Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 26/2025 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26/2025 promossa da:
, (C.F. ) nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Piazza Tazzoli 3/1, Genova (GE), presso e nello studio dell'Avv. Maggiora Sabrina (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._2 difende, come da procura in atti
E
, (C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._3
06/09/1967 ed elettivamente domiciliata in Piazza Tazzoli 3/1, Genova (GE) presso e nello studio dell'Avv. Maggiora Sabrina (C.F. ) che lo C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
PREMESSO CHE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio recepite nel decreto n. 2290/2022 emesso dal Tribunale di Genova in data 08/04/2022 (R.G. 1818/2022);
Ritenuto che, per quanto riguarda le modifiche alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 473 bis.51 u.c. c.p.c., a parziale modifica ed integrazione del decreto n. 2290/2022 emesso dal Tribunale di Genova in data 08/04/2022 (R.G.
1818/2022)
OMOLOGA
Le seguenti nuove condizioni essenziali concordate dalle parti relative al regime di mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti codice fiscale nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/04/1968
e codice fiscale nata a [...] il Parte_2 C.F._3
06/09/1967
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 “1) I IGnori da una parte e dall'altra, riconoscono Parte_1 Parte_2 reciprocamente che la IG.ra è economicamente autosufficiente. Parte_2
Pertanto il IGnor è completamente esonerato da qualsivoglia obbligo di Parte_1 contribuzione al mantenimento della IG.ra , di talchè non dovrà più Parte_2 versare alla IGnora l'assegno di mantenimento mensile a titolo di contributo Pt_2 al mantenimento parti ad Euro 300,00 (trecento/00).
2) Per quanto riguarda la figlia maggiorenne ma non ancora pienamente Per_1 autosufficiente, seppur già avviata ad una indipendenza economica che desidera acquisire il prima possibile in modo completo per affermare la propria emancipazione dai genitori, resta a carico del IGnor ed in favore della IGnora Pt_1 Pt_2 un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento di nella
[...] Per_1 misura di Euro 100,00 (cento/00) da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese.
L'assegno mensile verrà annualmente rivalutato nella misura pari all'aumento del costo della vita (ISTAT).
I genitori concordano preventivamente le spese straordinarie e dovranno concordare le scelte principali riguardanti Per_1
A tale proposito i IGnori e si impegnano a seguire il Parte_2 Parte_1
Documento di Orientamento Uniforme del Tribunale di Genova, Sez. IV, del 15.09.2016
(di cui gli stessi hanno ricevuto copia) sia per quanto riguarda l'individuazione delle voci straordinarie di spesa che per ciò che attiene la necessità o meno del preventivo accordo, nonché per la relativa ripartizione (50% ciascuno).
Le eventuali detrazioni fiscali per figli a carico, ove spettanti, saranno richieste dai due genitori, ciascuno al 50%.
Infine l'assegno unico (ove spettante) verrà percepito dai genitori al 50%. In proposito i genitori si impegnano a collaborare tra loro nello scambio della documentazione fiscale o di altro genere che fosse necessaria per fruire dell'assegno unico e/o ogni altra misura di sostegno di natura equipollente.
3) La IGnora si impegna espressamente ad informare il IGnor Parte_2 Pt_1
in merito al reperimento di una sistemazione lavorativa da parte della figlia
[...]
che comporterà la immediata decadenza dell'obbligo di contribuzione al Per_1 mantenimento della figlia da parte del IG. . Pt_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3
4) Le parti si dichiarano tutte soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
5) Le parti si dichiarano di aver risolto ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere alcunchè a pretendere reciprocamente per nessun titolo e/o ragione, salvo quanto qui espressamente pattuito”.
Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Genova il giorno 14/02/2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4