Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/05/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 31/03/2025 al n. 1636/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. BISI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE SANTO 31
GONZAGA presso lo studio dell'avv. BISI ALESSANDRO
ricorrente
CONTRO
(C.F. , difesa dall'avv. BISI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in VIA PRINCIPE SANTO 31
GONZAGA presso lo studio dell'avv. BISI ALESSANDRO
resistente avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “A) affido dei figli Parte_1 Controparte_1
minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2
sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione familiare in via G. Pascoli 9 a San Giorgio di Bigarello –
fraz. Gazzo (MN), con la madre, mentre il padre viene autorizzato a trasferirsi presso altra residenza.
B) Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione,
alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di ciascun figlio. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
C) Il padre avrà la facoltà di tenere con sé i figli:
a. almeno due giorni a settimana compatibilmente con gli impegni di lavoro ed i turni al medesimo assegnati ed, alternativamente, una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica,
b. ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli,
c. per festività natalizie, un anno, il padre avrà la facoltà di trascorrere con i figli dal giorno 25
dicembre al 27 dicembre e, l'anno successivo, dal 30 dicembre al 02 gennaio. pagina 2 di 8 d. per le festività pasquali, un anno i figli trascorreranno la pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa.
e. Per le vacanze estive, il padre avrà la facoltà di trascorrere con i figli almeno
15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare, indicandone alla madre la relativa località. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre,
entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del padre e gli impegni ludico-sportivi dei figli.
f. Qualora la madre decida di trascorrere dei periodi di vacanza con i figli dovrà darne notizia al padre con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
D) L'assegno Unico, attualmente percepito dal sig , verrà Parte_1
assegnato in via esclusiva alla sig.ra a decorrere dal mese di Controparte_1
maggio 2025.
E) Il sig. verserà alla sig.ra quale contributo al Parte_1 CP_1
mantenimento di entrambi i figli minorenni, la somma mensile di € 200,00 per ciascun figlio (e così in totale € 400,00 mensili) o il diverso importo ritenuto dal
Giudice, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese a decorrere dal mese di maggio 2025 e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da seguente elenco:
Spese mediche da documentare che NON richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal
SSN;
pagina 3 di 8 b) esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN;
c) trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN;
d) apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montature e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN;
e) medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco;
f) interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private,
erogati dal SSN;
g) cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso struttura pubbliche o private convenzionare, erogati dal
SSN.
Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
b) esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN;
c) trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali,
fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
pagina 4 di 8 d) apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici
(motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN;
e) interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
f) visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali
(omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia);
g) cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
Spese scolastiche da documentare che NON richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo di inizio anno anche per la scuola privata;
c) assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola;
d) dotazione informatica (pc/tablet ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio;
e) le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico da e per la scuola.
Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo:
a) rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
pagina 5 di 8 e) la retta per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
f) alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali;
g) corsi privati di lingua straniera.
Spese extra-scolastiche da documentare che NON richiedono il preventivo accordo:
a) pre-scuola e dopo-scuola e servizio di baby sitting, laddove la necessità
coincida con gli orari lavorativi di entrambi i genitori;
b) centro ricreativo estivo;
c) un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
d) spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B;
e) spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo fra i genitori per il figlio.
Spese extra-scolastiche ludiche e sportive da documentare che richiedono il preventivo accordo:
a) secondo anno del corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.),
comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
b) viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi,
viaggio studio all'estero;
c) mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli.
Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà consegnare, entro 30 giorni, idonea documentazione pagina 6 di 8 attestante l'effettivo esborso sostenuto all'altro genitore, il quale dovrà eseguire il rimborso pro quota entro i 15 giorni successivi.
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (Whatsapp, sms, email, ecc.), dovrà
manifestare l'eventuale motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
F) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
G) entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità dei figli minori valida anche per l'espatrio.
H) Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i genitori al
50% ciascuno”;
- per PM: “Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti,
il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie pagina 7 di 8 alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 08/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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