Articolo 8 della Legge 1 dicembre 1949, n. 1067
Articolo 7Articolo 9
Versione
18 febbraio 1950
Art. 8.
Ai sottufficiali immessi nei ruoli dell'Arma, dei carabinieri ai sensi dell'articolo precedente, sara' attribuita anzianita' assoluta a decorrere dai giorno in cui sono stati immessi in servizio nell'Arma; essi seguiranno nei rispettivi ruoli i pari grado dell'Arma stessa, aventi uguale anzianita'.
L'anzianita' relativa dei sottufficiali di cui al precedente comma sara' stabilita in base alla graduatoria formata alla fine del corso di cui al precedente art. 6.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1950