Sentenza 2 febbraio 1999
Massime • 1
Sussiste l'utilità del fondo intercluso per la costituzione coattiva di una servitù di passaggio su quello posto tra due vie pubbliche, se non vi è prova della destinazione di questo ad uso pubblico, ossia del passaggio "ab immemorabile" su di esso da parte della generalità dei cittadini, ovvero della formale manifestazione di volontà della P.A. competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/1999, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR TT, IT RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LA SPEZIA 127/B, presso lo studio dell'avvocato SISTO ANTONIO (STUDIO DINACCI), che li difende unitamente all'avvocato LUIGI ROMANO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
OR CI VED OL, OL DR, OL IA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA E.FILIBERTO 217, presso lo studio dell'avvocato DARIO MUZI, che le difende unitamente all'avvocato GASPARE BERTUETTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 181/96 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 19/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/98 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato BERTUETTI difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 08.06.87, CE IR - premesso che, per scrittura privata 03.04.73, aveva acquistato da GI MI e RA MO un immobile, costituito da cortile e fabbricato, contraddistinto coi mapp. 3670, 3757, 4063 del Comune di Gavardo;
che il relativo diritto di proprietà gli era stato riconosciuto, nei confronti dei venditori, dal Tribunale di Brescia con sentenza del 09.10.85, confermata sul punto dalla Corte d'Appello con sentenza 25.02.87; che LI MO e IA VI avevano acquistato nel 1966 l'immobile contraddistinto con i mappali 3671 e 3759, confinante con quello da esso attore acquistato, con costituzione di servitù passaggio pedonale e carraio a carico di quest'ultimo; che, peraltro, alla servitù il MO e la VI avevano poi rinunciato allorché, nel 1968, avevano acquistato il mappale 2870, avente autonomo accesso alla via pubblica, salvo essere stata concessa ai medesimi la continuazione del passaggio a mero titolo personale, precario e revocabile ad nutum con facoltà di definitiva recinzione;
che, conseguito l'accertamento giudiziale della proprietà, esso deducente aveva diffidato LI MO a continuare l'esercizio del passaggio;
che il MO aveva alienato alla Soc.
Autotrasporti MI e MO di GI MO e C. s.n.c. il predetto mappale, avente l'accesso diretto alla via pubblica - conveniva innanzi al Tribunale di Brescia LI MO e IA VI chiedendo che fosse dichiarata l'inesistenza di servitù di passaggio pedonale e carraio in favore del fondo dei convenuti ed a carico di quello di sua proprietà, e che i convenuti stessi fossero condannati a cessare dal passaggio ed a risarcirgli il danno.
Costiuendosi, i convenuti deducevano che avverso la sentenza della Corte d'Appello del 25.02.87 essi avevano proposto ricorso per Cassazione, onde il processo doveva essere sospeso a norma dell'art.295 c.p.c.; che sussisteva incompetenza del giudice adito e mancava il contraddittorio nei confronti di ogni altra parte interessata al rapporto, in particolare il Comune, dal quale s'erano adottati provvedimenti in ordine alla sistemazione viabile della zona;
che, in fine, sussisteva interclusione del fondo di loro proprietà. In corso di causa, deceduto il IR, si costituivano le eredi dello stesso, IA MO ved. IR, AD ed EL IR.
Con sentenza 28.10.1993, il Tribunale - accertata la propria competenza;
rilevato che la Corte di Cassazione aveva ormai respinto il ricorso proposto contro la sentenza predetta della Corte d'Appello, onde non v'era motivo di sospendere il giudizio;
che non era stato detto, ne' si comprendeva, a quali soggetti dovesse essere esteso il contraddittorio, ed in particolare non lo si doveva estendere nei confronti del Comune, essendo esso estraneo alla contro versia;
che non si poteva negare l'interesse di parte attrice all'azione intesa all'eliminazione della situazione di fatto costituita dal passaggio dei convenuti sul fondo appartenentele;
che un'eventuale domanda di costituzione di servitù coattiva non poteva essere accolta, in primo luogo perché il diritto di passaggio sarebbe stato costituito su un cortile in violazione dell'art. 1051 c.c., ed, in secondo luogo, perché erano stati gli stessi convenuti a privarsi dell'accesso alla strada pubblica vendendo il fondo mapp. 2870, per il che essi avrebbero potuto esercitare il diritto d'ottenere il passaggio dall'acquirente ex art. 1054 c.c., tra l'altro senza corresponsione d'alcun indennizzo - accoglieva la negatoria servitutis di parte attrice e respingeva la riconvenzionale di parte convenuta.
Avverso tale sentenza LI MO e IA VI proponevano appello con atto 23.12.93; resistevano le tre appellate. Con sentenza 19.03.96, la Corte d'Appello di Brescia - ritenuta l'ininfluenza del nuovo giudizio promosso dagli appellanti sul giudicato formatosi in ordine all'acquisto, da parte del dante causa delle appellate, del fondo sulla libertà del quale da servitù di passaggio si discuteva;
ritenuto inapplicabile l'istituto della riunione rispetto ad altra causa d'analogo contenuto promossa dalle appellate nei confronti della soc. "MI e Mara", pendendo i due giudizi in gradi diversi e l'accoglimento della domanda in quello in trattazione rappresentando, comunque, un'utilità per le appellate stesse sotto il profilo dell'alleggerimento della servitù; esclusa la sussistenza di una servitù di uso pubblico;
ritenuta dubbia l'applicabilità nella specie dell'art. 1051 u.c. CC, ma rilevata la mancata impugnazione da parte degli appellanti dell'altro motivo posto dai primi giudici a base dell'esclusione del diritto degli appellanti stessi alla costituzione della servitù coattiva (l'aver essi alienato altro terreno dal quale potevano raggiungere la pubblica via e sul quale potevano riservarsi diritto di passagio) - respingeva il gravame.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione LI MO e RI VI con tre motivi;
resistevano IA MO, AD ed EL IR con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito non abbia ritenuto doversi sospendere il giudizio, ex art. 295 CPC, in attesa della definizione d'altro giudizio dagli stessi promosso al fine di far dichiarare l'inefficacia dell'offerta reale in ragione della quale - nel diverso giudizio promosso dall'acquirente CE IR, dante causa delle odierne resistenti, nei confronti degli alienanti GI MI e RA MO - era stato riconosciuto l'avvenuto trasferimento in favore dell'attore del diritto di proprietà sul terreno della cui soggezione a servitù di passaggio si discute.
Il motivo è infondato.
La sentenza della Corte d'Appello di Brescia 25.2.87, con la quale è stata confermata, sul punto, la sentenza del Tribunale di Brescia 9.10.85, è, infatti, passata in giudicato a seguito della reiezione del ricorso per cassazione con il quale era stata impugnata;
pertanto, sull'accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà in ordine al terreno de quo, contenuto in dette sentenze e divenuto definitivo, non può più influire alcun'altra decisione giurisdizionale che non abbia luogo in sede di revocazione o di opposizione di terzo.
Nella specie, il giudizio dalla cui definizione i ricorrenti sostengono dipenda la decisione di quello in esame non è - ne' potrebbe essserlo, in quanto la questione poteva e doveva essere sollevata nel giudizio definito con le sentenze del Tribunale di Brescia 9.10.85 e della Corte d'Appello di Brescia 25.2.87 - ne' di revocazione ne' di opposizione di terzo e, pertanto, non può avere effetti sul giudicato formatosi in detto giudizio e, di conseguenza, dalla sua definizione non può in alcun modo dipendere la decisione della presente controversia.
Con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito, cui era stata rappresentata la pendenza d'altro giudizio d'analogo oggetto promosso dalle controparti nei confronti della Soc. MI & MO, abbia respinto le loro richieste sia di riunione dei due giudizi sia d'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte convenuta nell'altro giudizio.
Il motivo è infondato.
Sotto il primo profilo, infatti, correttamente la Corte di merito ha rilevato che, pur anco fosse stato ravvisabile un rapporto di connessione tale da rendere opportuna la trattazione congiunta, questa non avrebbe potuto disporsi, ex art. 274 CPC, in quanto i due giudizi pendevano in grado diverso, l'uno in primo, l'altro in appello.
Sotto il secondo profilo, poi, devesi rilevare come i ricorrenti da un lato e la Soc. MI & MO dall'altro esercitino servitù del medesimo contenuto sul terreno delle odierne resistenti non sulla base dello stesso titolo ma sulla base di titoli differenti, onde non può correttamente sostenersi, come fanno i ricorrenti, che si discuta d'un rapporto sostanziale unico, del quale, tra l'altro, ove sussistente, non è stata fornita alcuna indicazione, così rimanendo il motivo di ricorso in esame privo anche della necessaria specificità.
I due giudizi, pur analoghi nel petitum, si distinguono, dunque, non solo per avere diversa una delle parti, ma anche per essere diverso il rapporto giuridico dedotto e, quindi, per la necessaria diversità della causa petendi, il che rende estranea alle vicende del presente giudizio la Soc. MI & MO, nei cui confronti non sussiste alcun obbligo d'integrazione del contraddittorio ex art. 102 CPC. Nè è esatta la considerazione dei ricorrenti, già
correttamente disattesa nella sentenza impugnata, per cui la decisione favorevole alle controparti nel presente giudizio sarebbe inutiliter data e costoro non avrebbero interesse a vedersela confermata ove ad analoga conclusione non pervenisse anche il giudizio dalle stesse promosso nei confronti della Soc. MI & MO. Poiché, infatti, i ricorrenti e la Soc. MI & MO non esercitano il medesimo diritto di servitù ma diritti diversi aventi il medesimo contenuto, l'accoglimento dell'actio negatoria servitutis nei confronti degli uni si traduce, comunque, in un alleggerimento del peso complessivo gravante sul fondo servente, in quanto inibitoria del passaggio per una parte dei pretesi aventi diritto, al cui conseguimento le proprietarie del detto fondo, odierne resistenti, hanno un innegabile rilevante interesse. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbiano negata l'esistenza d'una servitù d'uso pubblico e rigettata la loro domanda intesa alla costituzione d'una servitù coattiva.
Anche quest'ultimo motivo è infondato in entrambe le prospettazioni.
Con la prima, i ricorrenti censurano la motivazione della sentenza impugnata per esservi stata esclusa la servitù d'uso pubblico "rappresentando il passaggio un'utilità per le sole parti in causa" e ciò pur risultando dalla consulenza tecnica la posizione del terreno de quo tra due vie pubbliche.
Siffatta interpretazione data dai ricorrenti alla sentenza impugnata è errata, in quanto la Corte di merito ha rilevato l'utilità esclusiva del passaggio per le parti istanti proprio in contrapposizione all'insussistenza dell'uso pubblico, insussistenza correttamente accertata per difetto di prova in ordine all'elemento, essenziale ai fini dell'affermazione del relativo diritto, d'un effettivo e continuato esercizio del passaggio da parte d'un'indeterminata pluralità di cittadini;
irrilevante è, infatti, di per se sola, la circostanza che un qualsiasi fondo trovisi situato tra due pubbliche vie ove il passaggio su di esso da parte della generalità dei cittadini non abbia luogo, o, di fatto, ab immemorabile o, di diritto, per espressa formale manifestazione di volontà dell'Amministrazione Pubblica competente. Con la seconda, i ricorrenti censurano ulteriormente la motivazione della sentenza impugnata per essere stata contraddittoriamente respinta la domanda di costituzione di servitù coattiva non ostante si fossero accertate l'inapplicabilità dell'esenzione di cui all'art. 1051 CC e l'interclusione del fondo in favore del quale la costituzione doveva aver luogo.
Anche siffatta interpretazione dell'impugnata sentenza è errata, in quanto la Corte di merito si è limitata a rilevare come gli appellanti avessero censurato uno solo dei due motivi posti dai giudici di primo grado a fondamento della loro decisione, id est quello relativo all'applicabilità dell'esenzione di cui all'art.1051 CC al caso di specie, e non anche l'altro, id est quello relativo all'insussistenza del diritto alla costituzione della servitù di passaggio coattivo sul fondo altrui in capo al soggetto che all'interclusione del proprio fondo abbia dato causa alienandone la porzione attraverso la quale gli era possibile raggiungere la pubblica via, attesa anche la sua legittimazione ad ottenere il passaggio sulla detta porzione da parte dell'acquirente e senza indennizzo alcuno ex art. 1054 CC. La Corte di merito ha, pertanto, correttamente deciso anche sul punto in questione, sia che abbia inteso come non impugnato il predetto motivo sul quale era basata la sentenza di primo grado, com'è da ritenere alla sua lettura, sia che, comunque, abbia inteso far proprio il motivo de quo, con il quale si è fatta retta applicazione del disposto del primo comma dell'art. 1051 CC, nella parte in cui prevede la possibilità per il proprietario del fondo intercluso di procurarsi altrove il passaggio senza eccessivo dispendio, in relazione all'art. 1054 CC nella parte già sopra evidenziata.
Risultandone infondati i motivi, il ricorso va, dunque, respinto e le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese che liquida in L1.802.900 delle quali L 1.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio il 26.6.1998. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 1999