CA
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/06/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3444/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Vinicia Licia Serena Calendino Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere est.
Dott. Roberta Nunnari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 3444/2024 promossa
DA
, C.F.: , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Giugliano in Campania (Na), in Via Casacelle n. 154/2.
C.F.: , nata il [...] a [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Giugliano in Campania (Na), in Via Casacelle n. 154/2.
, C.F.: nata il [...] a [...] e residente a Parte_2 C.F._3
Giugliano in Campania (Na), in Via Casacelle n. 154/2 tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Francesco Luigi Marini del foro di Napoli Nord, C.F.:
, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale sito in C.F._4
Qualiano (Napoli) alla Via Campana n. 15 – 80019-,
APPELLANTI
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
con sede in Milano -20145- al corso Sempione n. 39 - C.F.: , rappresentato e difeso dagli P.IVA_1
Avv.ti Caterina Antonietta Davelli (C.F: ), Avv. Filippo Rosada (C.F: C.F._5
pagina 1 di 17 ) e Avv. Carlo Bretzel (C.F.: tutti appartenenti al Foro di C.F._6 C.F._7
Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. Caterina Antonietta
Davelli sito in Milano, alla via Freguglia n. 10.
APPELLATO
E
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Controparte_3
Gewerbering 8a,82544 Egling, Germania, domiciliata ex lege presso l' Controparte_4
C.F.: , in Milano, Italia, al Corso Sempione n. 39 all'indirizzo di posta
[...] P.IVA_1
elettronica cimi.itestratto Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE). Email_1
APPELLATA CONTUMACE
R+V Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE' CONTRO
, (cod. fisc. ) residente in [...]. Controparte_6 C.F._8
, (cod. fisc. ) residente in [...]. Controparte_7 C.F._9
, (cod. fisc. ) residente in [...]. Controparte_8 C.F._10
, (cod. fisc. ) residente in [...]. CP_9 C.F._11
, (cod. fisc. ) residente in [...]. CP_10 C.F._12
C.F.: , nato il [...] a [...] e ivi Parte_3 C.F._13
residente in [...].
, C.F.: , nata il [...] a [...], ivi residente CP_11 C.F._14
in Via Santa Barbara n. 109.
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per gli APPELLANTI “Respinta ogni contraria istanza, riformare parzialmente l'impugnata sentenza
e per l'effetto:
I. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario Civile di Milano,
Sezione Decima Civile, nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno, recante n. 6295/2024, pubbl. il 20/06/2024, n° di RG n. 31470/2020, repert. n. 5485/2024 del 20/06/2024 così come emendata da errore materiale/di calcolo con provvedimento accoglimento n. cronol. 5783/2024 del 26/09/2024
pagina 2 di 17 RG n. 31470/2020 -1 (All. 1 – 2 rispettivamente duplicato e copia informatica) accogliere tutte le domande/conclusioni avanzate in primo grado che di seguito testualmente si riportano: nel merito: per le causali di cui in narrativa, accertata e dichiarata la responsabilità integrale di
Contr
per aver provocato il sinistro per cui è causa, condannarsi in forza del suo Controparte_12
titolo ex lege, al risarcimento integrale di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, passati e futuri, dagli attori tutti e per l'effetto, a pagare a , , Parte_1 Controparte_1
somme esposte a titolo indicativo in narrativa o che verranno ritenuta di giustizia, Controparte_13
con la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dall'evento al saldo. Con ripetizione integrale delle spese di eventuali ccttuu e ccttpp”.
Il tutto in aggiunta e in considerazione della somma già ricevuta a titolo risarcitorio nel giudizio di primo grado da tenere a deconto di quella finale che l'Ecc.ma Corte riterrà dover liquidare.
NEL MERITO IN LINEA SUBORDINATA: Nell'ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere sussistente un concorso di colpa ex art. 1227 cc del congiunto degli appellanti deceduto, Parte_4
rimodulare la prefata percentuale in melius e quindi ridurla in favore degli appellanti secondo quanto ritenuto giusto dalla Corte e di conseguenza, condannare l'appellata Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento del corrispondente importo
[...]
risarcitorio, nessuna voce di danno esclusa;
II. SULLE SPESE DI LITE DEL PRESENTE GIUDIZIO DI APPELLO: Condannare l'appellata
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Controparte_2
spese diritti ed onorari del presente giudizio di appello, oltre il rimborso forfettario al 15% per spese generali oltre IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario per non aver riscosso i primi e aver anticipato i secondi”.
Per -- In via pregiudiziale: accertare il mancato rispetto del termine a comparire concesso CP_2 dagli appellanti e per l'effetto disporre la rinnovazione della citazione;
-- In via pregiudiziale subordinata: dichiarare inammissibile il proposto appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per le ragioni espresse in narrativa, con rifusione di spese e compensi professionali;
-- In subordine, nel merito: respingere l'appello proposto per le ragioni di cui in narrativa, e per
l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 6295 depositata in data 20.06.2024, con rifusione di spese e compensi pro-fessionali;
-- In via ulteriormente subordinata, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.: Liquidare il danno subito dagli appellanti in seguito al decesso di nel sinistro del 6.4.2018 secondo le sue Parte_4
conseguenze dirette ed immediate, alla stregua delle risultanze concrete ed effettive dell'istruttoria,
pagina 3 di 17 tenuto conto dell'art. 1227, primo comma, cod. civile, nonché delle somme di € 90.875,99 corrisposta a
, di € 89.076,71 corrisposta a ed € 41.022,79 corrisposta a Parte_1 Controparte_1
, respingendo ogni maggiore domanda”. Parte_2
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione di cui al procedimento r.g. 31470/2020 , Parte_1 Controparte_1
, e rispettivamente padre, madre, SO, nonno e Parte_2 Parte_3 CP_11
Contr nonna convenivano in giudizio l' (di qui in poi solo ) al fine di chiedere Controparte_2
l'accertamento della responsabilità esclusiva di per aver provocato, in data Controparte_12
06.04.2018 alla guida della autovettura Porsche Carrera S targata TOLPO991 (targa tedesca) di proprietà della , assicurata con ,, il Controparte_3 Controparte_14
sinistro stradale nel quale aveva perso la vita il loro congiunto , e al di fine di Parte_4
chiederne la condanna al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non, subiti, anche iure proprio. Si costituiva l' che chiedeva in via pregiudiziale la sospensione del giudizio in attesa CP_2
della riunione con quello connesso, promosso avanti il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data successiva, dai prossimi congiunti di deceduto nel contempo;
contestava nel merito Controparte_12
la dinamica in relazione alla circostanza di chi fosse effettivamente alla guida del veicolo;
in punto di quantum debeatur l' contestava le pretese creditorie instando per il rigetto integrale della CP_2
domanda. Il Tribunale ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_3
e della sua Assicurazione in qualità di litisconsorti necessari.
[...]
Con atto di citazione di cui al procedimento R.G. 34246/2021 i prossimi congiunti di CP_12
, riassumevano il giudizio avanti il Tribunale di Milano nei confronti dei medesimi convenuti,
[...]
chiedendo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, sostenendo che alla guida della Porsche vi fosse e che fosse terzo trasportato. Parte_4 CP_12
Venivano assegnati dal Tribunale i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e in sede di deposito delle memorie, il procuratore dei prossimi congiunti di rinunciava agli atti e alla Controparte_12 domanda nei confronti dei convenuti e dei familiari di . All'esito dell'assunzione Parte_4
delle prove orali, veniva disposta c.t.u. cinematica e medico-legale in ordine all'accertamento della correlazione eziologica tra l'evento lesivo mortale e il mancato uso delle cinture di sicurezze da parte dei soggetti a bordo del veicolo Porche 911 Carrera S nonché, sull'ulteriore nesso causale tra la velocità di guida del predetto mezzo e l'evento lesivo-morte occorso il giorno 06.04.2018 ai danni dei due giovani.
pagina 4 di 17 Precisate le conclusioni e depositati gli atti difensivi finali ex art. 190 c.p.c. il Tribunale con la sentenza n. 6295/2024 pubblicata il 20.06.2024, a cui seguiva l'ordinanza di correzione di errore materiale, in parziale accoglimento delle domande della famiglia TE così decideva:” condanna
l' al pagamento a favore di: Controparte_2
✓ della somma pari a Euro 78.220,63 a titolo di danno non patrimoniale ed Euro Parte_1
1.657,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come in motivazione, già tenuto conto del concorso di colpa in capo al de cuius pari all'80%;
✓ della somma di Euro 78.220,63 a titolo di danno non patrimoniale, oltre Controparte_1
accessori da calcolarsi come in motivazione, già tenuto conto del concorso di colpa in capo al de cuius pari all'80%;
✓ della somma pari a Euro 33.966,12 50.949,18 (così come corretta) a titolo di Parte_2
danno non patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come in motivazione, già tenuto conto del concorso di colpa in capo al de cuius pari all'80%;
✓ , , e in Parte_1 Controparte_1 Parte_2 CP_11 Parte_3
solido tra loro, della somma complessiva di Euro 1.323,12 a titolo di danno patrimoniale per spese stragiudiziali, oltre accessori da calcolarsi come in motivazione, già tenuto conto del concorso di colpa in capo al de cuius pari all'80%;
- rigetta tutte le altre domande formulate dagli attori , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
, e nei confronti dell'
[...] CP_11 Parte_3 CP_2
- rigetta le domande formulate da , , , Controparte_6 Controparte_8 Controparte_7 [...]
, e nei confronti di CP_9 CP_10 Controparte_8 CP_2
- condanna l' , previa compensazione nella misura di due terzi, a rifondere Controparte_2
agli attori le spese di lite sostenute che si liquidano, per il restante terzo, in Euro 7.129,00 per compensi ed Euro 571,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' , previa compensazione nella misura di Controparte_2
due terzi, delle spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del
12.10.2023;
- condanna , , , , e Controparte_6 Controparte_8 Controparte_7 CP_9 CP_10
a rifondere all' le spese di lite sostenute che si liquidano in Euro 15.170,00 Controparte_8 CP_2
per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Il primo giudice, dopo aver inquadrato l'azione promossa dai familiari del nella fattispecie Pt_1 normativa di cui all'art. 126 cod. ass., riteneva che:
pagina 5 di 17 - sulla base di elementi indiziari e probatori acquisiti, emergeva la responsabilità esclusiva del conducente nella verificazione del sinistro, nel quale perdeva la vita anche Controparte_12
il terzo trasportato : il , infatti, violava molteplici disposizioni del Parte_4 CP_12
codice della strada ponendosi alla guida di un mezzo a velocità elevatissima e perdendo il controllo del mezzo medesimo;
- ravvisava un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 co. 1 c.c.: perché dalla messaggistica istantanea e dalle fotografie prodotte, emergeva l'assenso del alla Pt_1
condotta di guida del , contraria alle più elementari regole cautelari;
inoltre, con ogni CP_12
probabilità, il terzo trasportato non faceva uso delle cinture di sicurezza. Pertanto, l'assunzione del rischio di un trasporto su veicolo condotto a velocità elevata, e il mancato uso delle cinture di sicurezza apportavano un contributo causale alla verificazione dell'evento da parte di lottante che veniva valutato nella misura dell'80 %; Parte_4
- quanto al risarcimento del danno non patrimoniale, tenuto conto delle allegazioni fornite e rilevato che la sofferenza dei familiari superstiti può certamente ritenersi provata, anche in via presuntiva, stante la notoria intensità che caratterizza il rapporto tra genitori e figli e tra fratelli e sorelle, sulla base delle Tabelle a punti del Tribunale di Milano, il primo giudice liquidava a favore del padre, della madre e della sorelle gli importi sopra indicati che tenevano conto del concorso di colpa come accertato. Viceversa, nei confronti dei nonni paterni, e CP_11
, stante la mancanza di prova a sostegno della relazione affettiva che legava Parte_3
questi al terzo trasportato, non veniva riconosciuto alcun risarcimento;
parimenti, non veniva riconosciuto agli attori il risarcimento del danno biologico patito iure proprio declinato come
“disturbo post-traumatico da stress”. Con riferimento alle spese funerarie venivano riconosciuti gli esborsi sostenuti da , sempre tenuto conto del concorso di colpa del terzo Parte_1 trasportato, per una somma pari a €1.657,00, nonché, l'importo di complessivo cumulativo di
€1.323,12 a titolo di rimborso spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale. Infine, le spese di lite e di CTU venivano regolate come più sopra riportato.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, solo i genitori e la SO di impugnavano la Parte_4
predetta pronuncia, sostanzialmente con un unico motivo di appello, con il quale lamentavano l'errata applicazione degli artt. 2043, 2054 e 1227 cod. civile, nonché, degli artt. 141 e 143 C.d.s., sostenendo che il Tribunale non aveva correttamente valutato le prove documentali agli atti, e la rilevanza del mancato uso dei sistemi di ritenzione da parte del de cuius rispetto all'evento morte, arrivando così
pagina 6 di 17 ingiustamente a riconoscere un concorso di colpa a carico del loro congiunto e, comunque, in una percentuale spropositata.
Contr Si costituiva regolarmente in giudizio l' che in via preliminare eccepiva il mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 126 C.d.A., l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, contestava in fatto e diritto le deduzioni degli appellanti, chiedendo il rigetto del gravame;
in via subordinata ex art. 346 c.p.c. di liquidare il danno secondo le sue conseguenze dirette ed immediate, alla stregua delle risultanze concrete ed effettive dell'istruttoria, tenuto conto dell'art. 1227, primo comma, e delle somme di € 90.875,99 corrisposta a , di € 89.076,71 corrisposta a Parte_1
ed € 41.022,79 corrisposta a , Controparte_1 Parte_2
Non si costituivano , Controparte_15
, , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_16 [...]
, ai quali l'appello era stato regolarmente notificato. Pt_3 CP_11
Contr All'udienza di prima comparizione del 27.03.2025 gli appellanti e l'appellato insistevano nelle rispettive domande ed eccezioni tutte, ed il Consigliere istruttore si riservava. Con ordinanza del
02.04.2025 veniva rigettata l'eccezione preliminare di mancato rispetto dei termini a comparire sollevata dai difensori di per le ragioni di cui al predetto provvedimento, veniva Controparte_4
dichiarata la contumacia delle parti non costituite e, visto l'art. 350 co. 3 c.p.c., veniva fissata l'udienza del 22.05.2025 per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. Alla predetta udienza le parti discutevano la causa oralmente riportandosi ai rispettivi atti difensivi e all'esito la Corte tratteneva la causa in decisione che veniva poi delibata nella camera di consiglio del 28.05.2025.
Motivi di gravame
Gli appellanti, con un unico motivo di appello intitolato “Errore nella valutazione delle prove -
Omessa valutazione di prove decisive – violazione dei principi connessi alla formazione del cd.
“Libero convincimento del Giudice” - Error in iudicando: Errore di diritto e nella valutazione dei fatti
- Erronea applicazione delle norme sostanziali - Insufficienza della motivazione e/o carente in relazione ad un fatto/prova decisivi” censurano il capo della sentenza con la quale il Tribunale ha ritenuto che “…il comportamento del de cuius abbia concorso a determinare Parte_4
l'evento lesivo per molteplici ragioni…. In primo luogo, deve ritenersi che la condotta concretamente tenuta dal de cuius – che si è fatto trasportare dall'amico su un mezzo di grossa cilindrata accettando che lo stesso conducesse il mezzo a velocità elevatissima – integra un comportamento altamente rischioso configurabile quale esposizione volontaria ad un rischio e, comunque, posto in essere con la consapevolezza di mettersi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole…,Dalla documentazione versata in atti – la messaggistica istantanea
pagina 7 di 17 e le fotografie versate in atti – si evince che il , prima del sinistro, avesse sostanzialmente Pt_1
manifestato il proprio assenso alla condotta di guida del contraria alle più elementari regole CP_12
cautelari; tale comportamento è idoneo ad integrare una grave corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., e,
a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti (cfr. Cass., 26 maggio 2014 n. 11698; Cass. 1386/2023)…. Le superiori considerazioni consentono, pertanto, in difetto di elementi probatori di segno contrario, di ritenere presuntivamente provata la condotta colposa del terzo trasportato, , che ha accettato il rischio di essere trasportato dal Parte_4
conducente nelle concrete condizioni di cui si è dato atto, così colposamente concorrendo, con la propria scelta, all'evento lesivo mortale occorso…A tale profilo, deve aggiungersi che verosimilmente il non facesse nemmeno uso delle cinture di sicurezza. Pertanto, le superiori circostanze…–– Pt_1 sebbene non assurgano a cause da sé sola sufficienti a determinare l'evento suffragano, certamente
l'affermazione di determinazione dell'evento lesivo quale risultante di un apporto causale del danneggiato che deve essere valutato nella misura del 80%”. Parte_4
Sostengono, infatti, che nel caso di specie, il Tribunale abbia errato nel ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 1227 co. 1 c.c., perché:
- non è stato sufficientemente accertato il fatto che il abbia accettato che il Pt_1 CP_12 conducesse il mezzo a velocità elevatissima sin dall'inizio del trasporto;
- parimenti, non è stato accertato che il terzo trasportato non si sia lamentato con il e che CP_12
le sue doglianze siano rimaste disattese;
- anche laddove ciò fosse accaduto, la volontà del TE era compromessa dal tasso alcolemico: infatti, con un tasso alcolemico di 3,02 g/l il ragazzo si trovava in una situazione di grave compromissione psicofisica, incapace di prendere decisioni consapevoli o di agire in modo responsabile;
in altri termini, non presentava capacità di giudizio;
- inoltre, la concorsualità nella produzione dell'evento lesivo non può essere ricavata neppure dalla messaggistica prodotta in atti: invero, a contrario di quanto statuito dal giudice di prime cure, dalla messaggistica stessa emerge che il non abbia espresso il proprio consenso Pt_1
alla guida del e tantomeno, da questa non si evince il pericolo del futuro sinistro CP_12
stradale;
pagina 8 di 17 - in ogni caso, non è stata data prova circa il fatto che il abbia incoraggiato l'amico a Pt_1
correre; abbia avuto un atteggiamento di accettazione del rischio;
abbia percepito il rischio sin dall'inizio;
- l'applicabilità dell'art. 1227 co. 1 c.c. non può neppure essere desunta dal mancato utilizzo, da parte del terzo trasportato, delle cinture di sicurezza: posto che non è stato possibile provare se il loro mancato utilizzo sia dipeso dal TE o da un mancato funzionamento del dispositivo, in ogni caso, occorre dare rilievo al fatto che lo stesso conducente – quindi il – è CP_12
responsabile sul controllo circa il rispetto, da parte dei passeggeri, delle norme di sicurezza. A ciò si aggiunga che la CTU non ha fornito la certezza della correlazione tra l'evento morte e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
In ragione di tutto ciò, gli appellanti chiedono che venga escluso a monte il concorso di colpa ex art. 1227 cc. di (e, quindi, che venga accertata la responsabilità esclusiva del Parte_4
conducente, con conseguente aumento proporzionale dei risarcimenti in loro favore) ovvero in linea meramente subordinata, chiedono che venga diminuita la percentuale dell'80% di colpa che appare davvero eccessiva secondo la misura che la Corte riterrà giusta ed equa.
Opinione della Corte
L'appello è parzialmente da accogliere per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre precisare che l'appello verta unicamente sul riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 co. 1 c.c.; infatti gli appellanti hanno impugnato “il solo superiore capo lasciando che scenda pertanto il giudicato sugli altri. Il resto della decisione, epurata da quanto sopra, appare condivisibile ben strutturata nel suo iter logico ed espositivo tuttavia è ingiusta e penalizzante per le ragioni vantate. Anche i criteri di calcolo utilizzati nella determinazione delle poste risarcitorie indicate dal Tribunale, si condividono nella loro applicazione” (cfr. atto di citazione in appello, p. 35). Perciò la sentenza ha acquisito autorità di cosa giudicata ex art. 2909 c.c. – sui seguenti aspetti:
- la dinamica del sinistro: in particolare sul fatto che il conducente fosse il e che questi CP_12
abbia violato le basilari regole cautelari in tema di circolazione di veicoli (dato che sul punto non vi è stato appello incidentale);
- i criteri utilizzati dal Tribunale ai fini della liquidazione del risarcimento del danno (non vi è stato appello incidentale);
- il mancato riconoscimento, nei confronti degli appellanti, del c.d. danno biologico iure proprio.
pagina 9 di 17 Premesso che l'unica questione da esaminare è, quindi, se il comportamento del soggetto danneggiato sia stato idoneo – e, nel qual caso, in che misura lo sia stato – ad integrare un concorso di colpa ex art. 1227 co. 1 c.c., occorre rilevare come l'art 1227 co. 1 c.c. (“se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”) sia disposizione dettata in tema di responsabilità contrattuale ma applicabile, altresì, in ipotesi di responsabilità aquiliana (come nel caso di specie) in virtù del richiamo operato dall'art. 2056 c.c. Tale fattispecie normativa – differenziandosi da quanto previsto dal successivo comma 2 – ricorre quando la condotta del danneggiato/creditore abbia contribuito a cagionare la lesione iniziale ovvero abbia inciso sul rapporto di causalità materiale con il danno-evento.
In quest'ottica, nel caso in cui l'organo giudicante ravvisi effettivamente una concorsualità nella produzione dell'evento lesivo, il risarcimento è ridotto in base ad una graduazione della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze dannose che ne sono derivate;
inoltre, “la valutazione dell'elemento della gravità della colpa deve essere rapportata alla misura della diligenza violata e, solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali tra danneggiante e danneggiato nella realizzazione dell'evento dannoso, il giudice può avvalersi del principio generale di cui all'art.
2055, ultimo comma, cod. civ., ossia della presunzione di pari concorso di colpa, rimanendo esclusa la possibilità di far ricorso al criterio equitativo (previsto dall'art. 1226 cod. civ. e richiamato dall'art.
2056 cod. civ.), il quale può essere adottato solo in sede di liquidazione del danno ma non per la determinazione delle singole colpe” (Cass. Civ., Sez. III, n. 1002/2010).
Sempre secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità “anche la mera consapevolezza da parte di un soggetto di porsi in una situazione da cui consegua una più o meno elevata probabilità che si produca a suo danno un evento pregiudizievole - ovvero l'esposizione volontaria al rischio -, a cui non sia collegata alcuna azione omissione di un comportamento avente un diretto apporto causale rispetto al verificarsi del sinistro, [può] integrare una corresponsabilità del danneggiato” (Cass. Civ., Sez. III, n. 11698/2014).
Così delineato il quadro ermeneutico di riferimento, in primis giova mettere in rilievo come non sia condivisibile l'affermazione degli appellanti secondo cui lo stato di ubriachezza in capo al danneggiato
– causato da un tasso alcolemico pari a 3,02 g/l – avrebbe obnubilato la capacità di giudizio e le funzioni cognitive del TE, da rendere non configurabile un concorso colposo del danneggiato medesimo: invero, lo stato di ubriachezza, come confermato dagli appellanti stessi, ha ridotto il soggetto in uno stato di incapacità naturale;
ebbene, è pacifico che anche rispetto all'incapace è configurabile un'ipotesi di concorso colposo ex art. 1227 co. 1 c.c. Ciò che rileva ai fini della concorsualità nella produzione dell'evento lesivo è la sussistenza di un fatto obiettivamente colposo,
pagina 10 di 17 quale inosservanza di un modello di condotta normalmente diligente, senza che possano assumere importanza questioni inerenti allo stato di incapacità del danneggiato o altre esimenti personali.
Ciò non solo è conforme ai principi sottesi allo stesso art. 1227 c.c. – il quale trova il proprio fondamento costituzionale nel principio di solidarietà sociale ex art. 2 Cost. – ma tale prospettazione è, altresì, confermata dalla stessa giurisprudenza di legittimità secondo cui “poichè l'accertamento richiesto dall'art. 1227 c.c., comma 1, riguarda il nesso di causalità materiale, l'accertamento sull'eventuale contributo causale della vittima all'evento dannoso è di tipo oggettivo e prescinde dall'imputabilità della condotta colposa sul piano soggettivo;
l'eventuale condotta della vittima, anche se incapace, deve pertanto essere valutata alla stregua dello standard ordinario di comportamento diligente dell'uomo medio, senza tener conto della sua incapacità di intendere e di volere” (Cass. Civ.,
Sez. III, n. 3557/2020).
Del resto, il concetto di colpa di cui all'art. 1227 co. 1 c.c. non può che essere considerato nella sua obiettività e non nel senso di criterio di imputazione del fatto poiché – per definizione – un soggetto che danneggia sé stesso non commette un fatto illecito ex art. 2043 c.c.
Ciò posto, l'assunzione di bevande alcoliche – causanti uno stato di incapacità – non può di per sé portare ad escludere in radice l'applicazione dell'art. 1227 co. 1 c.c.
Parimenti, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, ritiene la Corte di dover condividere la valutazione del Tribunale sulla sussistenza nel caso concreto di una concorsualità nella produzione dell'evento lesivo, da ritenersi provata sulla base della documentazione prodotta in atti, in particolare il doc. n. 10 (appellanti, fascicolo di primo grado). Tale documento riporta l'immagine del contachilometri della vettura in un momento prossimo alla verificazione dell'evento; pur essendo vero che tale immagine consiste in uno screenshot di un video inviato da un soggetto estraneo alla vicenda sul gruppo WhatsApp ”, gli stessi appellanti hanno confermato che il Email_2
video sia stato girato, all'interno dell'automobile, dal (quando questa già procedeva ad una Pt_1 velocità elevatissima, superiore ai 200 km/h):“Esiste agli atti un video di pochi secondi, girato alle
22.50 circa, che riprende l'interno dell'abitacolo della Porsche, lanciata a velocità sostenutissima e girato ancora una volta con il telefono di . Non si vedono le facce dei due occupanti Parte_4
l'autovettura ma è verosimile ritenere dall'inclinazione delle riprese che sia a riprendere il Pt_1 tachigrafo dell'automobile posto alla sua sinistra” (cfr. comparsa conclusionale attori, p. 8).
Il fatto che il TE abbia ripreso il contachilometri della vettura mentre questa, guidata dal , CP_12
procedeva a velocità sostenuta, dimostra inequivocabilmente come il terzo trasportato si sia esposto volontariamente ad un rischio (fatto idoneo ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 co. 1 c.c.); invero,
l'evento dannoso non si sarebbe verificato se non ci fossero stati diversi antecedenti causali: non si pagina 11 di 17 sarebbe verificato, ovviamente, se il conducente avesse guidato l'autovettura secondo le regole prudenziali dettate dal codice della strada, ma, altrettanto, l'evento dannoso non sarebbe occorso se il danneggiato non avesse condiviso e sostenuto una guida non rispettosa delle basilari regole cautelari in tema di circolazione stradale. In altri termini, il danneggiato, pur essendo consapevole di star procedendo ad una velocità superiore ai 200 km/h e quindi conscio che il conducente stesse tenendo una condotta contraria alle regole di prudenza, tuttavia, si esponeva volontariamente a tale rischio non solo riprendendo il tachimetro dell'automobile dimostrando di condividere la condotta del , ma CP_12
condividendo altresì tale comportamento con altri conoscenti (tutto ciò è altresì suffragato dalla messaggistica prodotta in atti;
docc. nn. 6-9, appellanti, fascicolo di primo grado).
Quindi, con l'accettazione consapevole del rischio cui andava a sottoporsi, il trasportato ha posto in essere un antecedente causale necessario non dell'incidente stradale in sé, ma dell'evento che si è verificato a suo danno (evento morte), e, pertanto, nella misura in cui quell'evento è addebitabile al suo apporto causale non se ne può far gravare la responsabilità su un altro soggetto. Inoltre, giova mettere in rilievo come il video in questione sia stato girato – come si evince dall'orario riportato sul quadrante della vettura – verosimilmente verso le ore 23.00, cioè indicativamente un'ora prima del sinistro: appare lapalissiano, quindi, come il trasportato si sia rappresentato per un consistente lasso di tempo la guida violativa delle regole cautelari in tema di circolazione di veicoli (senza che abbia mai cercato di sottrarvisi).
Da tali risultanze ne deriva che:
- è provato che il danneggiato si sia esposto volontariamente ad un rischio;
- è provato che il non si sia voluto sottrarre alla condotta imprudente del conducente, Pt_1
anzi, condividendola;
- viceversa, non è dimostrato che il terzo trasportato abbia “istigato” il a procedere a CP_12
velocità sostenuta in sfregio alle regole prudenziali tipiche della circolazione stradale.
In ragione di quanto esposto, ne discende la ricorrenza dei presupposti ai fini della sussistenza del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 co. 1 c.c.
Da quanto esposto finora si evince che:
- non può essere esclusa la sussistenza del concorso colposo del terzo trasportato per la circostanza che questi fosse incapace;
- a contrario, vi è stata una concorsualità nella produzione dell'evento lesivo, per tutti i motivi testè esaminati, dimostrata dalla documentazione (in particolare doc. n. 10) prodotta in atti.
Tanto premesso, il risarcimento va diminuito “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”: in altri termini, si rende necessario comparare la condotta della pagina 12 di 17 vittima con quella dell'offensore di modo che l'organo giudicante rilevi quale sia stata più grave rispetto all'alta e quale abbia apportato il contributo causale maggiore.
Secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità “Tale valutazione va condotta in via ipotetica e con giudizio controfattuale: e dunque ipotizzando dapprima quale danno si sarebbe verosimilmente verificato, se solo uno dei due soggetti coinvolti avesse tenuto la condotta alternativa corretta;
quindi ripetendo l'operazione a parti invertite” (Cass. Civ., Sez. III, ord. N. 23804/2024).
Sul punto, ai fini della gradazione della colpa ex art. 1227 c.c. ha assunto rilevanza, secondo il giudice di prime cure, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza: invero, nella sentenza oggetto di gravame è dato leggere che “a tale profilo, deve aggiungersi che verosimilmente il TE non facesse nemmeno uso delle cinture di sicurezza. Sul punto il Collegio peritale ha affermato: “L'evidenza di tracce ematiche all'esterno dell'abitacolo e di quanto espresso circa i nastri delle cinture di sicurezza confermano il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte delle persone a bordo che, di fatto, venivano espulse e proiettate sulla carreggiata in occasione dell'importante accelerazione centrifuga generatasi durante la rototraslazione del veicolo in conseguenza del violentissimo impatto avuto con la parte posteriore contro l'ostacolo fisso incontrato durante la fuoriuscita dalla sede stradale” (v. relazione peritale, p. 15). Al riguardo il Collegio non ha accertato, sulla scorta della scarna documentazione, che, in ipotesi di condotta alternativa lecita (veicolo condotto nei limiti di velocità e facendo corretto uso delle cinture) l'evento mortale sarebbe stato evitato (“non vi è possibilità di valutare se le lesioni interne che hanno portato al decesso – di fatto non note – sarebbero ad ogni modo occorse se i soggetti avessero allacciato la cintura di sicurezza e/o se avessero condotto il veicolo con velocità consona allo stato dei luoghi”: v. relazione peritale, p. 19 ss.). Pertanto, le superiori circostanze – assunzione del rischio di un trasporto su veicolo condotto a velocità elevatissima e mancato uso delle cinture di sicurezza – sebbene non assurgano a cause da sé sola sufficienti a determinare l'evento suffragano, certamente, l'affermazione di determinazione dell'evento lesivo quale risultante di un apporto causale del danneggiato che deve essere Parte_4 valutato nella misura del 80%” (cfr. sentenza di primo grado, p. 10).
Tuttavia, posto che, in astratto, “in materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima” (Cass. Civ., Sez. III, n. 8443/2019), vi sono altri due elementi da prendere in considerazione:
pagina 13 di 17 - in primis, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto e ad omettere l'intrapresa marcia (Sez. 4 n. 39136 del 27/09/2022) e ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura”
(Cass. Pen., Sez. IV, n. 46566/2024): ciò è considerato un dovere imprescindibile di diligenza e prudenza in conformità al disposto dell'art. 172 c.d.s.;
- in secondo luogo, lo stesso consulente tecnico ha messo in rilievo come “risulta tuttavia non possibile, in funzione di una dinamica così complessa e peraltro allo stato non ben ricostruibile ma in cui si sono prodotte forze di elevata intensità e direzione, nonché in assenza di riscontri di comprovata valenza lesiva atta identificare la causa dei decessi nel caso di specie, esprimersi in maniera tecnica sul se l'uso delle cinture di sicurezza avrebbe evitato la morte di uno od entrambi i trasportati anche solo con criterio del “più probabile che non” (cfr. ctu, p.
21). Tale rilievo appare oltremodo significativo poiché non vi è alcun elemento da cui desumere in via di inferenza probabilistica che il loro mancato uso – in particolare da parte del TE – abbia contribuito alla causazione dell'evento morte. Ma vi è di più: non solo è possibile affermare che il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza non abbia portato alla verificazione dell'evento letale, ma, sulla base della relazione del consulente tecnico e sulla base della velocità raggiunta dall'autovettura (superiore a 250 km/h) è altresì possibile affermare, sempre secondo la logica del “più probabile che non”; che tale condotta non abbia neppure contribuito in minima parte alla causazione dell'evento medesimo.
Orbene, alla luce degli elementi sopra considerati, ritiene la Corte di non poter condividere la quantificazione della percentuale del concorso di colpa operata del Tribunale perché la condotta del conducente ha fornito un contributo causale notevolmente maggiore, rispetto a quella del trasportato, nella produzione dell'evento lesivo:
- il è il soggetto che ha deliberatamente portato l'autovettura ad una velocità superiore ai CP_12
250 km/h violando qualsivoglia regola cautelare in tema di circolazione stradale (in particolare risultano violati gli artt. 141, 142 e 143 c.d.s.);
- il è colui che ha materialmente perso il controllo del mezzo provocando il sinistro;
CP_12
- il presentava un tasso alcolemico pari a 0,14 g/l (sotto rilevanza penale): ciò prova non CP_12
solo che il fosse consapevole di quale tipo di condotta negligente stesse ponendo in CP_12
essere, ma, limitatamente a tale profilo, non può essere mosso alcun rimprovero al TE
pagina 14 di 17 (invero, diverso sarebbe stato il caso in cui il trasportato avesse volontariamente accettato un passaggio con una persona in istato di ubriachezza);
- come suindicato, non è stato accertato che il abbia indotto e/o “istigato” il conducente Pt_1
alla guida ad una velocità elevata;
- inoltre, come suesposto, deve essere ridimensionato il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del terzo trasportato: non solo, infatti, sul conducente grava un obbligo di controllo circa il rispetto di tale dovere, ma, soprattutto, come confermato dal consulente tecnico, non vi è alcuna certezza, secondo la logica del “più probabile che non”, che in caso di utilizzo delle cinture stesse non si sarebbe verificato l'evento morte.
Quindi, l'unico contributo causale apportato dalla vittima alla produzione dell'evento lesivo risiede unicamente nella condivisione della violazione delle regole cautelari nell'ambito nella guida e nel non aver fatto nulla per sottrarvisi;
in altri termini, il trasportato si è volontariamente esposto ad un rischio ben rappresentandosi la violazione delle predette regole.
Il Collegio ritiene, dunque, che l'apporto causale del trasportato nella produzione dell'evento lesivo sia da rivalutarsi nella ben diversa misura del 30 % (e non dell'80 % come erroneamente statuito dal
Tribunale).
Il quantum risarcitorio, quindi, deve essere rimodulato nei seguenti termini partendo dagli importi astrattamente liquidati dal primo giudice:
- in favore della madre tenuto conto dell'accertato concorso di colpa nella Controparte_1
misura del 30% del de cuius, si deve liquidare, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale, la diversa somma di € 273.772,23 (partendo dalla somma di €391.103,18);
- in favore del padre , tenuto conto dell'accertato concorso di colpa nella misura Parte_1
del 30% del de cuius,, si deve liquidare, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale, la somma di € 273.772,23 (partendo dalla somma di € 391.103,18);
- in favore della SO , tenuto conto dell'accertato concorso di colpa nella Parte_2
misura del 30% del de cuius, si deve liquidare, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale, la somma di € 118.881,42 (partendo dalla somma di € 169.830.60);
- con riguardo alle spese funerarie, devono riconoscersi gli esborsi sostenuti da Parte_1
, sempre tenuto conto dell'accertato concorso di colpa nella misura del 30 %, per un
[...]
importo pari a € 5.799,50 (su una somma pari a € 8.285,00);
- in relazione alle spese stragiudiziali, tenuto conto del concorso di colpa nella misura del 30 %,
deve liquidarsi una somma pari a € 4.630,92 (su una somma pari a € 6.615,60).
pagina 15 di 17 L'accoglimento parziale del gravame, comporta una nuova regolamentazione delle spese di lite che deve tenere conto dell'esito finale, pertanto, avuto riguardo alla riduzione della percentuale del concorso di colpa di nel 30 %, sussistono i presupposti per la compensazione delle Parte_4
stesse, ex art. 92 c.p.c., nella diversa misura di un terzo, dovendosi i porre i restanti due terzi a carico di
Contr ome da liquidazione in dispositivo, tenuto conto degli importi medi previsti per le cause di valore tra € 520.001,00 e 1.000.000,00 con esclusione della fase di trattazione, per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione IV, pronunciandosi sull'appello proposto da Pt_5
e , avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1 Parte_2
6295/2024 resa dal Tribunale di Milano e pubblicata il 20.06.25, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in parziale riforma, così provvede:
1. ridetermina nella somma di € 273.772,23 a titolo di danno non patrimoniale e nella somma di
€5.799,50, a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come stabiliti nella sentenza di primo grado, già tenuto conto del concorso di colpa in capo al de cuius pari all'30%, l'importo dovuto a favore di e condanna l' al pagamento della Parte_1 Controparte_2
differenza tra tali importi e quanto già corrispostogli;
2. Ridetermina nella somma di € 273.772,23 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come stabiliti nella sentenza di primo grado, già tenuto conto del concorso di colpa in capo al de cuius pari all'30%, l'importo dovuto a favore di e condanna l' Controparte_1 [...]
al pagamento della differenza tra tale importo e quanto già corrispostole;
Controparte_2
3. Ridetermina nella somma di € 118.881,42 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come stabiliti nella sentenza di primo grado, già tenuto conto del concorso di colpa in capo al de cuius pari all'30%, l'importo dovuto in favore di e condanna l' al Parte_2 Controparte_2
pagamento della differenza tra tale importo e quanto già corrispostole;
4. Ridetermina nella somma di € 4.630,92, a titolo di danno patrimoniale per spese stragiudiziali, oltre accessori come stabiliti dalla sentenza di primo grado, già tenuto conto del concorso di colpa in capo al de cuius pari all'30% l 'importo dovuto a favore di Parte_1 Controparte_1 Parte_2
Contr
e e condanna l l pagamento della differenza tra
[...] CP_11 Parte_3
tale importo e quanto già corrisposto loro;
5. pone definitivamente a carico dell' , previa compensazione nella misura di Controparte_2
un terzo, le spese di c.t.u. come liquidate dal Tribunale in corso di causa con decreto di pagamento del
12.10.2023;
pagina 16 di 17
6. conferma nel resto l'impugnata sentenza.
7. Condanna l a rimborsare a favore degli appellanti i due terzi delle spese di Controparte_2
lite di entrambi gradi che liquida già in tale misura: -per il primo grado di giudizio, in € complessivi
€19.462,00, per onorari ed €1142,00 per esborsi, oltre iva (se dovuta), spese al 15 % e cpa;
-e per il presente grado in complessivi €12.340,66 per onorari ed €1137,00 per esborsi, oltre iva (se dovuta), spese al 15% e c.p.c. importi questi ultimi da distrarsi a favore dell'Avv. Francesco Marini dichiaratosi antistatario, compensando il residuo terzo per entrambi i gradi
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28.05.2025.
Il cons, est. Il presidente
Maria Teresa Brena Vinicia Licia Serena Calendino
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Vinicia Licia Serena Calendino Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere est.
Dott. Roberta Nunnari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 3444/2024 promossa
DA
, C.F.: , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Giugliano in Campania (Na), in Via Casacelle n. 154/2.
C.F.: , nata il [...] a [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Giugliano in Campania (Na), in Via Casacelle n. 154/2.
, C.F.: nata il [...] a [...] e residente a Parte_2 C.F._3
Giugliano in Campania (Na), in Via Casacelle n. 154/2 tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Francesco Luigi Marini del foro di Napoli Nord, C.F.:
, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale sito in C.F._4
Qualiano (Napoli) alla Via Campana n. 15 – 80019-,
APPELLANTI
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
con sede in Milano -20145- al corso Sempione n. 39 - C.F.: , rappresentato e difeso dagli P.IVA_1
Avv.ti Caterina Antonietta Davelli (C.F: ), Avv. Filippo Rosada (C.F: C.F._5
pagina 1 di 17 ) e Avv. Carlo Bretzel (C.F.: tutti appartenenti al Foro di C.F._6 C.F._7
Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. Caterina Antonietta
Davelli sito in Milano, alla via Freguglia n. 10.
APPELLATO
E
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Controparte_3
Gewerbering 8a,82544 Egling, Germania, domiciliata ex lege presso l' Controparte_4
C.F.: , in Milano, Italia, al Corso Sempione n. 39 all'indirizzo di posta
[...] P.IVA_1
elettronica cimi.itestratto Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE). Email_1
APPELLATA CONTUMACE
R+V Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE' CONTRO
, (cod. fisc. ) residente in [...]. Controparte_6 C.F._8
, (cod. fisc. ) residente in [...]. Controparte_7 C.F._9
, (cod. fisc. ) residente in [...]. Controparte_8 C.F._10
, (cod. fisc. ) residente in [...]. CP_9 C.F._11
, (cod. fisc. ) residente in [...]. CP_10 C.F._12
C.F.: , nato il [...] a [...] e ivi Parte_3 C.F._13
residente in [...].
, C.F.: , nata il [...] a [...], ivi residente CP_11 C.F._14
in Via Santa Barbara n. 109.
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per gli APPELLANTI “Respinta ogni contraria istanza, riformare parzialmente l'impugnata sentenza
e per l'effetto:
I. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario Civile di Milano,
Sezione Decima Civile, nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno, recante n. 6295/2024, pubbl. il 20/06/2024, n° di RG n. 31470/2020, repert. n. 5485/2024 del 20/06/2024 così come emendata da errore materiale/di calcolo con provvedimento accoglimento n. cronol. 5783/2024 del 26/09/2024
pagina 2 di 17 RG n. 31470/2020 -1 (All. 1 – 2 rispettivamente duplicato e copia informatica) accogliere tutte le domande/conclusioni avanzate in primo grado che di seguito testualmente si riportano: nel merito: per le causali di cui in narrativa, accertata e dichiarata la responsabilità integrale di
Contr
per aver provocato il sinistro per cui è causa, condannarsi in forza del suo Controparte_12
titolo ex lege, al risarcimento integrale di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, passati e futuri, dagli attori tutti e per l'effetto, a pagare a , , Parte_1 Controparte_1
somme esposte a titolo indicativo in narrativa o che verranno ritenuta di giustizia, Controparte_13
con la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dall'evento al saldo. Con ripetizione integrale delle spese di eventuali ccttuu e ccttpp”.
Il tutto in aggiunta e in considerazione della somma già ricevuta a titolo risarcitorio nel giudizio di primo grado da tenere a deconto di quella finale che l'Ecc.ma Corte riterrà dover liquidare.
NEL MERITO IN LINEA SUBORDINATA: Nell'ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere sussistente un concorso di colpa ex art. 1227 cc del congiunto degli appellanti deceduto, Parte_4
rimodulare la prefata percentuale in melius e quindi ridurla in favore degli appellanti secondo quanto ritenuto giusto dalla Corte e di conseguenza, condannare l'appellata Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento del corrispondente importo
[...]
risarcitorio, nessuna voce di danno esclusa;
II. SULLE SPESE DI LITE DEL PRESENTE GIUDIZIO DI APPELLO: Condannare l'appellata
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Controparte_2
spese diritti ed onorari del presente giudizio di appello, oltre il rimborso forfettario al 15% per spese generali oltre IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario per non aver riscosso i primi e aver anticipato i secondi”.
Per -- In via pregiudiziale: accertare il mancato rispetto del termine a comparire concesso CP_2 dagli appellanti e per l'effetto disporre la rinnovazione della citazione;
-- In via pregiudiziale subordinata: dichiarare inammissibile il proposto appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per le ragioni espresse in narrativa, con rifusione di spese e compensi professionali;
-- In subordine, nel merito: respingere l'appello proposto per le ragioni di cui in narrativa, e per
l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 6295 depositata in data 20.06.2024, con rifusione di spese e compensi pro-fessionali;
-- In via ulteriormente subordinata, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.: Liquidare il danno subito dagli appellanti in seguito al decesso di nel sinistro del 6.4.2018 secondo le sue Parte_4
conseguenze dirette ed immediate, alla stregua delle risultanze concrete ed effettive dell'istruttoria,
pagina 3 di 17 tenuto conto dell'art. 1227, primo comma, cod. civile, nonché delle somme di € 90.875,99 corrisposta a
, di € 89.076,71 corrisposta a ed € 41.022,79 corrisposta a Parte_1 Controparte_1
, respingendo ogni maggiore domanda”. Parte_2
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione di cui al procedimento r.g. 31470/2020 , Parte_1 Controparte_1
, e rispettivamente padre, madre, SO, nonno e Parte_2 Parte_3 CP_11
Contr nonna convenivano in giudizio l' (di qui in poi solo ) al fine di chiedere Controparte_2
l'accertamento della responsabilità esclusiva di per aver provocato, in data Controparte_12
06.04.2018 alla guida della autovettura Porsche Carrera S targata TOLPO991 (targa tedesca) di proprietà della , assicurata con ,, il Controparte_3 Controparte_14
sinistro stradale nel quale aveva perso la vita il loro congiunto , e al di fine di Parte_4
chiederne la condanna al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non, subiti, anche iure proprio. Si costituiva l' che chiedeva in via pregiudiziale la sospensione del giudizio in attesa CP_2
della riunione con quello connesso, promosso avanti il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data successiva, dai prossimi congiunti di deceduto nel contempo;
contestava nel merito Controparte_12
la dinamica in relazione alla circostanza di chi fosse effettivamente alla guida del veicolo;
in punto di quantum debeatur l' contestava le pretese creditorie instando per il rigetto integrale della CP_2
domanda. Il Tribunale ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_3
e della sua Assicurazione in qualità di litisconsorti necessari.
[...]
Con atto di citazione di cui al procedimento R.G. 34246/2021 i prossimi congiunti di CP_12
, riassumevano il giudizio avanti il Tribunale di Milano nei confronti dei medesimi convenuti,
[...]
chiedendo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, sostenendo che alla guida della Porsche vi fosse e che fosse terzo trasportato. Parte_4 CP_12
Venivano assegnati dal Tribunale i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e in sede di deposito delle memorie, il procuratore dei prossimi congiunti di rinunciava agli atti e alla Controparte_12 domanda nei confronti dei convenuti e dei familiari di . All'esito dell'assunzione Parte_4
delle prove orali, veniva disposta c.t.u. cinematica e medico-legale in ordine all'accertamento della correlazione eziologica tra l'evento lesivo mortale e il mancato uso delle cinture di sicurezze da parte dei soggetti a bordo del veicolo Porche 911 Carrera S nonché, sull'ulteriore nesso causale tra la velocità di guida del predetto mezzo e l'evento lesivo-morte occorso il giorno 06.04.2018 ai danni dei due giovani.
pagina 4 di 17 Precisate le conclusioni e depositati gli atti difensivi finali ex art. 190 c.p.c. il Tribunale con la sentenza n. 6295/2024 pubblicata il 20.06.2024, a cui seguiva l'ordinanza di correzione di errore materiale, in parziale accoglimento delle domande della famiglia TE così decideva:” condanna
l' al pagamento a favore di: Controparte_2
✓ della somma pari a Euro 78.220,63 a titolo di danno non patrimoniale ed Euro Parte_1
1.657,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come in motivazione, già tenuto conto del concorso di colpa in capo al de cuius pari all'80%;
✓ della somma di Euro 78.220,63 a titolo di danno non patrimoniale, oltre Controparte_1
accessori da calcolarsi come in motivazione, già tenuto conto del concorso di colpa in capo al de cuius pari all'80%;
✓ della somma pari a Euro 33.966,12 50.949,18 (così come corretta) a titolo di Parte_2
danno non patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come in motivazione, già tenuto conto del concorso di colpa in capo al de cuius pari all'80%;
✓ , , e in Parte_1 Controparte_1 Parte_2 CP_11 Parte_3
solido tra loro, della somma complessiva di Euro 1.323,12 a titolo di danno patrimoniale per spese stragiudiziali, oltre accessori da calcolarsi come in motivazione, già tenuto conto del concorso di colpa in capo al de cuius pari all'80%;
- rigetta tutte le altre domande formulate dagli attori , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
, e nei confronti dell'
[...] CP_11 Parte_3 CP_2
- rigetta le domande formulate da , , , Controparte_6 Controparte_8 Controparte_7 [...]
, e nei confronti di CP_9 CP_10 Controparte_8 CP_2
- condanna l' , previa compensazione nella misura di due terzi, a rifondere Controparte_2
agli attori le spese di lite sostenute che si liquidano, per il restante terzo, in Euro 7.129,00 per compensi ed Euro 571,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' , previa compensazione nella misura di Controparte_2
due terzi, delle spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del
12.10.2023;
- condanna , , , , e Controparte_6 Controparte_8 Controparte_7 CP_9 CP_10
a rifondere all' le spese di lite sostenute che si liquidano in Euro 15.170,00 Controparte_8 CP_2
per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Il primo giudice, dopo aver inquadrato l'azione promossa dai familiari del nella fattispecie Pt_1 normativa di cui all'art. 126 cod. ass., riteneva che:
pagina 5 di 17 - sulla base di elementi indiziari e probatori acquisiti, emergeva la responsabilità esclusiva del conducente nella verificazione del sinistro, nel quale perdeva la vita anche Controparte_12
il terzo trasportato : il , infatti, violava molteplici disposizioni del Parte_4 CP_12
codice della strada ponendosi alla guida di un mezzo a velocità elevatissima e perdendo il controllo del mezzo medesimo;
- ravvisava un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 co. 1 c.c.: perché dalla messaggistica istantanea e dalle fotografie prodotte, emergeva l'assenso del alla Pt_1
condotta di guida del , contraria alle più elementari regole cautelari;
inoltre, con ogni CP_12
probabilità, il terzo trasportato non faceva uso delle cinture di sicurezza. Pertanto, l'assunzione del rischio di un trasporto su veicolo condotto a velocità elevata, e il mancato uso delle cinture di sicurezza apportavano un contributo causale alla verificazione dell'evento da parte di lottante che veniva valutato nella misura dell'80 %; Parte_4
- quanto al risarcimento del danno non patrimoniale, tenuto conto delle allegazioni fornite e rilevato che la sofferenza dei familiari superstiti può certamente ritenersi provata, anche in via presuntiva, stante la notoria intensità che caratterizza il rapporto tra genitori e figli e tra fratelli e sorelle, sulla base delle Tabelle a punti del Tribunale di Milano, il primo giudice liquidava a favore del padre, della madre e della sorelle gli importi sopra indicati che tenevano conto del concorso di colpa come accertato. Viceversa, nei confronti dei nonni paterni, e CP_11
, stante la mancanza di prova a sostegno della relazione affettiva che legava Parte_3
questi al terzo trasportato, non veniva riconosciuto alcun risarcimento;
parimenti, non veniva riconosciuto agli attori il risarcimento del danno biologico patito iure proprio declinato come
“disturbo post-traumatico da stress”. Con riferimento alle spese funerarie venivano riconosciuti gli esborsi sostenuti da , sempre tenuto conto del concorso di colpa del terzo Parte_1 trasportato, per una somma pari a €1.657,00, nonché, l'importo di complessivo cumulativo di
€1.323,12 a titolo di rimborso spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale. Infine, le spese di lite e di CTU venivano regolate come più sopra riportato.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, solo i genitori e la SO di impugnavano la Parte_4
predetta pronuncia, sostanzialmente con un unico motivo di appello, con il quale lamentavano l'errata applicazione degli artt. 2043, 2054 e 1227 cod. civile, nonché, degli artt. 141 e 143 C.d.s., sostenendo che il Tribunale non aveva correttamente valutato le prove documentali agli atti, e la rilevanza del mancato uso dei sistemi di ritenzione da parte del de cuius rispetto all'evento morte, arrivando così
pagina 6 di 17 ingiustamente a riconoscere un concorso di colpa a carico del loro congiunto e, comunque, in una percentuale spropositata.
Contr Si costituiva regolarmente in giudizio l' che in via preliminare eccepiva il mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 126 C.d.A., l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, contestava in fatto e diritto le deduzioni degli appellanti, chiedendo il rigetto del gravame;
in via subordinata ex art. 346 c.p.c. di liquidare il danno secondo le sue conseguenze dirette ed immediate, alla stregua delle risultanze concrete ed effettive dell'istruttoria, tenuto conto dell'art. 1227, primo comma, e delle somme di € 90.875,99 corrisposta a , di € 89.076,71 corrisposta a Parte_1
ed € 41.022,79 corrisposta a , Controparte_1 Parte_2
Non si costituivano , Controparte_15
, , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_16 [...]
, ai quali l'appello era stato regolarmente notificato. Pt_3 CP_11
Contr All'udienza di prima comparizione del 27.03.2025 gli appellanti e l'appellato insistevano nelle rispettive domande ed eccezioni tutte, ed il Consigliere istruttore si riservava. Con ordinanza del
02.04.2025 veniva rigettata l'eccezione preliminare di mancato rispetto dei termini a comparire sollevata dai difensori di per le ragioni di cui al predetto provvedimento, veniva Controparte_4
dichiarata la contumacia delle parti non costituite e, visto l'art. 350 co. 3 c.p.c., veniva fissata l'udienza del 22.05.2025 per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. Alla predetta udienza le parti discutevano la causa oralmente riportandosi ai rispettivi atti difensivi e all'esito la Corte tratteneva la causa in decisione che veniva poi delibata nella camera di consiglio del 28.05.2025.
Motivi di gravame
Gli appellanti, con un unico motivo di appello intitolato “Errore nella valutazione delle prove -
Omessa valutazione di prove decisive – violazione dei principi connessi alla formazione del cd.
“Libero convincimento del Giudice” - Error in iudicando: Errore di diritto e nella valutazione dei fatti
- Erronea applicazione delle norme sostanziali - Insufficienza della motivazione e/o carente in relazione ad un fatto/prova decisivi” censurano il capo della sentenza con la quale il Tribunale ha ritenuto che “…il comportamento del de cuius abbia concorso a determinare Parte_4
l'evento lesivo per molteplici ragioni…. In primo luogo, deve ritenersi che la condotta concretamente tenuta dal de cuius – che si è fatto trasportare dall'amico su un mezzo di grossa cilindrata accettando che lo stesso conducesse il mezzo a velocità elevatissima – integra un comportamento altamente rischioso configurabile quale esposizione volontaria ad un rischio e, comunque, posto in essere con la consapevolezza di mettersi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole…,Dalla documentazione versata in atti – la messaggistica istantanea
pagina 7 di 17 e le fotografie versate in atti – si evince che il , prima del sinistro, avesse sostanzialmente Pt_1
manifestato il proprio assenso alla condotta di guida del contraria alle più elementari regole CP_12
cautelari; tale comportamento è idoneo ad integrare una grave corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., e,
a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti (cfr. Cass., 26 maggio 2014 n. 11698; Cass. 1386/2023)…. Le superiori considerazioni consentono, pertanto, in difetto di elementi probatori di segno contrario, di ritenere presuntivamente provata la condotta colposa del terzo trasportato, , che ha accettato il rischio di essere trasportato dal Parte_4
conducente nelle concrete condizioni di cui si è dato atto, così colposamente concorrendo, con la propria scelta, all'evento lesivo mortale occorso…A tale profilo, deve aggiungersi che verosimilmente il non facesse nemmeno uso delle cinture di sicurezza. Pertanto, le superiori circostanze…–– Pt_1 sebbene non assurgano a cause da sé sola sufficienti a determinare l'evento suffragano, certamente
l'affermazione di determinazione dell'evento lesivo quale risultante di un apporto causale del danneggiato che deve essere valutato nella misura del 80%”. Parte_4
Sostengono, infatti, che nel caso di specie, il Tribunale abbia errato nel ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 1227 co. 1 c.c., perché:
- non è stato sufficientemente accertato il fatto che il abbia accettato che il Pt_1 CP_12 conducesse il mezzo a velocità elevatissima sin dall'inizio del trasporto;
- parimenti, non è stato accertato che il terzo trasportato non si sia lamentato con il e che CP_12
le sue doglianze siano rimaste disattese;
- anche laddove ciò fosse accaduto, la volontà del TE era compromessa dal tasso alcolemico: infatti, con un tasso alcolemico di 3,02 g/l il ragazzo si trovava in una situazione di grave compromissione psicofisica, incapace di prendere decisioni consapevoli o di agire in modo responsabile;
in altri termini, non presentava capacità di giudizio;
- inoltre, la concorsualità nella produzione dell'evento lesivo non può essere ricavata neppure dalla messaggistica prodotta in atti: invero, a contrario di quanto statuito dal giudice di prime cure, dalla messaggistica stessa emerge che il non abbia espresso il proprio consenso Pt_1
alla guida del e tantomeno, da questa non si evince il pericolo del futuro sinistro CP_12
stradale;
pagina 8 di 17 - in ogni caso, non è stata data prova circa il fatto che il abbia incoraggiato l'amico a Pt_1
correre; abbia avuto un atteggiamento di accettazione del rischio;
abbia percepito il rischio sin dall'inizio;
- l'applicabilità dell'art. 1227 co. 1 c.c. non può neppure essere desunta dal mancato utilizzo, da parte del terzo trasportato, delle cinture di sicurezza: posto che non è stato possibile provare se il loro mancato utilizzo sia dipeso dal TE o da un mancato funzionamento del dispositivo, in ogni caso, occorre dare rilievo al fatto che lo stesso conducente – quindi il – è CP_12
responsabile sul controllo circa il rispetto, da parte dei passeggeri, delle norme di sicurezza. A ciò si aggiunga che la CTU non ha fornito la certezza della correlazione tra l'evento morte e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
In ragione di tutto ciò, gli appellanti chiedono che venga escluso a monte il concorso di colpa ex art. 1227 cc. di (e, quindi, che venga accertata la responsabilità esclusiva del Parte_4
conducente, con conseguente aumento proporzionale dei risarcimenti in loro favore) ovvero in linea meramente subordinata, chiedono che venga diminuita la percentuale dell'80% di colpa che appare davvero eccessiva secondo la misura che la Corte riterrà giusta ed equa.
Opinione della Corte
L'appello è parzialmente da accogliere per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre precisare che l'appello verta unicamente sul riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 co. 1 c.c.; infatti gli appellanti hanno impugnato “il solo superiore capo lasciando che scenda pertanto il giudicato sugli altri. Il resto della decisione, epurata da quanto sopra, appare condivisibile ben strutturata nel suo iter logico ed espositivo tuttavia è ingiusta e penalizzante per le ragioni vantate. Anche i criteri di calcolo utilizzati nella determinazione delle poste risarcitorie indicate dal Tribunale, si condividono nella loro applicazione” (cfr. atto di citazione in appello, p. 35). Perciò la sentenza ha acquisito autorità di cosa giudicata ex art. 2909 c.c. – sui seguenti aspetti:
- la dinamica del sinistro: in particolare sul fatto che il conducente fosse il e che questi CP_12
abbia violato le basilari regole cautelari in tema di circolazione di veicoli (dato che sul punto non vi è stato appello incidentale);
- i criteri utilizzati dal Tribunale ai fini della liquidazione del risarcimento del danno (non vi è stato appello incidentale);
- il mancato riconoscimento, nei confronti degli appellanti, del c.d. danno biologico iure proprio.
pagina 9 di 17 Premesso che l'unica questione da esaminare è, quindi, se il comportamento del soggetto danneggiato sia stato idoneo – e, nel qual caso, in che misura lo sia stato – ad integrare un concorso di colpa ex art. 1227 co. 1 c.c., occorre rilevare come l'art 1227 co. 1 c.c. (“se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”) sia disposizione dettata in tema di responsabilità contrattuale ma applicabile, altresì, in ipotesi di responsabilità aquiliana (come nel caso di specie) in virtù del richiamo operato dall'art. 2056 c.c. Tale fattispecie normativa – differenziandosi da quanto previsto dal successivo comma 2 – ricorre quando la condotta del danneggiato/creditore abbia contribuito a cagionare la lesione iniziale ovvero abbia inciso sul rapporto di causalità materiale con il danno-evento.
In quest'ottica, nel caso in cui l'organo giudicante ravvisi effettivamente una concorsualità nella produzione dell'evento lesivo, il risarcimento è ridotto in base ad una graduazione della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze dannose che ne sono derivate;
inoltre, “la valutazione dell'elemento della gravità della colpa deve essere rapportata alla misura della diligenza violata e, solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali tra danneggiante e danneggiato nella realizzazione dell'evento dannoso, il giudice può avvalersi del principio generale di cui all'art.
2055, ultimo comma, cod. civ., ossia della presunzione di pari concorso di colpa, rimanendo esclusa la possibilità di far ricorso al criterio equitativo (previsto dall'art. 1226 cod. civ. e richiamato dall'art.
2056 cod. civ.), il quale può essere adottato solo in sede di liquidazione del danno ma non per la determinazione delle singole colpe” (Cass. Civ., Sez. III, n. 1002/2010).
Sempre secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità “anche la mera consapevolezza da parte di un soggetto di porsi in una situazione da cui consegua una più o meno elevata probabilità che si produca a suo danno un evento pregiudizievole - ovvero l'esposizione volontaria al rischio -, a cui non sia collegata alcuna azione omissione di un comportamento avente un diretto apporto causale rispetto al verificarsi del sinistro, [può] integrare una corresponsabilità del danneggiato” (Cass. Civ., Sez. III, n. 11698/2014).
Così delineato il quadro ermeneutico di riferimento, in primis giova mettere in rilievo come non sia condivisibile l'affermazione degli appellanti secondo cui lo stato di ubriachezza in capo al danneggiato
– causato da un tasso alcolemico pari a 3,02 g/l – avrebbe obnubilato la capacità di giudizio e le funzioni cognitive del TE, da rendere non configurabile un concorso colposo del danneggiato medesimo: invero, lo stato di ubriachezza, come confermato dagli appellanti stessi, ha ridotto il soggetto in uno stato di incapacità naturale;
ebbene, è pacifico che anche rispetto all'incapace è configurabile un'ipotesi di concorso colposo ex art. 1227 co. 1 c.c. Ciò che rileva ai fini della concorsualità nella produzione dell'evento lesivo è la sussistenza di un fatto obiettivamente colposo,
pagina 10 di 17 quale inosservanza di un modello di condotta normalmente diligente, senza che possano assumere importanza questioni inerenti allo stato di incapacità del danneggiato o altre esimenti personali.
Ciò non solo è conforme ai principi sottesi allo stesso art. 1227 c.c. – il quale trova il proprio fondamento costituzionale nel principio di solidarietà sociale ex art. 2 Cost. – ma tale prospettazione è, altresì, confermata dalla stessa giurisprudenza di legittimità secondo cui “poichè l'accertamento richiesto dall'art. 1227 c.c., comma 1, riguarda il nesso di causalità materiale, l'accertamento sull'eventuale contributo causale della vittima all'evento dannoso è di tipo oggettivo e prescinde dall'imputabilità della condotta colposa sul piano soggettivo;
l'eventuale condotta della vittima, anche se incapace, deve pertanto essere valutata alla stregua dello standard ordinario di comportamento diligente dell'uomo medio, senza tener conto della sua incapacità di intendere e di volere” (Cass. Civ.,
Sez. III, n. 3557/2020).
Del resto, il concetto di colpa di cui all'art. 1227 co. 1 c.c. non può che essere considerato nella sua obiettività e non nel senso di criterio di imputazione del fatto poiché – per definizione – un soggetto che danneggia sé stesso non commette un fatto illecito ex art. 2043 c.c.
Ciò posto, l'assunzione di bevande alcoliche – causanti uno stato di incapacità – non può di per sé portare ad escludere in radice l'applicazione dell'art. 1227 co. 1 c.c.
Parimenti, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, ritiene la Corte di dover condividere la valutazione del Tribunale sulla sussistenza nel caso concreto di una concorsualità nella produzione dell'evento lesivo, da ritenersi provata sulla base della documentazione prodotta in atti, in particolare il doc. n. 10 (appellanti, fascicolo di primo grado). Tale documento riporta l'immagine del contachilometri della vettura in un momento prossimo alla verificazione dell'evento; pur essendo vero che tale immagine consiste in uno screenshot di un video inviato da un soggetto estraneo alla vicenda sul gruppo WhatsApp ”, gli stessi appellanti hanno confermato che il Email_2
video sia stato girato, all'interno dell'automobile, dal (quando questa già procedeva ad una Pt_1 velocità elevatissima, superiore ai 200 km/h):“Esiste agli atti un video di pochi secondi, girato alle
22.50 circa, che riprende l'interno dell'abitacolo della Porsche, lanciata a velocità sostenutissima e girato ancora una volta con il telefono di . Non si vedono le facce dei due occupanti Parte_4
l'autovettura ma è verosimile ritenere dall'inclinazione delle riprese che sia a riprendere il Pt_1 tachigrafo dell'automobile posto alla sua sinistra” (cfr. comparsa conclusionale attori, p. 8).
Il fatto che il TE abbia ripreso il contachilometri della vettura mentre questa, guidata dal , CP_12
procedeva a velocità sostenuta, dimostra inequivocabilmente come il terzo trasportato si sia esposto volontariamente ad un rischio (fatto idoneo ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 co. 1 c.c.); invero,
l'evento dannoso non si sarebbe verificato se non ci fossero stati diversi antecedenti causali: non si pagina 11 di 17 sarebbe verificato, ovviamente, se il conducente avesse guidato l'autovettura secondo le regole prudenziali dettate dal codice della strada, ma, altrettanto, l'evento dannoso non sarebbe occorso se il danneggiato non avesse condiviso e sostenuto una guida non rispettosa delle basilari regole cautelari in tema di circolazione stradale. In altri termini, il danneggiato, pur essendo consapevole di star procedendo ad una velocità superiore ai 200 km/h e quindi conscio che il conducente stesse tenendo una condotta contraria alle regole di prudenza, tuttavia, si esponeva volontariamente a tale rischio non solo riprendendo il tachimetro dell'automobile dimostrando di condividere la condotta del , ma CP_12
condividendo altresì tale comportamento con altri conoscenti (tutto ciò è altresì suffragato dalla messaggistica prodotta in atti;
docc. nn. 6-9, appellanti, fascicolo di primo grado).
Quindi, con l'accettazione consapevole del rischio cui andava a sottoporsi, il trasportato ha posto in essere un antecedente causale necessario non dell'incidente stradale in sé, ma dell'evento che si è verificato a suo danno (evento morte), e, pertanto, nella misura in cui quell'evento è addebitabile al suo apporto causale non se ne può far gravare la responsabilità su un altro soggetto. Inoltre, giova mettere in rilievo come il video in questione sia stato girato – come si evince dall'orario riportato sul quadrante della vettura – verosimilmente verso le ore 23.00, cioè indicativamente un'ora prima del sinistro: appare lapalissiano, quindi, come il trasportato si sia rappresentato per un consistente lasso di tempo la guida violativa delle regole cautelari in tema di circolazione di veicoli (senza che abbia mai cercato di sottrarvisi).
Da tali risultanze ne deriva che:
- è provato che il danneggiato si sia esposto volontariamente ad un rischio;
- è provato che il non si sia voluto sottrarre alla condotta imprudente del conducente, Pt_1
anzi, condividendola;
- viceversa, non è dimostrato che il terzo trasportato abbia “istigato” il a procedere a CP_12
velocità sostenuta in sfregio alle regole prudenziali tipiche della circolazione stradale.
In ragione di quanto esposto, ne discende la ricorrenza dei presupposti ai fini della sussistenza del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 co. 1 c.c.
Da quanto esposto finora si evince che:
- non può essere esclusa la sussistenza del concorso colposo del terzo trasportato per la circostanza che questi fosse incapace;
- a contrario, vi è stata una concorsualità nella produzione dell'evento lesivo, per tutti i motivi testè esaminati, dimostrata dalla documentazione (in particolare doc. n. 10) prodotta in atti.
Tanto premesso, il risarcimento va diminuito “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”: in altri termini, si rende necessario comparare la condotta della pagina 12 di 17 vittima con quella dell'offensore di modo che l'organo giudicante rilevi quale sia stata più grave rispetto all'alta e quale abbia apportato il contributo causale maggiore.
Secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità “Tale valutazione va condotta in via ipotetica e con giudizio controfattuale: e dunque ipotizzando dapprima quale danno si sarebbe verosimilmente verificato, se solo uno dei due soggetti coinvolti avesse tenuto la condotta alternativa corretta;
quindi ripetendo l'operazione a parti invertite” (Cass. Civ., Sez. III, ord. N. 23804/2024).
Sul punto, ai fini della gradazione della colpa ex art. 1227 c.c. ha assunto rilevanza, secondo il giudice di prime cure, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza: invero, nella sentenza oggetto di gravame è dato leggere che “a tale profilo, deve aggiungersi che verosimilmente il TE non facesse nemmeno uso delle cinture di sicurezza. Sul punto il Collegio peritale ha affermato: “L'evidenza di tracce ematiche all'esterno dell'abitacolo e di quanto espresso circa i nastri delle cinture di sicurezza confermano il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte delle persone a bordo che, di fatto, venivano espulse e proiettate sulla carreggiata in occasione dell'importante accelerazione centrifuga generatasi durante la rototraslazione del veicolo in conseguenza del violentissimo impatto avuto con la parte posteriore contro l'ostacolo fisso incontrato durante la fuoriuscita dalla sede stradale” (v. relazione peritale, p. 15). Al riguardo il Collegio non ha accertato, sulla scorta della scarna documentazione, che, in ipotesi di condotta alternativa lecita (veicolo condotto nei limiti di velocità e facendo corretto uso delle cinture) l'evento mortale sarebbe stato evitato (“non vi è possibilità di valutare se le lesioni interne che hanno portato al decesso – di fatto non note – sarebbero ad ogni modo occorse se i soggetti avessero allacciato la cintura di sicurezza e/o se avessero condotto il veicolo con velocità consona allo stato dei luoghi”: v. relazione peritale, p. 19 ss.). Pertanto, le superiori circostanze – assunzione del rischio di un trasporto su veicolo condotto a velocità elevatissima e mancato uso delle cinture di sicurezza – sebbene non assurgano a cause da sé sola sufficienti a determinare l'evento suffragano, certamente, l'affermazione di determinazione dell'evento lesivo quale risultante di un apporto causale del danneggiato che deve essere Parte_4 valutato nella misura del 80%” (cfr. sentenza di primo grado, p. 10).
Tuttavia, posto che, in astratto, “in materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima” (Cass. Civ., Sez. III, n. 8443/2019), vi sono altri due elementi da prendere in considerazione:
pagina 13 di 17 - in primis, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto e ad omettere l'intrapresa marcia (Sez. 4 n. 39136 del 27/09/2022) e ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura”
(Cass. Pen., Sez. IV, n. 46566/2024): ciò è considerato un dovere imprescindibile di diligenza e prudenza in conformità al disposto dell'art. 172 c.d.s.;
- in secondo luogo, lo stesso consulente tecnico ha messo in rilievo come “risulta tuttavia non possibile, in funzione di una dinamica così complessa e peraltro allo stato non ben ricostruibile ma in cui si sono prodotte forze di elevata intensità e direzione, nonché in assenza di riscontri di comprovata valenza lesiva atta identificare la causa dei decessi nel caso di specie, esprimersi in maniera tecnica sul se l'uso delle cinture di sicurezza avrebbe evitato la morte di uno od entrambi i trasportati anche solo con criterio del “più probabile che non” (cfr. ctu, p.
21). Tale rilievo appare oltremodo significativo poiché non vi è alcun elemento da cui desumere in via di inferenza probabilistica che il loro mancato uso – in particolare da parte del TE – abbia contribuito alla causazione dell'evento morte. Ma vi è di più: non solo è possibile affermare che il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza non abbia portato alla verificazione dell'evento letale, ma, sulla base della relazione del consulente tecnico e sulla base della velocità raggiunta dall'autovettura (superiore a 250 km/h) è altresì possibile affermare, sempre secondo la logica del “più probabile che non”; che tale condotta non abbia neppure contribuito in minima parte alla causazione dell'evento medesimo.
Orbene, alla luce degli elementi sopra considerati, ritiene la Corte di non poter condividere la quantificazione della percentuale del concorso di colpa operata del Tribunale perché la condotta del conducente ha fornito un contributo causale notevolmente maggiore, rispetto a quella del trasportato, nella produzione dell'evento lesivo:
- il è il soggetto che ha deliberatamente portato l'autovettura ad una velocità superiore ai CP_12
250 km/h violando qualsivoglia regola cautelare in tema di circolazione stradale (in particolare risultano violati gli artt. 141, 142 e 143 c.d.s.);
- il è colui che ha materialmente perso il controllo del mezzo provocando il sinistro;
CP_12
- il presentava un tasso alcolemico pari a 0,14 g/l (sotto rilevanza penale): ciò prova non CP_12
solo che il fosse consapevole di quale tipo di condotta negligente stesse ponendo in CP_12
essere, ma, limitatamente a tale profilo, non può essere mosso alcun rimprovero al TE
pagina 14 di 17 (invero, diverso sarebbe stato il caso in cui il trasportato avesse volontariamente accettato un passaggio con una persona in istato di ubriachezza);
- come suindicato, non è stato accertato che il abbia indotto e/o “istigato” il conducente Pt_1
alla guida ad una velocità elevata;
- inoltre, come suesposto, deve essere ridimensionato il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del terzo trasportato: non solo, infatti, sul conducente grava un obbligo di controllo circa il rispetto di tale dovere, ma, soprattutto, come confermato dal consulente tecnico, non vi è alcuna certezza, secondo la logica del “più probabile che non”, che in caso di utilizzo delle cinture stesse non si sarebbe verificato l'evento morte.
Quindi, l'unico contributo causale apportato dalla vittima alla produzione dell'evento lesivo risiede unicamente nella condivisione della violazione delle regole cautelari nell'ambito nella guida e nel non aver fatto nulla per sottrarvisi;
in altri termini, il trasportato si è volontariamente esposto ad un rischio ben rappresentandosi la violazione delle predette regole.
Il Collegio ritiene, dunque, che l'apporto causale del trasportato nella produzione dell'evento lesivo sia da rivalutarsi nella ben diversa misura del 30 % (e non dell'80 % come erroneamente statuito dal
Tribunale).
Il quantum risarcitorio, quindi, deve essere rimodulato nei seguenti termini partendo dagli importi astrattamente liquidati dal primo giudice:
- in favore della madre tenuto conto dell'accertato concorso di colpa nella Controparte_1
misura del 30% del de cuius, si deve liquidare, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale, la diversa somma di € 273.772,23 (partendo dalla somma di €391.103,18);
- in favore del padre , tenuto conto dell'accertato concorso di colpa nella misura Parte_1
del 30% del de cuius,, si deve liquidare, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale, la somma di € 273.772,23 (partendo dalla somma di € 391.103,18);
- in favore della SO , tenuto conto dell'accertato concorso di colpa nella Parte_2
misura del 30% del de cuius, si deve liquidare, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale, la somma di € 118.881,42 (partendo dalla somma di € 169.830.60);
- con riguardo alle spese funerarie, devono riconoscersi gli esborsi sostenuti da Parte_1
, sempre tenuto conto dell'accertato concorso di colpa nella misura del 30 %, per un
[...]
importo pari a € 5.799,50 (su una somma pari a € 8.285,00);
- in relazione alle spese stragiudiziali, tenuto conto del concorso di colpa nella misura del 30 %,
deve liquidarsi una somma pari a € 4.630,92 (su una somma pari a € 6.615,60).
pagina 15 di 17 L'accoglimento parziale del gravame, comporta una nuova regolamentazione delle spese di lite che deve tenere conto dell'esito finale, pertanto, avuto riguardo alla riduzione della percentuale del concorso di colpa di nel 30 %, sussistono i presupposti per la compensazione delle Parte_4
stesse, ex art. 92 c.p.c., nella diversa misura di un terzo, dovendosi i porre i restanti due terzi a carico di
Contr ome da liquidazione in dispositivo, tenuto conto degli importi medi previsti per le cause di valore tra € 520.001,00 e 1.000.000,00 con esclusione della fase di trattazione, per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione IV, pronunciandosi sull'appello proposto da Pt_5
e , avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1 Parte_2
6295/2024 resa dal Tribunale di Milano e pubblicata il 20.06.25, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in parziale riforma, così provvede:
1. ridetermina nella somma di € 273.772,23 a titolo di danno non patrimoniale e nella somma di
€5.799,50, a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come stabiliti nella sentenza di primo grado, già tenuto conto del concorso di colpa in capo al de cuius pari all'30%, l'importo dovuto a favore di e condanna l' al pagamento della Parte_1 Controparte_2
differenza tra tali importi e quanto già corrispostogli;
2. Ridetermina nella somma di € 273.772,23 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come stabiliti nella sentenza di primo grado, già tenuto conto del concorso di colpa in capo al de cuius pari all'30%, l'importo dovuto a favore di e condanna l' Controparte_1 [...]
al pagamento della differenza tra tale importo e quanto già corrispostole;
Controparte_2
3. Ridetermina nella somma di € 118.881,42 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come stabiliti nella sentenza di primo grado, già tenuto conto del concorso di colpa in capo al de cuius pari all'30%, l'importo dovuto in favore di e condanna l' al Parte_2 Controparte_2
pagamento della differenza tra tale importo e quanto già corrispostole;
4. Ridetermina nella somma di € 4.630,92, a titolo di danno patrimoniale per spese stragiudiziali, oltre accessori come stabiliti dalla sentenza di primo grado, già tenuto conto del concorso di colpa in capo al de cuius pari all'30% l 'importo dovuto a favore di Parte_1 Controparte_1 Parte_2
Contr
e e condanna l l pagamento della differenza tra
[...] CP_11 Parte_3
tale importo e quanto già corrisposto loro;
5. pone definitivamente a carico dell' , previa compensazione nella misura di Controparte_2
un terzo, le spese di c.t.u. come liquidate dal Tribunale in corso di causa con decreto di pagamento del
12.10.2023;
pagina 16 di 17
6. conferma nel resto l'impugnata sentenza.
7. Condanna l a rimborsare a favore degli appellanti i due terzi delle spese di Controparte_2
lite di entrambi gradi che liquida già in tale misura: -per il primo grado di giudizio, in € complessivi
€19.462,00, per onorari ed €1142,00 per esborsi, oltre iva (se dovuta), spese al 15 % e cpa;
-e per il presente grado in complessivi €12.340,66 per onorari ed €1137,00 per esborsi, oltre iva (se dovuta), spese al 15% e c.p.c. importi questi ultimi da distrarsi a favore dell'Avv. Francesco Marini dichiaratosi antistatario, compensando il residuo terzo per entrambi i gradi
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28.05.2025.
Il cons, est. Il presidente
Maria Teresa Brena Vinicia Licia Serena Calendino
pagina 17 di 17