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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/11/2024, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA C IVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1160/2024 R.G.V.G, avente per oggetto: separazione personale dei coniugi, promossa
DA
nato a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Francesca Cocca;
CONTRO
, nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ornella Falzone.
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. ha espresso parere contrario, reputando necessaria la riduzione dell'assegno previsto in favore della moglie e l'aumento di quello in favore dei figli.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo esponeva: di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con a San Cataldo il 5 Controparte_1 gennaio 1994, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune dell'anno
1994, parte II, Serie A n. 2; che dal matrimonio erano nati tre figli, Persona_1
il 16/5/1994, il 21/4/1999 e il 2/10/2011; che la famiglia aveva fissato la Per_2 Per_3
residenza a San Cataldo, in Viale Delle Rose, 9, in un appartamento in comproprietà tra i coniugi e con mutuo ipotecario contratto con la banca che lei era CP_2 disoccupata ed in precarie condizioni di salute, tali da non consentirle una vita libera e dignitosa, mentre il marito lavorava alla forestale;
che la convivenza era divenuta intollerabile a causa della condotta del predetto, che le rivolgeva ingiurie, minacce, aggressioni verbali ed anche fisiche.
Conclusivamente, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, con assegnazione in proprio favore della casa familiare, per continuare ad abitarvi con i figli, e con condanna del marito al pagamento di un assegno mensile di euro 900,00, di cui euro 600 per i figli (euro 200,00 ciascuno) ed euro 300,00 per la moglie.
Costituitosi, C. A., aderiva alla domanda di separazione, con Controparte_1
assegnazione della casa familiare alla moglie, ma si opponeva alla richiesta economica, che reputava eccessiva, ritenendo equo versare alla moglie la somma mensile di euro
375,00 per i tre figli e di euro 125,00 mensili per lei.
All'udienza del 29 ottobre 2024, dinanzi al presidente, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti, le predette hanno evidenziato come fosse stato raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, come da atto personalmente sottoscritto.
I difensori hanno, quindi, concluso chiedendo la trasformazione della separazione in consensuale, con omologa alle condizioni di cui all'accordo depositato in pari data.
Il P.M. ha espresso parere contrario, reputando necessari la riduzione della misura dell'assegno in favore della moglie e l'aumento di quello in favore dei figli.
Ritiene il collegio che ricorrano le condizioni per l'omologa della separazione consensuale, apparendo le condizioni pattuite conformi all'ordinamento, nonché rispondenti all'interesse dei figli.
Quanto sopra, considerati i redditi del marito, che attualmente lavora con contratto a tempo determinato quale bracciante agricolo (v. documentazione allegata alla memoria di costituzione), nonché avuto riguardo, per un verso, alle precarie condizioni di salute della moglie (affetta da cardiomiopatia dilatativa e tachicardia ventricolare), che, unitamente all'età avanzata, ne limitano gravemente la capacità reddituale;
per altro verso, all'età raggiunta dai due figli maggiorenni, rispettivamente, di trenta e ventisei anni, idonei al lavoro. Con l'accordo, tra l'altro, si prevede: l'assegnazione alla moglie della casa familiare;
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con regolamentazione della facoltà di visita del padre nei suoi confronti;
l'obbligo del di versare mensilmente alla CP_1 Pt_1
la somma di euro 300,00 per i figli (100,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie nel loro interesse, e di euro 200,00 per la predetta;
la ripartizione al cinquanta per cento dell'AU per i figli;
l'obbligo del marito di continuare a pagare le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare;
oltre ad alcune pattuizioni accessorie.
Alla luce di quanto sopra e considerata la situazione reddituale del marito, quale risulta dalla documentazione fiscale prodotta, si ritiene che l'assegno mensile a carico del predetto sia equo, con la conseguenza che l'accordo va omologato.
In considerazione dell'accordo raggiunto ed in conformità alla richiesta delle parti, le spese processuali vanno integralmente compensate.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui all'accordo depositato il 29 ottobre 2024.
Nulla sulle spese.
ORDINA che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Cataldo per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, DPR n. 396/2000.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2024.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto