Sentenza 23 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 23/08/2023, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/08/2023
N. 00780/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00697/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Rondini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del Decreto -OMISSIS- con il quale il Ministero della Difesa, Dipartimento Generale della Previdenza Militare e della Leva, ha respinto la domanda presentata dal sig. -OMISSIS- per il riconoscimento della causa di servizio e la relativa concessione dell'equo indennizzo per l'infermità sofferta, segnatamente " disturbo d'ansia a prevalente espressione somatoforme in trattamento psicoterapico sofferta -OMISSIS- -OMISSIS- ”;
- di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali rispetto al Decreto impugnato, ancorché non incogniti, con particolare riferimento al decreto di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2023 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente, militare in servizio presso l’Aeronautica militare, con istanza presentata in data 16.5.2012, ha richiesto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia ansiogena, con liquidazione dell’equo indennizzo.
2) La Commissione Medica Ospedaliera (CMO) di La Spezia, con verbale del 28.3.2013 ha diagnosticato al richiedente l’infermità “ Disturbo d’ansia a prevalente espressione somatiforme in trattamento psicoterapico ”.
3) Successivamente il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere del 28/10/2014 ha negato la dipendenza di tale infermità da causa di servizio.
Il Ministero della Difesa, con Decreto -OMISSIS-, ha recepito tale parere ed ha respinto l’istanza dell’interessato di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio perché ritenuta tardiva e, comunque, infondata.
4) Il ricorrente ha impugnato tale Decreto con il ricorso RG 871/2015 deducendo: I) la tempestività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; II) la mancata valutazione di plurimi elementi addotti a sostegno della dipendenza da causa di servizio della infermità sofferta ( mobbing ); III) la violazione dell’art. 10 – bis L. n. 241/90 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
5) Questo Tribunale, con sentenza n. 645/17 (passata in giudicato tra le parti) ha respinto il II motivo sulla sussistenza del mobbing , ma ha ritenuto fondati il I e il III e, pertanto, ha annullato l’impugnato Decreto disponendo la “ rinnovazione del procedimento a partire dal giudizio della CMO ”.
6) L’Amministrazione ha, quindi, riesercitato il potere e la CMO di La Spezia ha corretto la data di conoscibilità dell’infermità sofferta, dichiarando tempestiva la domanda del ricorrente.
Tuttavia il Comitato di Verifica per le cause di servizio, con parere del 10.5.2018, ha affermato che “ per l’infermità “DISTURBO D’ANSIA A PREVALENTE ESPRESSIONE SOMATOFORME IN TRATTAMENTO PSICOTERAPICO” si conferma il precedente parere negativo, in quanto la sentenza del Tar Liguria n. 645/2017, non appellata e passata in giudicato, ha negato la sussistenza di mobbing, presunta causa scatenante della patologia lamentata. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”.
7) Il Ministero resistente, con -OMISSIS-, ha confermato il contenuto del parere emesso dal Comitato di Verifica con motivazione per relationem e, pertanto, ha negato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità e il conseguente equo indennizzo.
8) Anche in sede di riedizione del potere il Ministero resistente ha omesso di comunicare al ricorrente i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis L. n. 241/90.
9) Il ricorrente ha impugnato il suddetto diniego con il ricorso di cui in epigrafe deducendo tre motivi:
i) la non corretta valutazione degli elementi a sostegno della dipendenza da causa di servizio;
ii) il mancato esame di elementi ulteriori rispetto al mobbing al fine della qualificazione della dipendenza da causa di servizio;
iii) la violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/90.
10) Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che ha chiesto il rigetto del ricorso. All’udienza del 7.7.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
11) Per ragioni di economia e di logica processuale l’esame deve partire dall’ultimo mezzo dedotto.
12) Con il TERZO MOTIVO il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/190 atteso che, anche in seguito alla riedizione del potere, il Ministero resistente non ha comunicato al ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
Il motivo è fondato.
In primo luogo nel caso di specie la comunicazione ex art. 10-bis L. n. 241/90 è dovuta perché ritenuta necessaria dalla stessa sentenza di questo Tribunale n. 645/2017, passata in giudicato tra le parti, essendo quindi irrilevante l’esistenza dell’orientamento giurisprudenziale contrario alla sua applicazione in materia di equo indennizzo.
Inoltre l’omissione dell’adempimento partecipativo in questione non può essere “ sanata ” ex art. 21 octies , comma 2, L. n. 241/90, atteso che la stessa sentenza citata di questo Tribunale ha precisato che la violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/90 costituisce un vizio che “ non può essere sanato ai sensi dell’art. 21 octies l. 241/90 attesa la variabilità degli esiti delle valutazioni medico legali ”.
Ne consegue la fondatezza del motivo.
13) L’effetto caducatorio conseguente all’annullamento degli atti gravati e la necessità di riesercitare il potere emendato dai vizi rilevati con la presente decisione, consente di ritenere assorbiti gli altri motivi dedotti.
14) Conclusivamente il ricorso deve essere accolto con l’annullamento degli atti gravati e con l’obbligo dell’Amministrazione competente di riesercitare il potere assicurando la partecipazione procedimentale del ricorrente.
15) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e pertanto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente che si liquidano in euro 1.500 (millecinquecento), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Referendario
Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Bolognesi | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.