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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/09/2025, n. 3370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3370 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 16 settembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3418/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Parte_1
Cesare Santuccio;
-ricorrente- contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti a rogito notaio di Roma rep. n. 37590/7131 del 23 gennaio 2023, dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
Persona_1
-resistente-
Avente ad oggetto: cancellazione dalla gestione IAP;
iscrizione d'ufficio nella gestione CD
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 16 settembre 2025 dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate nel termine assegnato mentre parte resistente non ha depositato note.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 marzo 2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto:
- che, oltre ad essere titolare di un esercizio commerciale per la vendita di carni denominato “Sapori dei Nebrodi”, gestisce l'omonima azienda zootecnica con sede a Maniace in via del Pesco n. 4 in relazione alla quale è stato iscritto alla gestione autonomi come imprenditore agricolo professionale
(IAP) fin dal 14 gennaio 2003;
- che con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022008793 del 17 novembre 2022
l' ha disposto la cancellazione di esso ricorrente dalla gestione IAP e il suo assoggettamento CP_1
1 agli obblighi contributivi previsti per i coltivatori diretti con contestuale iscrizione negli elenchi nominativi di categoria a far data dall'1 luglio 2017 in ragione dei limiti prescrizionali;
- che in occasione dell'accesso ispettivo del 4 maggio 2022 presso la sede legale dell'azienda ha dichiarato che l'allevamento transumante del bestiame (ottanta bovini e sette equidi) avviene su terreni sia di proprietà (ubicati a Cesarò, cinque ettari, e a Melilli, quarantotto ettari) che in affitto (a
Maniace un ettaro) siti in zone dichiarate svantaggiate dalla Regione siciliana;
- che gli ispettori hanno determinato l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione di esso ricorrente alla gestione autonomi come IAP, per avere egli dichiarato di occuparsi personalmente del suo allevamento di Melilli.
Parte ricorrente, dopo aver precisato di non aver sottoscritto il suddetto verbale, ha dedotto l'erroneità dell'interpretazione fornita dagli ispettori delle dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo, risultando peraltro in contrasto con quanto previsto dal Decreto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste del 5 marzo 2001 concernente la Determinazione del fabbisogno di lavoro occorrente per ettaro coltura in base al quale per la gestione della suddetta attività sarebbero necessarie almeno sette unità di personale (per ottanta bovini 1.120 giornate lavorative annue e per sette equidi 51 giornate lavorative annue). Ha, infatti, assunto che date le dimensioni dell'azienda e considerato il numero dei capi di bestiame allevati non è possibile gestire un'attività del genere in qualità di coltivatore diretto senza avvalersi di manodopera salariata.
Ha poi evidenziato l'erroneità del verbale ispettivo nella parte in cui viene riportato che esso ricorrente avrebbe dichiarato di non avere altre attività al di fuori di quella esercitata quale imprenditore agricolo (circostanza smentita dalle dichiarazioni rese in altre occasioni), nonché dal fatto che lo stesso dedica effettivamente la maggior parte delle ore lavorative alla gestione della macelleria, con conseguente insussistenza del requisito della prevalenza del lavoro agricolo richiesto per l'iscrizione quale coltivatore diretto. ha rappresentato che il lavoro effettuato dai propri dipendenti – nessuno dei quali fa Parte_1 parte del nucleo familiare di esso ricorrente - viene organizzato al mattino presto o nel pomeriggio e consiste nella preparazione del terreno per la semina, nel controllo e nella sistemazione delle recinzioni, nel trasporto degli animali per la transumanza due volte l'anno, nel controllo, nella custodia e nella pulizia degli animali, nella collaborazione con il veterinario e nella divisione degli animali ove necessario;
che, fatta eccezione per il periodo compreso tra il mese di gennaio e i primi di aprile allorquando gli animali vivono allo stato brado e non abbisognano di particolari cure, le attività sopra elencate devono essere svolte per tutto l'anno, ciò che ne rende impossibile lo svolgimento da parte di una sola persona.
2 Tanto premesso, ha adito questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro Parte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “annullare o dichiarare nulli o disapplicare i provvedimenti impugnati che dispongono la cancellazione del ricorrente quale IAP e la conseguente iscrizione quale coltivatore diretto, per le causali dedotte, per la insussistenza dei presupposti.
Conseguentemente, ritenere e dichiarare che il ricorrente va iscritto quale IAP sempre per le causali dedotte, con la condanna dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla adozione CP_1 del relativo provvedimento di reiscrizione quale IAP. Ritenere e dichiarare che nessuna somma, per le causali dedotte, il ricorrente deve restituire all' . Condannare l' in Controparte_2 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con memoria depositata il 22 maggio 2023 si è costituito in giudizio l' il quale, dopo aver CP_1 ricostruito il quadro normativo applicabile al caso di specie ponendo l'accento sulle differenze tra la figura dell'imprenditore agricolo professionale e quella del coltivatore diretto, ha evidenziato che con il verbale ispettivo n. 2022008793 del 17 novembre 2022 è stato accertato che il ricorrente ha impiegato una manodopera dipendente inferiore ai due terzi di quella totale necessaria per la coltivazione del fondo e per l'allevamento del bestiame in base ai criteri di computo della manodopera necessaria.
Pertanto, l' resistente ha spiegato ampie difese volte al rigetto del ricorso ed ha formulato le CP_1 proprie conclusioni chiedendo di “rigettare la domanda avanzata dal ricorrente, perché infondata in fatto ed in diritto e condannare il ricorrente a spese, diritti e onorari di lite”.
All'esito dell'udienza di discussione del 16 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni della sola parte ricorrente come da note in atti, la causa
è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
1. Oggetto del presente procedimento è l'accertamento della legittimità dei provvedimenti di cui al prot. nn. 66479359307-2 e 66479359308-4 del 15 novembre 2022, del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022008793 del 17 novembre 2022 e del provvedimento di cui al prot. n.
66479639608-1 del 30 novembre 2022 con cui l' ha disposto la cancellazione di CP_1 Parte_1
dalla gestione imprenditori agricoli professionali (IAP), per assenza dei requisiti, e il suo
[...] assoggettamento agli obblighi contributivi previsti per i coltivatori diretti, con contestuale iscrizione negli elenchi nominativi di categoria a far data dall'1 luglio 2017 e addebito di un importo pari ad €
22.685,28 a titolo di contributi fissi oltre alle sanzioni civili pari ad € 4.295,81.
Segnatamente, nell'ambito del citato verbale (doc. 1 parte ricorrente), redatto in seguito ad una verifica finalizzata al controllo degli adempimenti effettuati dai soggetti operanti nel settore agricolo
3 ed agro-alimentare come lavoratori autonomi (CD/IAP), gli ispettori hanno rilevato quanto segue:
“Dall'esame della documentazione esibita e dalla dichiarazione rilasciata dal Sig. Parte_1
[su cui v. infra], è emerso che lo stesso si è sempre occupato dell'attività aziendale ed in
[...] particolar modo egli cura personalmente l'allevamento del bestiame in maniera abituale e prevalente.
Circa la posizione individuale del Sig. (con riferimento all'attività Parte_1 lavorativa agricola esercitata), pur svolgendo, sin dalla costituzione dell'omonima impresa, tutte le operazioni necessarie per la conduzione della stessa, in maniera esclusiva ed abituale, non risulta iscritto alla gestione autonomi come coltivatore diretto bensì come Iap a decorrere dal 14/01/2003.
Che la tipologia di lavoro svolto dal Sig. sia da ricondurre a quella di Parte_1 natura autonoma è dimostrato anche dal fatto che l'azienda, nei periodi da gennaio ad aprile di ogni anno (eccezion fatta solo per qualche mese e per qualche lavoratore), non occupa alcun dipendente;
nonostante nei predetti periodi la ditta non abbia in forza alcun bracciante, viene comunque curata
l'attività di allevamento del bestiame: è infatti il signor che, con il proprio lavoro manuale, se Pt_1 ne occupa autonomamente, circostanza, peraltro, confermata dallo stesso titolare nella dichiarazione rilasciata il 04/05/2022 (Io mi occupo personalmente del mio allevamento soprattutto
a Melilli dove impegnato ci sono solo io).
Pertanto, con riferimento specifico alla posizione del Sig. , accertato che Parte_1 sussistono, ai sensi dell'art. 2 Legge n. 9/1963, la capacità lavorativa non inferiore ad un terzo del fabbisogno di lavoro, l'abitualità ed il minimo (104) di giornate lavorative annue (artt. 2 e 3 Legge
n. 9/1963), è indubbio che i suddetti requisiti, di carattere “previdenziale” e “civilistico” ex lege previsti, debbano ritenersi soddisfatti per poter iscrivere lo stesso negli elenchi nominativi dei
CC.DD.. (…)
Per tutto quanto sopra rilevando, dalla dichiarazione resa dal Sig. e dalla Parte_1 documentazione prodotta ed esaminata, la sussistenza dei predetti requisiti, deve essere assoggettato agli obblighi contributivi previsti per i coltivatori diretti, con contestuale iscrizione negli elenchi nominativi di categoria (ai fini previdenziali) a far data dal 1 Luglio 2017 (limiti prescrizionali)”.
Va rammentato che la vicenda trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
2022002342 del 27 ottobre 2022 - non espressamente impugnato in questa sede - con cui l' ha CP_1 disconosciuto e annullato i rapporti di lavoro risultati inesistenti e le relative giornate lavorative denunciate dall'azienda nel periodo 1 gennaio 2017- 30 settembre 2022 addebitando a Parte_1
le agevolazioni contributive conguagliate indebitamente per un importo pari ad
[...]
€.16.417,08. Per quanto qui d'interesse, nella sezione “Analisi delle prestazioni lavorative del sig.
” del verbale del 27 ottobre 2022, la cui produzione documentale (v. deposito Parte_1
4 del 14 febbraio 2024) è stata ammessa con ordinanza dell'1 marzo 2024, viene, infatti, previsto CP_1 che “con separato verbale, cui si rinvia, si provvederà ad addebitare la contribuzione dovuta come
, entro i limiti prescrizionali, con contestuale iscrizione negli elenchi nominativi Parte_2 dei Coltivatori Diretti”.
2. Ciò posto e con riserva di approfondire nel prosieguo il contenuto del verbale del 27 ottobre 2022, in linea ricostruttiva generale va premesso che, se il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge, di regola, come diretta conseguenza di un'attività di lavoro subordinato o autonoma svolta da un determinato soggetto, talvolta, tuttavia, per la nascita del rapporto la legge richiede la sussistenza di ulteriori presupposti. Si tratta, ad esempio, dei casi in cui l'interessato richiede l'iscrizione in determinati elenchi o albi professionali, nell'ambito dei quali la nascita del rapporto giuridico-previdenziale è subordinata all'esistenza, oltre che dell'elemento essenziale costituito dallo svolgimento di attività lavorativa, anche di altri elementi ugualmente necessari.
2.1. Tale evenienza si verifica per i coltivatori diretti, il cui rapporto previdenziale non si costituisce nel momento in cui viene ad esistenza una posizione lavorativa astrattamente idonea a legittimare l'iscrizione nell'elenco di categoria, occorrendo, invece, l'effettiva iscrizione nello stesso (cfr. Cass.,
5 marzo 2001, n. 3192). Invero, secondo quanto previsto dalla normativa di settore (cfr. art. 11 della legge n. 9/1963), il requisito dell'assicurazione per i coltivatori diretti si consegue con la pubblicazione degli elenchi quinquennali, nella cui vigenza sono compilati per ciascun anno, entro il
30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza nonché, entro il 31 marzo di ciascuna anno, degli elenchi di variazione e suppletivi relativi ad anni decorsi.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare quanto segue: “ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 L. n. 1047/1957, 2 e 3 L. n. 9/1963.
Secondo tali disposizioni, per il riconoscimento della qualità di coltivatore diretto, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo
a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue.
5 Non è pertanto richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo (Cass. Sez. Un., n. 616/1999, cit.).
Si afferma infatti che la qualità di coltivatore diretto viene ricollegata al diverso presupposto che
l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività o anche in modo soltanto prevalente, cioè in modo che le attività stesse lo impegnino per il maggior periodo dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito. Non è perciò sufficiente stabilire che il lavoratore abbia in concreto prestato, per la coltivazione di un fondo che richiede non meno di 104 giornate lavorative annue, un numero di giornate inferiore a tale limite, essendo la differenza coperta da altri familiari, ma si deve stabilire se l'interessato vi si dedichi in modo quanto meno prevalente, traendone la maggior parte di reddito (Cass. n. 9208/2003, cit.), e a prescindere dal titolo per il quale egli è nel godimento del fondo (comodato, affitto, comproprietà, ecc.: cfr., Cass. 20/1/2006, n. 1107)” (Cass., 26 giugno 2017,
n. 15869; conf. Cass., 22 agosto 2025, n. 23726).
Appare, dunque, evidente come i requisiti per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto debbano sussistere in via cumulativa.
2.2. Per altro verso, la figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) è stata introdotta nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 99/2004, successivamente modificato dal d.lgs. n. 101/2005, in sostituzione della previgente figura di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP).
Più in particolare, l'art. 1 del d.lgs. citato richiede il possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali nonché il rispetto di specifici requisiti di tempo e lavoro, stabilendo che l'imprenditore agricolo professionale dedichi all'attività agricola la prevalenza (“almeno il cinquanta per cento”) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle suddette attività “almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale dal lavoro”.
Anche in tal caso i requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale devono sussistere in via cumulativa.
2.3. Appare utile al fine di delineare le differenze tra la figura dell'imprenditore agricolo professionale e quella del coltivatore diretto, quanto di recente statuito dalla Suprema Corte nei termini che seguono:
“
2.9. La definizione di coltivatore diretto è contenuta in norme di carattere speciale previste per il settore agricolo quali: a) l'art. 48 legge n. 454 del 1961 che definisce coltivatori diretti «coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad
6 un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame»; b) l'art. 6 legge 3 maggio 1982, n. 203 secondo cui «ai fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole»; c) l'art.
2, legge n. 1047 del 1957 ai sensi del quale «agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratori, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame».
2.10. Dalle suddette disposizioni, emerge chiaramente che, ai fini della qualifica di coltivatore diretto, il legislatore richiede che lo stesso si dedichi direttamente ed abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, mentre per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale è necessario che il soggetto dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2735 c.c. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
2.11. Ne consegue che lo I.A.P. non è tenuto direttamente a provvedere alla coltivazione del fondo, ma è sufficiente che lo stesso «conduca» direttamente il terreno agricolo, anche a mezzo di maestranze, trattandosi di un imprenditore che provvede, svolgendo attività di direzione e controllo, alla coltivazione del fondo.
2.12. Pertanto, se per il coltivatore diretto rimane forte il legame con il fondo agricolo, così non è per lo I.A.P., in quanto è evidente l'assenza di un collegamento diretto con l'esercizio di un'attività sul campo, che può esprimersi con modalità direzionali e organizzative dell'attività agricola e di allevamento del bestiame, rappresentando una figura moderna di imprenditore del settore agricolo, che riveste un ruolo dirigenziale e non meramente esecutivo e manuale.
2.13. La giurisprudenza di legittimità è pacificamente orientata, dunque, nel senso della distinzione
e della attuale coesistenza nell'ordinamento giuridico delle due figure del coltivatore diretto e dell'imprenditore agricolo professionale (cfr. Cass. 15183 e 12852 del 2021, 16071 del 2013), atteso che le due qualifiche, comunque, non coincidono, con la conseguenza che è anche possibile possedere la qualifica di coltivatore diretto e non quella di IAP (cfr. Cass. n. 3460 del 2021 in motiv.)” (Cass., sez. V, 4 giugno 2025, n. 14915).
La controversia in esame va dunque risolta alla luce dei principi richiamati.
2.4. Nello specifico, l'azione proposta da deve essere qualificata, quanto alla Parte_1 domanda di cancellazione dell'iscrizione d'ufficio nella gestione coltivatori diretti, come
7 accertamento negativo, con la conseguenza che, facendo applicazione degli arresti della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell'onere della prova (cfr. Cass. nn. 12108/2010 e
22862/2010), nel giudizio promosso da parte istante per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' , incombe sull'Istituto previdenziale convenuto l'onere di CP_1 provare i fatti costitutivi del credito preteso.
Nella fattispecie gli ispettori hanno fondato le loro conclusioni, tra l'altro, sulle dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente in occasione dell'accesso ispettivo presso la sede legale dell'azienda sita a
Maniace in via del Pesco n. 4 avvenuto il 4 maggio 2022, allorquando ha Parte_1 riferito quanto segue: “Sono titolare dell'omonima azienda agricola che si occupa di zootecnia ovvero di allevamento di bovini principalmente e qualche equido, tutti tenuti allo stato brado.
L'allevamento è costituito da circa 80 capi di bovini e tre asini e quattro cavalli. L'allevamento è tenuto su terreni sia di proprietà che in affitto. I terreni di proprietà sono a Cesarò e sono estesi circa
5 ettari, a Villasmundo frazione di Melilli possiedo circa 48 ettari;
in affitto invece ho dei terreni a
Maniace di proprietà di mio nonno e sono estesi circa 1 ettaro. In questo momento ho solo questi terreni nella disponibilità aziendale. Negli anni passati ho avuto la concessione al pascolo da parte del nel comune di Cesarò di circa 180 ettari, di durata annuale. Questo Controparte_3 allevamento è transumante. Attualmente sono a Melilli e qualche capo è a Maniace. Ci spostiamo con l'allevamento circa due volte l'anno. La transumanza la facciamo con i camion. L'allevamento
è mirato al commercio della carne, non facciamo mungitura. Io sono imprenditore agricolo ed al di fuori di questa non ho altre attività. Io mi occupo personalmente del mio allevamento soprattutto a
Melilli dove impegnato ci sono solo io. Oltre al mio lavoro, assumo qualche dipendente per dare
l'acqua agli animali, per dare qualche integrazione di mangime. Lo scorso anno nel 2021 ho assunto circa 7 persone che sono impegnate sia a Maniace che a Cesarò e sono adibite alla custodia degli animali ed alla recinzione. Sui terreni ci sono delle vasche d'acqua che servono per far bere gli animali. Gli operai vengono assunti per controllare e verificare che queste vasche siano sempre piene
d'acqua. L'anno scorso ho assunto , , CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, e di cui non ricordo il cognome. e
[...] CP_8 CP_9 Per_2 CP_8 CP_9 sono le mie sorelle e è mio cognato. è mia mamma. Queste
[...] CP_4 Persona_3 persone osservano un orario di lavoro di 6 ore e 40 giornaliere e vengono retribuite in contanti, corrispondo io personalmente le paghe. Ciascuno di loro va a lavorare con il proprio mezzo. Io coordino il lavoro, essendo persone di famiglia e sempre le stesse conoscono il tipo di lavoro, quello che c'è da fare. L'azienda possiede un trattore gommato di 155 cv. Io ho un camion di proprietà Fiat
Iveco con cui effettuo la transumanza dei capi. Curo io personalmente la transumanza e gli spostamenti degli animali. Sul mio camion entrano solo 20 capi, quando ho la necessità chiamo una
8 ditta apposita per il trasporto. Di tale servizio mi riservo di produrre le fatture. Io retribuisco i braccianti ma non so indicare l'importo giornaliero, corrispondo quello che c'è in busta paga. Tutti
i terreni su cui pascolano i capi dell'allevamento, sia di proprietà che in affitto, sono recintati con pali e rete metallica ed alcuni con rete elettrificata. Dopo avere riletto la presente dichiarazione ed averne confermato il contenuto voglio precisare che il personale denunciato viene impiegato anche per la manutenzione della recinzione. La presente dichiarazione è stata resa alla presenza del mio consulente di fiducia, dott. ”. Persona_4
Sulla base di tali dichiarazioni (v., in particolare, la parte in cui ha dichiarato “Io mi Parte_1 occupo personalmente del mio allevamento soprattutto a Melilli dove impegnato ci sono solo io”), gli ispettori hanno concluso nel senso che il ricorrente “si è sempre occupato dell'attività aziendale” in particolar modo curando “personalmente l'allevamento del bestiame in maniera abituale e prevalente”.
Occorre precisare che, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli che l'imprenditore renda all'ispettore del lavoro, nell'esercizio dei suoi compiti di polizia amministrativo giudiziaria, non costituisce confessione stragiudiziale, con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, sia perché detto ispettore agisce quale organo della pubblica amministrazione ma non è il soggetto che rappresenta l'ente in senso sostanziale né, quindi, è il destinatario degli effetti favorevoli della dichiarazione, sia perché lo specifico scopo della dichiarazione, finalizzata all'inchiesta che svolge [il] funzionario, esclude la configurabilità dell'animus confitendi in capo al dichiarante. Tale dichiarazione fornisce tuttavia una prova liberamente apprezzabile (Cass., 24 marzo 1977, n. 1146; Cass., 11 aprile 1984, n. 2335; Cass., 17 aprile 1997, n. 3309; Cass., 25 agosto 2003, n. 12463; Cass., 15 dicembre 2008, n. 29316)” (Cass.,
7 settembre 2015, n. 17702).
Per altro verso, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “i verbali di accertamento posti in essere dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela di falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso (cfr., fra le tante sentenze, da ultimo Cass. 2 agosto 2001 n. 10569 e, in tema di sanzioni amministrative, Cass. 3 dicembre 2002 n. 17106)” (Cass.,
24 giugno 2004, n. 11751). Detto in altri termini, il verbale di accertamento “fa piena prova, fino a querela di falso, solo con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché in relazione
9 alla provenienza del documento dallo stesso p.u. e delle dichiarazioni rese dalle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c., l'esperimento del rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata del documento (Cass. sez. un., 25 novembre 1992, n. 12545; 24 luglio
2009, n. 17355). Applicazione del richiamato principio è che le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori dell'autorità che espleta funzioni di vigilanza e controllo non hanno di per sé un valore probatorio precostituito ed il giudice non può porre il verbale a fondamento della decisione, considerandolo come fonte esclusiva del proprio convincimento. Vanno, infatti, liberamente apprezzate dal giudice, nell'ambito di tutto il materiale raccolto, le circostanze che l'ispettore riferisce di avere appreso da dichiarazioni di terzi quali i lavoratori o che sono frutto di sue deduzioni
(Cass. 23 giugno 2008, n. 17049; 17 febbraio 2000, n. 17869)” (Cass., 19 aprile 2010, n. 9251).
Nel caso di specie, l'accertamento da cui è scaturita l'iscrizione d'ufficio negli elenchi dei coltivatori diretti si fonda sul verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022002342 del 27 ottobre 2022
(v. produzione del 14 febbraio 2024) con il quale l' ha annullato i rapporti di lavoro CP_1 CP_1 risultati inesistenti con contestuale disconoscimento delle relative giornate lavorative denunciate dall'azienda nel periodo 1 gennaio 2017-30 settembre 2022 ed ha addebitato a Parte_1
le agevolazioni contributive conguagliate indebitamente per un importo pari ad €
[...]
16.417,08, oltre ad € 2.980,97 per somme aggiuntive. E' stato ritenuto ricorrere l'ulteriore presupposto della sussistenza della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo del fabbisogno di lavoro (stante l'impiego di soli due operai – cfr., al riguardo, verbale udienza del 23 maggio 2024), dell'abitualità e del minimo (104) di giornate lavorative annue con conseguente iscrizione d'ufficio del ricorrente negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti piuttosto che nella gestione imprenditori agricoli professionali.
Più in particolare, nel verbale unico di accertamento e notificazione del 27 ottobre 2022 è stato ritenuto che il fabbisogno lavorativo necessario alla conduzione dei fondi agricoli (circa 62 ettari) e al governo del bestiame (234 bovini e 10 equidi nel 2017, 101 bovini e 10 equidi nel 2018, 146 bovini e 10 equidi nel 2019, 120 bovini e 13 equidi nel 2020, 119 bovini e 13 equidi nel 2021 e 111 bovini e 13 equidi nel 2022) risulta congruo nella misura media annua stabilita in 324 G.L.A. (393 G.L.A. nel 2017, 310 G.L.A. nel 2018, 315 G.L.A. nel 2019, 327 G.L.A. nel 2020, 339 G.L.A. nel 2021 e
262 G.L.A. nel 2022).
Con riguardo alla manodopera impiegata in azienda in seno al verbale del 27 ottobre 2022 si è fatto riferimento all'emersione di contraddizioni e incongruenze, con la ritenuta insussistenza di gran parte dei rapporti di lavoro (sette nel 2017, nove nel 2018, sette nel 2019, dodici nel 2020, nove nel 2021
10 e uno nel 2022) e l'ingiustificata denuncia di manodopera da parte della Parte_3
“certamente finalizzata alla costituzione di false posizioni assicurative ed all'indebita percezione di prestazioni previdenziali”.
Ciò ha condotto “a disconoscere ed annullare, avendone accertato la loro fittizia costituzione, tutti i rapporti di lavoro (e le relative giornate agricole) risultati inesistenti, denunciati all' da parte CP_1 dell'azienda agricola “ ” dall'01/01/2017”. Per altro verso, è stato ritenuto Parte_1 che “sulla base della consistenza dell'allevamento, dei volumi di vendita della produzione e delle contraddizioni ed incongruenze emerse dalle dichiarazioni rilasciate dai presunti braccianti agricoli,
(…) l'azienda, in aggiunta all'opera prestata dal titolare e da qualche familiare, abbia fatto ricorso alla manodopera bracciantile soltanto degli operai” e – Controparte_10 Controparte_5 sentiti come testi nel presente procedimento, su cui v. infra -, circostanza, peraltro, confermata dal computo del fabbisogno dell'azienda così come determinato dalla stima tecnica e tabellare effettuata dai funzionari.
Dal canto suo, parte ricorrente ha dedotto che “i lavoratori addetti, oltre al ricorrente, sono almeno tra sette e otto unità di personale, tenuto conto delle giornate lavorative previste in agricoltura” e che, considerati il numero dei capi di bestiame allevati e l'estensione dei terreni condotti, non è possibile gestire un'attività del genere quale coltivatore diretto, essendo necessario avvalersi di manodopera salariata. Relativamente alla estensione dei terreni condotti, con note depositate il 24 maggio 2023 parte ricorrente ha rappresentato – rectius ribadito, cfr. verbale unico di accertamento - che “oltre ai circa 60 ettari di proprietà del ricorrente sono concessi in affitto dalla Regione siciliana oltre 180 ettari di terreno, non indicati dagli ispettori”; ha fornito di tanto prova mediante produzione di apposita documentazione, ammessa agli atti con ordinanza del 2 giugno 2023.
In disparte ogni considerazione relativa al disconoscimento di “tutti i rapporti di lavoro (e le relative giornate agricole) risultati inesistenti, denunciati all' da parte dell'azienda agricola “ CP_1 [...]
” dall'01/01/2017”, occorre rilevare che, nel calcolo del fabbisogno ettaro- Parte_1 colturale, gli ispettori verbalizzanti hanno omesso di considerare che negli anni in questione il ricorrente ha condotto “il lotto pascolivo n. 67 ubicato nel di Messina Controparte_3 località Buffali 1 in Comune di Cesarò di ettari complessivi 172.00.00”, assumendo il diritto di utilizzare le erbe esistenti sia per sfalcio che per pascolamento con animali in virtù delle concessioni da parte dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea (cfr. produzione parte ricorrente del 24 maggio 2023); ciò che inficia le risultanze della stima tecnica e tabellare riportata nel verbale unico di accertamento e notificazione del 27 ottobre
2022.
11 Peraltro, l' resistente – gravato di un preciso onere probatorio - ha omesso di fornire elementi CP_1 utili a dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, limitandosi a richiamare genericamente quanto dedotto nel verbale oggetto di impugnazione
(“Nella fattispecie concreta è stato accertato che parte opponente ha impiegato una manodopera dipendente inferiore ai due terzi di quella totale necessaria per la coltivazione del fondo e per
l'allevamento del bestiame secondo gli applicati criteri di computo della manodopera necessaria avuto riguardo al numero dei capi di bestiame ed al tipo di coltivazione dei terreni” cfr. pag. 4 della memoria).
Di conseguenza, pur essendo pacifico tra le parti che il fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle attività aziendali - da riferirsi al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo (cfr. Cass. n.
15869/2017 cit.) - non sia inferiore a 104 giornate lavorative annue, non risulta provata la sussistenza degli ulteriori presupposti, costituiti a) dalla concorrenza fino ad almeno un terzo della prestazione lavorativa del nucleo familiare in relazione a quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame e b) dalla prevalenza dell'attività aziendale in parola.
Sotto quest'ultimo profilo, occorre evidenziare che l'impegno profuso nell'attività di coltivazione dei fondi e di governo del bestiame non può desumersi, esclusivamente ed in via presuntiva (cfr. verbale del 27 ottobre 2022: “Dall'esame della documentazione contabile esibita, si evince che l'attività principale svolta dall'azienda in esame risulta essere l'allevamento finalizzato al commercio di bovini. A tal proposito, si sottolinea che il Sig. è titolare di una macelleria, Parte_1 la cui posizione commerciale si è voluta mantenere distinta e separata dall'attività agricola, così come chiarito dal consulente di fiducia Rag. Tale chiarimento si è reso Persona_5 necessario a seguito dell'esame della documentazione contabile da cui sono emerse fatture di vendita di bovini dal titolare dell'azienda agricola Sig. a sé stesso”) dall'estensione Parte_1 dei terreni considerati e dal numero di capi allevati, non avendo l' dimostrato altrimenti che CP_1
l'eventuale conduzione dei terreni ed il governo del bestiame tenga occupata la parte ricorrente per la maggior parte dell'anno, né che tale attività costituisca per lui la maggior fonte di reddito. Inoltre, lo stretto collegamento tra l'attività di allevamento di bovini e bufalini da carne e il commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne - pur ammesso dallo stesso all'udienza del Parte_1
19 ottobre 2023 quando, sentito liberamente, ha dichiarato: “abbiamo anche una macelleria dove vendiamo tutto ciò che produciamo” – non è, di per sé, sufficiente a dimostrare la prevalenza della prima attività sulla seconda.
Dall'istruttoria orale svolta è, invece, emerso che provvede alla coltivazione Parte_1 del fondo e all'allevamento del bestiame svolgendo attività di direzione e controllo.
12 In particolare, i testi e sentiti all'udienza del 23 maggio Controparte_10 Controparte_5
2024, hanno riferito di aver lavorato alle dipendenze del ricorrente quali OT ( ha dichiarato CP_5 di conoscere il ricorrente per aver “lavorato alle sue dipendenze a tempo determinato con giornate variamente determinate nel numero per diversi anni e in particolare fino all'anno 2022” mentre cognato del ricorrente, ha lavorato “quale OT dal 2016 al 2022 per lo stesso numero di CP_4 giornate ogni anno, ovvero 102 giornate”) e che il ricorrente si recava sui terreni con una certa frequenza (secondo “il ricorrente tutte le mattine, incontrandoci presso un suo terreno a CP_5
Maniace dove egli tiene i foraggi, dà disposizioni sul lavoro da svolgere e a volte viene anche sui terreni controllando che si stia facendo l'attività che siamo tenuti a fare” e ha dichiarato: CP_4
“al mattino ci vediamo con il ricorrente a Maniace presso un terreno dove egli deposita il fieno e dice a noi dove andare e cosa fare. Il ricorrente ogni tanto viene sui terreni a controllare ciò che è stato fatto e quello che stiamo facendo”) a conferma di quanto dedotto nel secondo capitolo articolato in ricorso (“Vero o no che il Sig. solitamente due volte la settimana, al Parte_1 mattino presto, provvede a disporre e ordinare le attività che vanno espletate per l'allevamento dei bovini e per le altre attività della azienda agricola nonché a controllare le necessità della azienda stessa”).
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte e alla luce dell'istruttoria espletata, deve dunque concludersi ritenendo che non siano emersi gli elementi atti a dimostrare la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione dell'odierno ricorrente alla gestione speciale agricola prevista per i coltivatori diretti e che, di conseguenza, non sussista alcun obbligo di versare i contributi alla suddetta gestione.
Il ricorso merita, dunque, di essere accolto e, per l'effetto, ricorre il diritto del Conti Taguali ad essere cancellato dall'elenco dei coltivatori diretti.
Specularmente, va piuttosto dichiarata l'illegittimità del provvedimento di cancellazione d'ufficio del ricorrente dall'elenco degli imprenditori agricoli professionali, ricorrendo invece i presupposti – alla stregua dei distinguo richiamati infra e fatti propri dalla Suprema Corte – per la riconduzione del predetto in tale categoria.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla cancellazione Parte_1 dagli elenchi dei coltivatori diretti nonché il diritto alla sua iscrizione negli elenchi IAP;
13 annulla i provvedimenti di cui al prot. nn. 66479359307-2 e 66479359308-4 del 15 novembre 2022, il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022008793 del 17 novembre 2022 e il provvedimento di cui al prot. n. 66479639608-1 del 30 novembre 2022; condanna l' alla rifusione in favore di delle spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in complessivi € 2.695,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché € 43,00 quale rimborso del contributo unificato, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Cesare Santuccio dichiaratosi antistatario.
Catania,22 settembre 2025
Il giudice del lavoro
Laura Renda
14
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 16 settembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3418/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Parte_1
Cesare Santuccio;
-ricorrente- contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti a rogito notaio di Roma rep. n. 37590/7131 del 23 gennaio 2023, dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
Persona_1
-resistente-
Avente ad oggetto: cancellazione dalla gestione IAP;
iscrizione d'ufficio nella gestione CD
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 16 settembre 2025 dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate nel termine assegnato mentre parte resistente non ha depositato note.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 marzo 2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto:
- che, oltre ad essere titolare di un esercizio commerciale per la vendita di carni denominato “Sapori dei Nebrodi”, gestisce l'omonima azienda zootecnica con sede a Maniace in via del Pesco n. 4 in relazione alla quale è stato iscritto alla gestione autonomi come imprenditore agricolo professionale
(IAP) fin dal 14 gennaio 2003;
- che con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022008793 del 17 novembre 2022
l' ha disposto la cancellazione di esso ricorrente dalla gestione IAP e il suo assoggettamento CP_1
1 agli obblighi contributivi previsti per i coltivatori diretti con contestuale iscrizione negli elenchi nominativi di categoria a far data dall'1 luglio 2017 in ragione dei limiti prescrizionali;
- che in occasione dell'accesso ispettivo del 4 maggio 2022 presso la sede legale dell'azienda ha dichiarato che l'allevamento transumante del bestiame (ottanta bovini e sette equidi) avviene su terreni sia di proprietà (ubicati a Cesarò, cinque ettari, e a Melilli, quarantotto ettari) che in affitto (a
Maniace un ettaro) siti in zone dichiarate svantaggiate dalla Regione siciliana;
- che gli ispettori hanno determinato l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione di esso ricorrente alla gestione autonomi come IAP, per avere egli dichiarato di occuparsi personalmente del suo allevamento di Melilli.
Parte ricorrente, dopo aver precisato di non aver sottoscritto il suddetto verbale, ha dedotto l'erroneità dell'interpretazione fornita dagli ispettori delle dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo, risultando peraltro in contrasto con quanto previsto dal Decreto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste del 5 marzo 2001 concernente la Determinazione del fabbisogno di lavoro occorrente per ettaro coltura in base al quale per la gestione della suddetta attività sarebbero necessarie almeno sette unità di personale (per ottanta bovini 1.120 giornate lavorative annue e per sette equidi 51 giornate lavorative annue). Ha, infatti, assunto che date le dimensioni dell'azienda e considerato il numero dei capi di bestiame allevati non è possibile gestire un'attività del genere in qualità di coltivatore diretto senza avvalersi di manodopera salariata.
Ha poi evidenziato l'erroneità del verbale ispettivo nella parte in cui viene riportato che esso ricorrente avrebbe dichiarato di non avere altre attività al di fuori di quella esercitata quale imprenditore agricolo (circostanza smentita dalle dichiarazioni rese in altre occasioni), nonché dal fatto che lo stesso dedica effettivamente la maggior parte delle ore lavorative alla gestione della macelleria, con conseguente insussistenza del requisito della prevalenza del lavoro agricolo richiesto per l'iscrizione quale coltivatore diretto. ha rappresentato che il lavoro effettuato dai propri dipendenti – nessuno dei quali fa Parte_1 parte del nucleo familiare di esso ricorrente - viene organizzato al mattino presto o nel pomeriggio e consiste nella preparazione del terreno per la semina, nel controllo e nella sistemazione delle recinzioni, nel trasporto degli animali per la transumanza due volte l'anno, nel controllo, nella custodia e nella pulizia degli animali, nella collaborazione con il veterinario e nella divisione degli animali ove necessario;
che, fatta eccezione per il periodo compreso tra il mese di gennaio e i primi di aprile allorquando gli animali vivono allo stato brado e non abbisognano di particolari cure, le attività sopra elencate devono essere svolte per tutto l'anno, ciò che ne rende impossibile lo svolgimento da parte di una sola persona.
2 Tanto premesso, ha adito questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro Parte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “annullare o dichiarare nulli o disapplicare i provvedimenti impugnati che dispongono la cancellazione del ricorrente quale IAP e la conseguente iscrizione quale coltivatore diretto, per le causali dedotte, per la insussistenza dei presupposti.
Conseguentemente, ritenere e dichiarare che il ricorrente va iscritto quale IAP sempre per le causali dedotte, con la condanna dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla adozione CP_1 del relativo provvedimento di reiscrizione quale IAP. Ritenere e dichiarare che nessuna somma, per le causali dedotte, il ricorrente deve restituire all' . Condannare l' in Controparte_2 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con memoria depositata il 22 maggio 2023 si è costituito in giudizio l' il quale, dopo aver CP_1 ricostruito il quadro normativo applicabile al caso di specie ponendo l'accento sulle differenze tra la figura dell'imprenditore agricolo professionale e quella del coltivatore diretto, ha evidenziato che con il verbale ispettivo n. 2022008793 del 17 novembre 2022 è stato accertato che il ricorrente ha impiegato una manodopera dipendente inferiore ai due terzi di quella totale necessaria per la coltivazione del fondo e per l'allevamento del bestiame in base ai criteri di computo della manodopera necessaria.
Pertanto, l' resistente ha spiegato ampie difese volte al rigetto del ricorso ed ha formulato le CP_1 proprie conclusioni chiedendo di “rigettare la domanda avanzata dal ricorrente, perché infondata in fatto ed in diritto e condannare il ricorrente a spese, diritti e onorari di lite”.
All'esito dell'udienza di discussione del 16 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni della sola parte ricorrente come da note in atti, la causa
è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
1. Oggetto del presente procedimento è l'accertamento della legittimità dei provvedimenti di cui al prot. nn. 66479359307-2 e 66479359308-4 del 15 novembre 2022, del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022008793 del 17 novembre 2022 e del provvedimento di cui al prot. n.
66479639608-1 del 30 novembre 2022 con cui l' ha disposto la cancellazione di CP_1 Parte_1
dalla gestione imprenditori agricoli professionali (IAP), per assenza dei requisiti, e il suo
[...] assoggettamento agli obblighi contributivi previsti per i coltivatori diretti, con contestuale iscrizione negli elenchi nominativi di categoria a far data dall'1 luglio 2017 e addebito di un importo pari ad €
22.685,28 a titolo di contributi fissi oltre alle sanzioni civili pari ad € 4.295,81.
Segnatamente, nell'ambito del citato verbale (doc. 1 parte ricorrente), redatto in seguito ad una verifica finalizzata al controllo degli adempimenti effettuati dai soggetti operanti nel settore agricolo
3 ed agro-alimentare come lavoratori autonomi (CD/IAP), gli ispettori hanno rilevato quanto segue:
“Dall'esame della documentazione esibita e dalla dichiarazione rilasciata dal Sig. Parte_1
[su cui v. infra], è emerso che lo stesso si è sempre occupato dell'attività aziendale ed in
[...] particolar modo egli cura personalmente l'allevamento del bestiame in maniera abituale e prevalente.
Circa la posizione individuale del Sig. (con riferimento all'attività Parte_1 lavorativa agricola esercitata), pur svolgendo, sin dalla costituzione dell'omonima impresa, tutte le operazioni necessarie per la conduzione della stessa, in maniera esclusiva ed abituale, non risulta iscritto alla gestione autonomi come coltivatore diretto bensì come Iap a decorrere dal 14/01/2003.
Che la tipologia di lavoro svolto dal Sig. sia da ricondurre a quella di Parte_1 natura autonoma è dimostrato anche dal fatto che l'azienda, nei periodi da gennaio ad aprile di ogni anno (eccezion fatta solo per qualche mese e per qualche lavoratore), non occupa alcun dipendente;
nonostante nei predetti periodi la ditta non abbia in forza alcun bracciante, viene comunque curata
l'attività di allevamento del bestiame: è infatti il signor che, con il proprio lavoro manuale, se Pt_1 ne occupa autonomamente, circostanza, peraltro, confermata dallo stesso titolare nella dichiarazione rilasciata il 04/05/2022 (Io mi occupo personalmente del mio allevamento soprattutto
a Melilli dove impegnato ci sono solo io).
Pertanto, con riferimento specifico alla posizione del Sig. , accertato che Parte_1 sussistono, ai sensi dell'art. 2 Legge n. 9/1963, la capacità lavorativa non inferiore ad un terzo del fabbisogno di lavoro, l'abitualità ed il minimo (104) di giornate lavorative annue (artt. 2 e 3 Legge
n. 9/1963), è indubbio che i suddetti requisiti, di carattere “previdenziale” e “civilistico” ex lege previsti, debbano ritenersi soddisfatti per poter iscrivere lo stesso negli elenchi nominativi dei
CC.DD.. (…)
Per tutto quanto sopra rilevando, dalla dichiarazione resa dal Sig. e dalla Parte_1 documentazione prodotta ed esaminata, la sussistenza dei predetti requisiti, deve essere assoggettato agli obblighi contributivi previsti per i coltivatori diretti, con contestuale iscrizione negli elenchi nominativi di categoria (ai fini previdenziali) a far data dal 1 Luglio 2017 (limiti prescrizionali)”.
Va rammentato che la vicenda trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
2022002342 del 27 ottobre 2022 - non espressamente impugnato in questa sede - con cui l' ha CP_1 disconosciuto e annullato i rapporti di lavoro risultati inesistenti e le relative giornate lavorative denunciate dall'azienda nel periodo 1 gennaio 2017- 30 settembre 2022 addebitando a Parte_1
le agevolazioni contributive conguagliate indebitamente per un importo pari ad
[...]
€.16.417,08. Per quanto qui d'interesse, nella sezione “Analisi delle prestazioni lavorative del sig.
” del verbale del 27 ottobre 2022, la cui produzione documentale (v. deposito Parte_1
4 del 14 febbraio 2024) è stata ammessa con ordinanza dell'1 marzo 2024, viene, infatti, previsto CP_1 che “con separato verbale, cui si rinvia, si provvederà ad addebitare la contribuzione dovuta come
, entro i limiti prescrizionali, con contestuale iscrizione negli elenchi nominativi Parte_2 dei Coltivatori Diretti”.
2. Ciò posto e con riserva di approfondire nel prosieguo il contenuto del verbale del 27 ottobre 2022, in linea ricostruttiva generale va premesso che, se il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge, di regola, come diretta conseguenza di un'attività di lavoro subordinato o autonoma svolta da un determinato soggetto, talvolta, tuttavia, per la nascita del rapporto la legge richiede la sussistenza di ulteriori presupposti. Si tratta, ad esempio, dei casi in cui l'interessato richiede l'iscrizione in determinati elenchi o albi professionali, nell'ambito dei quali la nascita del rapporto giuridico-previdenziale è subordinata all'esistenza, oltre che dell'elemento essenziale costituito dallo svolgimento di attività lavorativa, anche di altri elementi ugualmente necessari.
2.1. Tale evenienza si verifica per i coltivatori diretti, il cui rapporto previdenziale non si costituisce nel momento in cui viene ad esistenza una posizione lavorativa astrattamente idonea a legittimare l'iscrizione nell'elenco di categoria, occorrendo, invece, l'effettiva iscrizione nello stesso (cfr. Cass.,
5 marzo 2001, n. 3192). Invero, secondo quanto previsto dalla normativa di settore (cfr. art. 11 della legge n. 9/1963), il requisito dell'assicurazione per i coltivatori diretti si consegue con la pubblicazione degli elenchi quinquennali, nella cui vigenza sono compilati per ciascun anno, entro il
30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza nonché, entro il 31 marzo di ciascuna anno, degli elenchi di variazione e suppletivi relativi ad anni decorsi.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare quanto segue: “ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 L. n. 1047/1957, 2 e 3 L. n. 9/1963.
Secondo tali disposizioni, per il riconoscimento della qualità di coltivatore diretto, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo
a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue.
5 Non è pertanto richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo (Cass. Sez. Un., n. 616/1999, cit.).
Si afferma infatti che la qualità di coltivatore diretto viene ricollegata al diverso presupposto che
l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività o anche in modo soltanto prevalente, cioè in modo che le attività stesse lo impegnino per il maggior periodo dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito. Non è perciò sufficiente stabilire che il lavoratore abbia in concreto prestato, per la coltivazione di un fondo che richiede non meno di 104 giornate lavorative annue, un numero di giornate inferiore a tale limite, essendo la differenza coperta da altri familiari, ma si deve stabilire se l'interessato vi si dedichi in modo quanto meno prevalente, traendone la maggior parte di reddito (Cass. n. 9208/2003, cit.), e a prescindere dal titolo per il quale egli è nel godimento del fondo (comodato, affitto, comproprietà, ecc.: cfr., Cass. 20/1/2006, n. 1107)” (Cass., 26 giugno 2017,
n. 15869; conf. Cass., 22 agosto 2025, n. 23726).
Appare, dunque, evidente come i requisiti per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto debbano sussistere in via cumulativa.
2.2. Per altro verso, la figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) è stata introdotta nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 99/2004, successivamente modificato dal d.lgs. n. 101/2005, in sostituzione della previgente figura di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP).
Più in particolare, l'art. 1 del d.lgs. citato richiede il possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali nonché il rispetto di specifici requisiti di tempo e lavoro, stabilendo che l'imprenditore agricolo professionale dedichi all'attività agricola la prevalenza (“almeno il cinquanta per cento”) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle suddette attività “almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale dal lavoro”.
Anche in tal caso i requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale devono sussistere in via cumulativa.
2.3. Appare utile al fine di delineare le differenze tra la figura dell'imprenditore agricolo professionale e quella del coltivatore diretto, quanto di recente statuito dalla Suprema Corte nei termini che seguono:
“
2.9. La definizione di coltivatore diretto è contenuta in norme di carattere speciale previste per il settore agricolo quali: a) l'art. 48 legge n. 454 del 1961 che definisce coltivatori diretti «coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad
6 un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame»; b) l'art. 6 legge 3 maggio 1982, n. 203 secondo cui «ai fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole»; c) l'art.
2, legge n. 1047 del 1957 ai sensi del quale «agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratori, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame».
2.10. Dalle suddette disposizioni, emerge chiaramente che, ai fini della qualifica di coltivatore diretto, il legislatore richiede che lo stesso si dedichi direttamente ed abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, mentre per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale è necessario che il soggetto dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2735 c.c. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
2.11. Ne consegue che lo I.A.P. non è tenuto direttamente a provvedere alla coltivazione del fondo, ma è sufficiente che lo stesso «conduca» direttamente il terreno agricolo, anche a mezzo di maestranze, trattandosi di un imprenditore che provvede, svolgendo attività di direzione e controllo, alla coltivazione del fondo.
2.12. Pertanto, se per il coltivatore diretto rimane forte il legame con il fondo agricolo, così non è per lo I.A.P., in quanto è evidente l'assenza di un collegamento diretto con l'esercizio di un'attività sul campo, che può esprimersi con modalità direzionali e organizzative dell'attività agricola e di allevamento del bestiame, rappresentando una figura moderna di imprenditore del settore agricolo, che riveste un ruolo dirigenziale e non meramente esecutivo e manuale.
2.13. La giurisprudenza di legittimità è pacificamente orientata, dunque, nel senso della distinzione
e della attuale coesistenza nell'ordinamento giuridico delle due figure del coltivatore diretto e dell'imprenditore agricolo professionale (cfr. Cass. 15183 e 12852 del 2021, 16071 del 2013), atteso che le due qualifiche, comunque, non coincidono, con la conseguenza che è anche possibile possedere la qualifica di coltivatore diretto e non quella di IAP (cfr. Cass. n. 3460 del 2021 in motiv.)” (Cass., sez. V, 4 giugno 2025, n. 14915).
La controversia in esame va dunque risolta alla luce dei principi richiamati.
2.4. Nello specifico, l'azione proposta da deve essere qualificata, quanto alla Parte_1 domanda di cancellazione dell'iscrizione d'ufficio nella gestione coltivatori diretti, come
7 accertamento negativo, con la conseguenza che, facendo applicazione degli arresti della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell'onere della prova (cfr. Cass. nn. 12108/2010 e
22862/2010), nel giudizio promosso da parte istante per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' , incombe sull'Istituto previdenziale convenuto l'onere di CP_1 provare i fatti costitutivi del credito preteso.
Nella fattispecie gli ispettori hanno fondato le loro conclusioni, tra l'altro, sulle dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente in occasione dell'accesso ispettivo presso la sede legale dell'azienda sita a
Maniace in via del Pesco n. 4 avvenuto il 4 maggio 2022, allorquando ha Parte_1 riferito quanto segue: “Sono titolare dell'omonima azienda agricola che si occupa di zootecnia ovvero di allevamento di bovini principalmente e qualche equido, tutti tenuti allo stato brado.
L'allevamento è costituito da circa 80 capi di bovini e tre asini e quattro cavalli. L'allevamento è tenuto su terreni sia di proprietà che in affitto. I terreni di proprietà sono a Cesarò e sono estesi circa
5 ettari, a Villasmundo frazione di Melilli possiedo circa 48 ettari;
in affitto invece ho dei terreni a
Maniace di proprietà di mio nonno e sono estesi circa 1 ettaro. In questo momento ho solo questi terreni nella disponibilità aziendale. Negli anni passati ho avuto la concessione al pascolo da parte del nel comune di Cesarò di circa 180 ettari, di durata annuale. Questo Controparte_3 allevamento è transumante. Attualmente sono a Melilli e qualche capo è a Maniace. Ci spostiamo con l'allevamento circa due volte l'anno. La transumanza la facciamo con i camion. L'allevamento
è mirato al commercio della carne, non facciamo mungitura. Io sono imprenditore agricolo ed al di fuori di questa non ho altre attività. Io mi occupo personalmente del mio allevamento soprattutto a
Melilli dove impegnato ci sono solo io. Oltre al mio lavoro, assumo qualche dipendente per dare
l'acqua agli animali, per dare qualche integrazione di mangime. Lo scorso anno nel 2021 ho assunto circa 7 persone che sono impegnate sia a Maniace che a Cesarò e sono adibite alla custodia degli animali ed alla recinzione. Sui terreni ci sono delle vasche d'acqua che servono per far bere gli animali. Gli operai vengono assunti per controllare e verificare che queste vasche siano sempre piene
d'acqua. L'anno scorso ho assunto , , CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, e di cui non ricordo il cognome. e
[...] CP_8 CP_9 Per_2 CP_8 CP_9 sono le mie sorelle e è mio cognato. è mia mamma. Queste
[...] CP_4 Persona_3 persone osservano un orario di lavoro di 6 ore e 40 giornaliere e vengono retribuite in contanti, corrispondo io personalmente le paghe. Ciascuno di loro va a lavorare con il proprio mezzo. Io coordino il lavoro, essendo persone di famiglia e sempre le stesse conoscono il tipo di lavoro, quello che c'è da fare. L'azienda possiede un trattore gommato di 155 cv. Io ho un camion di proprietà Fiat
Iveco con cui effettuo la transumanza dei capi. Curo io personalmente la transumanza e gli spostamenti degli animali. Sul mio camion entrano solo 20 capi, quando ho la necessità chiamo una
8 ditta apposita per il trasporto. Di tale servizio mi riservo di produrre le fatture. Io retribuisco i braccianti ma non so indicare l'importo giornaliero, corrispondo quello che c'è in busta paga. Tutti
i terreni su cui pascolano i capi dell'allevamento, sia di proprietà che in affitto, sono recintati con pali e rete metallica ed alcuni con rete elettrificata. Dopo avere riletto la presente dichiarazione ed averne confermato il contenuto voglio precisare che il personale denunciato viene impiegato anche per la manutenzione della recinzione. La presente dichiarazione è stata resa alla presenza del mio consulente di fiducia, dott. ”. Persona_4
Sulla base di tali dichiarazioni (v., in particolare, la parte in cui ha dichiarato “Io mi Parte_1 occupo personalmente del mio allevamento soprattutto a Melilli dove impegnato ci sono solo io”), gli ispettori hanno concluso nel senso che il ricorrente “si è sempre occupato dell'attività aziendale” in particolar modo curando “personalmente l'allevamento del bestiame in maniera abituale e prevalente”.
Occorre precisare che, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli che l'imprenditore renda all'ispettore del lavoro, nell'esercizio dei suoi compiti di polizia amministrativo giudiziaria, non costituisce confessione stragiudiziale, con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, sia perché detto ispettore agisce quale organo della pubblica amministrazione ma non è il soggetto che rappresenta l'ente in senso sostanziale né, quindi, è il destinatario degli effetti favorevoli della dichiarazione, sia perché lo specifico scopo della dichiarazione, finalizzata all'inchiesta che svolge [il] funzionario, esclude la configurabilità dell'animus confitendi in capo al dichiarante. Tale dichiarazione fornisce tuttavia una prova liberamente apprezzabile (Cass., 24 marzo 1977, n. 1146; Cass., 11 aprile 1984, n. 2335; Cass., 17 aprile 1997, n. 3309; Cass., 25 agosto 2003, n. 12463; Cass., 15 dicembre 2008, n. 29316)” (Cass.,
7 settembre 2015, n. 17702).
Per altro verso, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “i verbali di accertamento posti in essere dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela di falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso (cfr., fra le tante sentenze, da ultimo Cass. 2 agosto 2001 n. 10569 e, in tema di sanzioni amministrative, Cass. 3 dicembre 2002 n. 17106)” (Cass.,
24 giugno 2004, n. 11751). Detto in altri termini, il verbale di accertamento “fa piena prova, fino a querela di falso, solo con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché in relazione
9 alla provenienza del documento dallo stesso p.u. e delle dichiarazioni rese dalle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c., l'esperimento del rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata del documento (Cass. sez. un., 25 novembre 1992, n. 12545; 24 luglio
2009, n. 17355). Applicazione del richiamato principio è che le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori dell'autorità che espleta funzioni di vigilanza e controllo non hanno di per sé un valore probatorio precostituito ed il giudice non può porre il verbale a fondamento della decisione, considerandolo come fonte esclusiva del proprio convincimento. Vanno, infatti, liberamente apprezzate dal giudice, nell'ambito di tutto il materiale raccolto, le circostanze che l'ispettore riferisce di avere appreso da dichiarazioni di terzi quali i lavoratori o che sono frutto di sue deduzioni
(Cass. 23 giugno 2008, n. 17049; 17 febbraio 2000, n. 17869)” (Cass., 19 aprile 2010, n. 9251).
Nel caso di specie, l'accertamento da cui è scaturita l'iscrizione d'ufficio negli elenchi dei coltivatori diretti si fonda sul verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022002342 del 27 ottobre 2022
(v. produzione del 14 febbraio 2024) con il quale l' ha annullato i rapporti di lavoro CP_1 CP_1 risultati inesistenti con contestuale disconoscimento delle relative giornate lavorative denunciate dall'azienda nel periodo 1 gennaio 2017-30 settembre 2022 ed ha addebitato a Parte_1
le agevolazioni contributive conguagliate indebitamente per un importo pari ad €
[...]
16.417,08, oltre ad € 2.980,97 per somme aggiuntive. E' stato ritenuto ricorrere l'ulteriore presupposto della sussistenza della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo del fabbisogno di lavoro (stante l'impiego di soli due operai – cfr., al riguardo, verbale udienza del 23 maggio 2024), dell'abitualità e del minimo (104) di giornate lavorative annue con conseguente iscrizione d'ufficio del ricorrente negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti piuttosto che nella gestione imprenditori agricoli professionali.
Più in particolare, nel verbale unico di accertamento e notificazione del 27 ottobre 2022 è stato ritenuto che il fabbisogno lavorativo necessario alla conduzione dei fondi agricoli (circa 62 ettari) e al governo del bestiame (234 bovini e 10 equidi nel 2017, 101 bovini e 10 equidi nel 2018, 146 bovini e 10 equidi nel 2019, 120 bovini e 13 equidi nel 2020, 119 bovini e 13 equidi nel 2021 e 111 bovini e 13 equidi nel 2022) risulta congruo nella misura media annua stabilita in 324 G.L.A. (393 G.L.A. nel 2017, 310 G.L.A. nel 2018, 315 G.L.A. nel 2019, 327 G.L.A. nel 2020, 339 G.L.A. nel 2021 e
262 G.L.A. nel 2022).
Con riguardo alla manodopera impiegata in azienda in seno al verbale del 27 ottobre 2022 si è fatto riferimento all'emersione di contraddizioni e incongruenze, con la ritenuta insussistenza di gran parte dei rapporti di lavoro (sette nel 2017, nove nel 2018, sette nel 2019, dodici nel 2020, nove nel 2021
10 e uno nel 2022) e l'ingiustificata denuncia di manodopera da parte della Parte_3
“certamente finalizzata alla costituzione di false posizioni assicurative ed all'indebita percezione di prestazioni previdenziali”.
Ciò ha condotto “a disconoscere ed annullare, avendone accertato la loro fittizia costituzione, tutti i rapporti di lavoro (e le relative giornate agricole) risultati inesistenti, denunciati all' da parte CP_1 dell'azienda agricola “ ” dall'01/01/2017”. Per altro verso, è stato ritenuto Parte_1 che “sulla base della consistenza dell'allevamento, dei volumi di vendita della produzione e delle contraddizioni ed incongruenze emerse dalle dichiarazioni rilasciate dai presunti braccianti agricoli,
(…) l'azienda, in aggiunta all'opera prestata dal titolare e da qualche familiare, abbia fatto ricorso alla manodopera bracciantile soltanto degli operai” e – Controparte_10 Controparte_5 sentiti come testi nel presente procedimento, su cui v. infra -, circostanza, peraltro, confermata dal computo del fabbisogno dell'azienda così come determinato dalla stima tecnica e tabellare effettuata dai funzionari.
Dal canto suo, parte ricorrente ha dedotto che “i lavoratori addetti, oltre al ricorrente, sono almeno tra sette e otto unità di personale, tenuto conto delle giornate lavorative previste in agricoltura” e che, considerati il numero dei capi di bestiame allevati e l'estensione dei terreni condotti, non è possibile gestire un'attività del genere quale coltivatore diretto, essendo necessario avvalersi di manodopera salariata. Relativamente alla estensione dei terreni condotti, con note depositate il 24 maggio 2023 parte ricorrente ha rappresentato – rectius ribadito, cfr. verbale unico di accertamento - che “oltre ai circa 60 ettari di proprietà del ricorrente sono concessi in affitto dalla Regione siciliana oltre 180 ettari di terreno, non indicati dagli ispettori”; ha fornito di tanto prova mediante produzione di apposita documentazione, ammessa agli atti con ordinanza del 2 giugno 2023.
In disparte ogni considerazione relativa al disconoscimento di “tutti i rapporti di lavoro (e le relative giornate agricole) risultati inesistenti, denunciati all' da parte dell'azienda agricola “ CP_1 [...]
” dall'01/01/2017”, occorre rilevare che, nel calcolo del fabbisogno ettaro- Parte_1 colturale, gli ispettori verbalizzanti hanno omesso di considerare che negli anni in questione il ricorrente ha condotto “il lotto pascolivo n. 67 ubicato nel di Messina Controparte_3 località Buffali 1 in Comune di Cesarò di ettari complessivi 172.00.00”, assumendo il diritto di utilizzare le erbe esistenti sia per sfalcio che per pascolamento con animali in virtù delle concessioni da parte dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea (cfr. produzione parte ricorrente del 24 maggio 2023); ciò che inficia le risultanze della stima tecnica e tabellare riportata nel verbale unico di accertamento e notificazione del 27 ottobre
2022.
11 Peraltro, l' resistente – gravato di un preciso onere probatorio - ha omesso di fornire elementi CP_1 utili a dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, limitandosi a richiamare genericamente quanto dedotto nel verbale oggetto di impugnazione
(“Nella fattispecie concreta è stato accertato che parte opponente ha impiegato una manodopera dipendente inferiore ai due terzi di quella totale necessaria per la coltivazione del fondo e per
l'allevamento del bestiame secondo gli applicati criteri di computo della manodopera necessaria avuto riguardo al numero dei capi di bestiame ed al tipo di coltivazione dei terreni” cfr. pag. 4 della memoria).
Di conseguenza, pur essendo pacifico tra le parti che il fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle attività aziendali - da riferirsi al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo (cfr. Cass. n.
15869/2017 cit.) - non sia inferiore a 104 giornate lavorative annue, non risulta provata la sussistenza degli ulteriori presupposti, costituiti a) dalla concorrenza fino ad almeno un terzo della prestazione lavorativa del nucleo familiare in relazione a quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame e b) dalla prevalenza dell'attività aziendale in parola.
Sotto quest'ultimo profilo, occorre evidenziare che l'impegno profuso nell'attività di coltivazione dei fondi e di governo del bestiame non può desumersi, esclusivamente ed in via presuntiva (cfr. verbale del 27 ottobre 2022: “Dall'esame della documentazione contabile esibita, si evince che l'attività principale svolta dall'azienda in esame risulta essere l'allevamento finalizzato al commercio di bovini. A tal proposito, si sottolinea che il Sig. è titolare di una macelleria, Parte_1 la cui posizione commerciale si è voluta mantenere distinta e separata dall'attività agricola, così come chiarito dal consulente di fiducia Rag. Tale chiarimento si è reso Persona_5 necessario a seguito dell'esame della documentazione contabile da cui sono emerse fatture di vendita di bovini dal titolare dell'azienda agricola Sig. a sé stesso”) dall'estensione Parte_1 dei terreni considerati e dal numero di capi allevati, non avendo l' dimostrato altrimenti che CP_1
l'eventuale conduzione dei terreni ed il governo del bestiame tenga occupata la parte ricorrente per la maggior parte dell'anno, né che tale attività costituisca per lui la maggior fonte di reddito. Inoltre, lo stretto collegamento tra l'attività di allevamento di bovini e bufalini da carne e il commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne - pur ammesso dallo stesso all'udienza del Parte_1
19 ottobre 2023 quando, sentito liberamente, ha dichiarato: “abbiamo anche una macelleria dove vendiamo tutto ciò che produciamo” – non è, di per sé, sufficiente a dimostrare la prevalenza della prima attività sulla seconda.
Dall'istruttoria orale svolta è, invece, emerso che provvede alla coltivazione Parte_1 del fondo e all'allevamento del bestiame svolgendo attività di direzione e controllo.
12 In particolare, i testi e sentiti all'udienza del 23 maggio Controparte_10 Controparte_5
2024, hanno riferito di aver lavorato alle dipendenze del ricorrente quali OT ( ha dichiarato CP_5 di conoscere il ricorrente per aver “lavorato alle sue dipendenze a tempo determinato con giornate variamente determinate nel numero per diversi anni e in particolare fino all'anno 2022” mentre cognato del ricorrente, ha lavorato “quale OT dal 2016 al 2022 per lo stesso numero di CP_4 giornate ogni anno, ovvero 102 giornate”) e che il ricorrente si recava sui terreni con una certa frequenza (secondo “il ricorrente tutte le mattine, incontrandoci presso un suo terreno a CP_5
Maniace dove egli tiene i foraggi, dà disposizioni sul lavoro da svolgere e a volte viene anche sui terreni controllando che si stia facendo l'attività che siamo tenuti a fare” e ha dichiarato: CP_4
“al mattino ci vediamo con il ricorrente a Maniace presso un terreno dove egli deposita il fieno e dice a noi dove andare e cosa fare. Il ricorrente ogni tanto viene sui terreni a controllare ciò che è stato fatto e quello che stiamo facendo”) a conferma di quanto dedotto nel secondo capitolo articolato in ricorso (“Vero o no che il Sig. solitamente due volte la settimana, al Parte_1 mattino presto, provvede a disporre e ordinare le attività che vanno espletate per l'allevamento dei bovini e per le altre attività della azienda agricola nonché a controllare le necessità della azienda stessa”).
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte e alla luce dell'istruttoria espletata, deve dunque concludersi ritenendo che non siano emersi gli elementi atti a dimostrare la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione dell'odierno ricorrente alla gestione speciale agricola prevista per i coltivatori diretti e che, di conseguenza, non sussista alcun obbligo di versare i contributi alla suddetta gestione.
Il ricorso merita, dunque, di essere accolto e, per l'effetto, ricorre il diritto del Conti Taguali ad essere cancellato dall'elenco dei coltivatori diretti.
Specularmente, va piuttosto dichiarata l'illegittimità del provvedimento di cancellazione d'ufficio del ricorrente dall'elenco degli imprenditori agricoli professionali, ricorrendo invece i presupposti – alla stregua dei distinguo richiamati infra e fatti propri dalla Suprema Corte – per la riconduzione del predetto in tale categoria.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla cancellazione Parte_1 dagli elenchi dei coltivatori diretti nonché il diritto alla sua iscrizione negli elenchi IAP;
13 annulla i provvedimenti di cui al prot. nn. 66479359307-2 e 66479359308-4 del 15 novembre 2022, il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022008793 del 17 novembre 2022 e il provvedimento di cui al prot. n. 66479639608-1 del 30 novembre 2022; condanna l' alla rifusione in favore di delle spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in complessivi € 2.695,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché € 43,00 quale rimborso del contributo unificato, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Cesare Santuccio dichiaratosi antistatario.
Catania,22 settembre 2025
Il giudice del lavoro
Laura Renda
14