trattazione scritta CP_2
tenutasi il 20/01/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
12