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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 3297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3297 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 16 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2715 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
AN IR presso il cui studio sito in Catania in questa via Ruggero
Settimo n. 87/B è elettivamente domiciliata.
Appellante
E
rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata dall'avv. Controparte_1
NA SA, presso lo studio in Roma, Corso d'Italia n.83,
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8355/2023 pubblicata in data 27 settembre 2023
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 7417/21, emesso dal Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di euro 9.334,94, a titolo di tfr, oltre alle spese della procedura monitoria.
Deduceva di aver corrisposto alla lavoratrice, mediante assegno spedito il 22.11.21, un acconto di € 2.000,00 ricevuto prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, , in data 5.12.21,; che la somma effettivamente dovuta per il tfr ammontava a complessivi € 8.107,74 netti;
di non essere tenuta al pagamento delle somme residue, in quanto le stesse dovevano essere compensate con le maggiori somme dovute dalla lavoratrice opposta e richieste in via riconvenzionale a titolo di risarcimento del danno per episodi di sottrazione di somme di denaro e ammanchi di merce imputati alla lavoratrice medesima, la quale è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza nel negozio di ottica in cui era addetta alle vendite.
Sosteneva che in data 13 marzo 2021 la aveva sottratto dalla cassa del CP_1 negozio di ottica la somma di € 120,00; che in data 7 aprile 2021, aveva sottratto sia merce che denaro e, precisamente, n. 1 occhiale da vista, probabilmente marca
LOOK del costo di circa € 199,00, n. 4 pacchi di lenti a contatto marca Total del costo di € 30,00 ciascuno, n. 2 pacchi di lenti a contatto marca del costo CP_2 di € 25,00 ciascuno, n.1 occhiale da sole marca del costo di € 145,00, € CP_3
50,00 in denaro contante;
ed ancora in data 10 Aprile 2021 € 65,00 in denaro contante, in data 14 Aprile 2021 € 50,00 in denaro contante;
in data 17 Aprile 2021
€ 50,00 in denaro contante.
L'opponente ha aggiunto che per tali sottrazioni di merce e di denaro la lavoratrice era stata licenziata in data 10.5.21 ed è stata sottoposta a procedimento penale;
che la lavoratrice era solita sottrarre la merce dal negozio per venderla senza scontrino e a prezzi scontati, lasciando a molti clienti il proprio recapito telefonico per concordare gli acquisti in assenza della titolare.
Sosteneva che l'ex dipendente aveva danneggiato l'immagine dell'azienda e chiedeva in via riconvenzionale la condanna della lavoratrice opposta al risarcimento dei danni quantificati in € 150.000, di cui € 70.000, per danno patrimoniale conseguente a sottrazione di denaro ed ammanchi di merce a far data
2 dal 2010 ad oggi, come accertato dalle discrepanze degli allegati inventari e dalle riprese dalle riprese delle telecamere di sorveglianza;
quanto ad euro 80.000,00, quale risarcimento per danno all'immagine dell'azienda e per violazione degli obblighi di fedeltà e di diligenza.
costituitasi in giudizio, deduceva che il tfr richiesto risultava dalla Controparte_1 certificazione unica emessa dalla datrice di lavoro;
che l'assegno di € 2.000 era stato recapitato in data successiva al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e per questo non scomputato dal dovuto.
Sulla domanda riconvenzionale, assumeva che la datrice di lavoro l'aveva autorizzata a portare la merce all'esterno del punto vendita per consentire a clienti amici di provare a casa la merce da acquistare;
che la stessa datrice la incaricava spesso di portare la merce presso il negozio di ottica Spanicciati di proprietà del fratello della opponente, dove era situato il laboratorio, ovvero di portarvi l'incasso del negozio per consegnarlo alla datrice di lavoro, poiché il negozio del fratello era situato nelle vicinanze dell'abitazione e della banca;
che, essendo da sola in negozio, capitava che la lavoratrice dovesse fare fronte con i propri soldi ai resti dei clienti e che poi a fine giornata facesse i conti riprendendo dalla cassa quanto anticipato;
quanto alla merce contestata come sottratta il 7.4.21 (che in realtà si trattava di un occhiale , una montatura modello “Spanicciati”, e scatole di CP_3 lenti a contatto), che la stessa era stata venduta al prezzo di € 225,00 prezzo che la opponente aveva rifiutato di incassare sia al momento della riconsegna delle chiavi del locale, avvenuta dopo il licenziamento.; che il credito opposto in compensazione non era certo;
che non vi era prova dei presunti ammanchi .
Al giudizio di opposizione veniva riunito quello iscritto al RG n. 13646/22, con cui aveva convenuto in giudizio assumendo: Controparte_1 Parte_1
<< in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso con la medesima convenuta in virtù del contratto di assunzione a tempo indeterminato del 6.2.08, che prevedeva mansioni di aiuto commessa di V livello del CCNL del settore commercio e orario di 15 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00, aumentato a 21 ore settimanali in data 28.2.18, dalle 9,30 alle 13,00 o dalle 16,00 alle 19,30 dal lunedì al sabato - di: aver iniziato a lavorare in assenza di contratto nel settembre 2005, le prime due settimane a tempo pieno, poi, sino al licenziamento del 10.5.21, con orario di 22 ore settimanali dalle 9,00 alle 13,00 o dalle 16,00 alle
19,30 dal lunedì al sabato, percependo € 600,00 mensili sia nel periodo non
3 regolarizzato che dopo l'assunzione, tramite somme che integravano lo stipendio indicato nelle buste paga;
di essere stata affiancata soltanto nelle prime settimane di lavoro da , dipendente del negozio del fratello della resistente, Persona_1
o da socio dei fratelli per poi svolgere in autonomia Persona_2 Parte_1 mansioni di commessa, poiché apriva e chiudeva il punto vendita, svolgeva operazioni di cassa e misurava la vista ai clienti, vendeva occhiali e lenti a contatto;
di aver lavorato di mattina o di pomeriggio alternandosi il primo anno con una collega, non in regola, e successivamente con la titolare, rientrata dalla Per_3 maternità; di avere diritto ad essere inquadrata nel IV livello retributivo, poiché lavorava in autonomia;
di avere diritto al pagamento delle differenze retributive commisurate al superiore inquadramento rivendicato, al maggior orario osservato, sia per retribuzione ordinaria che per mensilità aggiuntive e tfr (avendo già richiesto con decreto ingiuntivo il tfr maturato in base al contratto), oltre che per l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, non avendone fruito sebbene conteggiati nelle buste paga;
che parte convenuta nella denuncia sporta a maggio 2021 aveva ammesso di aver assunto la ricorrente nel 2006>>.
Concludeva: “in via principale, accertare e dichiarare che la ricorrente prestava il proprio lavoro alle dipendenze della della sig.ra Parte_2 Parte_1 dal Settembre 2005 al 03.05.2021, con le modalità, l'orario di lavoro, le
[...] mansioni ed i compensi indicati in premessa e, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al 4 livello del CCNL Commercio, per l'effetto, condannare la sig.ra n.q. titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, a corrispondere alla sig.ra le differenze retributive e di TFR CP_1 spettanti pari alla somma complessiva di € 53.022,53 lordi (già decurtato l'importo di € 9.334,94 lordi, oggetto di separato giudizio) oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché relativa integrazione contributiva;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare che la ricorrente prestava il proprio lavoro alle dipendenze della della Parte_2 sig.ra dal Settembre 2006 al 03.05.2021, con le modalità, Parte_1
l'orario di lavoro, le mansioni ed i compensi indicati in premessa e, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al 4 livello del CCNL
Commercio, per l'effetto, condannare la sig.ra n.q. titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, a corrispondere alla sig.ra le differenze CP_1
4 retributive e di TFR spettanti pari alla somma complessiva di € 44.644,58 lordi (già decurtato l'importo di € 9.334,94 lordi, oggetto di separato giudizio), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché relativa integrazione contributiva;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, accertato e dichiarato il lavoro prestato dalla ricorrente alle dipendenze della della sig.ra dal 06.02.2008 al Parte_2 Parte_1
03.05.2021 con inquadramento al 4 livello del CCNL, per l'effetto, condannare la sig.ra n.q. titolare dell'omonima ditta individuale, a Parte_1 corrispondere alla sig.ra le differenze retributive e di TFR spettanti pari CP_1 alla somma complessiva di € 41.079,43 lordi (già decurtato l'importo di € 9.334,94 lordi, oggetto di separato giudizio), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché relativa integrazione contributiva;
in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, accertare e dichiarare che la ricorrente prestava il proprio lavoro alle dipendenze della della Parte_2 sig.ra dal Settembre 2005 al 03.05.2021 e, ove si ritenesse Parte_1 corretto l'inquadramento della ricorrente al 5 livello del CCNL Commercio, per l'effetto, condannare la sig.ra n.q. titolare dell'omonima Parte_1 ditta individuale, a corrispondere alla sig.ra le differenze retributive e di CP_1
TFR spettanti pari alla somma complessiva di € 39.682,06 lordi (già decurtato l'importo di € 9.334,94 lordi, oggetto di separato giudizio), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché relativa integrazione contributiva;
in via ancora subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, accertare e dichiarare che la ricorrente prestava il proprio lavoro alle dipendenze della
[...]
della sig.ra dal Settembre 2006 al 03.05.2021 Parte_2 Parte_1
e, ove si ritenesse corretto l'inquadramento della ricorrente al 5 livello del CCNL
Commercio, per l'effetto, condannare la sig.ra n.q. titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, a corrispondere alla sig.ra le differenze CP_1 retributive e di TFR spettanti pari alla somma complessiva di € 37.453,43 lordi (già decurtato l'importo di € 9.334,94 lordi, oggetto di separato giudizio), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché relativa integrazione contributiva;
in via di estremo subordine
5 nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, accertato e dichiarato il lavoro prestato dalla ricorrente alle dipendenze della
[...]
della sig.ra dal 06.02.2008 al 03.05.2021 con Parte_2 Parte_1 inquadramento al 5 livello del CCNL, per l'effetto, condannare la sig.ra Parte_1
n.q. titolare dell'omonima ditta individuale, a corrispondere alla sig.ra
[...] le differenze retributive e di TFR spettanti pari alla somma complessiva di CP_1
€ 34.771,12 lordi (già decurtato l'importo di € 9.334,94 lordi, oggetto di separato giudizio), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché relativa integrazione contributiva”.
, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, Parte_1 assumendo: che nel 2006, essendo madre di una bambina di 5 anni e di un'altra di pochi mesi, si era fatta sostituire dalla ricorrente per il brevissimo tempo necessario a soddisfare le esigenze delle figlie, attività che la per amicizia familiare CP_1 aveva prestato, senza vincolo di subordinazione, pur ricevendo le somme indicate in ricorso;
che le sue mansioni erano state di vendita di prodotti del negozio, utilizzo del registratore di cassa, apertura e chiusura del punto vendita, senza essere autorizzata ad effettuare la misurazione della vista ai clienti;
che nel negozio svolgeva le proprie mansioni in presenza della titolare, la quale si allontanava soltanto per il tempo necessario al pagamento delle bollette. In subordine, ha ribadito l'eccezione di compensazione con il proprio credito risarcitorio fondato sulle stesse allegazioni poste a fondamento della domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto al RG n. 1241/22.
3.Effettuata l'istruttoria testimoniale, con ordinanza del 7.6.23, è stata disposta CP_ l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' il quale si è costituito in data 12.9.23, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale, giudicare sulle domande ed eccezioni proposte dalle altre parti in causa;
- ove siano ritenute fondate le domande formulate dal ricorrente, dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro con riguardo al periodo ed alla retribuzione accertanda e non coperta da prescrizione, con conseguente condanna al pagamento, rimettendo, all'occorrenza, all' l'esercizio del potere CP_5 in ordine alla quantificazione delle somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive;
- dichiarare inammissibile, improponibile/improcedibile ed in ogni caso infondata, ogni ulteriore domanda svolta dal ricorrente nei confronti dell'Ente previdenziale”.
6 Con la sentenza gravata il Tribunale così statuiva:- <<…revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma di € 51.284,44, per i titoli di cui in motivazione, e della
[...] somma di € 7.334,94 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e alla CP_ regolarizzazione contributiva in favore dell' nei limiti della prescrizione;
dichiara la litispendenza sulla domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale relativo al valore degli ammanchi verificatisi a marzo-aprile 2021; rigetta le altre domande di risarcimento del danno;
condanna Parte_1 al pagamento in favore di dei 2/3 delle spese di lite, ovvero al Controparte_1 pagamento della somma di € 4250,00, oltre accessori come per legge, e le compensa per la restante frazione;
compensa le spese di lite relative alla costituzione dell' . CP_4
Con atto di gravame la censurava la decisione sostenendone l'erroneità Parte_1 per violazione del contraddittorio, non essendo stata ammessa CTU contabile e non essendo stata ammessa la prova per testimoni in prova contraria;
per violazione dell'art. 420 comma 9 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 415 comma 5 c.p.c. in relazione alla chiamata in causa del terzo a norma dell'art 107 c.p.c., e nello specifico dell' quale litisconsorte necessario, con conseguente violazione del CP_4 diritto di difesa dell'odierno appellante;
per vizio di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la sentenza interpretato erroneamente un diverso valore giuridico al I termine per il deposito di note conclusive;
per errata valutazione dei fatti di causa ed insuffciente motivazione del provvedimento di rigetto alla CTU contabile relativa alla quantificazione delle differenze retributive;
per mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'odierna appellata;
per motivazione apparente, contradditoria ed illogica dell'intera sentenza “essendo la stessa frutto di un acritico e sommesso recepimento delle argomentazioni di parte avversa e delle fantasione quanto infondate ricostruzioni dei fatti oggetto di contestaizone in sede penale”; per errata liquidazione delle spese.
Si è costituita la resistendo al gravame chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza del 9.10.2025 nessuna delle parti compariva e la causa veniva rinviata ad oggi, 16.10.2025 ex art. 181 c.p.c.
Neppure all'udienza odierna la parti comparivano e la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
Premette la Corte che con deposito del 23.5.2025 l'appellante comunicava che a
7 fronte della omessa notifica all' , aveva provveduto, in data 22.05.2025 a CP_4 notificare all' , a mezzo PEC, seguenti atti:
1. copia del ricorso in appello;
2 CP_4 copia del del provvedimento di rinvio d'ufficio dell'udienza al 09.10.2025; 3 copia del decreto di fissazione udienza per l'inibitoria; 4 Verbale d'udienza inibitoria;
5 copia del decreto di fissazione dell'udienza originaria di discussione;
6 copia procura alle liti, come da relata di notifica con ricevute di accettazione e consegna
PEC; che la notifica era avvenuta nel pieno rispetto del termine a comparire di cui all'art. 435, comma 3, c.p.c., intercorrendo tra la data della notifica (22.05.2025) e la data della nuova udienza (09.10.2025) un lasso temporale ampiamente superiore ai 25 giorni prescritti;
che la successiva notifica dell'atto di impugnazione agli altri litisconsorti necessari, anche se effettuata, come nel caso che ci occupa, dopo la scadenza del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado
(art. 327 c.p.c.), non è soggetta al medesimo termine di decadenza previsto per la proposizione dell'impugnazione; che la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio, disposta dal giudice ai sensi dell'art. 331 c.p.c., non è soggetta al termine di decadenza previsto per l'impugnazione, ma soltanto al termine perentorio fissato dal giudice"; che l'avvenuta notifica ha quindi sanato “ex tunc”il vizio originario, permettendo la regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del presente giudizio.
In via subordinata nella ipotesi in cui la Corte avesse avvisato la necessità di un formale provvedimento, l'appellante chiedeva che fosse << ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ai sensi dell'art. 331, comma 1, CP_4
c.p.c… >>
La Corte differiva ogni decisione all'udienza del 9.10.2025 nel contraddittorio.
Con deposito telematico del 17.9.2025 la parte appellante (premessa la pendenza del presente giudizio e che l' non si era ancora costituito) CP_4 Parte_1 ha dichiarato di <
[...] appello iscritto al R.G. n. 2715/2023 pendente avanti la Corte d'Appello di Roma>>, chiedendo di voler dichiarare l'estinzione del giudizio, precisando, quanto alla spese legali relative al presente grado di giudizio che andavano compensate tra la e la e , quanto all' , non ancora Parte_1 Controparte_1 CP_4 costituito in giudizio, essendo la rinuncia agli atti depositata prima della sua costituzione (prevista entro il 29 settembre 2025), < alle spese in suo favore>>.
8 Tanto premesso rileva la Corte che sulla rinuncia prevale la pronuncia in rito ex art. 181 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 181 c.p.c., norma richiamata espressamente dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n.
5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno
2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio
2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 9/10/2025 che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Le spese del grado possono essere compensate.
P. Q. M.
La Corte dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo;
compensa le spese del grado. dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma, 16.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 16 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2715 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
AN IR presso il cui studio sito in Catania in questa via Ruggero
Settimo n. 87/B è elettivamente domiciliata.
Appellante
E
rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata dall'avv. Controparte_1
NA SA, presso lo studio in Roma, Corso d'Italia n.83,
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8355/2023 pubblicata in data 27 settembre 2023
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 7417/21, emesso dal Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di euro 9.334,94, a titolo di tfr, oltre alle spese della procedura monitoria.
Deduceva di aver corrisposto alla lavoratrice, mediante assegno spedito il 22.11.21, un acconto di € 2.000,00 ricevuto prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, , in data 5.12.21,; che la somma effettivamente dovuta per il tfr ammontava a complessivi € 8.107,74 netti;
di non essere tenuta al pagamento delle somme residue, in quanto le stesse dovevano essere compensate con le maggiori somme dovute dalla lavoratrice opposta e richieste in via riconvenzionale a titolo di risarcimento del danno per episodi di sottrazione di somme di denaro e ammanchi di merce imputati alla lavoratrice medesima, la quale è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza nel negozio di ottica in cui era addetta alle vendite.
Sosteneva che in data 13 marzo 2021 la aveva sottratto dalla cassa del CP_1 negozio di ottica la somma di € 120,00; che in data 7 aprile 2021, aveva sottratto sia merce che denaro e, precisamente, n. 1 occhiale da vista, probabilmente marca
LOOK del costo di circa € 199,00, n. 4 pacchi di lenti a contatto marca Total del costo di € 30,00 ciascuno, n. 2 pacchi di lenti a contatto marca del costo CP_2 di € 25,00 ciascuno, n.1 occhiale da sole marca del costo di € 145,00, € CP_3
50,00 in denaro contante;
ed ancora in data 10 Aprile 2021 € 65,00 in denaro contante, in data 14 Aprile 2021 € 50,00 in denaro contante;
in data 17 Aprile 2021
€ 50,00 in denaro contante.
L'opponente ha aggiunto che per tali sottrazioni di merce e di denaro la lavoratrice era stata licenziata in data 10.5.21 ed è stata sottoposta a procedimento penale;
che la lavoratrice era solita sottrarre la merce dal negozio per venderla senza scontrino e a prezzi scontati, lasciando a molti clienti il proprio recapito telefonico per concordare gli acquisti in assenza della titolare.
Sosteneva che l'ex dipendente aveva danneggiato l'immagine dell'azienda e chiedeva in via riconvenzionale la condanna della lavoratrice opposta al risarcimento dei danni quantificati in € 150.000, di cui € 70.000, per danno patrimoniale conseguente a sottrazione di denaro ed ammanchi di merce a far data
2 dal 2010 ad oggi, come accertato dalle discrepanze degli allegati inventari e dalle riprese dalle riprese delle telecamere di sorveglianza;
quanto ad euro 80.000,00, quale risarcimento per danno all'immagine dell'azienda e per violazione degli obblighi di fedeltà e di diligenza.
costituitasi in giudizio, deduceva che il tfr richiesto risultava dalla Controparte_1 certificazione unica emessa dalla datrice di lavoro;
che l'assegno di € 2.000 era stato recapitato in data successiva al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e per questo non scomputato dal dovuto.
Sulla domanda riconvenzionale, assumeva che la datrice di lavoro l'aveva autorizzata a portare la merce all'esterno del punto vendita per consentire a clienti amici di provare a casa la merce da acquistare;
che la stessa datrice la incaricava spesso di portare la merce presso il negozio di ottica Spanicciati di proprietà del fratello della opponente, dove era situato il laboratorio, ovvero di portarvi l'incasso del negozio per consegnarlo alla datrice di lavoro, poiché il negozio del fratello era situato nelle vicinanze dell'abitazione e della banca;
che, essendo da sola in negozio, capitava che la lavoratrice dovesse fare fronte con i propri soldi ai resti dei clienti e che poi a fine giornata facesse i conti riprendendo dalla cassa quanto anticipato;
quanto alla merce contestata come sottratta il 7.4.21 (che in realtà si trattava di un occhiale , una montatura modello “Spanicciati”, e scatole di CP_3 lenti a contatto), che la stessa era stata venduta al prezzo di € 225,00 prezzo che la opponente aveva rifiutato di incassare sia al momento della riconsegna delle chiavi del locale, avvenuta dopo il licenziamento.; che il credito opposto in compensazione non era certo;
che non vi era prova dei presunti ammanchi .
Al giudizio di opposizione veniva riunito quello iscritto al RG n. 13646/22, con cui aveva convenuto in giudizio assumendo: Controparte_1 Parte_1
<< in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso con la medesima convenuta in virtù del contratto di assunzione a tempo indeterminato del 6.2.08, che prevedeva mansioni di aiuto commessa di V livello del CCNL del settore commercio e orario di 15 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00, aumentato a 21 ore settimanali in data 28.2.18, dalle 9,30 alle 13,00 o dalle 16,00 alle 19,30 dal lunedì al sabato - di: aver iniziato a lavorare in assenza di contratto nel settembre 2005, le prime due settimane a tempo pieno, poi, sino al licenziamento del 10.5.21, con orario di 22 ore settimanali dalle 9,00 alle 13,00 o dalle 16,00 alle
19,30 dal lunedì al sabato, percependo € 600,00 mensili sia nel periodo non
3 regolarizzato che dopo l'assunzione, tramite somme che integravano lo stipendio indicato nelle buste paga;
di essere stata affiancata soltanto nelle prime settimane di lavoro da , dipendente del negozio del fratello della resistente, Persona_1
o da socio dei fratelli per poi svolgere in autonomia Persona_2 Parte_1 mansioni di commessa, poiché apriva e chiudeva il punto vendita, svolgeva operazioni di cassa e misurava la vista ai clienti, vendeva occhiali e lenti a contatto;
di aver lavorato di mattina o di pomeriggio alternandosi il primo anno con una collega, non in regola, e successivamente con la titolare, rientrata dalla Per_3 maternità; di avere diritto ad essere inquadrata nel IV livello retributivo, poiché lavorava in autonomia;
di avere diritto al pagamento delle differenze retributive commisurate al superiore inquadramento rivendicato, al maggior orario osservato, sia per retribuzione ordinaria che per mensilità aggiuntive e tfr (avendo già richiesto con decreto ingiuntivo il tfr maturato in base al contratto), oltre che per l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, non avendone fruito sebbene conteggiati nelle buste paga;
che parte convenuta nella denuncia sporta a maggio 2021 aveva ammesso di aver assunto la ricorrente nel 2006>>.
Concludeva: “in via principale, accertare e dichiarare che la ricorrente prestava il proprio lavoro alle dipendenze della della sig.ra Parte_2 Parte_1 dal Settembre 2005 al 03.05.2021, con le modalità, l'orario di lavoro, le
[...] mansioni ed i compensi indicati in premessa e, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al 4 livello del CCNL Commercio, per l'effetto, condannare la sig.ra n.q. titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, a corrispondere alla sig.ra le differenze retributive e di TFR CP_1 spettanti pari alla somma complessiva di € 53.022,53 lordi (già decurtato l'importo di € 9.334,94 lordi, oggetto di separato giudizio) oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché relativa integrazione contributiva;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare che la ricorrente prestava il proprio lavoro alle dipendenze della della Parte_2 sig.ra dal Settembre 2006 al 03.05.2021, con le modalità, Parte_1
l'orario di lavoro, le mansioni ed i compensi indicati in premessa e, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al 4 livello del CCNL
Commercio, per l'effetto, condannare la sig.ra n.q. titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, a corrispondere alla sig.ra le differenze CP_1
4 retributive e di TFR spettanti pari alla somma complessiva di € 44.644,58 lordi (già decurtato l'importo di € 9.334,94 lordi, oggetto di separato giudizio), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché relativa integrazione contributiva;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, accertato e dichiarato il lavoro prestato dalla ricorrente alle dipendenze della della sig.ra dal 06.02.2008 al Parte_2 Parte_1
03.05.2021 con inquadramento al 4 livello del CCNL, per l'effetto, condannare la sig.ra n.q. titolare dell'omonima ditta individuale, a Parte_1 corrispondere alla sig.ra le differenze retributive e di TFR spettanti pari CP_1 alla somma complessiva di € 41.079,43 lordi (già decurtato l'importo di € 9.334,94 lordi, oggetto di separato giudizio), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché relativa integrazione contributiva;
in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, accertare e dichiarare che la ricorrente prestava il proprio lavoro alle dipendenze della della Parte_2 sig.ra dal Settembre 2005 al 03.05.2021 e, ove si ritenesse Parte_1 corretto l'inquadramento della ricorrente al 5 livello del CCNL Commercio, per l'effetto, condannare la sig.ra n.q. titolare dell'omonima Parte_1 ditta individuale, a corrispondere alla sig.ra le differenze retributive e di CP_1
TFR spettanti pari alla somma complessiva di € 39.682,06 lordi (già decurtato l'importo di € 9.334,94 lordi, oggetto di separato giudizio), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché relativa integrazione contributiva;
in via ancora subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, accertare e dichiarare che la ricorrente prestava il proprio lavoro alle dipendenze della
[...]
della sig.ra dal Settembre 2006 al 03.05.2021 Parte_2 Parte_1
e, ove si ritenesse corretto l'inquadramento della ricorrente al 5 livello del CCNL
Commercio, per l'effetto, condannare la sig.ra n.q. titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, a corrispondere alla sig.ra le differenze CP_1 retributive e di TFR spettanti pari alla somma complessiva di € 37.453,43 lordi (già decurtato l'importo di € 9.334,94 lordi, oggetto di separato giudizio), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché relativa integrazione contributiva;
in via di estremo subordine
5 nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, accertato e dichiarato il lavoro prestato dalla ricorrente alle dipendenze della
[...]
della sig.ra dal 06.02.2008 al 03.05.2021 con Parte_2 Parte_1 inquadramento al 5 livello del CCNL, per l'effetto, condannare la sig.ra Parte_1
n.q. titolare dell'omonima ditta individuale, a corrispondere alla sig.ra
[...] le differenze retributive e di TFR spettanti pari alla somma complessiva di CP_1
€ 34.771,12 lordi (già decurtato l'importo di € 9.334,94 lordi, oggetto di separato giudizio), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché relativa integrazione contributiva”.
, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, Parte_1 assumendo: che nel 2006, essendo madre di una bambina di 5 anni e di un'altra di pochi mesi, si era fatta sostituire dalla ricorrente per il brevissimo tempo necessario a soddisfare le esigenze delle figlie, attività che la per amicizia familiare CP_1 aveva prestato, senza vincolo di subordinazione, pur ricevendo le somme indicate in ricorso;
che le sue mansioni erano state di vendita di prodotti del negozio, utilizzo del registratore di cassa, apertura e chiusura del punto vendita, senza essere autorizzata ad effettuare la misurazione della vista ai clienti;
che nel negozio svolgeva le proprie mansioni in presenza della titolare, la quale si allontanava soltanto per il tempo necessario al pagamento delle bollette. In subordine, ha ribadito l'eccezione di compensazione con il proprio credito risarcitorio fondato sulle stesse allegazioni poste a fondamento della domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto al RG n. 1241/22.
3.Effettuata l'istruttoria testimoniale, con ordinanza del 7.6.23, è stata disposta CP_ l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' il quale si è costituito in data 12.9.23, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale, giudicare sulle domande ed eccezioni proposte dalle altre parti in causa;
- ove siano ritenute fondate le domande formulate dal ricorrente, dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro con riguardo al periodo ed alla retribuzione accertanda e non coperta da prescrizione, con conseguente condanna al pagamento, rimettendo, all'occorrenza, all' l'esercizio del potere CP_5 in ordine alla quantificazione delle somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive;
- dichiarare inammissibile, improponibile/improcedibile ed in ogni caso infondata, ogni ulteriore domanda svolta dal ricorrente nei confronti dell'Ente previdenziale”.
6 Con la sentenza gravata il Tribunale così statuiva:- <<…revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma di € 51.284,44, per i titoli di cui in motivazione, e della
[...] somma di € 7.334,94 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e alla CP_ regolarizzazione contributiva in favore dell' nei limiti della prescrizione;
dichiara la litispendenza sulla domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale relativo al valore degli ammanchi verificatisi a marzo-aprile 2021; rigetta le altre domande di risarcimento del danno;
condanna Parte_1 al pagamento in favore di dei 2/3 delle spese di lite, ovvero al Controparte_1 pagamento della somma di € 4250,00, oltre accessori come per legge, e le compensa per la restante frazione;
compensa le spese di lite relative alla costituzione dell' . CP_4
Con atto di gravame la censurava la decisione sostenendone l'erroneità Parte_1 per violazione del contraddittorio, non essendo stata ammessa CTU contabile e non essendo stata ammessa la prova per testimoni in prova contraria;
per violazione dell'art. 420 comma 9 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 415 comma 5 c.p.c. in relazione alla chiamata in causa del terzo a norma dell'art 107 c.p.c., e nello specifico dell' quale litisconsorte necessario, con conseguente violazione del CP_4 diritto di difesa dell'odierno appellante;
per vizio di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la sentenza interpretato erroneamente un diverso valore giuridico al I termine per il deposito di note conclusive;
per errata valutazione dei fatti di causa ed insuffciente motivazione del provvedimento di rigetto alla CTU contabile relativa alla quantificazione delle differenze retributive;
per mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'odierna appellata;
per motivazione apparente, contradditoria ed illogica dell'intera sentenza “essendo la stessa frutto di un acritico e sommesso recepimento delle argomentazioni di parte avversa e delle fantasione quanto infondate ricostruzioni dei fatti oggetto di contestaizone in sede penale”; per errata liquidazione delle spese.
Si è costituita la resistendo al gravame chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza del 9.10.2025 nessuna delle parti compariva e la causa veniva rinviata ad oggi, 16.10.2025 ex art. 181 c.p.c.
Neppure all'udienza odierna la parti comparivano e la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
Premette la Corte che con deposito del 23.5.2025 l'appellante comunicava che a
7 fronte della omessa notifica all' , aveva provveduto, in data 22.05.2025 a CP_4 notificare all' , a mezzo PEC, seguenti atti:
1. copia del ricorso in appello;
2 CP_4 copia del del provvedimento di rinvio d'ufficio dell'udienza al 09.10.2025; 3 copia del decreto di fissazione udienza per l'inibitoria; 4 Verbale d'udienza inibitoria;
5 copia del decreto di fissazione dell'udienza originaria di discussione;
6 copia procura alle liti, come da relata di notifica con ricevute di accettazione e consegna
PEC; che la notifica era avvenuta nel pieno rispetto del termine a comparire di cui all'art. 435, comma 3, c.p.c., intercorrendo tra la data della notifica (22.05.2025) e la data della nuova udienza (09.10.2025) un lasso temporale ampiamente superiore ai 25 giorni prescritti;
che la successiva notifica dell'atto di impugnazione agli altri litisconsorti necessari, anche se effettuata, come nel caso che ci occupa, dopo la scadenza del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado
(art. 327 c.p.c.), non è soggetta al medesimo termine di decadenza previsto per la proposizione dell'impugnazione; che la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio, disposta dal giudice ai sensi dell'art. 331 c.p.c., non è soggetta al termine di decadenza previsto per l'impugnazione, ma soltanto al termine perentorio fissato dal giudice"; che l'avvenuta notifica ha quindi sanato “ex tunc”il vizio originario, permettendo la regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del presente giudizio.
In via subordinata nella ipotesi in cui la Corte avesse avvisato la necessità di un formale provvedimento, l'appellante chiedeva che fosse << ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ai sensi dell'art. 331, comma 1, CP_4
c.p.c… >>
La Corte differiva ogni decisione all'udienza del 9.10.2025 nel contraddittorio.
Con deposito telematico del 17.9.2025 la parte appellante (premessa la pendenza del presente giudizio e che l' non si era ancora costituito) CP_4 Parte_1 ha dichiarato di <
[...] appello iscritto al R.G. n. 2715/2023 pendente avanti la Corte d'Appello di Roma>>, chiedendo di voler dichiarare l'estinzione del giudizio, precisando, quanto alla spese legali relative al presente grado di giudizio che andavano compensate tra la e la e , quanto all' , non ancora Parte_1 Controparte_1 CP_4 costituito in giudizio, essendo la rinuncia agli atti depositata prima della sua costituzione (prevista entro il 29 settembre 2025), < alle spese in suo favore>>.
8 Tanto premesso rileva la Corte che sulla rinuncia prevale la pronuncia in rito ex art. 181 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 181 c.p.c., norma richiamata espressamente dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n.
5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno
2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio
2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 9/10/2025 che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Le spese del grado possono essere compensate.
P. Q. M.
La Corte dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo;
compensa le spese del grado. dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma, 16.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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