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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 30/10/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona della dott.ssa TE GN, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025 svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024 al n. 2586, vertente
tra
(C.F.: , rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato a margine del ricorso dall'Avv. MEI FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Frosinone, Via Adige, n.41,
ricorrente contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv.
[...]
TO LU PP , come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in
Frosinone, Viale Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: accertamento malattia professionale.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo di Parte_1 CP_1 lavorare come muratore e manovale edile per conto di diverse aziende dal 1980 occupandosi delle
1 attività di costruzione/demolizione nei cantieri edili ed utilizzando martelli pneumatici, martelli, trapani demolitori, cazzuole, badili, mazze, carriole. Sostenendo di movimentare pesi con notevole impegno di forza ha inoltrato senza esito all' denuncia per la malattia professionale della CP_1 spondilodiscoartrosi lombare con 1 ernia e 2 protrusioni, asseritamente contratta durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. L' ha riscontrato negativamente la domanda CP_1 sul presupposto che il rischio lavorativo cui il ricorrente è stato esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata.
Tanto premesso, l'attore ha convenuto in giudizio l rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni:” In via principale accertare e dichiarare che la malattia da cui è affetto il Sig.
è di origine professionale con conseguente riconoscimento di un grado di Parte_1 menomazione dell'integrità psicofisica pari o superiore al 6% ai sensi e per gli effetti del D.M. del 12 luglio 2000; - Conseguentemente condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. CP_1 all'erogazione in favore del ricorrente del beneficio previdenziale richiesto oltre interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla domanda amministrativa. - In via subordinata accertare
e dichiarare che la malattia da cui è affetto il Sig. è di origine professionale con Parte_1 conseguente riconoscimento di un qualsiasi grado di menomazione dell'integrità psicofisica (pari
o superiore all'1%) ai sensi e per gli effetti del D.M. del 12 luglio 2000; - In ogni caso condannare
l'ente resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria ed espletata CTU medico-legale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U.
Le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio hanno confermato che il sig. Pt_1 lavorava come carpentiere e mattonatore occupandosi di ricostruzioni, ristrutturazioni e realizzazione di nuovi edifici. Lavorava per cinque giorni a settimana per 8 ore al giorno utilizzando impastatori, frullini e martelli pneumatici, assumendo posture incongrue per l'espletamento dell'attività lavorativa.
Tale attività ha determinato l'insorgenza a carico del ricorrente della malattia professionale
2 della spondilodiscoartrosi lombare con 1 ernia e 2 protrusioni tutte che improntano sul sacco durale con segni di lombosciatalgia, con un danno biologico nella misura del 6%, come ha argomentato il C.T.U. medico legale nominato in corso di causa. Il perito ha così ritenuto di quantificare complessivamente nella predetta misura il danno biologico conseguente alla malattia professionale accertata.
Per tali ragioni, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, l CP_1 va condannato a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell in ragione dell'integrale accoglimento CP_1 della domanda, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa della malattia professionale della spondilodiscoartrosi lombare con 1 ernia e 2 protrusioni tutte che improntano sul sacco durale con segni di lombosciatalgia, il ricorrente presenta un danno biologico complessivo in misura del 6%;
2) per l'effetto, condanna l' a liquidare in suo favore l'indennizzo di cui al D.L.gs. CP_1
n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) condanna l' alla refusione delle le spese del giudizio liquidate in €.1.800,00, per CP_1 compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 30/10/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa TE GN
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