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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/02/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1826/2014, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MACCARONE FRANCESCO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA e dall'avv. ETTORE TRIOLO
resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito previdenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 11.11.2024, parte ricorrente chiedeva accertarsi l'illegittimità dell'operato dell' che le aveva richiesto la restituzione di CP_1
€3.261,91 relativamente al periodo dal 1.3.2006 al 30.11.2006 sulla sua pensione
INVCIV n. 07028.47 perché riscosse con pignoramento e non spettanti
2. Ciò premesso, il ricorrente, chiedeva al giudice che la domanda venisse accolta e dichiarata non dovuta la somma richiestagli dall'Ente previdenziale, non avendo adempiuto l'Istituto al provvedimento del Giudice dell'Esecuzione con il quale
1 onerava le parti alla riassunzione della causa davanti al giudice del Lavoro per le valutazioni di merito
CP_
3. Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 18.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
5. A seguito di Sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, il Giudice dell'Esecuzione ha assegnato alla NO la somma di euro Parte_1
3.615,76, al netto di euro 1.356,20 già corrisposti. Il medesimo Giudice ha fissato un termine perentorio di 60 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito dinanzi al Giudice del Lavoro, termine inutilmente decorso, senza che l' abbia avviato CP_1
il giudizio.
6. Successivamente, l' con lettera del 24. Giugno 2014, ha comunicato che, per il CP_1
periodo 1° marzo 2006 - 30 novembre 2006, la NO aveva Parte_1
percepito indebitamente la somma di 3.261,91 euro sulla pensione (categoria IN
CV n. 07028047) e ha richiesto la restituzione della somma.
7. Con il presente procedimento la ricorrente intende contestare la pretesa dell' , CP_1 deducendo che le somme le spettavano legittimamente e che l'ordinanza di assegnazione del Giudice dell'esecuzione precludeva ogni successiva contestazione.
8. L' si opponeva sostenendo che il provvedimento di assegnazione è CP_1 un'ordinanza alla quale non è possibile attribuire la valenza e la portata del giudicato, trattasi di provvedimento al quale non può alcun modo attribuirsi valore di sentenza in senso sostanziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla validità della richiesta di ripetizione dell'indebito da parte dell' CP_1
1.1 L'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. non ha efficacia di giudicato sostanziale, bensì solo processuale. Ciò significa che, pur consolidando l'assegnazione in sede esecutiva, essa non impedisce all' di agire autonomamente per la ripetizione delle somme ove ne sussistano i CP_1
presupposti.
2 1.2 Ai sensi dell'art. 2033 c.c., l' ha diritto di ottenere la restituzione delle CP_1
somme indebitamente percepite, salvo il caso in cui il percettore dimostri che il pagamento era dovuto. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte chiarito che grava sul percettore l'onere di provare il proprio diritto a trattenere le somme ricevute (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 4824/2021).
2. Sull'onere della prova a carico della ricorrente
2.1 La NO , in qualità di percettrice delle somme oggetto di Parte_1 ripetizione, avrebbe dovuto dimostrare il proprio diritto a trattenerle e l'inesistenza di un indebito previdenziale. Tuttavia, nel corso del giudizio, non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare che le somme fossero a lei spettanti a titolo definitivo.
2.3 In assenza di tale prova, si deve ritenere che le somme siano state indebitamente erogate e che l' abbia titolo per richiederne la restituzione. CP_1
3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato, poiché la ricorrente non ha fornito prova del proprio diritto a trattenere le somme percepite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa:
Rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
Compensa le spese del giudizio
Così deciso 19/02/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1826/2014, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MACCARONE FRANCESCO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA e dall'avv. ETTORE TRIOLO
resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito previdenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 11.11.2024, parte ricorrente chiedeva accertarsi l'illegittimità dell'operato dell' che le aveva richiesto la restituzione di CP_1
€3.261,91 relativamente al periodo dal 1.3.2006 al 30.11.2006 sulla sua pensione
INVCIV n. 07028.47 perché riscosse con pignoramento e non spettanti
2. Ciò premesso, il ricorrente, chiedeva al giudice che la domanda venisse accolta e dichiarata non dovuta la somma richiestagli dall'Ente previdenziale, non avendo adempiuto l'Istituto al provvedimento del Giudice dell'Esecuzione con il quale
1 onerava le parti alla riassunzione della causa davanti al giudice del Lavoro per le valutazioni di merito
CP_
3. Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 18.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
5. A seguito di Sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, il Giudice dell'Esecuzione ha assegnato alla NO la somma di euro Parte_1
3.615,76, al netto di euro 1.356,20 già corrisposti. Il medesimo Giudice ha fissato un termine perentorio di 60 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito dinanzi al Giudice del Lavoro, termine inutilmente decorso, senza che l' abbia avviato CP_1
il giudizio.
6. Successivamente, l' con lettera del 24. Giugno 2014, ha comunicato che, per il CP_1
periodo 1° marzo 2006 - 30 novembre 2006, la NO aveva Parte_1
percepito indebitamente la somma di 3.261,91 euro sulla pensione (categoria IN
CV n. 07028047) e ha richiesto la restituzione della somma.
7. Con il presente procedimento la ricorrente intende contestare la pretesa dell' , CP_1 deducendo che le somme le spettavano legittimamente e che l'ordinanza di assegnazione del Giudice dell'esecuzione precludeva ogni successiva contestazione.
8. L' si opponeva sostenendo che il provvedimento di assegnazione è CP_1 un'ordinanza alla quale non è possibile attribuire la valenza e la portata del giudicato, trattasi di provvedimento al quale non può alcun modo attribuirsi valore di sentenza in senso sostanziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla validità della richiesta di ripetizione dell'indebito da parte dell' CP_1
1.1 L'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. non ha efficacia di giudicato sostanziale, bensì solo processuale. Ciò significa che, pur consolidando l'assegnazione in sede esecutiva, essa non impedisce all' di agire autonomamente per la ripetizione delle somme ove ne sussistano i CP_1
presupposti.
2 1.2 Ai sensi dell'art. 2033 c.c., l' ha diritto di ottenere la restituzione delle CP_1
somme indebitamente percepite, salvo il caso in cui il percettore dimostri che il pagamento era dovuto. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte chiarito che grava sul percettore l'onere di provare il proprio diritto a trattenere le somme ricevute (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 4824/2021).
2. Sull'onere della prova a carico della ricorrente
2.1 La NO , in qualità di percettrice delle somme oggetto di Parte_1 ripetizione, avrebbe dovuto dimostrare il proprio diritto a trattenerle e l'inesistenza di un indebito previdenziale. Tuttavia, nel corso del giudizio, non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare che le somme fossero a lei spettanti a titolo definitivo.
2.3 In assenza di tale prova, si deve ritenere che le somme siano state indebitamente erogate e che l' abbia titolo per richiederne la restituzione. CP_1
3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato, poiché la ricorrente non ha fornito prova del proprio diritto a trattenere le somme percepite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa:
Rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
Compensa le spese del giudizio
Così deciso 19/02/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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