Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 7874/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 18.3.2025 tra:
(C.F. , in persona del l.r. p.t.., elett.te dom.to in Roma alla Via Parte_1 P.IVA_1
Costantino Morin 27 c/o lo studio dell'Avv.to Salvatore Giuliano che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di appello
- APPELLANTE -
CONTRO
con sede in Roma, viale Altiero Spinelli n. Controparte_1
30, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas
S.A. – Parigi, codice fiscale e numero iscrizione Reg. Imprese di Roma , in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via della
fax 06.94365382 – PEC ) che la rappresenta e Email_1
difende in virtù di procura generale alle liti autenticata nella firma per atto Notaio
[...] di Roma in data 19/10/2007 - rep. 151231 Per_1
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1012/2019.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha impugnato la sentenza n. Parte_1
1012/2029 con cui il Tribunale di Velletri, pronunciando sulla domanda risarcitoria dalla medesima proposta nei confronti della ha così statuito: CP_2
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società nel giudizio iscritto al n. RG. 5549/2013 in epigrafe, disattesa ogni contraria Parte_1 istanza ed eccezione, così decide:
1) respinge la domanda attrice;
Contr
2) compensa le spese di lite ponendo a carico della i costi del ctu.”.
A sostegno del gravame ha posto il seguente ed articolato motivo:
- Erronea, falsa, ingiusta e contraddittoria applicazione degli artt. 1226, 1175,1374,
1375, 2043 e 2056 c.c. e 115 c.p.c. nella parte in cui, pur riconoscendo come sussistente la responsabilità della banca convenuta non si ritiene risarcibile e conseguentemente quantificabile il danno subito dalla parte appellante.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia L'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale della sentenza n° 1012/2019 impugnata con il presente atto di citazione, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto indicate al numero 1 del presente atto d'appello, in riforma parziale della sentenza impugnata ed in accoglimento della domanda Contr proposta in 1° grado dalla parte convenuta, accertata e dichiarata la responsabilità di pag. 2/6 per violazione degli articoli 119 TUB nonché 1175 c.c. e 1375 c.c., condannare in ragione di ciò l'istituto convenuto al risarcimento dei danni ingiusti provocati ed indicati nella consulenza tecnica d'ufficio, o nella misura determinata e ritenuta in via discrezionale ed equitativa in applicazione degli articoli 1223, 2056 c.c., 2043 c.c. , e 115 c.p.c.
Con vittoria di competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del presente procuratore antistatario”.
Alla udienza del 10.9.2024 la Corte dichiarava la contumacia della appellata non avendo la stessa provveduto a costituirsi benchè citata.
Rilevato, tuttavia, sulla base della istanza depositata dalla difesa della che né alla CP_2 stessa né al suo difensore era stata comunicato il decreto di anticipazione della prima udienza, la Corte disponeva la rimessione della causa sul ruolo e fissava per la nuova udienza la data del 10.12.2024.
Veniva quindi fissata nuova data per p.c. previa revoca della dichiarazione di contumacia.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la Corte emetteva sentenza con motivazione contestuale.
La vicenda trae origine da verifica fiscale da parte della G.d.F. a carico della società appellante all'esito della quale furono fatte specifiche contestazione come da verbali di accertamento relativamente a varie annualità di imposta per il periodo gennaio
2005/maggio 2008.
Nel corso di dette operazioni di accertamento, il personale della aveva autorizzato la Pt_2
Contr acquisizione presso la della documentazione anche relativa ai c/c personali dei soci che erano stati sempre utilizzati anche per fini di impresa, così essendosi creata una situazione di grave confusione nella gestione fiscale della C.E.D.'90 s.r.l. Contr La tuttavia, non aveva dato seguito alle richieste se non in minima parte e ciò, nonostante si fosse fatto ricorso a ben due provvedimenti monitori.
Proprio in conseguenza di detto comportamento omissivo in violazione del disposto dell'art. 119 T.U.B., a detta della essa avrebbe subito ingenti danni visto che, Parte_1 ove avesse avuto la possibilità di utilizzare per tempo tutta la documentazione richiesta invano, certamente avrebbe potuto quanto meno contenere i danni in termini di riduzione pag. 3/6 degli importi ritenuti evasi e di sanzioni, oltre che evitare anche tutti gli altri danni per spese di procedimenti vari nelle diverse sedi giudiziarie.
Il Tribunale effettivamente ha ritenuto sussistente il comportamento non improntato alla diligenza e trasparenza tenuto dalla che, benchè ritualmente sollecitata anche CP_1 attraverso la notifica di ben due provvedimenti monitori, non aveva messo a disposizione della richiedente tutta la documentazione necessaria per consentirle di approntare nel miglior modo possibile le proprie più opportune difese.
Pur tuttavia, non ha ritenuto di accogliere la domanda risarcitoria, anche all'esito della espletata e condivisa ctu., sul presupposto della mancata prova delle conseguenze che ad essa appellante sarebbero derivate dalla detta condotta illecita tenuta dall'Istituto di credito.
In effetti, non sarebbero stati forniti dalla società elementi a sostegno dei danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti, sicchè la domanda non è stata ritenuta meritevole di accoglimento, non potendosi neanche provvedere alla loro liquidazione facendo ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c..
La appellante ritiene detta sentenza non corretta atteso che, a fronte del grave comportamento tenuto dalla controparte, il Tribunale avrebbe dovuto quanto meno procedere alla liquidazione equitativa.
Orbene, il gravame non è condivisibile.
Ferma restando che, come correttamente rilevato dal Primo Giudice, non vi è alcuna prova che la società abbia effettivamente pagato e in quale misura il differenziale a titolo di imposte varie maggiorate e sanzioni, non è altrettanto in dubbio che alcuna prova risulta essere stata fornita in ordine anche a presunte spese di giudizi sostenute nelle diverse sedi giudiziarie.
Al riguardo, è noto che per “danno risarcibile” non deve intendersi la mera lesione che sia stata, secondo la tesi della parte che lo richiede, causata ad una certa situazione giuridica, ma piuttosto il reale pregiudizio giuridicamente rilevante riportato dall'interessato quale conseguenza di tale lesione e come tale suscettibile di effettivo ristoro, ex art. 1223 c.c.
Al fine di far valere una pretesa risarcitoria, il danneggiato - sia nel caso in cui venga lamentata una violazione del divieto generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., sia nell'ipotesi in cui sia fatta valere l'inottemperanza agli obblighi gravanti sulla controparte nell'ambito di un preesistente rapporto con la stessa instaurato, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
pag. 4/6 deve allegare non solo la lesione di un proprio diritto, ma anche specificare e dimostrare che a causa della detta lesione egli ha subito una concreta perdita vuoi di natura patrimoniale, vuoi non patrimoniale, quale conseguenza dell'illecito o dell'inadempimento ascritto all'asserito responsabile (cfr. per tutte, Cass. civ. S.U. n. 15350/2015).
In sostanza, il danno risarcibile non è in re ipsa, a fronte di un fatto illecito o un inadempimento che pure sia stato accertato a carico del convenuto.
Del resto, è pacifico nella giurisprudenza di Legittimità, che “va distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo eventuale, in quanto il danno non è sempre diretta conseguenza della violazione di un dovere. In base ai principi generali dettati dagli artt.
2697 e 1223 c.c., è necessario individuare, quindi, un effetto della violazione incidente su di un determinato bene perché possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione (eventualmente anche in via equitativa) del danno stesso”, risultando imprescindibile, in tal senso, che venga effettuata, anzitutto, da parte dell'attore “una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato” (Cass. civ.
n. 13536/2021 per tutte).
Analogamente è a dirsi nella ipotesi in cui viene allegata una responsabilità contrattuale.
In tal caso, è sempre onere della parte attrice indicare e dimostrare adeguatamente l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno.
Ebbene, in assenza di detta prova, certamente non può il Giudice fare ricorso alla liquidazione equitativa del danno come pure invocato dalla difesa appellante.
Va, al riguardo, ancora una volta ricordato l'insegnamento della S.C. (Cass. 17.11.2020 n.
26051), secondo cui “la liquidazione equitativa del danno può ritenersi legittima solo nel caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del quantum e richiede altresì, onde non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata”.
Nel caso di specie, il danno lamentato è rimasto meramente potenziale e, pertanto, la domanda risarcitoria è stata giustamente respinta.
Per le suesposte ragioni, anche il presente gravame deve essere respinto.
pag. 5/6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1012/2019 del Tribunale di Velletri, ogni ulteriore Parte_1 istanza ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore della appellata delle competenze del presente grado che per l'intero liquida in € 14.317,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Presidente rel.
Dott. Camillo Romandini
pag. 6/6