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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/01/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 1137/2024
N. R.G. 662/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Maria Di Paolo Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 1867/24 del Tribunale di
Milano- sezione lavoro- est. dr. CAROLEO, emessa e pubblicata il 10 aprile 2024, promossa da:
con l'avv. LORENZO MARIA MICHELE SISTI, elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Milano, via Lampugnano 107 contro con l'avv. NICOLA CHIARO con domicilio telematico presso Controparte_1
l'indirizzo di posta elettronica del difensore: Email_1
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Voglia la Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa, previa acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, in riforma della sentenza impugnata
Pagina 1 In via principale
Accertare e dichiarare la carenza di giusta causa del recesso della preponente
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_2 pagamento dell'importo di € 31.500,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, o comunque a titolo di risarcimento danni, per i motivi di cui sopra
Condannare in ogni caso in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, al pagamento dell'importo di € 59.924,66 – o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità - a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751
c.c., o, in subordine, condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, al pagamento dell'importo di € 1.197,49, o nella diversa somma ritenuta di giustizia,
a titolo di residuo FIRR, di € 16.927,29, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità suppletiva di clientela, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_2 pagamento dell'importo di € 14.500,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_2
pagamento delle spese di lite del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario Il tutto oltre accessori di legge, rivalutazione e interessi (anche nella misura di cui all'art. 4 D.Lgs. 231/2002, laddove previsto) dalle singole scadenze al saldo.
Per la PARTE APPELLATA
NEL MERITO: in via preliminare
- dichiararsi inammissibile l'appello proposto ex art. 434, comma 1, c.p.c.;
- dichiararsi inammissibile l'appello ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c. per essere lo stesso manifestamente infondato;
in via subordinata:
- rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, respingersi le domande tutte di riforma della sentenza di primo grado formulate da parte appellante per i motivi esposti nella narrativa;
- confermarsi, quindi ed in ogni sua parte, l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n.
1867/2024;
In ogni caso:
Con rifusione di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Pagina 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza depositata il 10.04.2024 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 4621/2023 R.G. promossa da Pt_1
contro , ha respinto le domande del ricorrente, il quale, premesso:
[...] Parte_2
- di aver sottoscritto in data 28.05.2015 con la società convenuta (la quale si occupa delle attività di acquisto, produzione, importazione, esportazione e distribuzione di prodotti alimentari in genere e in particolare di caffè) un mandato di agenzia a tempo indeterminato con il ruolo di agente e Area Manager per varie province della DI;
- di aver apportato molti clienti nuovi alla preponente e determinato un sensibile incremento di fatturato;
- di aver ricevuto comunicazione PEC del 23 gennaio 2023 mediante la quale la preponente aveva risolto il rapporto di agenzia per giusta causa a seguito di asserite, e a dire del ricorrente inesistenti, condotte inadempienti dell'agente;
- di avere contestato la genericità e la mancanza di tempestività della comunicazione e nel merito la insussistenza degli inadempimenti;
ha chiesto l'accertamento della insussistenza della giusta causa di recesso, la condanna della società convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di €
42.000,00; al pagamento dell'importo di € 59.924,66 – o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità - a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751
c.c., o, in subordine, al pagamento dell'importo di € 1.197,49, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di residuo FIRR;
di € 16.927,29, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità suppletiva di clientela;
dell'importo di € 14.500,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento per inadempimento all'obbligazione assunta per conto di da per la liquidazione Pt_2 CP_2 dell'indennità derivante dalla cessazione del precedente rapporto di agenzia intercorso tra e ST DI PA . Pt_1
Il giudice di prime cure, sentiti i testi comuni indicati dalle parti, ha ritenuto infondate le domande del ricorrente osservando che “la condotta inadempiente dell'attore, consistente nell'omessa sorveglianza dell'operato (dell'agente) ha trovato adeguato CP_3 riscontro nelle risultanze istruttorie”.
Pagina 3 Ha, in particolare, evidenziato che “ …., i testimoni escussi (comuni a entrambe le parti) hanno smentito quanto sostenuto dall'attore sia con riferimento alla data in cui avrebbe appreso che era “sotto osservazione” (secondo le prospettazioni in ricorso, “solo il CP_3
6 ottobre 2022”) sia con riferimento all'inventario quale l'unico strumento a disposizione dell'area manager per verificare e rilevare eventuali incongruità di merci o pagamenti.
Ed invero, emerge dalle deposizioni testimoniali che:
- l'attore era a conoscenza dell'atteggiamento di allerta da mantenere nei confronti dell'operato di sin dal maggio 2022; CP_3
- anche in assenza dell'inventario svolto dalla società, era nei pieni poteri dell'area manager procedere comunque all'inventario nonché supervisionare la merce sul furgone degli agenti tramite i report del magazzino …………..
- l'attore, di fatto, è venuto meno ai suoi obblighi di controllo e sorveglianza dell'operato dell'agente .. CP_4
3.3. Può dirsi dunque provato, contrariamente a quanto affermato in ricorso, che l'attore, pur essendo nei suoi poteri di area manager, non ha provveduto alla verifica (tramite l'inventario esterno) del quantitativo dei prodotti presenti nel furgone dell'agente né al controllo CP_3 dell'inventario interno del reparto logistica, benché fin da maggio 2022 fossero note le sospette criticità circa l'operato di (come anche da comunicazione inviata all'attore CP_3
all. n. 16 alla memoria).
3.4. Allo stesso modo, non può ritenersi che l'attore abbia diligentemente vigilato l'attività di gestione degli incassi dei clienti della zona ove operava pur disponendo delle CP_3 informazioni relative al “conto incassi” dell'agente stesso (circostanza non contestata).”
Ha quindi respinto le domande di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle indennità di cessazione del rapporto, formulate dall'agente sull'assunto della insussistenza della giusta causa di recesso della preponente.
Ha, infine, respinto anche la domanda di pagamento della indennità di cessazione del rapporto
“residua” conseguente alla risoluzione del precedente rapporto contrattuale di con Pt_1
ST DI PA così argomentando:” la difesa attorea ha riferito “il ricorrente concordava che la liquidazione dell'indennità di cessazione “persa” fosse saldata da
Procaffé S.p.a. che, tramite il signor si obbligava per la futura liquidazione CP_2 dell'indennità (già quantificata in € 14.500,00), che sarebbe stata versata al momento della cessazione del rapporto (“la metto qui nel cassetto;
quando definiamo il nostro rapporto ti verrà riconosciuta”, così il signor ” (pag. 2 del ricorso). CP_2
Pagina 4 Tuttavia, di tale accordo non vi è prova e il capitolo testimoniale articolato al riguardo si rivela inammissibile per genericità”
Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi ai motivi di seguito riportati. Pt_1
L'appellante censura la pronuncia impugnata ribadendo che la comunicazione di recesso era generica e non conteneva nessuna contestazione puntuale ed era priva di tempestività in quanto adottata almeno 2 mesi e mezzo dopo i fatti contestati.
Contesta quindi l'affermazione del primo giudice secondo cui dall'istruttoria svolta risultava provata “l'omessa sorveglianza dell'operato dell'agente sostenendo che le CP_3
che le presunte condotte omissive (omessa sorveglianza sulle giacenze del furgone e omessa vigilanza e addebitate a sono inesistenti. Pt_1
Accertata l'assenza di giusta causa del recesso l'appellante ripropone le domande di pagamento e di risarcimento del danno formulate nel ricorso di pr5imo grado, , dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c o, in subordine, secondo gli AEC. , rilevando altresì che nulla il primo giudice aveva motivato in ordine al rigetto della domanda di condanna al pagamento della somma residua dovuta sul
FIRR dovuta in ogni caso di risoluzione del rapporto, persino in caso di accertamento della giusta causa.
Sulla base dei motivi suesposti, l'appellante ha chiesto l'integrale riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello sotto due CP_5 profili: per violazione dell'art 434 comm1 1 cpc poiché non risultano indicate le parti della sentenza che intende impugnare e per manifesta infondatezza ai sensi dell'art 348 bis Pt_1
cpc. Nel merito la società appellata difende la sentenza e chiede il rigetto dell'appello.
In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accertamento della sussistenza della giusta causa, chiede che le indennità pretese dal ricorrente vengano determinate nella misura minima prevista dalla legge, ovvero in conformità alla contrattazione collettiva di categoria (A.E.C.
30 luglio 2014 – settore Industria) e/o a quella individuale, tenendo conto delle contestazioni tutte sollevate dalla resistente chiede, pertanto, il rigetto dell'appello avversario e la conferma della sentenza Parte_2
di primo grado.
Pagina 5 All'udienza del 9.12.2024, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
*******
Preliminarmente ritiene il Collegio che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434, c.p.c., pur nel testo novellato dall'art. 54 DL n. 83/12 convertito nella legge 7/8/12 n.134, debba essere disattesa. Infatti, la Difesa di parte appellante ha adeguatamente indicato le parti della motivazione di primo grado che la stessa intende censurare, formulando specifiche critiche al percorso argomentativo della gravata sentenza ed evidenziando in modo idoneo le invocate modifiche alle statuizioni in essa contenute. Del resto, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. SS. UU. n. 27199/17).
Va del pari respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata ex Parte_2
art. 348 bis c.p.c. perché questo Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per dichiarare l'appello, prima facie, privo della ragionevole probabilità di essere accolto.
Ciò premesso, l'impugnazione proposta da – sia pure ammissibile – è Parte_1
tuttavia nel merito solo in parte fondata per le ragioni di seguito esposte.
1. Giusta causa di recesso della preponente
Con riferimento alla comunicazione di recesso osserva l'appellante che le ragioni del recesso sono totalmente prive di pregio, nessuna contestazione specifica è contenuta nella lettera di comunicazione del recesso, che è anche priva di tempestività collocandosi almeno due mesi dopo i fatti lamentati.
Questo il contenuto della comunicazione (doc 3 fasc. di I grado del ricorrente)
La presente per ribadirle quanto comunicato verbalmente in data 24/01/2023 in merito alla risoluzione del rapporto di agenzia in essere con codesta società stipulato in data 28 /05/
Pagina 6 2015. La decisione va imputata al mancato espletamento dell'attività di cui agli articoli 2 6 e
7 del contratto sopra menzionato.
P4er quanto esposto, Le comunichiamo la risoluzione di diritto ai sensi dell'art.12 del contratto, con efficacia dal giorno 25/01/ 2023” osserva che la lettera non contiene alcun riferimento all'operato del sig. e Pt_1 CP_3
che, nondimeno, il primo giudice ha ritenuto di svolgere la prova per testi anche se non avrebbe potuto fondare una giusta causa su un fatto mai nemmeno contestato. Rileva altresì la mancanza di tempestività tra la comunicazione di recesso e la data delle asserite condotte inadempienti nonché la insussistenza delle stesse.
Va premesso che “nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonchè della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto.” (cass sent. 1376/2018)
Non vertendosi in materia di licenziamento disciplinare, ma di recesso per giusta causa, la giurisprudenza richiamata dall'agente in ricorso appare quindi irrilevante.
In ogni caso, il Collegio osserva che la comunicazione di recesso individua le condotte addebitate all'agente mediante il richiamo degli articoli contratto individuale che assume violati dall'agente: art. 2, “OGGETTO ED INCARICO”
……omissis..
Pagina 7 art 6 “INCASSI”
art 7 “CLIENTELA, INFORMAZIONI E PROPAGANDA”.
La descrizione è stata poi ulteriormente specificata nella lettera (in data 21.02.23) inviata via mail in risposta alla richiesta del difensore di di specificazione dei motivi di recesso. a Pt_1
Pagina 8 doc 6 da parte convenuta in I grado). Con tale comunicazione la ha precisato Pt_1 Pt_2
quanto segue:
Pagina 9 La contestazione è oltremodo chiara e puntuale e ha certamente consentito all'agente un'adeguata difesa.
Altrettanto infondata è la censura di mancanza di immediatezza del provvedimento di recesso- datato 23.1.2023- rispetto agli addebiti oggetto di contestazione. Parte dei quali risale ai mesi di ottobre e novembre 2022.
Quanto alla sussistenza dei gravi inadempimenti dalla documentazione in atti e dall'istruttoria testimoniale svolta in primo grado emerge che:
-con riferimento all'omessa sorveglianza sull'agente a seguito della denuncia di CP_3 furto di merce dal furgone sporta dall'agente il 26 maggio 2022 il direttore CP_3
commerciale dr ha inviato a la mail in data 27 maggio 2022 per segnalare la Pt_3 Pt_1 stranezza dell'accaduto e in particolare il grande quantitativo di merce presente sul furgone al momento del furto;
riferito di essere venuto a conoscenza degli eventi relativi all'agente solo a Pt_1 CP_3
seguito di segnalazione del dr del 7 ottobre 2022, circostanza smentita dalla mail di Pt_3
cui sopra, ha ammesso di non essersi attivato se non con mail del 7 ottobre 2023 con la quale ha chiesto l'anticipazione dell'inventario fissato per il 28 ottobre 22.
-Relativamente alla omessa vigilanza sugli incassi di e sulla solvibilità dei clienti CP_3
sono in atti i sollecirti di pagamento inviati da a i quali hanno risposto di Pt_2 CP_6
Pagina 10 averle già saldate all'agente in contanti, sul punto non ci sono poi contestazioni da parte di
Pt_1
La gravità degli inadempimenti si desume dal danno subito da , dalla molteplicità dei Pt_2
mancati incassi e dal mancato riscontro da parte di allo specifico invito del dr Pt_1 Pt_3
di verificare e sorvegliare l'operato degli agenti.
2. Indennità sostitutiva del preavviso, indennità ex art. 1751 c.c. e indennità suppletiva di clientela
Sono tutte domande che presuppongono l'illegittimità dell'atto di risoluzione del rapporto (o per la nullità della clausola risolutiva espressa o per il difetto di giusta causa) e perciò risultano assorbite, essendo incompatibili con il recesso conseguente a fatto imputabile all'agente: la indennità sostitutiva del preavviso non è dovuta, essendo il contratto stato risolto per giusta causa;
la indennità ex art. 1751 c.c. e suppletiva di clientela non spettano nel caso in cui la collaborazione si risolva per inadempimento dell'agente
3. Indennità di cessazione del rapporto “residua” (relativa al contratto di agenzia con
ST DI
Il collegio condivide la decisione del primo giudice che ha respinto la domanda per difetto di prova del prova del presunto accordo intercorso ita e Pt_1 Pt_2
4. FIRR
La censura coglie nel segno perché tale voce va riconosciuta all'agente a prescindere dalle ragioni del recesso.
In base a quanto sancito dall'A.E.C. del settore, non essendo il conteggio predisposto dall'appellante stato validamente contestato, in riforma della sentenza n 1867/2024 del
Tribunale di Milano, la appellata deve essere per tale ragione condannata a pagare la somma di € € 1.197,49 a titolo di differenza dovuta sul FIRR.
Non è contestato infatti che l'importo dovuto a tale titolo ammonti ad € 6.811,38 e che abbia corrisposto a tale titolo all'appellante la minor somma di € 5.613,89 con una Pt_2
differenza ancora dovuta in favore dell'agente pari ad.
Il giudice di prime cura ha omesso ogni motivazione sul punto e la sentenza va conseguentemente parzialmente riformata.
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la
Pagina 11 valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez. 23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n. 6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Nella fattispecie, considerato il parziale accoglimento delle domande del ricorrente, pare equo compensare per 1/8 le spese del doppio grado con condanna di al pagamento delle Pt_1
spese residue liquidate come da dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività istruttoria svolta in primo grado.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n 1867/2024 del tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, condanna al pagamento a della somma di € CP_1 Parte_1
1197,49 a titolo di differenza sull'importo dovuto a titolo di FIRR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Conferma le altre statuizioni di merito
Compensa per 1/8 le spese di lite del doppio grado e condanna a Parte_1
rimborsare alla parte appellata le spese residue che liquida in complessivi € 7.875,00 (
4.375,00 per l'appello ed € 3500 per il primo grado), oltre oneri di legge e spese generali al
15%
Milano, 09/12/2024
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzon
Pagina 12
N. R.G. 662/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Maria Di Paolo Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 1867/24 del Tribunale di
Milano- sezione lavoro- est. dr. CAROLEO, emessa e pubblicata il 10 aprile 2024, promossa da:
con l'avv. LORENZO MARIA MICHELE SISTI, elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Milano, via Lampugnano 107 contro con l'avv. NICOLA CHIARO con domicilio telematico presso Controparte_1
l'indirizzo di posta elettronica del difensore: Email_1
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Voglia la Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa, previa acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, in riforma della sentenza impugnata
Pagina 1 In via principale
Accertare e dichiarare la carenza di giusta causa del recesso della preponente
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_2 pagamento dell'importo di € 31.500,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, o comunque a titolo di risarcimento danni, per i motivi di cui sopra
Condannare in ogni caso in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, al pagamento dell'importo di € 59.924,66 – o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità - a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751
c.c., o, in subordine, condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, al pagamento dell'importo di € 1.197,49, o nella diversa somma ritenuta di giustizia,
a titolo di residuo FIRR, di € 16.927,29, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità suppletiva di clientela, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_2 pagamento dell'importo di € 14.500,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_2
pagamento delle spese di lite del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario Il tutto oltre accessori di legge, rivalutazione e interessi (anche nella misura di cui all'art. 4 D.Lgs. 231/2002, laddove previsto) dalle singole scadenze al saldo.
Per la PARTE APPELLATA
NEL MERITO: in via preliminare
- dichiararsi inammissibile l'appello proposto ex art. 434, comma 1, c.p.c.;
- dichiararsi inammissibile l'appello ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c. per essere lo stesso manifestamente infondato;
in via subordinata:
- rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, respingersi le domande tutte di riforma della sentenza di primo grado formulate da parte appellante per i motivi esposti nella narrativa;
- confermarsi, quindi ed in ogni sua parte, l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n.
1867/2024;
In ogni caso:
Con rifusione di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Pagina 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza depositata il 10.04.2024 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 4621/2023 R.G. promossa da Pt_1
contro , ha respinto le domande del ricorrente, il quale, premesso:
[...] Parte_2
- di aver sottoscritto in data 28.05.2015 con la società convenuta (la quale si occupa delle attività di acquisto, produzione, importazione, esportazione e distribuzione di prodotti alimentari in genere e in particolare di caffè) un mandato di agenzia a tempo indeterminato con il ruolo di agente e Area Manager per varie province della DI;
- di aver apportato molti clienti nuovi alla preponente e determinato un sensibile incremento di fatturato;
- di aver ricevuto comunicazione PEC del 23 gennaio 2023 mediante la quale la preponente aveva risolto il rapporto di agenzia per giusta causa a seguito di asserite, e a dire del ricorrente inesistenti, condotte inadempienti dell'agente;
- di avere contestato la genericità e la mancanza di tempestività della comunicazione e nel merito la insussistenza degli inadempimenti;
ha chiesto l'accertamento della insussistenza della giusta causa di recesso, la condanna della società convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di €
42.000,00; al pagamento dell'importo di € 59.924,66 – o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità - a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751
c.c., o, in subordine, al pagamento dell'importo di € 1.197,49, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di residuo FIRR;
di € 16.927,29, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità suppletiva di clientela;
dell'importo di € 14.500,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento per inadempimento all'obbligazione assunta per conto di da per la liquidazione Pt_2 CP_2 dell'indennità derivante dalla cessazione del precedente rapporto di agenzia intercorso tra e ST DI PA . Pt_1
Il giudice di prime cure, sentiti i testi comuni indicati dalle parti, ha ritenuto infondate le domande del ricorrente osservando che “la condotta inadempiente dell'attore, consistente nell'omessa sorveglianza dell'operato (dell'agente) ha trovato adeguato CP_3 riscontro nelle risultanze istruttorie”.
Pagina 3 Ha, in particolare, evidenziato che “ …., i testimoni escussi (comuni a entrambe le parti) hanno smentito quanto sostenuto dall'attore sia con riferimento alla data in cui avrebbe appreso che era “sotto osservazione” (secondo le prospettazioni in ricorso, “solo il CP_3
6 ottobre 2022”) sia con riferimento all'inventario quale l'unico strumento a disposizione dell'area manager per verificare e rilevare eventuali incongruità di merci o pagamenti.
Ed invero, emerge dalle deposizioni testimoniali che:
- l'attore era a conoscenza dell'atteggiamento di allerta da mantenere nei confronti dell'operato di sin dal maggio 2022; CP_3
- anche in assenza dell'inventario svolto dalla società, era nei pieni poteri dell'area manager procedere comunque all'inventario nonché supervisionare la merce sul furgone degli agenti tramite i report del magazzino …………..
- l'attore, di fatto, è venuto meno ai suoi obblighi di controllo e sorveglianza dell'operato dell'agente .. CP_4
3.3. Può dirsi dunque provato, contrariamente a quanto affermato in ricorso, che l'attore, pur essendo nei suoi poteri di area manager, non ha provveduto alla verifica (tramite l'inventario esterno) del quantitativo dei prodotti presenti nel furgone dell'agente né al controllo CP_3 dell'inventario interno del reparto logistica, benché fin da maggio 2022 fossero note le sospette criticità circa l'operato di (come anche da comunicazione inviata all'attore CP_3
all. n. 16 alla memoria).
3.4. Allo stesso modo, non può ritenersi che l'attore abbia diligentemente vigilato l'attività di gestione degli incassi dei clienti della zona ove operava pur disponendo delle CP_3 informazioni relative al “conto incassi” dell'agente stesso (circostanza non contestata).”
Ha quindi respinto le domande di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle indennità di cessazione del rapporto, formulate dall'agente sull'assunto della insussistenza della giusta causa di recesso della preponente.
Ha, infine, respinto anche la domanda di pagamento della indennità di cessazione del rapporto
“residua” conseguente alla risoluzione del precedente rapporto contrattuale di con Pt_1
ST DI PA così argomentando:” la difesa attorea ha riferito “il ricorrente concordava che la liquidazione dell'indennità di cessazione “persa” fosse saldata da
Procaffé S.p.a. che, tramite il signor si obbligava per la futura liquidazione CP_2 dell'indennità (già quantificata in € 14.500,00), che sarebbe stata versata al momento della cessazione del rapporto (“la metto qui nel cassetto;
quando definiamo il nostro rapporto ti verrà riconosciuta”, così il signor ” (pag. 2 del ricorso). CP_2
Pagina 4 Tuttavia, di tale accordo non vi è prova e il capitolo testimoniale articolato al riguardo si rivela inammissibile per genericità”
Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi ai motivi di seguito riportati. Pt_1
L'appellante censura la pronuncia impugnata ribadendo che la comunicazione di recesso era generica e non conteneva nessuna contestazione puntuale ed era priva di tempestività in quanto adottata almeno 2 mesi e mezzo dopo i fatti contestati.
Contesta quindi l'affermazione del primo giudice secondo cui dall'istruttoria svolta risultava provata “l'omessa sorveglianza dell'operato dell'agente sostenendo che le CP_3
che le presunte condotte omissive (omessa sorveglianza sulle giacenze del furgone e omessa vigilanza e addebitate a sono inesistenti. Pt_1
Accertata l'assenza di giusta causa del recesso l'appellante ripropone le domande di pagamento e di risarcimento del danno formulate nel ricorso di pr5imo grado, , dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c o, in subordine, secondo gli AEC. , rilevando altresì che nulla il primo giudice aveva motivato in ordine al rigetto della domanda di condanna al pagamento della somma residua dovuta sul
FIRR dovuta in ogni caso di risoluzione del rapporto, persino in caso di accertamento della giusta causa.
Sulla base dei motivi suesposti, l'appellante ha chiesto l'integrale riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello sotto due CP_5 profili: per violazione dell'art 434 comm1 1 cpc poiché non risultano indicate le parti della sentenza che intende impugnare e per manifesta infondatezza ai sensi dell'art 348 bis Pt_1
cpc. Nel merito la società appellata difende la sentenza e chiede il rigetto dell'appello.
In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accertamento della sussistenza della giusta causa, chiede che le indennità pretese dal ricorrente vengano determinate nella misura minima prevista dalla legge, ovvero in conformità alla contrattazione collettiva di categoria (A.E.C.
30 luglio 2014 – settore Industria) e/o a quella individuale, tenendo conto delle contestazioni tutte sollevate dalla resistente chiede, pertanto, il rigetto dell'appello avversario e la conferma della sentenza Parte_2
di primo grado.
Pagina 5 All'udienza del 9.12.2024, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
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Preliminarmente ritiene il Collegio che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434, c.p.c., pur nel testo novellato dall'art. 54 DL n. 83/12 convertito nella legge 7/8/12 n.134, debba essere disattesa. Infatti, la Difesa di parte appellante ha adeguatamente indicato le parti della motivazione di primo grado che la stessa intende censurare, formulando specifiche critiche al percorso argomentativo della gravata sentenza ed evidenziando in modo idoneo le invocate modifiche alle statuizioni in essa contenute. Del resto, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. SS. UU. n. 27199/17).
Va del pari respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata ex Parte_2
art. 348 bis c.p.c. perché questo Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per dichiarare l'appello, prima facie, privo della ragionevole probabilità di essere accolto.
Ciò premesso, l'impugnazione proposta da – sia pure ammissibile – è Parte_1
tuttavia nel merito solo in parte fondata per le ragioni di seguito esposte.
1. Giusta causa di recesso della preponente
Con riferimento alla comunicazione di recesso osserva l'appellante che le ragioni del recesso sono totalmente prive di pregio, nessuna contestazione specifica è contenuta nella lettera di comunicazione del recesso, che è anche priva di tempestività collocandosi almeno due mesi dopo i fatti lamentati.
Questo il contenuto della comunicazione (doc 3 fasc. di I grado del ricorrente)
La presente per ribadirle quanto comunicato verbalmente in data 24/01/2023 in merito alla risoluzione del rapporto di agenzia in essere con codesta società stipulato in data 28 /05/
Pagina 6 2015. La decisione va imputata al mancato espletamento dell'attività di cui agli articoli 2 6 e
7 del contratto sopra menzionato.
P4er quanto esposto, Le comunichiamo la risoluzione di diritto ai sensi dell'art.12 del contratto, con efficacia dal giorno 25/01/ 2023” osserva che la lettera non contiene alcun riferimento all'operato del sig. e Pt_1 CP_3
che, nondimeno, il primo giudice ha ritenuto di svolgere la prova per testi anche se non avrebbe potuto fondare una giusta causa su un fatto mai nemmeno contestato. Rileva altresì la mancanza di tempestività tra la comunicazione di recesso e la data delle asserite condotte inadempienti nonché la insussistenza delle stesse.
Va premesso che “nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonchè della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto.” (cass sent. 1376/2018)
Non vertendosi in materia di licenziamento disciplinare, ma di recesso per giusta causa, la giurisprudenza richiamata dall'agente in ricorso appare quindi irrilevante.
In ogni caso, il Collegio osserva che la comunicazione di recesso individua le condotte addebitate all'agente mediante il richiamo degli articoli contratto individuale che assume violati dall'agente: art. 2, “OGGETTO ED INCARICO”
……omissis..
Pagina 7 art 6 “INCASSI”
art 7 “CLIENTELA, INFORMAZIONI E PROPAGANDA”.
La descrizione è stata poi ulteriormente specificata nella lettera (in data 21.02.23) inviata via mail in risposta alla richiesta del difensore di di specificazione dei motivi di recesso. a Pt_1
Pagina 8 doc 6 da parte convenuta in I grado). Con tale comunicazione la ha precisato Pt_1 Pt_2
quanto segue:
Pagina 9 La contestazione è oltremodo chiara e puntuale e ha certamente consentito all'agente un'adeguata difesa.
Altrettanto infondata è la censura di mancanza di immediatezza del provvedimento di recesso- datato 23.1.2023- rispetto agli addebiti oggetto di contestazione. Parte dei quali risale ai mesi di ottobre e novembre 2022.
Quanto alla sussistenza dei gravi inadempimenti dalla documentazione in atti e dall'istruttoria testimoniale svolta in primo grado emerge che:
-con riferimento all'omessa sorveglianza sull'agente a seguito della denuncia di CP_3 furto di merce dal furgone sporta dall'agente il 26 maggio 2022 il direttore CP_3
commerciale dr ha inviato a la mail in data 27 maggio 2022 per segnalare la Pt_3 Pt_1 stranezza dell'accaduto e in particolare il grande quantitativo di merce presente sul furgone al momento del furto;
riferito di essere venuto a conoscenza degli eventi relativi all'agente solo a Pt_1 CP_3
seguito di segnalazione del dr del 7 ottobre 2022, circostanza smentita dalla mail di Pt_3
cui sopra, ha ammesso di non essersi attivato se non con mail del 7 ottobre 2023 con la quale ha chiesto l'anticipazione dell'inventario fissato per il 28 ottobre 22.
-Relativamente alla omessa vigilanza sugli incassi di e sulla solvibilità dei clienti CP_3
sono in atti i sollecirti di pagamento inviati da a i quali hanno risposto di Pt_2 CP_6
Pagina 10 averle già saldate all'agente in contanti, sul punto non ci sono poi contestazioni da parte di
Pt_1
La gravità degli inadempimenti si desume dal danno subito da , dalla molteplicità dei Pt_2
mancati incassi e dal mancato riscontro da parte di allo specifico invito del dr Pt_1 Pt_3
di verificare e sorvegliare l'operato degli agenti.
2. Indennità sostitutiva del preavviso, indennità ex art. 1751 c.c. e indennità suppletiva di clientela
Sono tutte domande che presuppongono l'illegittimità dell'atto di risoluzione del rapporto (o per la nullità della clausola risolutiva espressa o per il difetto di giusta causa) e perciò risultano assorbite, essendo incompatibili con il recesso conseguente a fatto imputabile all'agente: la indennità sostitutiva del preavviso non è dovuta, essendo il contratto stato risolto per giusta causa;
la indennità ex art. 1751 c.c. e suppletiva di clientela non spettano nel caso in cui la collaborazione si risolva per inadempimento dell'agente
3. Indennità di cessazione del rapporto “residua” (relativa al contratto di agenzia con
ST DI
Il collegio condivide la decisione del primo giudice che ha respinto la domanda per difetto di prova del prova del presunto accordo intercorso ita e Pt_1 Pt_2
4. FIRR
La censura coglie nel segno perché tale voce va riconosciuta all'agente a prescindere dalle ragioni del recesso.
In base a quanto sancito dall'A.E.C. del settore, non essendo il conteggio predisposto dall'appellante stato validamente contestato, in riforma della sentenza n 1867/2024 del
Tribunale di Milano, la appellata deve essere per tale ragione condannata a pagare la somma di € € 1.197,49 a titolo di differenza dovuta sul FIRR.
Non è contestato infatti che l'importo dovuto a tale titolo ammonti ad € 6.811,38 e che abbia corrisposto a tale titolo all'appellante la minor somma di € 5.613,89 con una Pt_2
differenza ancora dovuta in favore dell'agente pari ad.
Il giudice di prime cura ha omesso ogni motivazione sul punto e la sentenza va conseguentemente parzialmente riformata.
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la
Pagina 11 valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez. 23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n. 6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Nella fattispecie, considerato il parziale accoglimento delle domande del ricorrente, pare equo compensare per 1/8 le spese del doppio grado con condanna di al pagamento delle Pt_1
spese residue liquidate come da dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività istruttoria svolta in primo grado.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n 1867/2024 del tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, condanna al pagamento a della somma di € CP_1 Parte_1
1197,49 a titolo di differenza sull'importo dovuto a titolo di FIRR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Conferma le altre statuizioni di merito
Compensa per 1/8 le spese di lite del doppio grado e condanna a Parte_1
rimborsare alla parte appellata le spese residue che liquida in complessivi € 7.875,00 (
4.375,00 per l'appello ed € 3500 per il primo grado), oltre oneri di legge e spese generali al
15%
Milano, 09/12/2024
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzon
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