Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 5408/2013 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Leone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5408/2013 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente nella Via Pt_1 C.F._1
Palomba n. 70, elett.te dom.ta in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Bruno Massacci (C.F.
), che la rappr.ta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione C.F._2
ATTRICE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...], elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv. Giampaolo Colomo in Assemini alla Via Sannio n. 3, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale resa a margine della comparsa di costituzione,
CONVENUTO
CONCLUSIONI Nell'interesse dell'attrice: Piaccia al Tribunale, ogni altra istanza respinta:
1- Accertare e dichiarare il grave inadempimento del sig. alle obbligazioni per esso nascenti dal contratto preliminare CP_1
per cui è causa.
2- Per l'effetto, dichiarare la risoluzione del medesimo contratto per esclusivi fatto e colpa del suddetto convenuto.
3- Condannare altresì il convenuto al risarcimento in favore dell'attrice dei danni da quest'ultima subiti in conseguenza dell'inadempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto preliminare per cui è causa, danni da liquidarsi in separato giudizio entro il limite massimo che fin d'ora si quantifica in € 26.000,00. 4- Condannare il convenuto alla rifusione integrale delle spese generali nella misura di legge, se dovuto, oltre accessori di legge.
Nell'interesse del convenuto: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, respinta PA ogni contraria istanza, deduzione e conclusione A) Accertata l'esclusiva inadempienza dell'attrice pagina 1 di 10
Con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese e competenze di causa, oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 28 giugno 2013, la sig.ra ha esposto che con Pt_1 contratto preliminare di compravendita concluso in data 11.09.2012 tramite l'agenzia immobiliare
Tecnorete Sa Maison s.r.l. di Sestu con il sig. , questi prometteva di vendere l'immobile CP_1
destinato ad abitazione sito nella via Franklin n. 8 di Sestu, piani terra e primo;
che le parti fissavano il prezzo della futura vendita in complessivi € 195.000,00, di cui € 5.000,00 da corrispondere mediante assegno bancario consegnato al momento della formulazione della proposta d'acquisto, € 10.000,00 da versarsi con le stesse modalità entro il 30.09.2012 e, infine, € 180.000,00 che la parte venditrice avrebbe ricevuto dall'istituto mutuante scelto dalla proponente una volta espletate le relative formalità; PA che nella proposta d'acquisto sottoscritta per accettazione il 6.09.2012 dal sig. , quest'ultimo garantiva che l'immobile fosse dotato del certificato di agibilità e si impegnava a consegnare l'immobile “con l'inserimento della finestra al piano primo come da progetto approvato”; che le parti fissavano il termine del 30.11.2012 per la stipula della compravendita definitiva;
che, concluso il preliminare, il promittente venditore, contrariamente a quanto garantito, non consegnava la documentazione attestante quanto dichiarato in contratto e necessaria per la pratica di mutuo e, nonostante i ripetuti solleciti della ricorrente, vi provvedeva in più riprese e con notevole ritardo;
che, in particolare, l'ultimo documento utile, costituito dalla autorizzazione edilizia per la modifica prospettica citata in contratto, veniva consegnato alla promissaria acquirente solo il 23.11.2012, meno di una settimana prima della data fissata per la stipula del definitivo;
che la promissaria acquirente
PA apprendeva solo successivamente al perfezionamento del preliminare che il , diversamente da quanto dichiarato in contratto, non era fin dal principio munito del certificato di agibilità né dell'approvazione del progetto relativo alle modifiche prospettiche di cui al contratto;
che, a fronte dei predetti inadempimenti del promittente venditore, da un lato, quest'ultimo ometteva di incassare PA l'assegno di € 5.000,00 precedentemente versato dalla , dall'altro, quest'ultima non provvedeva al versamento del secondo acconto previsto pari a € 10.000,00 attivando il rimedio dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; che l'attrice, ancora interessata all'esecuzione del preliminare, portava a conclusione la pratica di mutuo, ottenendo l'approvazione della richiesta di finanziamento nei primi giorni del mese di dicembre 2012; che, con missiva datata 13.12.2012 inviata dall'agenzia immobiliare, si comunicava alle parti che il 18.12.2012 si sarebbe potuto provvedere alla stipula pagina 2 di 10 dell'atto pubblico di compravendita;
che, tuttavia, il promittente venditore, con missiva del 14.12.2012, comunicava di non avere più alcuna intenzione di concludere la vendita e, quindi, in data 17.12.2012 restituiva alla promissaria acquirente, tramite l'Agenzia immobiliare, l'assegno di € 5.000,00 originariamente consegnatogli e mai incassato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.09.2013 si è costituito il sig. contestando CP_1
in fatto e in diritto quanto dedotto da controparte, in particolare, escludendo che tra le parti in causa sia intervenuto un contratto preliminare di compravendita.
Il convenuto ha esposto che in data 29.08.2012 la sig.ra sottoscriveva una “proposta Pt_1
d'acquisto immobiliare” per il tramite dell'agenzia Sa Maison S.r.l. con la quale proponeva irrevocabilmente di acquistare l'immobile ubicato nella via Franklin 8 a Sestu, di proprietà del convenuto, al prezzo di € 195.000,00, di cui € 5.000,00 consegnati contestualmente alla proposta d'acquisto, € 10.000,00 da versarsi entro il 30.09.2012 e il saldo di € 180.000,00 entro il 30.11.2012 presso un notaio da definire;
che la proposta d'acquisto all'art. 3, lett. b, prevedeva che le somme di €
5.000,00 e di € 10.000,00 “diverranno caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.. per cui la stessa proposta d'acquisto costituirà contratto preliminare”; che affinché la proposta potesse trasformarsi in contratto PA preliminare era necessario che venisse versata dalla proponente la somma di € 10.000,00 entro la PA data del 30.09.2012; che la non versava tale acconto entro la data indicata e che essendo subordinata l'efficacia del contratto all'avverarsi della condizione apposta, lo stesso contratto non si era neanche perfezionato;
che non corrisponde al vero che l'immobile non possedesse la documentazione amministrativa comprovante la sua regolarità urbanistica o che la stessa sia stata consegnata con notevole ritardo dal venditore;
che, in particolare, l'unico documento non disponibile all'atto della sottoscrizione della proposta d'acquisto veniva rilasciata dall'ufficio tecnico competente in data
25.10.2012 e prontamente consegnato all'agenzia immobiliare Sa Maison il giorno successivo;
che sarebbe stato onere della proponente comunicare al promittente venditore eventuali ritardi nella concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito, al fine di concordare uno spostamento della data del 30.11.2012 come originariamente fissata nella proposta d'acquisto per la stipula del contratto PA definitivo;
che nessuna comunicazione o richiesta in tal senso è mai stata formulata al;
che il
PA
5.12.2012 il si recava presso l'agenzia immobiliare Sa Maison per ricevere spiegazioni e restituire l'assegno di € 5.000,00 all'agente immobiliare e quest'ultimo gli riconsegnava le Controparte_2
PA chiavi dell'immobile; che in data 14.12.2012 il riceveva una lettera raccomandata dall'agenzia PA immobiliare con la quale veniva convocato insieme alla sig.ra , per il giorno 18.12.2012, per la
PA stipula del contratto definitivo di compravendita;
che lo stesso giorno il inviava lettera PA raccomandata all'agenzia Sa Maison e alla per comunicare che, in ragione degli adempimenti della pagina 3 di 10 proponente e per la perdita di interesse al perfezionamento dell'acquisto, non intendeva stipulare il contratto definitivo;
che la proponente è, pertanto, inadempiente per non aver provveduto a versare entro il termine del 30.09.2012 la somma di € 10.000,00, per non essere addivenuta alla stipula del contratto definitivo di compravendita e al saldo del prezzo dovuto entro il termine del 30.11.2012 previsto dalle parti nella proposta d'acquisto.
In considerazione della necessità di esperire attività istruttoria non sommaria, incompatibile con il rito semplificato scelto dall'attrice, il convenuto ha chiesto il mutamento del rito e la fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 29.11.2013 il giudice ha disposto il mutamento del rito e ha fissato i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1.07.2014 il precedente giudice, ritenendo irrilevanti le istanze di prova formulate da entrambe le parti, le ha rigettate e ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.02.2016 parte attrice ha confermato le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e ha chiesto, in via subordinata, la rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento delle prove per interrogatorio formale e per testimoni dedotte nelle memorie ex art. 183, c. 6, nn. 2 e 3 c.p.c., precedentemente non ammesse;
parte convenuta ha confermato le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e il giudice ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c.
All'udienza dell'8.07.2020 parte attrice ha reiterato la richiesta di ammissione delle prove dedotte e precedentemente non accolte e il giudice ha rimesso la causa in lettura, ammettendo l'interrogatorio formale e la prova testimoniale dedotta nell'interesse di parte attrice mentre non ha accolto le istanze istruttorie di controparte in quanto non riproposte, dopo il rigetto, in sede di precisazione delle conclusioni e, per ciò stesso, ritenute tacitamente rinunciate.
All'udienza di prova del 20.05.2021 il convenuto ha reso l'interrogatorio formale e alla successiva udienza di prova del 25.11.2021 è stata escussa la teste , all'epoca dei fatti Testimone_1
dipendente della Banca di credito sardo.
Nel corso del giudizio, a seguito della ricalendarizzazione dei procedimenti pendenti, necessaria al fine di rispettare il programma di gestione delle cause più risalenti, il precedente giudice ha disposto una serie di rinvii.
Con provvedimento del Presidente del Tribunale il data 17 luglio 2023 la causa è stata assegnata a questo giudice.
pagina 4 di 10 All'udienza del 29.05.2024, nella quale sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta.
Com'è noto, la proposta d'acquisto si perfeziona nel vincolo contrattuale non appena il proponente abbia conoscenza dell'accettazione della proposta stessa da parte del venditore. Tale vincolo configura un contratto preliminare che si considera concluso nel momento in cui il proponente ha avuto notizia dell'accettazione del venditore, il quale non potrà più revocare la stessa accettazione dopo che questa sia stata comunicata al compratore, poiché una volta accettata dal venditore la proposta di acquisto si converte automaticamente in un contratto preliminare.
PA Nel caso in esame, risulta agli atti che la ha formulato la proposta d'acquisto il 29.08.2012, che il venditore l'abbia accettata il 6.09.2012 e che la proponente abbia ritirato la proposta così accettata in data 11.09.2012. Ciò è necessario e, al contempo, sufficiente a trasformare la proposta d'acquisto in contratto preliminare, non richiedendosi, a tal fine, il pagamento di alcun acconto. Quest'ultimo, semmai, costituirà, ove versato, caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 c.c., che rappresenta strumento di tutela delle parti contraenti. Quanto detto si evince chiaramente dall'esame del documento denominato “proposta d'acquisto immobiliare” e prodotto da entrambe le parti dove all'art. 2, punto b), si legge “Euro 10.000,00 verranno versati entro il 30.9.2012 con le stesse modalità di cui al punto a).
La somma di cui al punto a), e al punto b) ove prevista, diverrà caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) con l'avvenuta conoscenza, da parte del proponente, dell'accettazione della presente proposta
d'acquisto, che costituirà quindi CONTRATTO PRELIMINARE”. Ai sensi dell'art. 1326 c.c., infatti, il contratto può ritenersi concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Non risulta in alcun modo quanto allegato dal resistente, ovverossia che il pagamento di € 10.000,00 costituisse una condizione sospensiva e che ad esso fosse subordinato il perfezionamento dell'atto. E' evidente che dal tenore letterale dell'atto si evince tutt'altro. Nel caso di specie, risulta provato che la proponente abbia consegnato all' , Controparte_3 all'atto della proposta d'acquisto, la somma di € 5.000, con assegno bancario tratto sul Banco di credito sardo e intestato a . Nella proposta d'acquisto oggetto di causa è stato previsto che la CP_1 proponente avrebbe versato, altresì, la somma di € 10.000,00 entro il 30.09.2012 e che gli importi già versati sarebbero divenuti caparra confirmatoria con l'avvenuta conoscenza da parte del proponente dell'accettazione della proposta d'acquisto. È pacifico e incontestato che la proponente non ha versato il secondo assegno pari a € 10.000,00 ma ciò non rappresenta fatto ostativo alla conversione automatica della proposta d'acquisto in contratto preliminare poiché ciò avviene, a norma dell'art. 1326 c.c.,
pagina 5 di 10 quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. PAe attrice ha prodotto la proposta irrevocabile d'acquisto del 29.08.2012 sottoscritta da entrambe le parti contenente i dati catastali, il prezzo di vendita e i dati descrittivi dell'immobile e la previsione della data entro cui PA stipulare il rogito presso notaio da definire nonché l'accettazione del del 6.09.2012 e il ritiro da PA parte della in data 11.09.2012 della proposta così accettata. Risulta, pertanto, provato che tra le parti è intervenuto un contratto preliminare di compravendita.
Risulta, altresì, provato che l'agenzia immobiliare Sa Maison in data 13.12.2012 ha convocato le parti per addivenire alla stipula del rogito prevista per il 18.12.2012 e che con successiva missiva del PA 14.12.2012 il ha comunicato all'agenzia immobiliare e alla sig.ra che non sarebbe Pt_1 addivenuto alla vendita dell'immobile, contestando l'accordo tra le parti e la sussistenza di un contratto PA preliminare fra esse per il lamentato inadempimento della agli obblighi nascenti dalla proposta, ovvero il versamento di € 10.000,00.
Alla luce delle considerazioni svolte e del materiale probatorio depositato agli atti, deve ritenersi che tra le parti è stato concluso uno schema negoziale di proposta irrevocabile d'acquisto divenuta contratto preliminare di compravendita nel momento in cui la proponente ha ritirato la proposta accettata da PA parte del . Da tale contratto preliminare è sorto, pertanto, l'obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita. Conseguentemente, è illegittimo il rifiuto di di addivenire CP_1 alla stipula dell'atto definitivo di compravendita.
A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente ha esposto che il promittente venditore, contrariamente a quanto garantito nel preliminare al momento della sua sottoscrizione, non disponeva del certificato di agibilità dell'immobile né dell'approvazione del progetto relativo a talune modifiche prospettiche e di aver ricevuto con grave ritardo la documentazione dovuta e occorrente per la pratica di mutuo. Come risulta dal modulo di proposta irrevocabile d'acquisto, il venditore garantiva che l'immobile fosse dotato, al momento della sua sottoscrizione, del certificato di agibilità ma parte attrice ha contestato che tale documento fosse presente. Risulta provato che il certificato di agibilità è stato richiesto dal convenuto al Comune di Sestu in data 1.10.2012 (doc. 7 attrice) mentre non risulta provato che lo stesso sia stato trasmesso all'attrice prima dello spirare del termine previsto per la stipula del definito e, PA comunque, in tempo utile a tal fine. Risulta, infatti, che il certificato di agibilità è stato rilasciato al dal Comune di Sestu soltanto in data 11.7.2013 (doc. 6 convenuto).
Secondo quanto risulta dal documento “Proposta d'acquisto immobiliare” prodotto agli atti,
l'immobile, all'atto della stipula del rogito, sarebbe stato consegnato con una variazione edilizia
(l'inserimento della finestra al piano primo) “come da progetto approvato”. In realtà l'autorizzazione edilizia è datata 25.10.2012 (doc. 3 convenuto) e quindi il progetto alla data del preliminare non era pagina 6 di 10 stato ancora approvato. La ricorrente ha, altresì, esposto di non aver versato il secondo acconto pari a €
10.000,00 in ragione dell'inadempimento del convenuto all'obbligo di consegnare i documenti necessari all'istruzione della pratica di mutuo e che il ritardo nella consegna dei documenti descritti ha comportato una definizione tardiva della stessa pratica, oltre il termine previsto in contratto dalle parti
(30.11.2012). Ciononostante, permaneva l'interesse da parte dell'attrice a concludere il contratto definitivo di compravendita. Risulta agli atti che con missiva del 13.12.2012 dell'agenzia immobiliare era stato comunicato alle parti che il successivo 18.12.2012 si sarebbe potuto provvedere alla stipula dell'atto pubblico di compravendita e che il promittente venditore, con missiva del 14.12.2012, comunicava di non avere più alcuna intenzione di concludere la vendita.
La ricorrente ha precisato la necessità di acquistare l'immobile entro il 19.12.2012 per godere del beneficio fiscale ex art. 7, legge 23.12.1998 n. 448, ricollegato al riacquisto di una c.d. prima casa entro l'anno dalla vendita di altra abitazione avente la stessa caratteristica, posto che la stessa, in data
19.12.2011, aveva trasferito l'immobile in cui precedentemente abitava. All'udienza di prova del
25.11.2021 la teste (all'epoca dei fatti dipendente del Banco di credito sardo) sentita dal giudice Tes_1
in risposta ai capi 4 e 5 ha confermato che i documenti richiesti erano necessari al fine del buon esito della pratica di mutuo.
PA In particolare, quanto al certificato di agibilità, è dimostrato che il sig. ha presentato la relativa domanda in data 1.10.2012 e che la stessa è stata ottenuta in data 11.7.2013, mentre l'autorizzazione edilizia relativa alla finestra indicata in contratto risale al 25.10.2012 ed è stata messa a disposizione della ricorrente dal convenuto il 23.11.2012, ovvero sette giorni prima della scadenza del termine per la stipula del definitivo, fissato per il 30.11.2012, tramite e-mail dell'agenzia alla banca. I fatti descritti costituiscono un ritardo colpevole ascrivibile al convenuto che giustifica l'eccezione di inadempimento PA dispiegata dalla ex art. 1460 c.c.
Tali ritardi, imputabili a fatto del promittente venditore, hanno determinato l'impossibilità per la promissaria acquirente di ottenere il mutuo nei tempi occorrenti al rispetto del termine del 30.11.2012 fissato per la stipula del contratto definitivo. Ciononostante, parte attrice ha, comunque, manifestato la volontà di concludere il definitivo, anche se in una data posteriore a quella originariamente prevista in contratto mentre il convenuto ha ingiustificatamente opposto il proprio rifiuto.
Sull'eccezione di inadempimento sollevata da parte attrice, in ordine al versamento del secondo acconto di € 10.000,00 e che parte convenuta pone a fondamento della propria difesa, si richiama l'indirizzo univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia (anche ove il mancato rilascio dipenda da inerzia del pagina 7 di 10 Comune, nei cui confronti è obbligato ad attivarsi il promittente venditore) che ritiene giustificato poiché l'acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico-sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all'acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene, per cui i predetti certificati devono ritenersi essenziali (Cass. n. 15969/2000
e Cass. n. 10820/2009). Tale assunto può ritenersi applicabile anche alla fattispecie in esame nella PA quale, per di più, non vi è stato rifiuto della a stipulare il contratto definitivo ma a versare il secondo acconto previsto pari a € 10.000,00, condotta che non può considerarsi inadempimento o grave PA inadempimento tale da giustificare il rifiuto del a stipulare il contratto definitivo.
Entrambe le parti, nelle conclusioni rassegnate in atti, hanno chiesto dichiararsi il grave ed esclusivo inadempimento e la risoluzione del contratto. A tal fine, in materia di risoluzione contrattuale (così come di recesso ex art. 1385 c.c.) “non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo” (Cass. civ., sez. II, 20.5.2020, n.9226). Nel caso in esame deve escludersi che il termine previsto nel contratto preliminare per la stipula del definitivo fosse da considerare essenziale. Come ha affermato univocamente la giurisprudenza costante di legittimità, “il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto”, tuttavia, “tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'infruttuoso decorso del termine” (Cass., n.
3645/2007 e Cass. n. 21587/2007). Nel caso di specie, spirato il termine indicato in contratto, permaneva, comunque, in capo all'attrice l'interesse a stipulare il contratto definitivo di compravendita.
In particolare, il termine era stato indicato da parte attrice per poter godere del beneficio fiscale ex art. 7, legge 23.12.1998 n. 448, ricollegato al riacquisto di una c.d. prima casa entro l'anno dalla vendita di altra abitazione avente la stessa caratteristica (avvenuta il 19.12.2011). Risulta agli atti che, dopo lo spirare del termine previsto in contratto, l'attrice si sia, comunque, resa disponibile alla stipula del definitivo prevista per il giorno 18.12.2012, quindi in tempo utile per rispettare il termine previsto dalla norma sul beneficio fiscale.
pagina 8 di 10 Dall'altro lato, considerando i diversi interessi delle parti, l'inadempimento del promittente venditore deve considerarsi di non scarsa importanza avuto riguardo al prevalente interesse della promissaria acquirente a conseguire la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la sua tipica funzione economico-sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all'acquisto, ovvero quelli, principalmente, della fruibilità del bene, soprattutto in considerazione del fatto che trattasi di prima abitazione.
La domanda generica di condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Par E' provato documentalmente che la aveva sostenuto inutilmente i costi presso la banca e il notaio per l'avvio della pratica di mutuo poi abbandonata (docc. 15-18) e la circostanza è stata confermata dalla teste in risposta al capo di prova n. 11) all'udienza del 25 novembre 2021. Tes_1
Dalla documentazione in atti risulta che l'attrice ha dovuto corrispondere la provvigione a due distinti mediatori, uno per l'affare sfumato (€ 5.850,00 oltre IVA: doc. 2), l'altro per la diversa compra-vendita stipulata in seguito con soggetti terzi per reperire un immobile alter-nativo (€ 5.700,00 oltre IVA: doc. 20, art. 3).
A seguito del rifiuto di stipulare il definitivo da parte del , l'attrice aveva perso la possibilità di CP_1 usufruire del beneficio fiscale ex art. 7, legge 23.12.1998 n. 448, ricollegato al riacquisto di una c.d. prima casa entro l'anno dalla vendita di altra abitazione avente la stessa caratteristica (doc. 20).
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., di talché il convenuto deve essere condannato alla rifusione, in favore dell'attrice, delle stesse così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione:
1) Accerta e dichiara il grave inadempimento di alle obbligazioni per esso nascenti CP_1
dal contratto preliminare;
2) per l'effetto dichiara la risoluzione del medesimo contratto per esclusivi fatto e colpa del convenuto;
3) condanna al risarcimento in favore di dei danni da quest'ultima subìti in CP_1 Pt_1 conseguenza dell'inadempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto preliminare per cui è causa, danni da liquidarsi in separato giudizio;
4) condanna alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che si CP_1 liquidano in euro € 5.450,00 per compenso professionale, € 249,63, oltre spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge.
pagina 9 di 10 Cagliari, 30/01/2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
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