TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/04/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2731 / 2019 R.G.A.C. (cui è riunito il n. 54/2020), avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato in [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Vanessa Paradiso
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
CP_ Il ricorrente chiede l'annullamento dei provvedimenti con cui l' di Ragusa ha rigettato la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2016, ritenendo detta
Pagina 1 prestazione non dovuta stante l'avvenuta cancellazione delle giornate agricole e del lavoratore dai relativi elenchi.
CP_ L' eccepisce la legittimità della cancellazione effettuata a seguito di accertamento ispettivo sulla ditta datrice di lavoro che aveva disconosciuto tutti i lavoratori denunciati di nazionalità tunisina, perché il datore di lavoro avrebbe dichiarato di non aver assunto nel 2016 lavoratori di tale nazionalità.
La causa è stata istruita sia documentalmente, che tramite l'esame dei testimoni ammessi e, all'odierna udienza, è stata decisa mediante pronuncia di dispositivo e contestuale motivazione.
CP_ Preliminarmente va rigettata l'eccezione di decadenza avanzata da atteso che il ricorso giudiziale è stato tempestivamente depositato nel termine di 120 gg previsto dalla legge.
Vanno esaminate nel merito le domande relative a detta annualità 2016.
Grava sull'interessato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del rapporto ex art. 2094
c.c., sia allorquando sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, sia nel caso in cui, pur essendo documentabile l'iscrizione,
l'Istituto previdenziale convenuto contesti l'attendibilità delle relative risultanze richiamando elementi di fatto (come, in particolare, il contenuto di accertamenti ispettivi)
la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, atteso che l'iscrizione negli elenchi assolve soltanto la funzione di “agevolazione probatoria” (cfr. Cass. n. 13877/2012, cit.).
Ebbene, tale onere probatorio può ritenersi adeguatamente assolto sia documentalmente mediante la produzione delle buste paga e delle comunicazioni AV e dei UD (v produzione fascicolo di parte ricorrente), sia con le deposizioni rese da Tes_1
e che hanno confermato l'effettività del rapporto di lavoro
[...] Testimone_2
svolto dall'odierno ricorrente alle dipendenze della ditta MI
Pagina 2 Tali testimonianze appaiono attendibili, in quanto sufficientemente congruenti tra loro e,
soprattutto in difetto di elementi a discredito.
Il teste ha riferito di avere visto tutti i giorni il ricorrente che lavorava;
lo Tes_1
vedeva sia di mattina che di pomeriggio;
anche il teste ha visto il ricorrente che Tes_2
lavorava nelle serre: “vedevo questo signore che lavorava nelle serre”
Di contro dall'acquisito verbale ispettivo e dalla deposizione degli Ispettori non emergono elementi significativi tali da far ragionevolmente dubitare dell'effettività del rapporto lavorativo in discussione.
Invero, la motivazione principale per la quale è stato disconosciuto il rapporto di lavoro del ricorrente, ovvero il fatto che il MI ha dichiarato di non avere assunto personale di nazionalità tunisina nel 2016, è stato smentito dal MI stesso che sentito in udienza
CP_ ha risposto negativamente all'articolato deferito da dichiarando “non è vero, posso
dire che già da prima del 2017 ho assunto personale di nazionalità tunisina”
CP_ Non avendo prodotto altre dichiarazioni, né fornito altre prove a discredito, la tesi di
è rimasta indimostrata
In tal quadro, deve ritenersi adeguatamente assolto l'onere della prova in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti per ottenere la reiscrizione delle giornate agricole e l'indennità di disoccupazione relativamente al 2016, con conseguente accoglimento del ricorso
Le spese seguono la soccombenza.
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott. Corrado
Celeste:
1) Accoglie i ricorsi riuniti e conseguentemente dichiara il diritto del ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Vittoria e all'indennità di disoccupazione agricola ed Anf per l'anno 2016;
Pagina 3 CP_ 2) condanna l' ad adottare i provvedimenti conseguenti ed a pagare detta prestazione maggiorata di interessi sino al saldo;
CP_ 3) condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 2000,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da liquidare in favore dell'erario.
Così deciso in Ragusa il 4.4.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2731 / 2019 R.G.A.C. (cui è riunito il n. 54/2020), avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato in [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Vanessa Paradiso
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
CP_ Il ricorrente chiede l'annullamento dei provvedimenti con cui l' di Ragusa ha rigettato la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2016, ritenendo detta
Pagina 1 prestazione non dovuta stante l'avvenuta cancellazione delle giornate agricole e del lavoratore dai relativi elenchi.
CP_ L' eccepisce la legittimità della cancellazione effettuata a seguito di accertamento ispettivo sulla ditta datrice di lavoro che aveva disconosciuto tutti i lavoratori denunciati di nazionalità tunisina, perché il datore di lavoro avrebbe dichiarato di non aver assunto nel 2016 lavoratori di tale nazionalità.
La causa è stata istruita sia documentalmente, che tramite l'esame dei testimoni ammessi e, all'odierna udienza, è stata decisa mediante pronuncia di dispositivo e contestuale motivazione.
CP_ Preliminarmente va rigettata l'eccezione di decadenza avanzata da atteso che il ricorso giudiziale è stato tempestivamente depositato nel termine di 120 gg previsto dalla legge.
Vanno esaminate nel merito le domande relative a detta annualità 2016.
Grava sull'interessato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del rapporto ex art. 2094
c.c., sia allorquando sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, sia nel caso in cui, pur essendo documentabile l'iscrizione,
l'Istituto previdenziale convenuto contesti l'attendibilità delle relative risultanze richiamando elementi di fatto (come, in particolare, il contenuto di accertamenti ispettivi)
la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, atteso che l'iscrizione negli elenchi assolve soltanto la funzione di “agevolazione probatoria” (cfr. Cass. n. 13877/2012, cit.).
Ebbene, tale onere probatorio può ritenersi adeguatamente assolto sia documentalmente mediante la produzione delle buste paga e delle comunicazioni AV e dei UD (v produzione fascicolo di parte ricorrente), sia con le deposizioni rese da Tes_1
e che hanno confermato l'effettività del rapporto di lavoro
[...] Testimone_2
svolto dall'odierno ricorrente alle dipendenze della ditta MI
Pagina 2 Tali testimonianze appaiono attendibili, in quanto sufficientemente congruenti tra loro e,
soprattutto in difetto di elementi a discredito.
Il teste ha riferito di avere visto tutti i giorni il ricorrente che lavorava;
lo Tes_1
vedeva sia di mattina che di pomeriggio;
anche il teste ha visto il ricorrente che Tes_2
lavorava nelle serre: “vedevo questo signore che lavorava nelle serre”
Di contro dall'acquisito verbale ispettivo e dalla deposizione degli Ispettori non emergono elementi significativi tali da far ragionevolmente dubitare dell'effettività del rapporto lavorativo in discussione.
Invero, la motivazione principale per la quale è stato disconosciuto il rapporto di lavoro del ricorrente, ovvero il fatto che il MI ha dichiarato di non avere assunto personale di nazionalità tunisina nel 2016, è stato smentito dal MI stesso che sentito in udienza
CP_ ha risposto negativamente all'articolato deferito da dichiarando “non è vero, posso
dire che già da prima del 2017 ho assunto personale di nazionalità tunisina”
CP_ Non avendo prodotto altre dichiarazioni, né fornito altre prove a discredito, la tesi di
è rimasta indimostrata
In tal quadro, deve ritenersi adeguatamente assolto l'onere della prova in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti per ottenere la reiscrizione delle giornate agricole e l'indennità di disoccupazione relativamente al 2016, con conseguente accoglimento del ricorso
Le spese seguono la soccombenza.
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott. Corrado
Celeste:
1) Accoglie i ricorsi riuniti e conseguentemente dichiara il diritto del ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Vittoria e all'indennità di disoccupazione agricola ed Anf per l'anno 2016;
Pagina 3 CP_ 2) condanna l' ad adottare i provvedimenti conseguenti ed a pagare detta prestazione maggiorata di interessi sino al saldo;
CP_ 3) condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 2000,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da liquidare in favore dell'erario.
Così deciso in Ragusa il 4.4.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 4