Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/04/2025, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4654 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14 aprile 2025 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
) con l'avvocato Giovanni Maria Baratta che la P.IVA_1 rappresenta e difende, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Antonio Bertoloni, n.26/B;
PARTE APPELLANTE E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 con l'avvocato Gaetano Maria Polselli che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Caposile n.2;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso l'Ordinanza ex art.702 bis c.p.c. del 19.06.2019 – rep. 12965/2019, emessa dal Tribunale di Roma, sez. X, in materia di compravendita immobiliare.
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FATTO E DIRITTO
§ 1. — ha proposto appello Parte_1 avverso l'ordinanza ex art.702 bis c.p.c. del 19.06.2019 – rep. 12965/2019, emessa dal Tribunale di Roma, ed ha così concluso:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata per i motivi innanzi indicati e qui da intendersi per gradatamente trascritti, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato: NEL MERITO: previo, se del caso, eventuale accertamento incidentale della circostanza di fatto relativa alla formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono presentata presso il Comune di Roma in data 10.12.2004, n. 560155 e della regolarità urbanistica dell'immobile – accertare e dichiarare l'assenza di ragioni ostative certe al rilascio della concessione edilizia in sanatoria sulla domanda di condono presentata presso il Comune di Roma in data 10.12.2004, n. 560155 e, per l'effetto, in riforma dell'impugnato provvedimento, disporre il rigetto di tutte le domande del Sig. nei confronti di Controparte_1 [...]
Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del provvedimento oggetto del presente gravame, previa pronuncia sulla eccezione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno del Sig. accertare e dichiarare Controparte_1
l'intervenuto decorso del termine di legge e, per gli rigetti la domanda di risarcimento avanzata dal Sig. Controparte_1
SEMPRE IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di appello svolti in via principale, ridurre il risarcimento del danno liquidato in favore del Sig. nei limiti Controparte_1 di quello rigorosamente provato e/o nei limiti di quello ritenuto equo e/o di giustizia;
SEMPRE IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di appello svolti in via principale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di compravendita a rogito del Notaio, Dott.
, repertorio n. 40854, raccolta n. 24663 del Persona_1
2 25.9.2007 tra le parti e Parte_1 CP_1 con ogni conseguenza di legge e, per l'effetto
[...] condannare, altresì, il sig. a corrispondere a Controparte_1 un'indennità di occupazione sine Parte_1 titulo quantificata in euro 550,00 mensili e/o nella somma maggiore o minore ritenuta equa o di giustizia dal settembre 2007 sino alla data dell'emananda sentenza e, successivamente, sino alla restituzione dell'immobile.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.”.
ha resistito al gravame ed ha così Controparte_1 concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
- in via pregiudiziale, rigettare la istanza di sospensione della efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza di primo grado, in quanto sfornita di ogni fondamento nonché di ogni e qualsiasi riscontro probatorio per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
- dichiarare inammissibili ogni eventuale e nuovo documento nuovo presentato in atti;
- dichiarare inammissibile ogni e qualsiasi domanda e/o eccezione nuova, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, per violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c. quale la richiesta di prescrizione del danno, la nullità dell'atto di compravendita e l'indennità di occupazione richiesta;
- rigettare in toto l'appello proposto dalla
[...] avverso l'ordinanza n. r.g. Parte_1
38437/201719292/06, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, confermando in toto l'ordinanza di primo grado e, per l'effetto, Con osservanza.”
Respinta l'istanza di sospensiva, l'appello è stato posto in decisione all'udienza del 14 aprile 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
§ 2. — Le parti non hanno depositato note scritte per la precedente udienza del 7 aprile 2025 svolta in modalità cartolare come disposto con decreto in data 20 febbraio 2025.
3 La causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'odierna udienza del 14 aprile 2025, svolta in presenza;
nonostante la regolare comunicazione del rinvio, nessuno è comparso all'udienza.
§ 3. — Deve dunque ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 contro la sentenza resa tra le parti dal Controparte_1
Tribunale di, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — visto l'art. 309 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il giorno 14.4.2025. Il Presidente estensore
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